Translate

lunedì 3 gennaio 2011

PRIVACY: GARANTE, AL VIA LINEE GUIDA PER INFORMAZIONE GIURIDICA




PRIVACY: GARANTE, AL VIA LINEE GUIDA PER INFORMAZIONE GIURIDICA =
(AGI) - Roma, 3 gen. - Regole piu' chiare per la pubblicazione
di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste
giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele
per i minori coinvolti in vicende processuali. Il Garante per
la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e
dopo consultazione con operatori ed editori del settore, ha
adottato specifiche linee guida sull'informazione giuridica.
Queste, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non
si applicano all'attivita' giornalistica e non incidono sulle
norme processuali (non riguardano, quindi, gli originali delle
sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, ne' il
loro deposito nelle cancellerie giudiziarie).
Questi in sintesi i punti piu' rilevanti del provvedimento:
devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei
minori e delle parti nei procedimenti che hanno a oggetto i
rapporti di famiglia e lo stato delle persone (controversie in
materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari,
richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio
si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono,
inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone da cui
si possa desumere, anche indirettamente, l'identita' dei
tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti
riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma
di massima o in un elenco. Oltre a questa forma di tutela
assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le
parti in un giudizio civile o l'imputato in un processo penale,
ma anche un testimone o un consulente) puo' rivolgere
un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo,
con la quale chiedere che, in caso di riproduzione del
provvedimento per finalita' di informazione giuridica, siano
oscurati le generalita' e ogni altro elemento in grado di
identificarlo. L'istanza deve indicare i 'motivi legittimi' che
la giustificano: la delicatezza del caso o la particolare
natura dei dati contenuti nel provvedimento (stato di salute,
vita sessuale). Se l'istanza e' accolta, si appone una
annotazione sull'originale della sentenza. L'anonimizzazione
puo' essere disposta dal giudice, anche d'ufficio, nei casi in
cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate
possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o
sociale dell'interessato (in ambito familiare o lavorativo).
Non spetta all'ufficio giudiziario, infine, ma a chi riceve la
copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone
l'oscuramento delle generalita', provvedere in tal senso ove
intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima,
per finalita' di informazione giuridica. (AGI)
Com/Gav
031305 GEN 11

NNNN

Nessun commento: