Translate

martedì 29 marzo 2011

Ministero dell'interno Circ. 25-3-2011 n. F.L.4/2011 Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. Competenza degli oneri. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.

Circ. 25 marzo 2011, n. F.L.4/2011 (1).

Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. Competenza degli oneri.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.



Ai
   

Sigg. Prefetti
     

Loro sedi
     

(esclusi Agrigento, Aosta, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Enna, Gorizia, Messina, Nuoro, Oristano, Palermo, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Sassari, Siracusa, Trapani, Trento, Trieste, Udine)
   



1. Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della L. 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle Amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, le spese vengono ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni.

Sono comunque a carico dello Stato:

1. talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni - art. 17, comma 3, L. n. 136/1976);

2. gli oneri derivanti dall’art. 5 della L. 16 aprile 2002, n. 62 (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali).



2. Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.


A norma del citato articolo 17 della L. n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario elettorale decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi (31 marzo 2011) e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. In caso di secondo turno di votazione, il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo al 29 maggio 2011 (data del ballottaggio).

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’art. 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62:


- Seggi ordinari


- Presidenti: euro 150,00 (di cui euro 30,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)

- Scrutatori e Segretari: euro 120,00 (di cui euro 24,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)


Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di euro 37,00 e euro 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla cennata L. n. 62/2002, esulano dal rimborso statale.


- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: euro 90,00 (di cui euro 18,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)

- Scrutatori: euro 61,00 (di cui euro 12,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)


Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).


2.2 - Disciplina dei riparti - Rendiconti dei comuni


Elezioni provinciali

Ai fini del rimborso delle spese sostenute, i comuni dovranno presentare apposito documentato rendiconto alla relativa Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17, comma 8, L. n. 136/1976). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto 2011.

In ordine al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione della menzionata L. n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.


Elezioni comunali

Relativamente al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione della cennata L. n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla locale Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.


Elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli provinciali con l’elezione dei consigli comunali e circoscrizionali, i rendiconti dei comuni dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con l’indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alla consultazione, ivi compresa quella a carico dello Stato per quanto attiene la predetta L. n. 62/2002. Il prospetto dovrà essere redatto in numero di copie sufficienti per essere poi trasmesso, a cura del comune, alla Provincia e alla locale Prefettura, per gli oneri di rispettiva competenza.


Relativamente ai termini di presentazione dei predetti rendiconti si rappresenta quanto segue:

1) i rendiconti delle spese derivanti dalla L. n. 62/2002, dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura entro il termine di sei mesi dalla consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011;

2) i rendiconti delle restanti spese dovranno essere trasmessi alla rispettiva Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17, L. n. 136/1976). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto 2011.



3. Spese delle Prefetture - Uffici Teritoriali del Governo

3.1 - Spedizione degli atti elettorali da parte dei comuni

La Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero, sta provvedendo ad impartire, alle dipendenti filiali, le istruzioni per consentire ai comuni le facilitazioni di pagamento delle tasse postali occorrenti per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero e delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal comune.

Al pagamento delle relative spese provvederanno direttamente codeste Prefetture sulla base della documentazione inviata dalle locali filiali di Poste Italiane, con imputazione ai fondi che saranno accreditati sul capitolo 1310 - PG 3 - del corrente esercizio, mediante apposita segnalazione da parte di codeste Sedi. Sul medesimo capitolo saranno imputate anche le spese di cui alla cennata L. n. 62/2002.


Pertanto, si pregano codesti Uffici di segnalare, quanto prima, il fabbisogno occorrente per provvedere al rimborso delle spese dovute ai comuni (L. n. 62/2002) nonché a Poste italiane per le agevolazioni postali concesse.


Il Direttore centrale

Verde



L. 23 aprile 1976, n. 136, art. 17
L. 16 aprile 2002, n. 62, art. 5
L. 16 aprile 2002, n. 62, art. 3

Nessun commento: