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martedì 12 aprile 2011

Cassazione "...Benefici per i lavoratori esposti all’amianto - L’accesso al pensionamento anticipato esclude il riconoscimento di un’anzianità contributiva maggiore di quella prevista dalla disciplina sul prepensionamento..."

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 15.03.2011, n. 6031

Svolgimento del processo

Il Tribunale di La Spezia, decidendo sulla domanda proposta da ----. nei confronti di INPS e INAIL per l’accertamento del diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva spettante ai lavoratori esposti all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL e riteneva insussistente il diritto nei confronti dell’INPS, osservando che il ---. aveva fruito del prepensionamento previsto dal D.L. n. 185 del 1994 (i cui effetti erano stati fatti salvi dalla L. n. 451 del 1994) e che, con tale normativa, era incompatibile quella relativa ai benefici contributivi derivanti dalla esposizione all’amianto.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe.
Richiamando i principi di cui alla pronuncia della Cassazione n. 9982/2002, la Corte territoriale osservava: che, avendo avuto accesso al prepensionamento, il V. aveva, per certo, fruito della maggiorazione figurativa dell’anzianità contributiva (il c.d. scivolo) concessa dal D.L. n. 185 del 1994 per la maturazione del requisito contributivo minimo (35 anni) prescritto per il conseguimento della pensione di anzianità; che tanto escludeva la possibilità di ottenere anche l’accredito contributivo figurativo previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; che la tesi del V., secondo cui egli avrebbe avuto diritto di optare tra i due benefici (per il che doveva essere comunque ammesso a provare la sua esposizione qualificata all’amianto) era nuova e, in ogni caso, priva di sostegno normativo, posto che il riferito decreto-legge non consentiva di revocare la domanda di prepensionamento.
Di questa sentenza il V. chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo.
Resistono l’INPS e l’INAIL con distinti controricorsi. L’INPS ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Nell’unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 in relazione al D.L. n. 516 del 1994, artt. 4 e 5, convertito con L. n. 598 del 1994 il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha male interpretato la decisione della Cassazione n. 9982/02, la quale riterrebbe consentito il cumulo dei due accrediti contributivi figurativi in base alla disciplina applicabile anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6, conv. in L. n. 326 del 2003 (norma, quest’ultima, che ha esplicitamente escluso la cumulabilità).
Ugualmente errata sarebbe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente intendesse optare tra i due benefici previdenziali, mentre si chiedeva di verificare se fosse consentito l’accesso al pensionamento anticipato per il lavoratore in possesso - per effetto dell’accredito figurativo di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, - di un’anzianità contributiva maggiore di quella (35 anni) prevista dalla disciplina sul prepensionamento di cui al D.L. n. 516 del 1994.
Il ricorso non è fondato.
Nella decisione di questa Corte n. 9982/02, cui, dichiaratamente, la sentenza impugnata aderisce, il principio espresso è quello che il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di “scivolo” concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al D.L. n. 516 del 1994 (conv. in L. n. 598 del 1994) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti dall’ottenimento del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto). Ma, sotteso a questo principio è quello, del pari emergente dalla decisione citata, che l’accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal riferito D.L. n. 516 del 1994 - come è, nella specie, il prepensionamento di cui ha fruito il V. ai sensi del D.L. n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità): si che il cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l’anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio legato all’esposizione all’amianto, resti comunque al disotto del “tetto” dei trentacinque anni.
Quanto alla questione prospettata dal V. nella seconda parte del suo motivo di ricorso, è decisivo il rilievo, correttamente effettuato dalla sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente ha chiesto (e ottenuto) il prepensionamento previsto dal D.L. n. 185 del 1994, il quale stabilisce espressamente (art.10, comma 5) che “le domande di prepensionamento anticipato sono irrevocabili, così rendendo evidente che, una volta domandato, non può rinunciarsi al beneficio del prepensionamento, l’ammissione al quale comporta l’applicazione della disciplina di legge che gli è propria; nel caso, come già detto, una disciplina che consente (soltanto) l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva massima pari ai trentacinque anni necessari per il pensionamento di anzianità.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Il ricorrente è condannato al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis, avendo dichiarato, nel ricorso di primo grado, di essere titolare di un reddito superiore a quello comportante esonero dal pagamento delle spese e non avendo comunicato, nel proseguo del processo, variazioni rilevanti del redito in questione.
Si compensano, invece, le spese tra il ricorrente e l’INAIL, considerando che nessuna conclusione è stata formulata in ricorso nei confronti dell’Istituto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese de giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 1.500.00 (millecinquecento) per onorari, con accessori di legge: compensa le spese nei confronti dell’INAIL. Così deciso in
Depositata in Cancelleria il 15.03.2011

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