LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9677/2010 proposto da:
- elettivamente domiciliati in ROMA, ----, che li rappresenta e difende, giuste procure a margine della prima, seconda e terza facciata del ricorso;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, lo PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4466/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 22/05/09, depositata il 03/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'avvocato Camporeale Lucia, (delega avv. Ezio Bonanni), difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione scritta.
FattoDiritto
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda proposta da ---- per la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto basandosi sulle risultanze della CTU, la quale aveva accertato la esposizione oltre la soglia solo per le attività di meccanico addetto alla manutenzione di componenti con presenza di amianto, rilevando che nessuno dei ricorrenti era addetto a quelle mansioni e che, anche nei casi in cui i medesimi avevano lavorato come aiuto manutentori, la esposizione era stata modesta;
Avverso detta sentenza i suddetti soccombenti ricorrono con sei motivi, mentre l'Inps resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso;
Lette le memorie depositate da entrambe le parti;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Invero, come eccepito in controricorso, il ricorso non comprende l'esposizione dei fatti di causa, come prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 3, essendosi invece riportati integralmente tutti gli atti processuali: ricorso, sentenza di primo grado, ricorso in appello e sentenza impugnata; è stato infatti affermato (Cass. ordinanza n. 20393 del 22/09/2009, seguita da molte altre conformi) che "E' inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi nè nell'ambito della loro illustrazione";
ma anche a superare il difetto di forma, in ogni caso è manifestamente infondato il primo motivo perchè non è nulla la CTU consegnata oltre il termine fissato, essendo le nullità tipizzate, ed altrettanto infondato è il secondo, non essendo chiaro quali fatti sarebbero incontestati.
Invero, come eccepito in controricorso, il ricorso non comprende l'esposizione dei fatti di causa, come prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 3, essendosi invece riportati integralmente tutti gli atti processuali: ricorso, sentenza di primo grado, ricorso in appello e sentenza impugnata; è stato infatti affermato (Cass. ordinanza n. 20393 del 22/09/2009, seguita da molte altre conformi) che "E' inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi nè nell'ambito della loro illustrazione";
ma anche a superare il difetto di forma, in ogni caso è manifestamente infondato il primo motivo perchè non è nulla la CTU consegnata oltre il termine fissato, essendo le nullità tipizzate, ed altrettanto infondato è il secondo, non essendo chiaro quali fatti sarebbero incontestati.
Parimenti infondati sono il terzo ed il quarto in quanto concernenti la valutazione dei fatti, nonchè il quinto ed il sesto perchè in essi si sostiene la erroneità della rilevazione dei livelli di esposizione solo per contrasto con indagini precedenti; d'altra parte non è decisivo il fatto che nello stesso ambiente di lavoro ad alcuni operatori fu riconosciuta l'esposizione qualificata, perchè ciò dipende dalle mansioni svolte e nello stesso ricorso si ammette che le funzioni espletate non erano quelle di meccanico manutentore di componenti con presenza di amianto, per le quali fu ravvisato dal CTU il superamento della soglia, dal momento che si riferisce che la I. era impiegata addetta alla contabilità, la G. era addetta alle pulizie ed il B. era addetto all'imbottigliamento; inoltre non è incongrua la affermazione che non poteva dirsi superata la soglia di legge nei casi, di cui non si conosce la durata, in cui gli attuali ricorrenti avevano coadiuvato i manutentori;
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2003, essendo la causa iniziata in precedenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011
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