LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14211/2010 proposto da:
...., elettivamente domiciliato in ROMA, ..., giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 28/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 15/01/2010, depositata il 02/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato Panariti Paolo, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione.
FattoDiritto
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova, riformava la statuizione di primo grado, con cui era stato riconosciuto il diritto di ... alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto per i periodi di lavoro dal primo luglio 1977 al 31 dicembre 1978, dal 21 gennaio 1980 al 30 settembre 1990 e dal primo novembre 1990 al 30 novembre 1992. La sentenza di primo grado era stata appellata in via principale dall'Inps che eccepiva la esposizione ad amianto in misura inferiore alla soglia ed in via incidentale dallo S., che reclamava la rivalutazione anche per periodi successivi. La Corte territoriale affermava che il CTU di primo grado era pervenuto alla conclusione che la esposizione all'amianto durante l'espletamento delle mansioni di capo bordo in sala macchine delle navi era stata notevolmente inferiore alla soglia di legge e quindi rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza lo S. ricorre, mentre l'Inps resiste con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè la Corte territoriale non ha in alcun modo tenuto conto che il ricorrente aveva ottenuto la certificazione da parte dell'Inail della esposizione ad amianto dal 1.7.77 al 31.12.78, dal 21.1.1980 al 30.9.90, dal 1.11.90 al 31.12.90.
Quanto alla certificazione Inail in possesso del ricorrente, si rammenta che con la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, si menzionano per la prima volta le certificazioni Inail, disponendosi che: "Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'Inail sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modifiche". Quindi si conferisce la possibilità di fondare il diritto alla maggiorazione per cui è causa alle certificazioni Inail, e cioè sia a quelle già rilasciate prima, sia a quelle rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge, purchè emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero, che devono invece essere antecedenti alla legge.
La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 39, comma 3, autorizza il trasferimento all'Inps per gli anni 2003, 2004 e 2005, di fondi "per maggiori oneri derivanti dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo, emanati nel corso dell'anno 2000 dal Ministero del lavoro in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".
Ancora la L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 4, prevede che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dell'Inail". Parimenti il D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 1, emanato in forza della già citata L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 (che demanda ad un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle modalità di attuazione) prevede che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Inail".
Devesi quindi concludere che il legislatore - di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, spesso dismesse e quindi non più verificabili - ha conferito pieno valore alla certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio per cui è causa.
Il Giudice d'appello doveva quindi tenere conto di detta certificazione, ovviamente nei limiti del periodo ivi indicato, e mettere a confronto il responso Inail con le risultanze della CTU, verificando i rispettivi periodi menzionati; in sentenza invece di ciò non è traccia.
Quanto alla certificazione Inail in possesso del ricorrente, si rammenta che con la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, si menzionano per la prima volta le certificazioni Inail, disponendosi che: "Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'Inail sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modifiche". Quindi si conferisce la possibilità di fondare il diritto alla maggiorazione per cui è causa alle certificazioni Inail, e cioè sia a quelle già rilasciate prima, sia a quelle rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge, purchè emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero, che devono invece essere antecedenti alla legge.
La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 39, comma 3, autorizza il trasferimento all'Inps per gli anni 2003, 2004 e 2005, di fondi "per maggiori oneri derivanti dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo, emanati nel corso dell'anno 2000 dal Ministero del lavoro in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".
Ancora la L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 4, prevede che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dell'Inail". Parimenti il D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 1, emanato in forza della già citata L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 (che demanda ad un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle modalità di attuazione) prevede che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Inail".
Devesi quindi concludere che il legislatore - di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, spesso dismesse e quindi non più verificabili - ha conferito pieno valore alla certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio per cui è causa.
Il Giudice d'appello doveva quindi tenere conto di detta certificazione, ovviamente nei limiti del periodo ivi indicato, e mettere a confronto il responso Inail con le risultanze della CTU, verificando i rispettivi periodi menzionati; in sentenza invece di ciò non è traccia.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte d'appello di Genova in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011
Nessun commento:
Posta un commento