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mercoledì 6 ottobre 2010

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza (D.L. 28 novembre 2009 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2) relativo ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Decesso del titolare del diritto.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 28-7-2010 n. 19708
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza (D.L. 28 novembre 2009 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2) relativo ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Decesso del titolare del diritto.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni.
Msg. 28 luglio 2010, n. 19708 (1).
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza (D.L. 28 novembre 2009 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2) relativo ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Decesso del titolare del diritto.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni.


Con nota n. 5972 del 4 marzo 2010, questa Direzione centrale ha richiesto all'Agenzia delle entrate parere in merito alla fattispecie di decesso del titolare avente diritto al bonus straordinario ex D.L. 28 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, ritenendo che nel caso in cui il decesso dell'avente diritto sia avvenuto successivamente alla maturazione del diritto al bonus straordinario, ma prima dell'effettivo accredito delle somme spettanti, l'importo corrisposto a titolo di bonus straordinario debba ritenersi definitivamente acquisito nel patrimonio del de cuius e, pertanto, trasmissibile agli eredi secondo la disciplina successoria.
L'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa, con nota n. 954-69913 del 6 luglio 2010, ha risposto: «Nella fattispecie in esame l'Istituto istante, a seguito dell'istanza presentata dal contribuente, successivamente deceduto, ha erogato il beneficio e, pertanto, ha verificato la sussistenza dei requisiti richiesti. In tale circostanza il contribuente, ancorché sia deceduto prima dell'accredito delle somme spettanti, ha maturato il diritto al bonus famiglia. Gli eredi che in virtù del diritto successorio subentrano nelle posizioni attive e passive del de cuius, acquisiscono tra i cespiti successibili dell'asse ereditario la somma erogata dall'INPS a titolo di bonus e non sono, pertanto, tenuti alla restituzione delle somme».
Si invitano, pertanto, i Dirigenti in indirizzo, nel caso in cui ricorra la circostanza sopra indicata, ad effettuare le verifiche del caso per ripristinare, fermi restando i requisiti già accertati per il riconoscimento della prestazione, il pagamento del bonus straordinario in favore degli eredi beneficiari.



D.L. 28 novembre 2008, n. 185

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