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martedì 5 ottobre 2010

Consiglio di Stato "...In materia di procedimento disciplinare, risulta legittima la destituzione dal servizio previa sentenza di patteggiamento che, in base a quanto disposto dall'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., in riferimento ai giudizi civili ed amministrativi, deve equipararsi ad una sentenza di condanna, a seguito di un regolare procedimento disciplinare ed in virtù di un'autonoma valutazione dei fatti, per cui l'Amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 449 del 1992 che giustificano l'adozione di una siffatta sanzione disciplinare. Ciò premesso, nel caso concreto, si è ritenuta legittima la destituzione dal servizio del ricorrente, quale agente di polizia penitenziaria, atteso che si era provato come i fatti addebitati a quest'ultimo (concorso in rapina a danno di una prostituta) fossero stati oggetto di un'autonoma valutazione dell'Amministrazione competente, la quale li aveva ritenuti incompatibili con i compiti affidati agli agenti di Polizia Penitenziaria e prevalenti su altri elementi pur favorevoli al ricorrente, quali la sua personalità ed il suo impeccabile stato di servizio...."

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