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giovedì 3 febbraio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 252 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari. (11G0018) (GU n. 26 del 2-2-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' aggiunto in fine il seguente comma: «Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali». 2. All'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «L'assistenza sanitaria e» sono soppresse e le parole: «sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «e' assicurato»; b) la lettera a) del comma 3 e' abrogata. 3. Gli oneri relativi alle funzioni trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal comma 1 sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali. 4. Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale d'intesa con la Provincia territorialmente competente, e' trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. A detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. Le Province subentrano allo Stato nelle convenzioni in essere per lo svolgimento dell'attivita' professionale relativa alle funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero della giustizia comunica alle Province i nominativi del predetto personale e la tipologia del rapporto convenzionale in atto. I rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di efficacia di questo decreto con il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle attivita' sanitarie di cui a questo decreto sono trasferiti alle Province autonome con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari sono concessi in uso a titolo gratuito. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia Fazio, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Alfano

          
                                                N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo del primo comma dell'art.  107  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige
          - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
          n. 301) e' il seguente: 
              «Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          1975, n. 474 (Norme di  attuazione  dello  statuto  per  la
          regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita')
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  settembre  1975,
          n. 252, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 283 dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «283. Al fine di dare completa attuazione  al  riordino
          della medicina penitenziaria di cui al decreto  legislativo
          22  giugno  1999,  n.  230,  e  successive   modificazioni,
          comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
          minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'
          e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
                a) il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale
          di tutte le  funzioni  sanitarie  svolte  dal  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
          commi 6 e 6-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
          disposto dall'autorita' giudiziaria; 
                b)  le  modalita'  e   le   procedure,   secondo   le
          disposizioni vigenti in materia, previa  concertazione  con
          le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
          per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale  per
          il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie,  valutate
          complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno  2008,
          in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a  147,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a  valere  sullo
          stato di previsione del Ministero della giustizia e  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
          salute; 
                d) il trasferimento delle attrezzature, degli  arredi
          e dei  beni  strumentali  di  proprieta'  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia minorile del Ministero della giustizia  afferenti
          alle attivita' sanitarie; 
                e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al
          Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei
          rapporti di  lavoro,  delle  risorse  finanziarie  e  delle
          attrezzature e  beni  strumentali  in  materia  di  sanita'
          penitenziaria) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          maggio 2008, n. 126. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo  1975,  n.  474,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1.  Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello
          Stato  in  materia  di  igiene  e  sanita',  ivi   compresa
          l'assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,  esercitate   sia
          direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato
          sia per il  tramite  di  enti  e  di  istituti  pubblici  a
          carattere  nazionale  o  sovra-provinciale  e  quelle  gia'
          spettanti alla regione Trentino-Alto Adige  in  materia  di
          assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il
          rispettivo  territorio,  dalle  province  di  Trento  e  di
          Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. 
              Nelle attribuzioni di  cui  al  precedente  comma  sono
          comprese anche l'igiene e medicina del lavoro,  nonche'  la
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  delle  malattie
          professionali. 
              Ai  fini  di  cui  al  comma  precedente,  spettano  in
          particolare i poteri e le facolta' di cui agli articoli 8 e
          9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  marzo
          1955, n. 520. 
              Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui  al  primo
          comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti
          e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle
          relative ai servizi  minorili  per  la  giustizia;  tra  le
          predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti
          il  rimborso  alle  comunita'  terapeutiche,  sia   per   i
          tossicodipendenti che per  i  minori  affetti  da  disturbi
          psichici, delle spese sostenute  per  il  mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
          commi 6 e 6-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e  per
          il collocamento nelle medesime comunita'  dei  minorenni  e
          dei giovani di cui all'art. 24 del decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 272, disposto  dall'autorita'  giudiziaria.
          Restano ferme le competenze in capo agli organi statali  in
          materia di sicurezza all'interno delle strutture  sanitarie
          ubicate  negli  istituti  penitenziari  e  nell'ambito  dei
          luoghi esterni di cura ove siano ricoverati  i  detenuti  e
          gli  internati.  Al  fine  di  assicurare   il   necessario
          coordinamento tra  C  servizi  sanitari  e  amministrazione
          penitenziaria  e  giustizia   minorile   saranno   definite
          apposite intese  tra  i  competenti  organi  provinciali  e
          statali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo  1975,  n.  474,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4-bis. 1. Il reinserimento sociale  e  lavorativo
          dei detenuti e degli internati negli istituti  penitenziari
          ubicati nel territorio delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano  e'  assicurato  attraverso  l'azione  integrata
          delle  province  autonome  medesime  e  dello  Stato,   che
          collaborano nell'esercizio delle  attivita'  di  rispettiva
          competenza. 
              2. Al fine di  definire  modalita'  e  strumenti  della
          collaborazione prevista al comma 1 le province autonome  di
          Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni  con  il
          Ministero  della  giustizia.  Resta   comunque   ferma   la
          competenza degli organi statali  in  materia  di  sicurezza
          all'interno  delle  strutture   sanitarie   ubicate   negli
          istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi  esterni  di
          cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. 
              3. Le convenzioni indicate al comma  2  definiscono  in
          particolare: 
                a) (abrogata); 
                b) i settori di intervento nei  quali  sono  attivate
          specifiche  azioni  volte  al   reinserimento   sociale   e
          lavorativo  dei  detenuti  e  degli  internati,  prevedendo
          specifiche modalita' per l'adozione di programmi  periodici
          delle attivita'; 
                c) specifici progetti e iniziative  per  l'attuazione
          dei trattamenti alternativi alla  detenzione,  nonche'  per
          l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi; 
                d) le attivita'  di  formazione  e  di  aggiornamento
          degli operatori delle  amministrazioni  interessate  e  del
          personale volontario; 
                e)  specifici  progetti  anche  di  investimento  per
          assicurare le funzionalita' delle strutture carcerarie  per
          l'attuazione  degli  interventi   previsti   dal   presente
          articolo; 
                f)  le  procedure  e  le  forme  di   programmazione,
          coordinamento e di verifica delle attivita' e gli  obblighi
          di reciproca informazione; 
                g)  i  rapporti  finanziari  connessi  all'attuazione
          della convenzione, senza  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente della repubblica 20 gennaio
          1973, n. 115 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle
          province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali
          e patrimoniali dello Stato e della Regione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101, S.O. 

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