IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' aggiunto in fine il seguente comma: «Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali». 2. All'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «L'assistenza sanitaria e» sono soppresse e le parole: «sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «e' assicurato»; b) la lettera a) del comma 3 e' abrogata. 3. Gli oneri relativi alle funzioni trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal comma 1 sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali. 4. Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale d'intesa con la Provincia territorialmente competente, e' trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. A detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. Le Province subentrano allo Stato nelle convenzioni in essere per lo svolgimento dell'attivita' professionale relativa alle funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero della giustizia comunica alle Province i nominativi del predetto personale e la tipologia del rapporto convenzionale in atto. I rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di efficacia di questo decreto con il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle attivita' sanitarie di cui a questo decreto sono trasferiti alle Province autonome con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari sono concessi in uso a titolo gratuito. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia Fazio, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Alfano
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301) e' il seguente: «Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1975, n. 252, S.O. - Si riporta il testo del comma 283 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c): a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria; b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita' di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale; c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute; d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attivita' sanitarie; e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanita' penitenziaria.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovra-provinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonche' la prevenzione degli infortuni sul lavoro delle malattie professionali. Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facolta' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra C servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali.». - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal presente decreto: «Art. 4-bis. 1. Il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano e' assicurato attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attivita' di rispettiva competenza. 2. Al fine di definire modalita' e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. 3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare: a) (abrogata); b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalita' per l'adozione di programmi periodici delle attivita'; c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonche' per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi; d) le attivita' di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario; e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalita' delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo; f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attivita' e gli obblighi di reciproca informazione; g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il decreto del Presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101, S.O.
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