testo in vigore dal: 17-2-2011
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo
allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le
istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze
che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA
- UE) fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Visto l'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea
relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati
presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e
delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione
europea, di seguito denominato semplicemente «Accordo SOFA - UE»,
fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 114
del 2009 occorre individuare le Autorita' Competenti e definire le
procedure e le modalita' per l'attuazione degli articoli 8, parr. 3 e
5, e 17, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio e del
25 ottobre 2010 (n. 03260/2010);
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 12 novembre 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente per «autorita' competente» ai sensi
dell'articolo 8 dell'Accordo SOFA - UE si intende l'autorita' dello
Stato d'origine che sospende, senza pregiudicare gli interessi
dell'Unione Europea, le immunita' dei militari e del personale civile
distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, qualora tali
immunita' impediscano alla giustizia di fare il suo corso.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea
relativo allo statuto dei militari e del personale civile
distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei
Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere
messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - UE) fatto
a Bruxelles il 17 novembre 2003 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C321 del 31
dicembre 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 agosto
2009, n. 114 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea
relativo allo statuto dei militari e del personale civile
distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei
Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere
messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della
preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.
17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese
le esercitazioni, nonche' dei militari e del personale
civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione
europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA - UE),
fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003):
«Art. 3 (Procedure relative all'esercizio della
giurisdizione). - 1. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorita'
competenti e definite le procedure e le modalita' per
l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17,
paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della presente legge.».
Note all'art. 1:
Note agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6:
- Per i riferimenti normativi agli articoli 2, 3, 4, 5,
6 relativi all'attuazione dell'Accordo SOFA - UE, vedi note
al preambolo
Art. 2
Individuazione della Autorita' competente
1. L'Autorita' competente per l'attuazione dell'articolo 8 -
paragrafi 3 e 5 - relativo alla concessione e sospensione delle
immunita' riconosciute ai militari e al personale civile distaccati
presso le istituzioni dell'UE, nell'ambito della preparazione ed
esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del
Trattato sull'Unione Europea, e' il Ministero da cui dipende il
citato personale o il Ministero che, comunque, ne ha disposto
Art. 3 Procedure per l'attuazione 1. Per l'attuazione dell'articolo 8, parr. 3 e 5 dell'Accordo SOFA - UE, l'Autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 2, su richiesta di un'autorita' competente o un organo giudiziario di un Paese membro, che ritengano che si sia verificato un abuso dell'immunita' concessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, provvede a: a) accertare la sussistenza di tale abuso; b) verificare che l'eventuale sospensione non pregiudichi gli interessi dell'Unione Europea; c) attivare, anche avvalendosi del Ministero degli affari esteri, le procedure di consultazione di cui all'articolo 8, par. 5, dell'Accordo SOFA - UE. 2. Le attivita' di cui al comma 1 implicano una valutazione della condotta del soggetto alla luce delle specifiche mansioni attinenti all'incarico ricoperto, in coordinamento con l'istituzione di impiego dell'Unione europea.
Art. 4 Modalita' di attuazione 1. Al ricevimento, da parte di un'autorita' competente o di un organo giudiziario di un Paese membro, della segnalazione di un abuso da parte del militare o del personale civile dell'immunita' di giurisdizione concessa a norma dell'articolo 8, par. 3 dell'Accordo SOFA - UE, l'autorita' che ha disposto l'impiego del dipendente e la pertinente istituzione dell'UE: a) acquisiscono tutte le informazioni necessarie in possesso del segnalante; b) effettuano una prima verifica, anche documentale, dell'eventuale superamento dei limiti di copertura della su citata immunita'; c) accertano se il mantenimento dell'immunita' costituisca effettivo impedimento agli ulteriori adempimenti di giustizia; d) verificano che l'eventuale sospensione dell'immunita' non arrechi pregiudizio agli interessi dell'Unione europea. 2. Esperiti gli adempimenti di cui al comma 1 ed esaurite le procedure di consultazione di cui all'articolo 3, comma 1, che costituiscono la fase istruttoria della procedura di sospensione dell'immunita', il Ministro adotta la propria decisione dandone contestuale comunicazione: a) al diretto interessato; b) al responsabile dell'ente da cui direttamente dipende; c) alla pertinente organizzazione dell'Unione Europea; d) alla autorita' giudiziaria procedente; e) al Ministro della giustizia. 3. Nel caso previsto dall'articolo 8, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE, il Ministro competente trasmette tutta la documentazione raccolta e i provvedimenti adottati alla istituzione dell'UE competente per la composizione della controversia.
Art. 5 Rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione 1. Le istanze di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 17, par. 6, lettera c), del predetto Accordo, sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Costoro le inoltrano, corredate da un rapporto informativo, al Procuratore generale territorialmente competente che le trasmette immediatamente con le osservazioni del caso. 2. Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria procedente. 3. Il Ministro della giustizia, sentito in ogni caso il Ministro per gli affari esteri, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta non puo' essere fatta dopo che sia stato notificato all'imputato l'atto con cui il pubblico ministero ha esercitato dell'azione penale. 4. Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilita' e la validita' della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione. 5. In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro e' comunicata all'autorita' dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia. 6. Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione da parte delle autorita' giudiziarie italiane in favore dell'altro Stato.
Art. 6 Istanza di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione 1. L'istanza di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano in qualita' di Stato di origine ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo SOFA - UE, e' fatta dal Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' dell'altro Stato, di intesa con il Ministro da cui dipende il personale sottoposto a procedimento penale o il Ministro che, comunque, ne ha disposto l'impiego.
Art. 7 Reati militari 1. Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell'autorita' giudiziaria militare, il Ministro della giustizia provvede di intesa con il Ministro della difesa.
Art. 8 Obbligo di informazione 1. Le autorita' giudiziarie competenti comunicano al Ministro della giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facolta' indicate negli articoli che precedono.
Art. 9 Comunicazione della rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato di origine 1. La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione e' notificata, anche tramite il Ministro per gli affari esteri, al Ministero della giustizia, che provvede a trasmetterla senza indugio all'autorita' giudiziaria competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 novembre 2010 Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro della difesa La Russa Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163
l'impiego.
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