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giovedì 3 febbraio 2011

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 22 novembre 2010, n. 253 Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati Membri dell'U.E. relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei Quartieri generali e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'U.E. (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003. (11G0022) (GU n. 26 del 2-2-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2011

testo in vigore dal: 17-2-2011

        
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - UE) fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; Visto l'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, di seguito denominato semplicemente «Accordo SOFA - UE», fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; Considerato che, ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 114 del 2009 occorre individuare le Autorita' Competenti e definire le procedure e le modalita' per l'attuazione degli articoli 8, parr. 3 e 5, e 17, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio e del 25 ottobre 2010 (n. 03260/2010); Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2010; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente per «autorita' competente» ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo SOFA - UE si intende l'autorita' dello Stato d'origine che sospende, senza pregiudicare gli interessi dell'Unione Europea, le immunita' dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, qualora tali immunita' impediscano alla giustizia di fare il suo corso.

          
                                                N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - L'Accordo tra gli Stati  membri  dell'Unione  europea
          relativo allo statuto dei militari e del  personale  civile
          distaccati presso le istituzioni dell'Unione  europea,  dei
          Quartieri generali, e delle  Forze  che  potrebbero  essere
          messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - UE)  fatto
          a  Bruxelles  il  17  novembre  2003  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie  C321  del  31
          dicembre 2003. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3  agosto
          2009, n. 114 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti  Accordi:
          a)  Accordo  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione   europea
          relativo allo statuto dei militari e del  personale  civile
          distaccati presso le istituzioni dell'Unione  europea,  dei
          Quartieri generali, e delle  Forze  che  potrebbero  essere
          messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito  della
          preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui  all'art.
          17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea,  comprese
          le esercitazioni, nonche'  dei  militari  e  del  personale
          civile degli Stati membri messi a disposizione  dell'Unione
          europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA  -  UE),
          fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003): 
              «Art.  3  (Procedure   relative   all'esercizio   della
          giurisdizione).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro   della
          giustizia, di concerto con il Ministro della difesa  e  con
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorita'
          competenti e definite  le  procedure  e  le  modalita'  per
          l'attuazione degli articoli 8,  paragrafi  3  e  5,  e  17,
          paragrafo 6, dell'Accordo  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera a), della presente legge.». 
          Note all'art. 1: 
          Note agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 
              - Per i riferimenti normativi agli articoli 2, 3, 4, 5,
          6 relativi all'attuazione dell'Accordo SOFA - UE, vedi note
          al preambolo
        
Art. 2 Individuazione della Autorita' competente 1. L'Autorita' competente per l'attuazione dell'articolo 8 - paragrafi 3 e 5 - relativo alla concessione e sospensione delle immunita' riconosciute ai militari e al personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE, nell'ambito della preparazione ed esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, e' il Ministero da cui dipende il citato personale o il Ministero che, comunque, ne ha disposto
Art. 3 Procedure per l'attuazione 1. Per l'attuazione dell'articolo 8, parr. 3 e 5 dell'Accordo SOFA - UE, l'Autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 2, su richiesta di un'autorita' competente o un organo giudiziario di un Paese membro, che ritengano che si sia verificato un abuso dell'immunita' concessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, provvede a: a) accertare la sussistenza di tale abuso; b) verificare che l'eventuale sospensione non pregiudichi gli interessi dell'Unione Europea; c) attivare, anche avvalendosi del Ministero degli affari esteri, le procedure di consultazione di cui all'articolo 8, par. 5, dell'Accordo SOFA - UE. 2. Le attivita' di cui al comma 1 implicano una valutazione della condotta del soggetto alla luce delle specifiche mansioni attinenti all'incarico ricoperto, in coordinamento con l'istituzione di impiego dell'Unione europea.
Art. 4 Modalita' di attuazione 1. Al ricevimento, da parte di un'autorita' competente o di un organo giudiziario di un Paese membro, della segnalazione di un abuso da parte del militare o del personale civile dell'immunita' di giurisdizione concessa a norma dell'articolo 8, par. 3 dell'Accordo SOFA - UE, l'autorita' che ha disposto l'impiego del dipendente e la pertinente istituzione dell'UE: a) acquisiscono tutte le informazioni necessarie in possesso del segnalante; b) effettuano una prima verifica, anche documentale, dell'eventuale superamento dei limiti di copertura della su citata immunita'; c) accertano se il mantenimento dell'immunita' costituisca effettivo impedimento agli ulteriori adempimenti di giustizia; d) verificano che l'eventuale sospensione dell'immunita' non arrechi pregiudizio agli interessi dell'Unione europea. 2. Esperiti gli adempimenti di cui al comma 1 ed esaurite le procedure di consultazione di cui all'articolo 3, comma 1, che costituiscono la fase istruttoria della procedura di sospensione dell'immunita', il Ministro adotta la propria decisione dandone contestuale comunicazione: a) al diretto interessato; b) al responsabile dell'ente da cui direttamente dipende; c) alla pertinente organizzazione dell'Unione Europea; d) alla autorita' giudiziaria procedente; e) al Ministro della giustizia. 3. Nel caso previsto dall'articolo 8, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE, il Ministro competente trasmette tutta la documentazione raccolta e i provvedimenti adottati alla istituzione dell'UE competente per la composizione della controversia.
Art. 5 Rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione 1. Le istanze di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 17, par. 6, lettera c), del predetto Accordo, sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Costoro le inoltrano, corredate da un rapporto informativo, al Procuratore generale territorialmente competente che le trasmette immediatamente con le osservazioni del caso. 2. Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria procedente. 3. Il Ministro della giustizia, sentito in ogni caso il Ministro per gli affari esteri, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta non puo' essere fatta dopo che sia stato notificato all'imputato l'atto con cui il pubblico ministero ha esercitato dell'azione penale. 4. Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilita' e la validita' della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione. 5. In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro e' comunicata all'autorita' dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia. 6. Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione da parte delle autorita' giudiziarie italiane in favore dell'altro Stato.
Art. 6 Istanza di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione 1. L'istanza di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano in qualita' di Stato di origine ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo SOFA - UE, e' fatta dal Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' dell'altro Stato, di intesa con il Ministro da cui dipende il personale sottoposto a procedimento penale o il Ministro che, comunque, ne ha disposto l'impiego.
Art. 7 Reati militari 1. Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell'autorita' giudiziaria militare, il Ministro della giustizia provvede di intesa con il Ministro della difesa.
Art. 8 Obbligo di informazione 1. Le autorita' giudiziarie competenti comunicano al Ministro della giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facolta' indicate negli articoli che precedono.
Art. 9 Comunicazione della rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato di origine 1. La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione e' notificata, anche tramite il Ministro per gli affari esteri, al Ministero della giustizia, che provvede a trasmetterla senza indugio all'autorita' giudiziaria competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 novembre 2010 Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro della difesa La Russa Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163
l'impiego.

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