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mercoledì 2 marzo 2011

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 25-2-2011 n. 18 Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.

Circ. 25 febbraio 2011, n. 18 (1).

Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.



 

Ai


Direttori generali degli uffici scolastici regionali
   

Loro sedi
 

Al


Sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano
 

All'


Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
   

Bolzano
 

All'


Intendente scolastico per la scuola località ladine
   

Bolzano
 

Al


Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia di Trento
 

Al


Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta
   

Aosta

e, p.c.:


All'


Assessore alla P.I. regione siciliana
   

Palermo
 

All'


Assessore alla P.I. regione autonoma Valle d'Aosta
   

Aosta
 

Al


Presidente della giunta provinciale di Bolzano
 

Al


Presidente della giunta provinciale di Trento
 

All'


Associazione italiana editori A.I.E.
   

Corso di Porta Romana, 108
   

20122 - Milano
 

All'


Anarpe
   

Via XXIV Maggio, 10
   

50129 - Firenze
 

All'


Ali
   

Via Nizza, 22
   

00198 - Roma




L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012 resta disciplinata dalle istruzioni impartite con la Circ. 10 febbraio 2009, n. 16 e la Circ. 4 marzo 2010, n. 23.

Ad ogni buon conto, si richiamano i “vincoli” da rispettare per l’adozione dei libri di testo:

a. la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado); tale vincolo che non trova applicazione per le adozioni in corso nell’anno scolastico 2008/2009 e che nei successivi anni non hanno subito cambiamenti;

b. la restrizione della scelta di libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l’Editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. L’impegno quinquennale per l’Editore riguarda i testi editi dopo l’entrata in vigore della L. n. 169/2008, a decorrere dall’anno di pubblicazione (copyright);

c. la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista, tenendo presente che a partire dall’anno scolastico 2012/2013 non potranno essere più utilizzati testi esclusivamente a stampa;

d. il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di I e di II grado;

e. la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti, “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”. Tali esigenze riguardano esclusivamente la “modifica di ordinamenti scolastici ovvero la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet”, come previsto dall’articolo 1-ter della L. 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del D.L. 25 settembre 2009, n. 134.

Considerato che nel corrente anno scolastico ha trovato avvio la riforma della scuola secondaria di II grado, i collegi dei docenti, limitatamente alle adozioni per la prima classe della scuola secondaria di II grado, potranno valutare l’opportunità di confermare i testi già adottati ovvero di procedere a nuove adozioni, considerato che i testi in uso potrebbero non rispondere adeguatamente alle “Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei” e alle “Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali”, rese pubbliche successivamente alle adozioni medesime.

Inoltre, a seguito della recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al D.P.R. 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti, limitatamente alle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento.

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella prima decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

I dirigenti scolastici assicureranno la pubblicità delle adozioni secondo quanto previsto dal punto 3.5 della Circ. 10 febbraio 2009, n. 16 e attueranno le modalità organizzative previste dal successivo punto 4 della stessa circolare.

Inoltre i dirigenti scolastici cureranno gli atti di indirizzo ai collegi dei docenti, esercitando personalmente la necessaria vigilanza affinché le adozioni siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge sopra richiamati.

Restano confermati i prezzi di copertina dei testi per la scuola primaria, fissati con D.M. 28 luglio 2010, n. 63, mentre si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in ordine ai tetti di spesa per l’intera dotazione libraria per la scuola secondaria di I e di II grado.


Le adozioni effettuate devono essere comunicate a questo Ministero secondo modalità definite dalla competente Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.


Il Direttore generale

Carmela Palumbo



D.L. 25 settembre 2009, n. 134, art. 1-ter
D.L. 1 settembre 2008, n. 137
D.P.R. 11 febbraio 2010

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