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venerdì 8 aprile 2011

Ministero dello sviluppo economico Ris. 8-3-2011 n. 43265 Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lett. c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande: diploma di Perito per il turismo. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 8 marzo 2011, n. 43265 (1).

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lett. c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande: diploma di Perito per il turismo.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Si fa riferimento alla nota (....) con la quale si chiede se, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), il diploma di "Perito per il turismo" (quinquennale) conseguito nell’anno scolastico 2005-2006 presso un Istituto statale per il turismo possa considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale, verificato il percorso formativo in questione, fa presente di ritenere il relativo titolo non valido ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71

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