Translate

venerdì 24 giugno 2011

Medici riassunti: no al cumulo tra reddito e pensione La riassunzione in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N., già cessati per limiti di età, preclude comunque la possibilità del cumulo tra reddito e pensione. Lo ha fatto sapere l'Inpdap con una nota emanata il 7 giugno scorso (n. 22). L'ente previdenziale ha ordinato agli uffici periferici di sottoporre a verifica il regime di cumulo dei medici che abbiano usufruito della riassunzione.

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica)
Nota 7-6-2011 n. 22
Aspetti previdenziali correlati all'applicazione dell'articolo
22, comma 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183, con particolare
riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro
dipendente.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza,
Ufficio I Pensioni.
Nota 7 giugno 2011, n. 22 (1).
Aspetti previdenziali correlati all'applicazione dell'articolo
22, comma 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183, con particolare
riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro
dipendente.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza,
Ufficio I Pensioni.




Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali

Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli
Enti di patronato

Ai
Caf

Ai
Dirigenti generali centrali e regionali

Ai
Direttori regionali

Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai
Coordinatori delle consulenze professionali






Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti in merito
all'applicazione della disposizione richiamata in oggetto con
particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da
lavoro dipendente operante nelle fattispecie in esame.
Con la presente nota, acquisito il parere conforme da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze (nota n. 57675 del 10
maggio 2011) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(nota n. 9736 del 30 maggio 2011) si forniscono le indicazioni
operative per l'uniforme applicazione della norma citata.
L'articolo 22, comma 1, della L. n. 183/2010, nel modificare il
comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.Lgs. n. 502/1992,
stabilisce che "Il limite massimo di età per il collocamento a
riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura
complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del
quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite
massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e
la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero
dei dirigenti..." e, al comma 3, specifica che dette disposizioni
"si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio
2010".
In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età
dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative:
1. al compimento del 65° anno di età;
2. al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70
anni di età.
Il canale di età pensionabile individuato al punto 2 è stabilito ad
istanza dell'interessato e può essere applicato anche ai dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in
servizio alla data del 31 gennaio 2010 (articolo 22, comma 3, della L.
n. 183/2010) che chiedano di essere riassunti ai sensi della
disposizione in oggetto.
L'esercizio della facoltà in esame e la conseguente riassunzione
in servizio, per i dirigenti già cessati ma in servizio alla suddetta
data, determina necessariamente il venire meno dell'individuazione
del titolo "limiti di età" per le risoluzioni del rapporto
di lavoro avvenute al compimento del 65° anno di età, in quanto la
nuova età pensionabile è individuata alla maturazione dei 40 anni di
servizio effettivo e nel limite dei 70 anni di età.
Ciò ha immediati riflessi sul regime di cumulo pensione/redditi da
lavoro dipendente applicabile al personale in esame.
In particolare, considerato che la prima cessazione dal servizio deve
considerarsi avvenuta per motivi diversi da limiti di età, per le
motivazioni sopra esplicitate, trovano applicazione le disposizioni di
cui agli articoli 133 e 134 del D.P.R. n. 1092/1973 che sanciscono,
nei casi di derivazione, continuazione o rinnovo del rapporto di
lavoro, il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante
per il precedente rapporto (conclusosi per motivi diversi dai limiti
di età) e trattamento economico relativo alla rinnovata attività
lavorativa.
Analogamente, la cessazione dal servizio con 40 anni di anzianità
contributiva non consente l'equiparazione, ai fini del regime di
cumulo, con il pensionamento derivante da raggiungimento dei limiti di
età; tale equiparazione, sempre nei casi di scelta per il secondo
canale di età pensionabile, sussiste solo al raggiungimento di 40 anni
di servizio effettivo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le sedi
dell'Istituto sono tenute a verificare il regime di cumulo
applicabile ai medici che abbiano usufruito della facoltà di
riassunzione in servizio in applicazione del citato articolo 22, comma
3, della L. n. 183/2010 e ad operare secondo le indicazioni
specificate nella presente nota avendo altresì cura di renderne noto
il contenuto anche alle amministrazioni iscritte che hanno personale
interessato dalla normativa richiamata.


Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino



L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 22
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-nonies
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 133
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 134

Nessun commento: