MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 5 luglio 2011 Centri autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica - 2011. (11A11541) (GU n. 204 del 2-9-2011
IL CAPO DIPARTIMENTO
della prevenzione e della comunicazione
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione
ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a
Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce
all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i
centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la
vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive
integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici sanitari
autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a
rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto l'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali l'adozione di atti e provvedimenti
amministrativi;
Visto da ultimo il decreto dirigenziale 14 luglio 2009 con il quale
sono stati autorizzati nuovi centri di vaccinazione nonche'
aggiornati i dati relativi ad alcuni centri gia' autorizzati;
Viste le istanze presentate dalle regioni Emilia-Romagna, Veneto,
Lazio, Toscana, Basilicata, Calabria e Lombardia per l'estensione a
nuovi Centri dell'autorizzazione a praticare la sopra citata
vaccinazione;
Riconosciuta l'opportunita' di accogliere le suddette istanze,
anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale
vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso
zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono
obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
Preso atto pertanto della necessita' di integrare l'elenco degli
uffici sanitari e della opportunita' di fornire un elenco aggiornato
dei centri gia' autorizzati e dei relativi indirizzi;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre
gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso
internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari:
regione Emilia-Romagna:
Cervia - Ambulatorio igiene pubblica di Cervia (Ravenna) - via
dell'Ospedale n. 17 - tel. 0544287641;
Lugo - Ambulatorio igiene pubblica di Lugo (Ravenna) - viale
Masi n. 2D - tel. 0545283055;
Bagnacavallo - Ambulatorio igiene pubblica di Bagnacavallo
(Ravenna) - via Vittorio Veneto n. 8 - tel. 0545283055;
Faenza - Ambulatorio igiene pubblica di Faenza (Ravenna) - via
Zaccagnini n. 22 - tel. 0546602520- 21;
regione Veneto:
Feltre - Ambulatorio vaccinale azienda ULSS n. 2 Feltre
(Belluno) - via Bagnols sur Ceze n. 30 - tel. 0439883416;
regione Lazio:
Roma - Centro vaccinale ospedale pediatrico Bambin Gesu' -
piazza S. Onofrio n. 4 - tel. 0668592296;
regione Toscana:
Volterra - Ambulatorio dei viaggi Azienda USL n. 5 Volterra
(Pisa) - Borgo S. Lazzaro n. 5 - tel. 058891813;
regione Basilicata:
Rionero in Vulture - Ufficio igiene e sanita' pubblica - strada
provinciale c/o ospedale oncologico IRCCS - tel. 0972721555;
Lauria - Ufficio igiene e sanita' pubblica - via XXV Aprile c/o
presidio ospedaliero di Lauria - tel. 0973621438 - 621443;
regione Calabria:
Lamezia Terme - U.O. Igiene e sanita' pubblica - via
Sottotenente Notaro - tel. 0968208304;
regione Lombardia:
Lomazzo - ASL provincia di Como - distretto di Lomazzo - via
del Rampanone n. 1 - tel. 0296941420
Art. 2
Per effetto delle autorizzazioni di cui all'art. 1 e a seguito di
cambiamenti di indirizzo di alcuni centri gia' autorizzati con
decreti dirigenziali generali, l'elenco dei centri riportati in
allegato al decreto dirigenziale del 14 luglio 2010 e' sostituito
dall'elenco di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti, per il
tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, per i previsti controlli
di legge.
Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 luglio 2011
Il Capo dipartimento: Oleari
Parte del provvedimento in forma grafica
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