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lunedì 23 gennaio 2012

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 19-1-2012 n. 7 Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2012/2013. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica - Ufficio sesto.


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Circ. 19-1-2012 n. 7
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2012/2013.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica - Ufficio sesto.

Circ. 19 gennaio 2012, n. 7 (1).

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2012/2013.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica - Ufficio sesto.



     

Ai
   

Direttori generali degli uffici scolastici regionali
           

Loro sedi
     

Al
   

Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano
     

All'
   

Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
           

Bolzano
     

All'
   

Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
           

Bolzano
     

Al
   

Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia autonoma di Trento
           

Trento
     

Al
   

Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d'Aosta
           

Aosta

e, p.c.:
   

Al
   

Capo di gabinetto
     

Al
   

Capo dell'ufficio legislativo
           

Sede
       



L'art. 21, comma 9, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, comma 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 9 gennaio 2012 che il tasso d'inflazione programmato per il 2012 è pari all'1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2012/2013, come dal seguente prospetto in euro:


per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
   

limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010
   

rivalutazione in ragione dell'1,5% con arrotondamento all'unità di euro superiore
   

limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2012/2013 riferito all'anno d'imposta 2011

1
   

5.020,00
   

76,00
   

5.096,00

2
   

8.327,00
   

125,00
   

8.452,00

3
   

10.703,00
   

161,00
   

10.864,00

4
   

12.782,00
   

192,00
   

12.974,00

5
   

14.860,00
   

223,00
   

15.083,00

6
   

16.842,00
   

253,00
   

17.095,00

7 e oltre
   

18.819,00
   

283,00
   

19.102,00
           


La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del 23 maggio 1990).

Con la Circ. 4 gennaio 2006, n. 2 e con la Circ. 30 gennaio 2007, n. 13 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

Tale esonero resta confermato anche per l'a.s. 2012/2013, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione.

In relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. 6 maggio 2011, n. 42 art. 22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.


Il Direttore generale

Carmela Palumbo



O.M. 6 maggio 2011, n. 42
D.P.C.M. 18 maggio 1990
L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 21
L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 28

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