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mercoledì 15 febbraio 2012

Isola di Man e Convenzione bilaterale italo - britannica del 1951: trattazione domande di pensione.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 14-2-2012 n. 2615
Isola di Man e Convenzione bilaterale italo - britannica del 1951: trattazione domande di pensione.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 14 febbraio 2012, n. 2615 (1).

Isola di Man e Convenzione bilaterale italo - britannica del 1951: trattazione domande di pensione.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



A decorrere dal 1° aprile 1973, con l'ingresso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'Unione Europea, la convenzione bilaterale italo-britannica in materia di sicurezza sociale ha cessato di avere efficacia in quanto a tali Stati sono stati estesi i Regolamenti comunitari per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Con messaggio n. 15067 del 15 gennaio 1999, è stato precisato che i periodi assicurativi compiuti nell'Isola di Man, pur non rientrando nell'ambito di applicazione dei regolamenti comunitari, in quanto accreditati sulla base del regime di sicurezza sociale proprio dell'Isola di Man, possono essere presi in considerazione ai sensi della Convenzione bilaterale Italo - Britannica del 1951.

Si ribadisce che la convenzione italo britannica non prevede, in materia di totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici, la possibilità di prendere in considerazione periodi fatti valere in Stati terzi. Pertanto, i periodi di contribuzione italiani possono essere cumulati solo con i periodi di contribuzione accreditati nel regime previdenziale dell'Isola di Man.

Invece, come noto, nei rapporti con gli Stati dell'Unione Europea trovano applicazione i regolamenti UE (codice convenzione 12), che prevedono la possibilità di totalizzare ai fini pensionistici i periodi di contribuzione fatti valere in tutti gli Stati dell'Unione Europea e, a determinate condizioni, anche quelli fatti valere negli Stati SEE e in Svizzera. Per le pensioni da liquidare in base a tale regime convenzionale (codice 12), la totalizzazione dei periodi maturati in Paesi terzi è ammessa con riferimento ai periodi assicurativi maturati in alcuni Stati (come ad esempio la Svizzera e la Spagna) che, pur applicando la normativa UE, hanno mantenuto in vigore le disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nei precedenti accordi bilaterali stipulati con l'Italia.

A tal fine si fa presente che l'applicazione del principio della totalizzazione multipla dei periodi assicurativi previsti dagli accordi italo-svizzeri, di cui al Msg. n. 4090 dell'11 settembre 1996, deve essere estesa anche all'Isola di Man, oltre a Canada e Quebec (a partire dal 1° ottobre 1995), nonché all'Isola di Jersey e alle altre Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Jethou).

Alla luce di quanto sopra, si precisa che, in presenza di periodi di contribuzione in Stati dell'Unione Europea e periodi di contribuzione accreditati nell'Isola di Man, il diritto andrà accertato separatamente in base alla normativa UE (codice Convenzione 12), escludendo i periodi assicurativi dell'Isola di Man, e in applicazione della convenzione italo-britannica (codice Convenzione 04) escludendo i periodi assicurativi maturati in Paesi cui si applicano i Regolamenti UE.

Ovviamente nel caso di diritto contestuale ai sensi di entrambe le normative internazionali andrà liquidata la prestazione più favorevole. Per maggiori dettagli in merito ai criteri da adottare per la liquidazione di una pensione in regime internazionale, in presenza di diritto perfezionato ai sensi di più accordi internazionali, si rinvia in particolare al Msg. n. 4326 del 5 maggio 1995.

Si coglie l'occasione per precisare che la Convenzione italo britannica non si estende ai lavoratori autonomi, pertanto, ai fini del riconoscimento di una pensione da liquidare in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la totalizzazione dei periodi fatti valere come lavoratore dipendente nell'Isola di Man può essere effettuata solo nel caso in cui la persona faccia valere in Italia una posizione contributiva mista, da lavoratore autonomo e da lavoratore dipendente (vedi in proposito il messaggio n. 20375 del 19 maggio 1998).

Per la trattazione delle domande l'Istituzione competente per le pensioni nell'Isola di Man (CONTRIBUTIONS SECTION, D.H.S.S.- MARKWELL HOUSE, MARKET STREET - DOUGLAS, ISLE OF MAN, IM1 2RZ) è stata memorizzata nel CI 81 con il codice 04 - 006 e sigla DHSS-ISLEMAN. Per le pensioni da liquidare con il cumulo dei periodi maturati in tale Paese, è stato mantenuto il codice convenzione "04" .

Al fine di consentire una corretta gestione dei periodi di assicurazione maturati nell'Isola di Man alla procedura UNICARPE e tenuto conto che la stessa Convenzione italo-britannica si applica anche al Jersey e alle Isole del Canale (sebbene per decorrenze di pensioni differenti) si è ritenuto di attribuire anche all'Isola di Man il codice convenzione 26 e alla Istituzione il codice 003 (attualmente per il codice Stato 26 sono previsti solo i codici istituzione 001 per il Jersey e il codice 002 per Guernsey).

La nuova codifica, pertanto, è la seguente:


ISOLE DEL CANALE - ISOLA DI MAN 26


001 SSD-JERSEY EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY - STATE OF JERSEY 32, LA MOTTE STREET - ST.HELIER - P.O.BOX 55, PHILIP LE FEVRE HOUSE JE4 8PE JERSEY CHANNEL ISLANDS-


002 SIA-GUERNSEY STATES INSURANCE AUTHORITY E.T.WHEADON H. LE TRUCHOT, ST. PETER PORT GUERNSEY CHANNEL ISLANDS


003 DHSS-ISLEMAN CONTRIBUTIONS SECTION, D.H.S.S.- MARKWELL HOUSE, MARKET STREET DOUGLAS,ISLE OF MAN, IM1 2RZ


Si fa presente che le pensioni già in essere per le quali era presente il codice convenzione 04, Stato 04 e istituzione 006 sono state aggiornate centralmente con le nuove codifiche.

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