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giovedì 8 marzo 2012

Domande entro fine mese per il trasferimento dei docenti di scuola statale



Domande entro fine mese per il trasferimento dei docenti di scuola statale



CCNI del 29 febbraio 2012
O.M. 5 marzo 2012, n. 20 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Nota tecnica 16 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER 1132 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Nota di trasmissione 5 marzo 2012, Prot. n. AOODGPER 1682 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
1
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2012/2013, sottoscritto nell’anno 2012 il giorno 29 febbraio, in Roma, presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello
ministeriale
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 112 del 18 dicembre 2007.
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA,
S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro
del Comparto Scuola
PREMESSO:
− che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati
fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art:10);
− che il C.C.N.L. citato, all’art. 4, comma 2, prevede una cadenza di norma biennale della
mobilità compartimentale da attuarsi in presenza di una corrispondente durata di definizione
dell’organico;
− che è necessario assicurare con la massima tempestività l’avvio delle operazioni
propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2012/13, anche al fine di procedere
tempestivamente alle assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano triennale contenuto
nel decreto interministeriale 3.8.2011;
LE PARTI CONCORDANO
􀀹 sulla necessità di orientare il presente contratto agli obiettivi, fissati nell’Intesa sulla
conoscenza, sottoscritta il 27 giugno 2007, della stabilità dell’organizzazione scolastica e della
continuità dell’azione educativa; obiettivi ribaditi dal CCNL, sottoscritto il 29 novembre 2007,
che all’art. 4 comma 2 lett. A) richiama la garanzia della “stabilità pluriennale dell’organico al
fine di assicurare la continuità didattica del personale docente”;
􀀹 sulla necessità di definire un percorso graduale e progressivo idoneo a raggiungere i predetti
obiettivi anche attraverso l’attivazione in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico
2012/13 di modelli organizzativi diretti a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad
accrescerne efficienza ed efficacia;
􀀹 sull’esigenza, nel contesto del predetto percorso, di garantire, prioritariamente, la stabilità
pluriennale dell’organico e di conseguenza la continuità del servizio dei docenti ed in
particolare per quelli impegnati nell’attività di sostegno, nelle scuole collocate in aree a
rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti in ospedali;
􀀹 sulla necessità di avviare tempestivamente un calendario di incontri per la realizzazione dei
predetti obiettivi.
In base a tale linee prospettiche di intervento e degli impegni temporali assunti, le parti concordano il
seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/13.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA -
ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4
comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del
personale della scuola.
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno
scolastico 2012/13.
3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto
firmatario, in concomitanza sia alla definizione degli organici per l’a.s. 2012/13 con particolare
riguardo alla scuola secondaria di II grado, sia all’attuazione dell’art. 19 del D.L. n. 98 del 6
luglio 2011, convertito in L. 15.7.2011 n. 111, relativo al nuovo dimensionamento della rete
scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti ancora in corso di
emanazione e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del
personale docente, educativo ed A.T.A. interessato.
Analogamente, verrà riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale
docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A., in attuazione
dell’art. 19 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. 15.7.2011 n. 111.
5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono
definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n.
297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
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- ART. 2 - MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel
presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo
ed A.T.A. con o senza sede definitiva di titolarità.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale
docente ed educativo assunto con decorrenza giuridica successiva all’entrata in vigore della
legge e fino all’ 1.9.2010 compreso non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per
un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì
partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far
data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di
trasferimento per l’a.s. 2012/13 in ambito provinciale il personale docente assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2010 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2009 o precedente.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente,
assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico 2011/12
o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far
data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia
dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede
provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità,
partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente
all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla
mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I., con
esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza
effettiva, per almeno cinque anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi
della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della sede ai sensi degli
articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine
di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase
del movimento (articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale titolare nella
provincia.
3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento,
soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati
nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a
partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non
ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di
titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al
trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di
individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e
l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente
contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
4. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato
successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini
entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle
domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell’apposita
O.M..
4
5. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può disporre il
trasferimento o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle
disposizioni di cui al presente contratto.
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ART. 3 –MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si
applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali,
istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione
della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della
specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i
passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte
salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di
cattedra.
In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione
specifica all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento
nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai
ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e
della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di
secondo grado ed artistica;
b) il personale educativo;
nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso
del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è
prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo
grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare
nei ruoli del personale insegnante laureato;
nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di
sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,
possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente
posto di sostegno.
Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli
dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della
formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi
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quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola
secondaria di II grado può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli
dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C
richiesta.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria,
scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il
passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più
province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di
concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di
trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di
ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento
o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello
Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in
possesso della specifica abilitazione.
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo
grado può essere richiesto:
- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado,
ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata che chiedano il passaggio di
cattedra alle classi di concorso elencate nella tabella A) e che siano in possesso della prescritta
abilitazione per la classe di concorso richiesta;
- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti
Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella
C richiesta.
2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei
prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della
stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24
luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in
vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007).
_______________
(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio
conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto
magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.
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ART. 4 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1) Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti nell’ambito del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
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ART. 5 – RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle
assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che
cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il
personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il
personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art.
1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi
dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell’anno scolastico 2010/2011,
ha perso la propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5,
della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), e il personale docente, vincitore dei concorsi a
cattedra nei licei classici e scientifici presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad
una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di
concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte
salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.
2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’assegnazione della
scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio
entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento
fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto
all’assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre
il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al
personale di cui prima, all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel
comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli
elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta
dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.D. delle domande di
mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2012/13,
garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per
mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste.
Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto
come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna
delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima
delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale
interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione
non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d’ufficio a
sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi,
prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all’INDIRE
ed all’INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella
scuola.
3. Per il personale docente ed educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto
scuola, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande
prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la
restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui
posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti
per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al
momento dell’accesso al ruolo precedente.
4. In attuazione di quanto previsto, all’art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni
dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di
provenienza nei confronti del personale A.T.A. che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti
e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a
tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento
dell’accesso nella qualifica di precedente provenienza.
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ART. 6 -SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle
di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall’inizio dell’anno
scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato
giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a
cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno
fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e
II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti
per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 11,
comma 9, della legge 124/1999.
1c. I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione (2) non
sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definiti i
corrispondenti titoli di accesso.
2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per
l’organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);
b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere
vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i
termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo
indeterminato;
Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso
in servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.
3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti
in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.
4. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano
l’equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso
l’attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali
operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale
provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la
sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di
posto (comune/sostegno).
5. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative alla terza fase si effettuano sul 50%
delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità,
fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.
6. Ai fini della ripartizione dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le
operazioni di mobilità relative alla terza fase l’eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano
presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e
già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto, e che tra le
preferenze sia compreso il codice sintetico della provincia di titolarità.
(1) Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall’istituzione di nuovi
indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell’organico di diritto dell’A.S. a cui si
riferiscono le operazioni di mobilità.
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(2) Liceo musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della
musica; laboratorio di musica d’insieme; tecnologie musicali.
Liceo coreutico: storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio
coreutico; laboratorio coreografico; teoria e pratica musicale per la danza.
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ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI.
Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e
sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative
delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di
precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In
caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune
o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta,
nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n.
120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa
di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola,
circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra
o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio
successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato
domanda condizionata. (6) (7)
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è
titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta
precedenza opera esclusivamente nell’ambito della provincia e della tipologia di titolarità al
momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o
cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia per mobilità
professionale o mobilità territoriale interprovinciale.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun
anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove
erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o
istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del
modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato
trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio
continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le
istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto
limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata
prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per
le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli
interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).
L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro
nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della
dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato
all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito
riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed
all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la
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scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio,
nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra,
perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del
distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al
circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato
trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (1). Nella scuola dell’infanzia
la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la
scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a
domanda condizionata nell’ultimo ottennio (2).
L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il
trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del
servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il
trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene
nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o
rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il
trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro
nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola
di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo
alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o
istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la
formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario
da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale
partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base
alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì
riconosciuta, nell’ottennio, al docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla
predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l’interessato richieda, in
ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità
ovvero nel comune.
La continuità didattica o di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del
personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola
domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente
posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in
detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di
precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò
in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente
posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella
scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto
al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun
anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso
dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
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III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene
riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti
condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari
cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza
opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita
certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE
IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto
di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai
movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento
d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto
comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza
opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto
trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo
domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi
richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è
attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato,
con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7).
Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto
soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel
comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto,
dal quale è stato trasferito nell'ultimo ottennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel
comune.
Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda
condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di
precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano
rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di
precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.
Il personale, trasferito d’ufficio nell’ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale
titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può
usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma
mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di
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trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla
richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente
titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto
al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun
anno dell’ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso
dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO
ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7
della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche
adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e
al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere
all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la
precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle
sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente
la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il
genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza
(9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un
genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista
dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza
limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di
religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub
comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui,
prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni
scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti,
alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è
obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti
richiedibili (4).
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il
distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di
accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per
eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera
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domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo
come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a
coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati
all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto
anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche
spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di disabilità.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati
dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9
- Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, 2° comma, del
D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge
28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge
convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica
sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della
fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a
condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella
quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del
collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune
viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai
fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale
provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla
mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del
modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono
presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in
cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non
possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni
categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale
scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito,
possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo
anno scolastico.
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VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a
norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del
mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel
trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio
mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella
fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di
espletamento del proprio mandato amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità
professionale.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di
comunicazione al SIDI delle domande.
Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della
precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del
mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA
SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.
sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per
la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla
mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato
mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
PERDENTI POSTO.
I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed
amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;
Punto III) personale disabile;
Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio referente unico
che presta assistenza alle condizioni previste nel precedente punto V), al fratello o sorella
convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del
figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di
disabilità;
Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti
Locali;
non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire
d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario
il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si
applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello
dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si
applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2012/2013, domanda
volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio
dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello del domicilio
dell’assistito con posti richiedibili (4).
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Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni
associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del
mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli
EE.LL.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento
delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII) non inserito nella graduatoria
d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni
antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir
meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto
e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove
posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la
presentazione delle domande, si applicano gli articoli 21 comma 5, 23 comma 10, 40 comma 7,
47 comma 5 e 48 comma 16.
__________________
1) I docenti della scuola primaria che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel
circolo di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare,
nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del plesso sede di
circolo
2) I docenti della scuola dell’infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro
nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare,
nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede
dell’organico di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla precedenza
3) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione,
ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall'anno
scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo
comune.
4) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica
corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di
un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria
indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.
6) E’ equiparato il personale perdente posto trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.
7) L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei
docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o
cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.
8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto
che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso
numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
18 febbraio 2010, prot. 3884).
9)Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’art. 9 comma 1 lettera
a) del presente CCNI, venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di
riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso
mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i
termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.
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ART. 8 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI
Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi
dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario
di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al
familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di
assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla
mobilità annuale.
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- ART. 9 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche.
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata
dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.
Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,
gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con
modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di
disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in
servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento
definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto
accertamento provvisorio.
La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere
documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si
pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla
domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei
quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge
n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo
all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del
relativo atto.
Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è
necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il
grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della
disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni
deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la
situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così
come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto
disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore,
anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella
in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003
n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;
- per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve
necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia
stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici,
redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del
riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.
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Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella
conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi
o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il
soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7,
dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve
essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di
famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.
- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992
come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto
disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato
ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
L’onere di tale certificazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore.
L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi
5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di
comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale
termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente
perdita del diritto alla precedenza.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto
disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla
competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il
medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile
perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare
la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
- il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella
apposita ordinanza ministeriale.
c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10-
comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e
dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86.
Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare
o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle
condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87,
convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge
29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti
servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità,
nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la
quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di
famiglia.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se viene
allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In
tale documentazione deve essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve
21
essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio
territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione
della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la residenza può essere
comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, sostitutiva del
certificato medesimo nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione
anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo
dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di
presentazione della domanda.
2. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di
trasferimento.
3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il
richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio
maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità
permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli
organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare
destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione
dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere
documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato
dalle competenti unità sanitarie locali.
9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare
necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.
10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge
o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano
essere assistiti.
11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al
figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in
affidamento.
22
ART. 10 –PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E
TRENTO
1. Per l’a.s. 2012/2013 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province
autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di
cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della
contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da:
- D.L.vo 24.07.1996, n. 434;
- D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni;
e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.
2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel
presente Contratto, con la limitazione prevista al 2° comma, dell’art. 2, per il personale docente
della Provincia di Trento.
23
ART. 11 - PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D’UFFICIO PER
INCOMPATIBILITA’
Il personale docente ed educativo trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94,
per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento, né a domanda
né d’ufficio, o l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito.
Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola,
l'istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.
24
ART. 12 - CONTENZIOSO
1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale
competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del
personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica
dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli
eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni
sui reclami sono atti definitivi.
2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,
137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.
183.
25
TITOLO II - SEZIONE PERSONALE DOCENTE -
ART. 13 - DESTINATARI
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si
applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi
compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria
e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di
II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di
trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale
insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la
qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo
che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in
ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come
provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito
della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle
operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia
di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero.
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede
definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima
delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale
interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al
movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito
provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di
viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la
prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di
distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la
preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le
preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del
capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti
della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di
primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età
adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri
territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
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CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ PER I MOVIMENTI
ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI
1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino
vacanti e compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto dell’anno scolastico
2012/2013.
Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:
1) attività di sostegno;
2) corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali;
3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;
4) posti per l’insegnamento della lingua inglese appartenenti all’organico di circolo della scuola
primaria;
5) posti attivati presso strutture ospedaliere;
6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola primaria, per i
quali esiste il ruolo speciale).
Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti
dell’organico di circolo stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti
medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i
posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in
scuole speciali, nonché i posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i
centri territoriali.
Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico,
individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e
della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l’insegnamento della lingua inglese
dell’organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli
richiesti per l’insegnamento della lingua inglese (1). I suddetti docenti possono esprimere
l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale indicazione la priorità viene
attribuita al posto di lingua.
L’organico di scuola dell’infanzia ed primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile
tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti
dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture
ospedaliere, ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale
decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale,
individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e
della dizione in chiaro del circolo medesimo. L’organico delle sezioni aggregate a scuole
secondarie di I grado è richiedibile mediante l’indicazione del codice al quale è assegnato
l’organico medesimo.
Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di
organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica
provinciale (D.O.P.) - con l’esclusione della scuola dell’infanzia e primaria – e a quelli della
D.O.S. della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si
rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito
riportate.
Si può dar luogo alle operazioni della III fase - trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo
dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante
trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale, sulla
dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa
della sede definitiva di titolarità.
2. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei
passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 5, in relazione all’eventuale restituzione al
ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si
27
rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all’inizio delle
operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.
3. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al
sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
4. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le
operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico
successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato
ad un solo anno scolastico.
____________
(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante elementare
con il superamento anche della prova facoltativa di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per
il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua
inglese; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio
autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o
di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella
scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un
periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo
relativamente all’area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
28
ART. 15 - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. Prima di eseguire la terza fase della mobilità (trasferimenti interprovinciali e passaggi), si
procede alla assegnazione della sede definitiva, anche d’ufficio, nei confronti di tutti gli
insegnanti comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.
2. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo
speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente
alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto, e viceversa, disposto nel
corso della II fase, pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia,
ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in
attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei
senza sede, che invece risultavano disponibili all’inizio delle operazioni di mobilità.
3. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti
di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei
bandi di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla
rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne
l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.
4. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale
perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non
potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra
tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo
comune.
5. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell’organico di diritto della scuola dell’infanzia e
primaria, resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es.
comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola primaria) eventualmente disposto nel
corso dei movimenti - compresi quelli della terza fase - è utilizzabile per i trasferimenti
interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, non vi
siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia.
I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno,
qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno
l’obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio.
29
ART. 16 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO
1. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di
cattedra e di ruolo, che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascuna classe
di concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell’organico di diritto, ivi
compresi quelli attivati presso i Centri Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e
quelli delle D.O.S. della scuola secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:
a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle
dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che
otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;
b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44,della legge 270/1982.
c) numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici
precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o
cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).
2. Nel disporre i trasferimenti nell’ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di
sostegno e viceversa deve essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione
del personale di cui ai punti b), c), del comma 1 del presente articolo.
3. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare è utilizzabile anche nel
corso dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.
4. Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di
conseguenza il numero di tali posti non è preso in considerazione ai fini della determinazione
del numero dei passaggi di cattedra.
______________
(1) Nel predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti accantonati,
nell'anno scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti
inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis legge 426/88. Qualora la
riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di
accoglimento di ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati nelle disponibilità
dell’anno di definizione dei ricorsi medesimi.
30
CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI
ART. 17 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L’ISTRUZIONE E LA
FORMAZIONE DELL’ETA’ ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola
elementare e nella secondaria di I grado vengono disposti sui Centri Territoriali soltanto se gli
interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i
relativi codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.
2. L’assegnazione sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali viene disposta anche d’ufficio secondo quanto previsto dal presente contratto, fatto
salvo quanto previsto all’art. 1 comma 4.
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ART. 18 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI -
CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
1. I movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole della
medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta
esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle
singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti
che agli ambiti territoriali (1).
Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di
insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come
verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito
per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà
intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una
cattedra nella scuola di titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.
2. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima
delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà
automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.
3. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di
titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio
territorialmente competente.
4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere
trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
5. Si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni
scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più
disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti
trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il
nuovo organico prevede il completamento d'orario.
6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle
cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:
1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine
sequenziale:
a) le cattedre interne alle scuole;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;
2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine
sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica,
secondo l'ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o
istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto
compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.
7. Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in
considerazione solo se l'interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi,
contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.
32
8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si
procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.
POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
9. Nell'ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il
trasferimento è disposto su cattedre.
10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini
dell’assegnazione del tipo posto “cattedre”, avviene secondo il seguente ordine:
1) cattedre interne alla scuola;
2) cattedre orario esterne stessa sede;
3) cattedre orario esterne fuori sede;
tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più
scuole dello stesso o di diverso comune.
11. All'interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente viene assegnata la prima scuola in
cui sia disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.
12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell'ambito di ognuno dei
predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e
la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta
da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.
CATTEDRE ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO E ORGANICI
DISTINTI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
13. Coloro che desiderano il trasferimento, nell'ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al
corso serale, devono farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso
serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l'indicazione “serale” e del codice
corrispondente al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale
al corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta
riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che
tali trasferimenti sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa
sede. Analoga precedenza viene attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell’ambito
dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e
funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di
concorso, nell’ambito del comune.
14. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre
orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il
corso serale di ciascun istituto richiesto.
15. Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune,
provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in
corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne
esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le
preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.
16. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia
richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale
tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine
del bollettino;
33
b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine
del bollettino.
17. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come
cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le
cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi
diurni e corsi serali.
18. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una
cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella
scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà
carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai
sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31
agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1°
settembre.
In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra
orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art.
7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri)
dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
_______________
(1) Nel caso in cui l'aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle
relative alle due tipologie di cattedre orario, è considerata valida l'indicazione inerente a
"cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi",
in quanto tale preferenza è comprensiva anche dell'altra indicazione inerente alle sole cattedre
orario tra istituti dello stesso comune.
34
ART. 19 - SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI
1. Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome.
Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta
esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo
delle preferenze non deve essere superiore a 15 (1).
2. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri
istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.
3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei
movimenti, come parte integrante dell'istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli
elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per
l'istituto principale.
_____________
(1) Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della
sede principale, nonché quelle associate, anche nell'ambito dello stesso comune, ad istituti di
ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site
nello stesso comune dell'istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come
istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.
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CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 20-INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO
DELLA RETE SCOLASTICA
1. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:
A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.
Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni
di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul
trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:
I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno
luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica
graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare
un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e
tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in
graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di
organico.
Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:
I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei
circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto
comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica
graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole
dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel
circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente
scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine
di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o
istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale
opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti
docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia.
Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di
arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già
facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neotitolari
a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel
plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a
far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini
dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari
qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In
quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza
per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II)
dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL
PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi
gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e
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l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello
stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti
secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base
di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti
titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel
provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti
complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I
docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati
come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal
dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle
istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola
soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase
di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II)
dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL
PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni
scolastiche funzionanti nello stesso comune.
Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre
istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale
docente dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a
transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.
L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di
un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari
delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i
docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici
delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e
in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in
subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di
dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della
precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di
dimensionamento.
E) Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) non si realizzi
un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche di scuola secondaria, le succursali, le
sezioni staccate, e/o i corsi coinvolti continueranno ad essere sede di organico perchè ubicati in
diverso comune o appartenenti a diverso ordine e tipo, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in
graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole
di cui sopra con l’attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso comune
il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a
transitare mediante esercizio di opzione nell’istituto di confluenza secondo l’ordine di
graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico
della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa
automaticamente perdente posto.
I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a
domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come
previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI
COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto. A tal fine gli stessi
possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il
codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.
F) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determina la cessazione del
funzionamento di un istituto di scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o di
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corsi senza attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto, i titolari del punto di
erogazione soppresso sono individuati come soprannumerari e usufruiscono della precedenza di
cui al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI
COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto, per il rientro, in fase di
mobilità nell’istituto viciniore a quello di precedente titolarità o, in mancanza di posti
richiedibili, nel distretto sub-comunale o comune viciniore a quello di precedente titolarità come
previsto al punto IV) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI
COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di
precedente titolarità il codice della scuola prescelta.
2. COSTITUZIONE DI NUOVI PERCORSI CONSEGUENTI AL RIORDINO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Qualora negli istituti di scuola secondaria di II grado dotati di un unico organico si costituiscano
organici distinti per effetto della trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali, in nuovi
percorsi di studio a seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione, l’Ufficio territoriale
prima delle operazioni di mobilità provvede, a domanda, in ordine di graduatoria e in base alla
preferenza espressa, all’assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull’organico del
nuovo percorso.
I docenti titolari nell’istituto originario che, una volta effettuate le operazioni di cui al
precedente capoverso, sono individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della
precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici.
3. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui al precedente comma si applicano i criteri
previsti negli articoli da 21 a 24 del presente CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e dei
servizi Allegato D per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione del
soprannumerario.
4. DISPOSIZIONI COMUNI
I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità
contenute nel presente articolo, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi
termini previsti per i docenti perdenti posto.
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ART. 20 bis. MOBILITA’ TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO
L’ASSETTO TERRITORIALE DI COMPETENZA
1. A) I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno
modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito
definiti.
B) Per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la
cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui alla lettera
A), le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le priorità previste
nei successivi commi.
C) In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei
comuni di cui alla lettera A), si applicano le disposizioni contenute negli artt. 20, 47 e 48 del
presente CCNI.
D) Le parti si impegnano alla verifica degli effetti della disciplina della mobilità del personale
di cui al presente articolo, anche al fine di apportare per gli anni scolastici successivi gli
adeguamenti eventualmente necessari.
2. Personale docente
A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1, nei 8 anni
successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i
trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle
disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i posti
corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale
eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente
CCNI, fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le
modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un
comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da
quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel
comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del
presente CCNI.
3. Personale A.T.A.
A) I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. di cui al precedente comma 1, nei 6 anni
successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i
trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle
disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, comma 5 del presente CCNI, detratti i posti
corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale
eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenze previste dal presente
CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti individuati con le modalità di cui alla precedente
lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un
comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da
quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel
comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del
presente CCNI.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle province di nuova istituzione.
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ART. 21 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA
1. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui
posti dell’organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in
scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta della scuola primaria attivati presso i Centri territoriali. Per l’individuazione del
soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le
modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.
2. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata, ad eccezione dei posti dell’organico di
circolo, distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la
contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla
eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
3. Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle
tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il
personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l’insegnamento della lingua
inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto
comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico
dell’istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di
titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai
posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per
l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua
inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di
soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.
4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato
dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione
all'albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari (1). Allo
scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi
della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni
elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita
dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così
come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il dirigente
scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto
i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda
di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto
da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII)
dell’art. 7 – sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere
prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione
delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. Qualora l'interessato non abbia provveduto a
dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui
sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla
base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla
maggiore età anagrafica.
5. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al
comma 4, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di
soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti
individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione,
entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo
domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti
domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma
sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche
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all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le
operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
6. Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età
adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli
insegnanti titolari di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di
valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura
prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di
ruolo prestato nell'ambito dei corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta, nel distretto
relativo al centro territoriale di attuale titolarità.
7. La graduatoria degli insegnanti titolari in corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso ciascun centro territoriale è pubblicata all'albo dell’ istituzione scolastica
competente in data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse
operazioni.
8. I docenti dei corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri
Territoriali individuati come perdenti posto saranno trasferiti d'ufficio; pertanto, il contingente
dei posti disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine,
viene diminuito in corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale
decremento è disposto sulla aliquota dei posti di tipo comune.
9. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui
sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa
scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri
territoriali, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di
quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a
domanda volontaria;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di
quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero
dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché
soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
_____________
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici
(servizio, famiglia e titoli).
(2) Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda
condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare
come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a
domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur
avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre
preferenze.
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ART. 22 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA
1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella
graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al
precedente articolo 21, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente
posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se
condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.
2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili
sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla
apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore
età anagrafica.
3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal
dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 21,
qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi
commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni
interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come
perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di
sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se
si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione
posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a
comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.
4. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni
fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.
5. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti
a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente.
Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la
domanda di trasferimento, anche se condizionata.
6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al
permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In
entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i
trasferimenti a domanda.
7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti
come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti
domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel
modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità,
purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di
titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso
contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente, le preferenze
espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al
punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle
precedenze – punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto
soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.
8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una
disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il
docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene
riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i
docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della
stessa o di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato,
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non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene
riassorbito nella scuola.
9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no),
ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio
nell'ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine,
l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente
titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e
pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con
D.M. 3 febbraio 1983. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto su
posti di tipo comune e su posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine sui posti di
istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi
amministrative di centri territoriali.
10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente
viene assegnato in soprannumero sull’organico provinciale.
11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile
riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel
comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella
precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di
posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.
13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari
di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l’ufficio territorialmente competente
procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel
corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di
posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato possegga il relativo
titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su
posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l'insegnante è
trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle
scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla
base della citata tabella di viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale -
prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso
del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale
possegga il relativo titolo.
14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti
titolari di posto di sostegno, l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento
d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei
trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla
medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possegga il relativo
titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su
posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo
titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo
l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal
comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di
viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di sostegno per
il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo
speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.
15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai
precedenti commi nell’ambito dell’intera provincia l’ufficio territorialmente competente li
assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il
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quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il
punteggio spettante per il posto comune), ivi compresi, quelli dell’organico di circolo, secondo
le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha
diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 7 punti II e IV) esclusivamente per la stessa
tipologia di posto di cui era titolare.
16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma
su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del
compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo,
l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola di precedente titolarità per
il tipo di posto di cui era titolare.
17. Quanto previsto dai precedenti commi 13, 14 e 15 si attua qualora durante il movimento non
sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione a
posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo nell’ambito
del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella
precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.
Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso
delle operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale nell’ambito del comune al quale
appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente
assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga
l’assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato
nell’intero ambito provinciale.
18. Gli insegnanti titolari su corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i
centri territoriali, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al
permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulodomanda,
preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per
l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei
predetti docenti, viene considerato quello a cui appartiene la scuola definita sede amministrativa
del centro territoriale medesimo.
19. I docenti in questione, qualora non sia stato possibile trasferirli a domanda, vengono
trasferiti d'ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di viciniorietà a partire dal comune
in cui ricade la sede amministrativa. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti tipi di
posto dell'intera provincia, vengono trasferiti d'ufficio su altri posti per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, secondo l’ordine con cui questi
ultimi compaiono nel B.U. delle scuole primarie o, in subordine, in soprannumero sull’organico
provinciale.
(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole
comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte
di distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di
titolarità.
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ART. 23 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E
II GRADO
A) individuazione dei docenti soprannumerari sull'organico sede.
1. Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia
possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari
della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.
Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto
determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in
soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in
soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione
allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della
scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ovviamente le esigenze di
famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione
con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti
soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento
indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola
secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà
effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati
dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il
docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in
possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa
scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento
su tale posto.
2. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli
interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.
3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di
trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei
soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli
interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai
fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da
trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII)
dell’art. 7 – sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere
prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione
delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola.
Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini
della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio
all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di
punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al
comma 3, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di
soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del
trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e
secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.
6. Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta attivati presso i Centri Territoriali il dirigente scolastico competente formula distinte
graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni
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concernenti i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti
corsi.
7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti
nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente,
poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o
istituto di titolarità o nel centro territoriale di titolarità su posti per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la
sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere
negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni
diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il
codice relativo all’intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di
singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono
annullate. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di
attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. I docenti,
nell'eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda per le preferenze espresse, sono
trasferiti d'ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non si dà corso al trasferimento
d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del
movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con
completamento di altri istituti o sedi.
8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a
domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del
modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa
che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze
espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di
soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga
soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare
ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si
precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 7 punto II, che in tal caso vengono meno sia il
diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della
continuità di servizio.
9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata
nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su
posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta.
10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento,
emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche
determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente
competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in
soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base della tabella di
valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che
devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per
la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici affiggono all'albo la
comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova
dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando
formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a
presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento
e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato
nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda,
inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato
potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle
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due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la
presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state
avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici invieranno
immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti
individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.
11. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in
cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa
scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri
territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in
soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con
decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale dagli anni
scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per
mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze
espresse.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico
dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero
va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà
si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di
soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali. Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore che
comprendono diverse tipologie, poiché gli organici sono distinti, la posizione di soprannumero
va individuata con riferimento ai rispettivi organici.
13. Analogamente, nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, sezioni
staccate o scuole coordinate, poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei
trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va
individuata con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di
soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della
sezione associata, sezione staccata o scuola coordinata in cui si è verificata se la situazione di
soprannumerarietà.
B) PERSONALE IN SOPRANNUMERO SU POSTI DI DOTAZIONI ORGANICHE
PROVINCIALI (D.O.P.)
14. L’ufficio territorialmente competente formula, distintamente per classe di concorso, una
graduatoria di tutti i docenti della provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali
(D.O.P.). Diversamente da quanto indicato al precedente undicesimo comma, lettera A), del
presente articolo, nelle graduatorie dei docenti soprannumerari su dotazioni organiche
provinciali (D.O.P.) non saranno differenziati i docenti che sono entrati a far parte di tale
organico con decorrenza dal precedente primo settembre da quelli entrati a far parte del predetto
organico negli anni scolastici antecedenti; essi saranno infatti graduati unicamente sulla base dei
punteggi di cui al successivo capoverso.
15. A tal fine, l’ufficio territorialmente competente graduerà i docenti predetti in base al
punteggio loro attribuito dal dirigente scolastico dell’istituto in cui prestano servizio. Il dirigente
scolastico attribuirà il punteggio in base alla tabella A) di valutazione dei titoli per i
trasferimenti tenendo conto esclusivamente delle lettere A), B), A1), B2) del titolo I, delle
lettere B), C) del titolo II e del titolo III dell’ALLEGATO D. A parità di punteggio prevale la
maggiore età anagrafica.
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16. Il dirigente scolastico invita, pertanto, gli interessati a compilare e presentare, entro 20
giorni successivi alla data fissata dall’ufficio territorialmente competente, l'apposita scheda
allegata all’O.M. sulla mobilità in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che concorrono alla
formazione del punteggio, dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso di comuni
contenenti più distretti, il distretto) da cui intendono essere trasferiti d'ufficio nell'ipotesi in cui
si vengano a trovare in posizione di soprannumero alla fine del movimento a domanda.
17. Le voci che danno luogo al punteggio dovranno essere documentate in conformità a quanto
previsto nelle presenti disposizioni.
18. Coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento, possono produrre in fotocopia la
documentazione allegata a tale domanda. Il dirigente scolastico appone su ogni scheda i relativi
punteggi analitici con il totale e dichiara nell'apposita casella della scheda se l'interessato ha
prodotto o meno domanda di trasferimento. Invia, quindi, entro la data fissata dall’ufficio
territorialmente competente, tutte le schede ripartite per classi di concorso, con plico a parte,
all’ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità del docente.
19. Per i docenti che non compilano la scheda, la stessa viene compilata d'ufficio dal dirigente
scolastico, attribuendo loro il punteggio in base alla documentazione esistente agli atti della
scuola.
20. L’ufficio territorialmente competente, formulate le graduatorie (1) per distinte classi di
concorso in base alle predette schede, le affigge all'albo nei 15 giorni successivi alla data di cui
al comma 16 con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, anche del comune o distretto
richiesto. Avverso la graduatoria gli interessati potranno produrre entro 10 giorni motivato
reclamo. L’ufficio territorialmente competente, esaminati i reclami, pubblicherà in via definitiva
la predetta graduatoria nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria
all’albo. Tale graduatoria sarà utilizzata per i trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari sulle
dotazioni organiche provinciali in soprannumero che non hanno prodotto domanda di
trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti.
21. Sono considerati in soprannumero, distintamente per classi di concorso, i docenti titolari
sulle dotazioni organiche provinciali numericamente eccedenti il numero di posti di dotazione
organica provinciale determinati relativamente all'anno per il quale sono disposti i trasferimenti.
Ai fini del trasferimento d'ufficio, sono considerati in posizione di soprannumero i docenti che
nella suesposta graduatoria hanno totalizzato il minor punteggio.
22. Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla presente lettera B) di presentare domanda di
trasferimento o passaggio.
_________________
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici
(servizio, famiglia e titoli).
(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella
scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici
precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente
perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente
titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
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ART. 24 – TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
I E II GRADO ED ARTISTICA
A) DOCENTI TITOLARI SULL' ORGANICO DI SEDE DEGLI ISTITUTI -
1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico
sulla base della graduatoria formulata dal capo d'istituto ai sensi del presente contratto, può
partecipare ai trasferimenti a domanda.
2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della
propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta
nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare
comunque al movimento secondo le modalità indicate al successivo comma 5.
3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi
previsti per i movimenti a domanda.
4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti
trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti
domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel
modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità,
purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di
titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso
contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Per i docenti di scuola secondaria
di II grado, che nella stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, il
codice relativo all’intero comune di titolarità deve essere indicato necessariamente prima delle
preferenze provinciali relative ad altri comuni; in caso contrario le preferenze provinciali
relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a
comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a
domanda. Pertanto il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto II)
viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda
condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.
5. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una
disponibilità di posto, se titolare nella scuola secondaria di I grado, non si tiene conto della
domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola; se
l’interessato è titolare nella scuola secondaria di II grado, invece, considerato che per tale grado
di scuola si tiene conto dell’ordine delle preferenze, siano esse provinciali o interprovinciali, il
docente viene riassorbito solo se nessuna delle preferenze interprovinciali espresse prima del
codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di preferenze valide relative al comune di
titolarità) è disponibile. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi
precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
6. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia
stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
7. Qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero
nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune
di titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.
8. Ove ciò non sia possibile il docente sarà trasferito d'ufficio, secondo l'ordine delle operazioni
di cui in allegato C al presente TITOLO II, sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine
indicato nell'apposita tabella di viciniorietà (all'uopo predisposta e pubblicizzata prima
dell'effettuazione dei movimenti).
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9. Qualora, infine, nell'intera provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente sarà
trasferito d'ufficio su un posto di D.O.P., anche in soprannumero.
10. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler
partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata
nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze
espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede,
senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda.
Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga
la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità
indicate nei precedenti commi.
11. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del
trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d’ufficio medesimo,
si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della
graduatoria ai sensi del presente contratto.
12. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti
su tutti i posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, le
cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo
prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all' art. 278 del D.L.vo n. 297/94,
per l’istruzione e la formazione dell’età adulta) e dotazioni organiche provinciali. I trasferimenti
d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i
docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione “ex novo” su detti posti
presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell'identificazione del
comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza
dei docenti titolari su posti di insegnamento per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i centri territoriali viene considerato il comune di appartenenza della sede
amministrativa del centro territoriale di titolarità.
I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità (1);
2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;
3) sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi
siano sedi amministrative di centri territoriali, limitatamente alla scuola secondaria di I grado;
4) su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo contingente
assegnato;
Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per
ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente
ordine:
1).cattedre interne alla scuola
2) cattedre orario esterne stessa sede
3) cattedre orario esterne fuori sede
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella
scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti
disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il
docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
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1. sostegno per minorati psicofisici;
2. sostegno per minorati dell’udito;
3. sostegno per minorati della vista.
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B) DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE
13. I docenti titolari su posto di dotazione organica provinciale che abbiano presentato domanda
di trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a
domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.
14. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, qualora
sussistano ancora posizioni di soprannumero sulle D.O.P., si procederà al trasferimento d'ufficio
degli insegnanti individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni inerenti
alla terza fase dei movimenti.
15. In particolare il docente in soprannumero sulla D.O.P., sempre che non sia già stato
trasferito a domanda (2) verrà trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di
organico sede normale nel comune o nel distretto validamente indicati (3) dall'interessato e
riportati nella graduatoria redatta dall’ufficio territorialmente competente secondo le relative
disposizioni del presente contratto, ovvero, in mancanza di valida indicazione, nel comune
capoluogo della provincia di titolarità.
16. In mancanza di posti disponibili, il docente viene trasferito sulla corrispondente classe di
concorso su un Centro Territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni
in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.
17. Detti trasferimenti d'ufficio verranno disposti sulla base del punteggio attribuito agli
interessati nella graduatoria formulata dagli uffici scolastici territorialmente competenti ai sensi
del presente contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di posti di organicosede,
operare il trasferimento d'ufficio, i predetti docenti eccedenti la dotazione organica
provinciale permangono nello status di docente soprannumerario rispetto alla complessiva
dotazione organica della provincia.
________________________
(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima in scuola
compresa nel distretto di titolarità quindi nei distretti viciniori compresi nello stesso comune di
titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.
Per i distretti anomali (comprendenti cioè una porzione di un comune e comuni limitrofi) il
trasferimento è disposto prima in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e
quindi nei distretti viciniori dello stesso comune di titolarità, sulla base delle disponibilità
risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.
(2) Il perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo domanda di
trasferimento non condizionata. La condizione eventualmente apposta rende nulla l'intera
domanda di trasferimento.
(3)Qualora tale comune comprenda più distretti il trasferimento sarà disposto, sempre sulla
base della tabella di viciniorietà, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali
degli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso
comprenda una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto anomalo), il
trasferimento sarà disposto a partire dalla parte di distretto compresa nel grande comune.
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CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
ART. 25 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase provinciale dei trasferimenti;
III fase della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
Per i circoli didattici e/o istituti comprensivi che comprendono plessi di scuola primaria o scuole
dell’infanzia ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l’individuazione
delle fasi dei trasferimenti è rappresentato dal comune dove ha sede la direzione dell’istituto.
Per la scuola primaria il movimento tra plessi è consentito solo per i posti di organico delle
scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella scuola dell’infanzia il
movimento tra le scuole è consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle
scuole attivate presso strutture ospedaliere.
- I fase : trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o
circolo o plesso o istituto nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il
personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo ottennio per soppressione di posto, che
chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarità; nonché il
personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I), dell’art. 7 – TITOLO I.
Analogamente, i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni
partecipano a domanda a tale fase per il rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità,
a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale
con cui viene istituito il nuovo comune.
- II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di
titolarità ovvero a posti delle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e viceversa, nell'ambito
della stessa provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell’ambito
della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i docenti che transitano da posti di
sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della
scuola secondaria a posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.
- III fase: passaggi dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedre o posti della propria
provincia di titolarità, ivi compresi i posti della D.O.P. - con l’esclusione della scuola
primaria e dell’infanzia; trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.
-
L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette
fasi dei movimenti è riportato in allegato C al presente TITOLO III.
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CAPO V - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO
DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere
assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.
2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento
a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai soli
docenti titolari su tali tipi posto.
3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno
comporta la permanenza per almeno un quinquennio. Tale obbligo non si applica nei confronti
dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o
cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale
personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV) del presente contratto.
Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è
considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale
disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato,
alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente
comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso della
intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte.
4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica
derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n.
333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso.
5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che
non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la
medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad
indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di
specializzazione.
6. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che
ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni
quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere
ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.
7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono
partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e
grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo
di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato
il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti
di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
8. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in
ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico
differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente
a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di
sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.
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9. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado, in attesa di sede definitiva, possono
indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata
disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del
prescritto titolo di specializzazione.
_________________________________
(1) La richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze del modulo
domanda.
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ART. 27 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA
DELL’INFANZIA
1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell'udito,
salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al
termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94. (1)
2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per
minorati della vista conseguito presso l'istituto statale “Romagnoli” o in altri istituti autorizzati
dal ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di
specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti
riconosciuti dal ministero.
3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al
termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di
abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il
metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico
secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato
corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell' art. 279, del D.L.vo n. 297/94.
4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi
ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) è richiesto: il titolo di
specializzazione per l'insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e
dell’udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero
il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione
primaria.
5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a
livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di
sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno,
graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine
prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il
trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.
7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con
le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie
tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima
tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella
singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono
esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette
caselle del modulo domanda allegato all’ O.M. sulla mobilità.
8. Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel
modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in
cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di
specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà
disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi
negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le
apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale
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assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del
relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il
seguente ordine :
- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell’udito;
- sostegno per minorati della vista.
___________________
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli
insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per
precedente movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine
preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver
contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima
tipologia di posto di attuale titolarità.
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ART. 28 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA
1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi
con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che
vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.
2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie
carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di
trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che,
alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da
almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con
legge 3/4/1958, n. 585.
3. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai
ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come
perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali
posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune,
nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
4. Per l'accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno
è richiesto:
- scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali, titolo di
specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso
previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello
specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per
l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del
D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in
scienze della formazione primaria;
- scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell'udito, titolo di specializzazione per
l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del
D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in
scienze della formazione primaria;
- classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione
per l'insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8,
del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di
specializzazione autorizzati dal Ministero della P.I. d'intesa con quello di Grazia e Giustizia (1);
- scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'
art. 365, del D.L.vo n. 297/94.
5. Ai sensi dell' art. 127 - 2 comma – D.L.vo n. 297/94, i posti di sostegno sono istituiti con
riferimento al circolo per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il
funzionamento, possono essere attivati anche in più plessi o, comunque, in un plesso diverso da
quello sede del circolo. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il
titolare l'obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa attività si svolge.
6. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a
livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell’organico e
di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell’organico, speciale e di
sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando -
nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
7. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta
di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.
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8. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con
le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (3) vengono progressivamente esaminate le varie
tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l'ordine espresso dal docente nella apposita
sezione del modulo domanda;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima
tipologia di posto prescelta dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella
singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno
esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante stesso nella
suddetta sezione del modulo domanda.
9. Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel
modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in
cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di
specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà
disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi
negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le
apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale
assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del
relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il
seguente ordine:
- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell’udito;
- sostegno per minorati della vista.
__________________
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli
insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per
precedente movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine
preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver
contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima
tipologia di posto di attuale titolarità.
(3) Si ricorda che la preferenza dei posti di sostegno va espressa mediante la trascrizione del
codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo o dell’istituto
comprensivo.
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ART. 29 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. I posti di sostegno possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in
possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente
all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso
dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo
domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna
preferenza verrà esaminata, nell'ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno
richiedibili. Per ciascuna preferenza le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando
l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando nell’ordine prescelto le
apposite caselle numerate del modulo domanda.
Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui
l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di
specializzazione.
2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 27 e 28 per gli insegnanti di scuola
dell’infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di
sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari
di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno
chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno
sia su classi di concorso.
Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel
modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le
apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia
puntuale che sintetica) del modulo domanda.
3. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno.
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ART. 30 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1. E’ costituito, per l'istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale di posti di
sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di disabilità, in conformità a quanto
prescritto dall'art. 13, della legge n. 104/92.
Il predetto contingente è ripartito in quattro aree disciplinari:
- scientifica-fisica-naturalistica;
- umanistica-linguistica-musicale;
- tecnico-professionale-artistica;
- psicomotoria;
ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti come descritta
nell'elenco allegato alla specifica O.M. I posti del predetto contingente sono richiedibili per
trasferimento e per passaggio dai docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione.
2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo
di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare
al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza
per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice
meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria
di II grado.
3. Il movimento è disposto su posti del contingente provinciale di sostegno corrispondenti
all'area disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di
trasferimento, ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di
passaggio.
4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all’obbligatoria
permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il
passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di
permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del
quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce,
comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni con disabilità.
In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il
trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia
nell'ambito della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno. Gli insegnanti di
sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di
partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo
comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo
quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la
classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di
concorso o per altro ruolo.
5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia
nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili
ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.
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ART. 31 - SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE
In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le
strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque
maturato almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità
territoriale nella prima, e seconda e terza fase. A tal fine, nell’articolo 14, comma 1, del presente
contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.
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ART. 32 - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI
1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la
mobilità territoriale della seconda fase, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del
personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei
corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.
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CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMARIA
ART. 33 - PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA
1. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali
(istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5
anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere,
secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali
del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio
nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo.
Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che
sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al
comma 1.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in
conformità all'apposito modello – all’ufficio territorialmente competente della provincia di
titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per una
sola provincia.
5. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo
dell’ufficio territorialmente competente alla data prevista dall’O.M. sulla mobilità del personale
della scuola.
Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie,
istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono
produrre domanda di trasferimento, anche in provincia diversa, a condizione che risultino iscritti
nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, ivi compreso l’anno scolastico in corso.
6. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del
presente articolo in quanto compatibili.
7. Tale passaggio - disposto manualmente dagli uffici scolastici territorialmente competenti -
deve essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario.
8. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, devono produrre
apposita domanda all’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di trasferimento.
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CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA
ART. 34 - AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO
1. A seguito del D.M. N. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998, relativo alla
costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità
professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze
tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di
abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono
partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo
ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.
2. In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, per le classi di concorso
appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:
Ambito 1
25/A Disegno e storia dell’arte;
28/A Educazione artistica.
Ambito 2
29/A Educazione fisica II grado;
30/A Educazione fisica I grado.
Ambito 3
31/A Educazione musicale II grado;
32/A Educazione musicale I grado.
Ambito 4
43/A Ital., storia, educ. civica nella media;
50/A Materie letterarie negli istituti II grado.
Ambito 5
45/A Lingua straniera;
46/A Lingue e civiltà straniere.
Ambito 8:
per i docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 49/A è previsto il passaggio
alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30
gennaio 1998, n. 39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.
In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza
per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione
professionale. Fino all’espletamento dei suddetti corsi di riconversione nell’ambito provinciale
conservano validità, ai soli fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle
classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti della tabella C:
Ambito 10
4/C esercitazioni aeronautiche;
8/C esercitazioni di circolazione aerea.
Ambito 11
6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;
12/C esercitazioni di modellismo;
16/C esercitazioni di tecnologia ceramica;
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34/C laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica;
40/C laboratorio per le industrie ceramiche.
Ambito 12
5/C esercitazioni agrarie;
14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole.
Ambito 13
7/C esercitazioni di abbigliamento e moda;
10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;
22/C laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigl..
Ambito 14
17/C eserc. di teoria della nave e costr. Nav.;
23/C lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. Aeron..
Ambito 15
24/C lab. di chimica e chimica industr.;
35/C lab. di tecnica microbiologica.
Ambito 16
26/C lab. di elettronica;
27/C lab. di elettrotecnica.
Ambito 17
28/C lab. di fisica atomica e nucl.;
29/C lab. di fisica e fisica appl..
Ambito 18
30/C lab. di informatica gestionale;
31/C lab. di informatica industriale.
Ambito 19
41/C lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch.;
42/C lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat..
Ambito 20
50/C tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina;
51/C tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar;
52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.
Ambito 6:
per i docenti titolari della classe di concorso 75/A “Datt., stenogr., tratt. testi e dati” è previsto il
passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A “Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle
graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A
possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto di precedente titolarità del
titolare della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio precedente.
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ART. 35 - PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti
appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari
finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio,
dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.
2. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I
grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n.
297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.
3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi
particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come
perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali
possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra,
nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
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ART. 36 - PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO
1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il passaggio di
cattedra può essere chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di concorso
introdotta dal D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche, nell'ambito del ruolo dei docenti
laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di
concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta.
Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e
artistica, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla
base di quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 34. Il passaggio di cattedra per le classi di
concorso comprese nella tabella D (insegnamenti d'arte applicata) allegata al D.M. 334/94 (e
successive modifiche) può essere richiesto a condizione che l'aspirante sia in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
- inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli a posti di
insegnante di arte applicata negli istituti d'arte;
- frequenza di corso di riconversione di cui all'art. 1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente
all'utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per
passaggio.
2. E’ consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il
passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della
specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n. 297/94.
3. E’ consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di
II grado e artistica a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui
alla legge 30/7/1973, n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione
secondaria di II grado per sordomuti è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui
al citato art. 325, del D.L.vo n. 297/94.
4. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli
istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.
5. Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti aventi particolari finalità sono gestiti con
procedure non automatizzate, le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a
istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all’ufficio
territorialmente competente della provincia richiesta.
6. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a
istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate
all’ufficio territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel
corrente anno scolastico.
68
ART. 37 – PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE
APPLICATA
Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese nella tabella D allegata al D.M. 334/94 e
successive modifiche è condizionato al possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 36, comma
1, del presente contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.
69
CAPO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n.
186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto
previsto dal presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di
appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la titolarità in diversa
regione e conseguente assegnazione al contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in
entrambe le ipotesi, la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.
2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla
mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito
dell’insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra
diocesi, anche ubicata in regione diversa.
3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai
commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato
dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.
4. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione
cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione
cattolica della medesima diocesi,
II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione
cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione
cattolica in diocesi di altra regione.
All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di
religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti
d’organico così come definiti dall’art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti
effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo
l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione
delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come
per il restante personale docente di cui al presente contratto.
6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto compatibili le
precedenze previste dall’art. 7 del presente contratto.
Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle
tabelle di valutazione allegate al presente contratto.
7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero
rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della
graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico
regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. Detta graduatoria
ha infatti la funzione di individuare il personale in soprannumero sull’organico determinato ai
sensi della legge 186/03.
70
TITOLO III - SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO
ART. 38 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si
applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. Il trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato,
indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter
della legge n. 333 del 20 agosto 2001. E’ richiesto il possesso della specializzazione ove
prescritta.
3. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in
base ai criteri previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.
71
ART. 39 - DESTINATARI
1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i
convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4
ter, della legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre
province oltre a quella di titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più
di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le
province richieste secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A). Della domanda
riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di
trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da
quella di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di
priorità in cui si desidera il movimento.
4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono
partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.
5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai
sensi dell'art. 467, del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di
incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94. L’ufficio
territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo
conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio
scolastico provinciale a norma dell'art. 469, del D.L.vo n. 297/94.
72
ART. 40 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO
1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità di
procedere alla soppressione di posto in organico, l’ufficio territorialmente competente
predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata
comunicazione ai dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli
istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all'albo della
direzione.
2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procede alla individuazione di
eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di un’ unica graduatoria.
3. L'individuazione degli educatori soprannumerari è effettuata attraverso la graduatoria unica
del personale educativo come previsto dalla legge n. 333/01.
E’ fatta salva la quota parte di educatori dello stesso sesso dei convittori utile a garantire le
attività convittuali scorrendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria,
qualora, in applicazione del contratto di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la necessità.
4. Il dirigente scolastico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie
relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di
identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella
di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato
dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.
15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il capo d'istituto formula le predette graduatorie tenendo
presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine
previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla
graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti
beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema delle
precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le
situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di
trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato
non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione
della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del
punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è
determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati possono presentare, entro 10 giorni
dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al dirigente scolastico.
6. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche
delle graduatorie. Queste ultime, così definite, devono essere immediatamente comunicate
all’ufficio territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.
7. Gli istitutori individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione
nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini
per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del
modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi
precedenti. Nel caso in cui l'istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di
trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce
integralmente quella precedente.
73
ART. 41 - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE
1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle
dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti. I posti di cui
al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto
stabilito l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.
Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle
vacanze determinate si a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni,
collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini
fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Gli uffici scolastici territorialmente competenti comunicano, entro la data prevista nell’O.M.,
di tali disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di
Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre
province, ne cura l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla propria.
3. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al
ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale
educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di
assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto
potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno
scolastico, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5 comma 3, relativamente al rientro nel ruolo
di provenienza.
4. La graduatoria, distinta per le tre fasi della mobilità territoriale, degli istitutori interessati al
movimento è pubblicata all'albo dell’ufficio territorialmente competente in data stabilita con
apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno
la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo
all’ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali
rettifiche.
74
ART. 42 - PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI
1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo
servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art.
12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo.
Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori
appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di
specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai
ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al
comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in
conformità all'apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità (allegato B) – per il tramite
della istituzione di titolarità all’ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla
provincia per cui si chiede il movimento (ed anche a quella di titolarità laddove venga richiesto
movimento per provincia diversa) nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in
quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province.
5. L'elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo
dell’ufficio territorialmente competente alla data prevista dall’O.M..
75
ART. 43 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PASSAGGIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO
1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo (ordinario o
speciale)e per non più di tre province.
2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni
ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente
art. 39 e dall’apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi
non vengono prese in considerazione.
4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute
nell’apposita O.M. sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute
nell’O.M. per quanto attiene alla documentazione delle domande.
76
TITOLO IV – SEZIONE PERSONALE A.T.A.
ART. 44 - DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al
personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di
titolarità, ivi compreso il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’articolo 59 del
CCNL 29 novembre 2007 nonché quello che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo
superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, ivi compreso il personale beneficiario della
mobilità professionale con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2010 ed economica successiva
al 31 agosto 2011. Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle
operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di
titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di
presentare domanda per altra provincia.
Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede
definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III
fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine,
seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun
aspirante è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle
tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal
comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un
grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso,
invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un
Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia
si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora il
personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei Centri
Territoriali della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi
amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida
espressa.
3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che
non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a
permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione
attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza
contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50 del presente contratto.
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CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E
PASSAGGI
ART. 45 - POSTI DISPONIBILI
1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i posti previsti dall’organico di diritto dell'anno
scolastico 2012/13 secondo le fattispecie di seguito elencate:
a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che
devono essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall’O.M. sui
trasferimenti;
b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al
sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;
d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale,
nonché a seguito della mobilità professionale.
2. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'albo dell’ufficio territorialmente
competente entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti.
3. Per l’individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le
eventuali nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo
l’approvazione da parte dell’ufficio scolastico territoriale della pianta organica, dovranno
comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di assistente tecnico,
indicando i nominativi del personale a tempo indeterminato assegnato con decorrenza dall’anno
scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione
comporti casi di soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici
territorialmente competenti i nominativi dei soprannumerari.
4. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di
profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero
complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali,
debbono essere detratti :
a) totale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e A.T.A. con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;
b) personale in soprannumero sull’organico provinciale;
c) accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto.
5. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei
passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti
interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il
numero di posti necessario per il personale in soprannumero nonché per il personale interessato
alle procedure concorsuali in atto.
6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali
in atto sono individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base
delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l'effettuazione dei
movimenti relativi all'anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di assunzioni a
tempo indeterminato relative al medesimo anno.
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CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
art. 46 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I - fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune
di titolarità;
II - fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da
quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;
III - fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a
province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.
L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette
fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.
79
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 47 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
SOPRANNUMERARIO
1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in
un “singolo dimensionamento” (1), confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una
unica graduatoria di “singolo dimensionamento” finalizzata alla eventuale assegnazione nella o
nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento” ovvero
all’individuazione del personale perdente posto da trasferire d’ufficio secondo i criteri previsti
dal presente contratto.
2. Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di
più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base della predetta
graduatoria unica in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche
coinvolte.
3. Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2
sono disposte dall’Ufficio scolastico dell’Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di
cui all’articolo 5 del presente contratto (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza)
tenendo conto della precedente titolarità e con le seguenti modalità:
I. Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di
titolarità nell’anno in corso.
II. Assegnazione, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili
nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”. Qualora non
siano state espresse preferenze l’assegnazione all’istituto, tra quelli disponibili derivanti dal
dimensionamento, avviene secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole.
4. La graduatoria unica di “singolo dimensionamento” è formulata dall’ufficio scolastico
dell’Ambito territoriale in base alle precedenze previste dall’art. 7, comma 1, punti I), III), V) e
VII) e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio,
allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli
interessati e le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata
dalla maggiore età anagrafica.
5. Il personale titolare di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento che viene
individuato perdente posto è invitato dall’ufficio territorialmente competente a presentare
domanda entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica
del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata presentazione della
domanda di trasferimento il personale è trasferito d’ufficio secondo i criteri previsti nel presente
CCNI.
6. L’ufficio territorialmente competente comunica ai destinatari la graduatoria del “singolo
dimensionamento” che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, possono presentare domanda all’ufficio territorialmente competente al fine di
prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere
presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso ufficio
territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del
reclamo.
7. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto usufruisce
delle precedenze previste ai punti II e IV dell’art. 7 – sistema delle precedenze – del titolo I –
del presente CCNI. Tale personale ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione
scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di
80
questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso “singolo
dimensionamento” e sempre secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei
trasferimenti d’ufficio allegato E.
__________________
(1) Si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra
loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l’acquisizione o la cessione di
istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.
Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola
C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.
81
ART. 48 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE
DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO
1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento.
Detta domanda è esaminata prima di procedere all’eventuale trasferimento d'ufficio.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli
previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel
compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel
caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento
qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della
domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il
personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere
della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze
relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima tra le
preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità ovvero distretti sub comunali.
In caso contrario le preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate. Le preferenze
espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al
punteggio spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle
precedenze – punto II), viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a
domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo quinquennio.
3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio
con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo
domanda.
4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di
soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio
attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico
all’ufficio territorialmente competente.
5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di
trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti
posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all'allegato E al presente accordo con le
precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati
soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato
per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in
soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto con decorrenza dal precedente primo
settembre per mobilità a domanda volontaria;
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto, dagli anni scolastici precedenti quello
di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda
condizionata (1), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
6. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie
comprendenti il personale appartenente alla stessa area.
7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5
del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla
graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al dirigente scolastico
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entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica
agli interessati l’esito del reclamo.
8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati
contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione
alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio insieme a quelli dei
soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso
comune, o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.
9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale
appartenente alle categorie di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III), V) e VII) del presente
accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il
coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole,
il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni
che si verificano entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.
11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorietà determinati dagli uffici
territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute
prima dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto (per i
comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del bollettino. Le suddette tabelle devono
tener conto delle distanze chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi.
Successivamente i trasferimenti d’ufficio sono disposti sui Centri Territoriali della provincia
secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell’intera provincia, il
personale A.T.A. rimanere in soprannumero sull’organico provinciale.
12. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa area
professionale, ovvero di altra area professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di
titolarità dell’interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata. Il
trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito
territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e,
successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico
perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio è
assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata
alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di
movimento, il trasferimento d'ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti
l'area per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.
14. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni di
soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno
scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base della
nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5, notificano per iscritto
immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero con l’avvertenza che nei loro
confronti viene avviata la procedura prevista per i trasferimenti d’ufficio.
15. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti
interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai
precedenti commi quinto e sesto.
16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento,
ma in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di
personale perdente posto gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto
immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare
83
domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le
eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo restando che
possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per
la presentazione della domanda di trasferimento di cui al comma 5 del presente articolo.
INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO
DELLA RETE SCOLASTICA
17. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si
realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di
diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo
dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi - confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine
dell’individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo.
I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro,
provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia
all’ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.
18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma
17 del presente articolo, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi
alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all’ufficio
territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati
l’esito del reclamo.
19. L’ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla
graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all’organico complessivo delle
istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale A.T.A. non
perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti
modalità:
I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche
trasformate in comprensive) di titolarità nell’anno in corso, nel caso in cui sia accertata la
relativa disponibilità.
II. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto ha diritto
ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da
quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione
staccata) sui posti rimasti disponibili.
III. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto – in base alle
preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle
istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.
IV. Infine, l’ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente
posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei
provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può
comunque presentare domanda di mobilità.
20. Il personale di cui al punto III del comma 19, del presente articolo può chiedere a domanda
di usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità (anche se trasformata in
comprensiva) dell’anno in corso. Comunque, tale operazione precede il riassorbimento del
personale di cui al punto IV del comma 19 del presente articolo.
21. Il personale di cui al punto IV del comma 19 del presente articolo può chiedere a domanda
di usufruire della precedenza per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo
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dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità. Tale precedenza opera in
subordine a quella prevista dal comma 20, del presente articolo.
22. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento,
ma in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di
personale perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici territorialmente
competenti, notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di
soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5
giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono
integralmente quelle precedenti.
________________________
(1)Il personale trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di
precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici
precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale perdente
posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come
prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
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ART. 49 - PERSONALE SOPRANNUMERARIO SULL'ORGANICO PROVINCIALE
1. Il personale in soprannumero sull’organico provinciale è tenuto a presentare domanda di
movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle
preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d’ufficio.
I soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda
o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico
provinciale, possono rientrare nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti d’ufficio
nell’ultimo ottennio usufruendo della precedenza di cui all’art. 7, comma 1, punti II) e IV). Il
personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al
movimento e viene graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola
di precedente titolarità.
2. Il trasferimento d’ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici
precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell’ordine delle
operazioni (allegato F - lettera C).
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CAPO IV - MOBILITÀ PROFESSIONALE
ART. 50 - MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE
1. I passaggi da uno all’altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L.
del 29.11.2007 sono disposti nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle
disponibilità residuate dopo l’effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei
passaggi nell’ambito della stessa provincia relativi a personale soprannumerario appartenente a
profili in esubero.
2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area può essere disposta unicamente
a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo
quanto previsto all’art. 3 comma 2. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la
partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di
riconversione previsti dall’art. 48, lettera B, del CCNL del 29 novembre 2007, così come
sostituito dall’art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008.
Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla
mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale
previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.
3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al
titolo II della tabella in allegato E.
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ART. 51 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)
1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che
trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai
fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in
una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo
domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.
2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in
provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica
ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o
scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale,
anche se non c'è mutamento di titolarità da una provincia all'altra.
3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in
cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha
carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di
titolarità da una provincia all'altra.
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CAPO V - ASSISTENTI TECNICI
ART. 52 - ASSISTENTI TECNICI
1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può
essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli
assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato
comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti
necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il
personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49. Comunque i trasferimenti da un’area
professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C),
sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale
come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento
degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti
delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto
stabilito nell’ art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da
un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda
relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso
secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il
trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità;
in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede.
Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono
considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito
della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla
tabella di corrispondenza precitata.
2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli
previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della
Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24
luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.
3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei
titoli equipollenti a quelli codificati.
4. Devono essere considerati equipollenti:
a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da attestato di
qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n.
845/78.
Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con
la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente valuta l'esatta corrispondenza
di tale attribuzione. Gli attestati in questione devono essere corredati da idonea certificazione
comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;
b) gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area
professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo.
5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e
macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono
accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e
di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla
ordinanza ministeriale sulla mobilità.
6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 -
RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola -
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impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso
del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice
RRGA).
7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area
meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta
patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di
almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già
allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
A.T.A..
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ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
ALLEGATO C - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI
PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
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ALLEGATO C – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI
PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –
1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della
provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a
cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.
Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità,
mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali
autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico
non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere).
Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
A1) trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico
(comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.(0)
A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art.
7 - TITOLO I del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza;
(sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei
docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di
cui al punto II) dell’art 7 - TITOLO I del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola
secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di
istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2), nonché,
limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come
soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 20, lettera C;
C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso
serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell’ambito dello stesso Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso
comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del
comune.
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto
III)-1)- 2) e 3) dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto;
(0) Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio
l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto
comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione
di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la
possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.
(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella
apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato
spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete
scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di
cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo
domanda.
(2) La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di
unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario.
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D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V)
dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del
TITOLO II del presente contratto;
E) trasferimenti a domanda in sede (3);
F) trasferimenti d'ufficio, nell’ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di
posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola
prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;
G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto
soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al
punto IV) dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto.
2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per
ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione
dei titoli allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito
nell'ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola,
istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze
di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola
istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la
posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
(3) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio
spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
(4) In questo stesso punto dell’ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni
scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno
scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
(5) Per i docenti di scuola primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, quale comune di
precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell’infanzia di
precedente titolarità.
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- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -
1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della
provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano
anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell’età adulta. Nell'ambito di questa
fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:
A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità
stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell’organico sede che non
abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento
(trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell’art.
7 – TITOLO I – del presente contratto;
C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell’art.
7 – TITOLO I – del presente contratto;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI)
dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del
TITOLO II del presente contratto;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 32 del
TITOLO II del presente contratto;
E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII)
dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente
delle D.O.P. ed i docenti privi della sede (1).
Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle
operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei
docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre
curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso
comune.
Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1)
E2), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di
sostegno richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque, quando il
numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.
G) trasferimenti d’ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica
provinciale (D.O.P.) che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti
operazioni;
H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune
ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale
nell’ambito della provincia;
I) trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a
domanda nel corso della precedenti operazioni.
2. Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo
l'ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi
indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d’ufficio il punteggio
considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è
quello attribuito dai dirigenti scolastici (o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici scolastici
(1) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio
spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
94
territorialmente competenti) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle
relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in
cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e
precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.
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- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -
1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote
paritetiche, di cui al comma 4 dell’ art 6 (parte comune) del presente contratto; qualora il
calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità
superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono
effettuate nell’ordine sottoindicato:
I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite del 50% delle disponibilità assegnate alla
terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:
a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al
punto I) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto
I) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
c) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso
soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di
mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai
ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
d) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse
o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel
limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della
scuola dell’infanzia e primaria;
e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a
quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso -
diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello
cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da
quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione; passaggi di ruolo nella scuola di II
grado degli insegnanti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia della provincia utilizzati nelle
attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano
cessati nell’ultimo ottennio dalle predette attività;
g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna
precedenza;
h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente punto sono effettuate anche
oltre il predetto limite numerico del 50% (aliquota assegnata alla mobilità professionale
nell’ambito della disponibilità della terza fase). Inoltre alle operazioni di cui al presente punto è
attribuito anche l’eventuale posto dispari di cui all’art. 6, comma 6.
II) I trasferimenti interprovinciali sono effettuati sulle disponibilità residuate dopo le operazioni
di cui al precedente punto I, secondo l’ordine di seguito riportato:
i) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o
soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità, nel
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limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della
scuola dell’infanzia e primaria;
j) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III)
dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
k) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V)
dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
l) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di
personale che percepisce l’indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L. 100/87, beneficiari
della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
m) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art.
7 – TITOLO I - del presente contratto;
n) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto
VIII dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
III) Le operazioni di mobilità professionale interprovinciale e di mobilità professionale residuale
nella provincia sotto elencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e
disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti punti I) e II) del presente comma, secondo
l’ordine di seguito riportato:
p) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della
precedenza di cui al punto I), art 7, titolo I);
q) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso
soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di
mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra
provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate
numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento
dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e
primaria;
r) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell’anno scolastico
precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di
concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
s) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna
precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle
operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità
di terza fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di
punteggio.
2. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti
interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della
secondaria di II grado vanno ad incrementare l’aliquota assegnata alla mobilità della terza fase
nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l’ordine delle operazioni riportate nel
comma precedente e nel rispetto delle relative aliquote (1).
3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti
provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.
97
4. Nell’ambito di ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili
vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla
base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica
tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto
punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla
maggiore anzianità anagrafica.
5. Il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado su classi di concorso è disposto
con priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli delle
scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno è disposto manualmente dagli uffici
scolastici territorialmente competenti dopo l’effettuazione delle procedure automatizzate.
6. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro
ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative
allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si
effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.
7. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a
classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle
istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogo esame contestuale viene
effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari
sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.
(1) Ad esempio, qualora alla disponibilità iniziale della terza fase, determinata in tre posti
(ripartiti in: 2 posti ai trasferimenti interprovinciali, 1 posto alla mobilità professionale) si
aggiunga una ulteriore disponibilità, a ciascuna delle operazioni della terza fase vanno
attribuiti 2 posti.
98
ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A
DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza
giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)
Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di
appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al
punteggio di cui al punto A)
Punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4)
Punti 3
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di
servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola
secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
Punti 3
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati
nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)
Punti 3
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente
prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico
92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2)
rispettivamente:
- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità
Punti 0,5
Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni
scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di
Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i
docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B),
B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio
oltre il quinquennio
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
Punti 6
Punti 2
Punti 3
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)
Punti 1,5
Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s.
2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento
provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano
revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un
punteggio aggiuntivo di (5ter)
Punti 10
99
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge
o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)
Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)
Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e
permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel
comune richiesto (9)
Punti 6
100
III - TITOLI GENERALI (15)
Tipo di titolo Punteggio
A) per ogni promozione di merito distinto …………………………………. Punti 3
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per
l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della
domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)…
Punti 12
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea
previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in
corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis),
ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito
delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente
- per ogni diploma …………………………………………………………..
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di
corso)
Punti 5
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello,
laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione
Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di
musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per
l’accesso al ruolo di appartenenza (12)……………………………………..
Punti 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13)
previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di
1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)
- per ogni corso…………………………………………………………….
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)
Punti 1
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi
compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea
magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al
ruolo di appartenenza (12) ………………………………………………...
Punti 5
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”……………….
(si valuta un solo titolo)
Punti 5
H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamentoformazione
linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal
ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente
competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE,
CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e
dell'università (16)………….………………………………………………
Punti 1
I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R.
23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente
di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa
l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene
l’esame…………………………..………………………………………….
Punti 1
N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,
sono valutati fino ad un massimo di ………………………………….
Punti 10
101
B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:
Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza
giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)
Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo
di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al
punteggio di cui al punto A
Punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4)
Punti 3
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di
servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella
scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
Punti 3
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o
istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
e B1).
Punti 3
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo
effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al
punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità
Punti 0,5
Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre
anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di
secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio
si veda anche la nota 5 bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio
oltre il quinquennio
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
Punti 6
Punti 2
Punti 3
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione
di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98,
come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione
di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98,
come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)
Punti 1,5
Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s.
2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato
domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto
triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5 ter)
Punti 10
102
II - TITOLI GENERALI (15)
Tipo di titolo Punteggio
A)per ogni promozione di merito distinto Punti 3
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per
l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della
domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)
Punti 12
B1) per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli accesso ai ruoli
di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al
punto B), per ogni concorso
Punti 6
C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-laurea
prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivata dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in
corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis),
ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito
delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente
- per ogni diploma
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di
corso)
Punti 5
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello,
laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione
Fisica (ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di
musica) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per
l’accesso al ruolo richiesto (12)
Punti 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13)
previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di
1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)
- per ogni corso
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)
Punti 1
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi
compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea
magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello,
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al
ruolo richiesto (12)
Punti 5
G) per ogni titolo di "dottorato di ricerca” conseguito
Punti 5
H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamentoformazione
linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal
ministero, con la collaborazione degli uffici territoriali competenti, delle
istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP, oggi
IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)
Punti 1
103
I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R.
23.7.1998 n. 323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente
di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa
l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno con disabilità che svolge
l’esame
Punti 1
L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per
un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto
o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio
Punti 3
104
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E
DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II
GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO
P R E M E S S A
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di
passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
- nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la
presentazione della domanda;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è
necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso
dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre
dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata
dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato
all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line ovvero con
certificato di servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni
anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e
scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi
effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale
sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina
nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista
dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato
prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti
quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi
nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico
(scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima
dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel
quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli
diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è
valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di
appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di
appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici
nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di
ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella
scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato
nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole
statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai
corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello
Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali
servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita
presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della
corrispondenza tra servizi.
L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno
180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale
o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative,
compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e
105
490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo
prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si
rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo
se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art.
36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di
ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.
La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale
proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo
servizio di docente nelle scuole statali.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso
del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla
legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero,
mentre nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono
valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).
Nel caso della mobilità d’ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo,
che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di
5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente
calcolo:
primi 4 anni (valutati per intero) ⇒ 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) ⇒ 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
_______
totale: 12 punti + 4 punti ⇒ 16 punti.
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio
di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i
servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio
dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della
legge n. 251 del 5.6.1985.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole
isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza,
puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a
quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire
che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente
esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio derivante da 4
anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d’ufficio,
mentre quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella
d’ufficio.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi
di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero,
a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non
inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà
attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto
Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di
paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono
essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n.
476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio
- a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti
pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di
106
durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini
del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso
ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del
titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza
che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini
dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della
ricostruzione di carriera.
E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie
primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del
servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
N O T E
(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola
primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado
e artistica.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno
scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale
durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL
sottoscritto il 4/8/1995 e dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione,
nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti
di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto
indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia,
infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica
di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il
punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della
residenza in sede.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere
effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di
leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero
anno scolastico.
(3) La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione,
ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito
indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.
(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza
giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun
servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si
precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero,
ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo
e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola
secondaria sia di primo che di secondo grado.
107
Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si
valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo
grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se
attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180
giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in
quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti
previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché
il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del
D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive
integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in
scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione,
nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti
di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto
indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia,
infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica
di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il
punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della
residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo
dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente
nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici,
va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo
degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.
(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di
attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di
Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di
valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione
personale conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a
quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del
punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004.
Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di
religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010. L’introduzione nell’a.s. 1998/99
dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia
e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione
di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di
passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto
precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la
continuità di servizio.
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso
circolo non interrompe la continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere,
per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere
dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed
artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di
servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la
prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per
108
l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini
dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità
del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di
distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i
docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato
sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).
Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della
precedenza di cui all’art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo
ottennio del presente contratto.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata
prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle
norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il
punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di
salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio
militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel
caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio
Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di
incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori
dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di
collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il
periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con
modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Si
precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento,
aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di
nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla
scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in
questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in
soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto
soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il
trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio
maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale
docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi
previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della
graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire
d’ufficio.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito
d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non
anche della domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver
prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver
ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non
interrompe la continuità del servizio.
Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di
precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere
riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio
in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre
ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a
domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai
docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o
fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano
109
servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con
modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti
utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di
concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione
della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un
periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui
trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo
che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in
ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha
prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito
in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il
servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va
anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza
della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai
fini del trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità
didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità
senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),
A1), B), B1), B2), B3)
- entro il quinquennio.................................................................……………
- oltre il quinquennio ……………………………………………………....
Punti 2
Punti 3
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed
ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di
attuale titolarità, nella seguente misura:
C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità
senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),
A1), B), B1), B2), B3) ………………………………………………………..
Punti 1
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha
prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende
comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale
trasferito in quanto soprannumerario.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver
prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver
ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non
interrompe la continuità del servizio.
Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o
sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio
deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio
nella scuola e nel comune.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione
dell’età adulta).
110
Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità
ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett.
C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello
previsto dalla lettera C).
(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione
personale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello
predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la
domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di
cui sopra.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo
intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno
scolastico 2007-2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo
utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo
indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno
di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in
ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena
considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno
presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera
nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del
diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito
di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione
provvisoria.
Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito
d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il
riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del
diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella
scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella
domanda o l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito
d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella
scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non
determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di
pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre
mesi.
La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con
certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa;
dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito
per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
111
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D della
Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza
familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano
l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative
richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni
educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le
preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata
dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.
Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di
residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera
D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il
punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel
comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di
cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle
lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa
sede
(per sede si intende “comune”).
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le
esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla
scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di
titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di
ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano
l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto
attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del
familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della
Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va
attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di
residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla
lettera D della Tabella a – Parte II.
lettera B) e lettera C) valgono sempre;
lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere
prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore,
qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del
soprannumerario.
(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio
e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di
cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da
attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990,
n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa,
ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.
122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
112
(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.
E’equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre
negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola
dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi
ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti
della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante
diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del
ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi
della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello
superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella
l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti
sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola
secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o
dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del
conseguimento dell’abilitazione.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola
abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a
posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso
ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e
titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai
corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con
provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1°
comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle
università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle
università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di
prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti
dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti
dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che
presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami
specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con
modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo,
politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università
statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle
disposizioni di legge.
Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad
alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale
113
riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati
dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).
Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia
per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo
d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze
motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto
Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Analogamente il diploma accademico di secondo livello
non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello
o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli
ordinamenti previgenti alla legge 508/99.
Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo
richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.
(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
(14) I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se
di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e
con esame finale.
(15) Limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono
considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive
modificazioni ed integrazioni.
(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.
114
ALLEGATI PERSONALE A.T.A.
ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI
PASSAGGI DEL PERSONALE ATA
115
ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A
DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE
A.T.A.
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )
Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente
prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda) ……………………………..
Punti 2
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente
prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole
in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a
domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda)…………………………………………….
Punti 2
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di
altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a)
……………………………………………………………………………
Punti 1
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o
di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole
o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
(3) (11) (a)………………………………………………………………..
Punti 1
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo
effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o
negli Enti Locali (b)……………………………………………………..
Punti 1
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza
soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità
(4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)
entro il quinquennio…………………………………………………….……
oltre il quinquennio………………………………………………………….
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
Punti 8
Punti 12
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di
appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità
(4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che
non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti
d’ufficio)………………………………………………………………….…
Punti 4
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto
per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello
previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)…………………………………..
Punti 40
(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli
Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del
116
servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel
profilo di responsabile amministrativo.
(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli
Enti Locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il
servizio di cui alla lettera A) e B).
(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli
Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del
servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel
profilo di responsabile amministrativo
(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di
servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale
titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.
(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione
personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità
volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del
personale.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo
intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico
2007/2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo
utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo
indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno
di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in
ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena
considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno
presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto
alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito
di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione
provvisoria.
Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver
prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del
punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel
comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o
l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito
d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella
scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non
determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
(f) Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e
non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di
maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi
per la malattia del figlio)
117
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di
personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con
atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai
genitori o ai figli (5)…………………………………………………………
Punti 24
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)….………………………… Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro…………………..
Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al
lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1),
nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o
presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R.
309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede
della struttura medesima (8) ………………………………………………..
Punti 24
III - titoli generali
Tipo di titolo Punteggio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l'accesso al ruolo di appartenenza (9) ………………………...……….…...
Punti 12
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) ………..
Punti 12
118
NOTE
(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta
libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe,
nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di
ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere
comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La
residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione
personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato
con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge
ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare
di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con
certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario
o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare,
con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel
comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i
medesimi possono essere assistiti.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.
15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato
effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio
previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli
della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato
quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49,
della legge n. 312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a
seguito di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R.
399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza
contrattuale del 25 luglio 2008;
il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o
assegnazione provvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile
amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del
C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale
appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il
ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R.
31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti
dell’amministrazione centrale e periferica;
il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi
dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del
profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali
previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei
custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e
degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli
degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
119
- per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o
istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca
o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati
stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente
voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C),
D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della
legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità
di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
- in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000
sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio
prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti
a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi
Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di
un’unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso.
Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale
docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si
valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4
anni è valutato per i due terzi (2/3).
Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera
ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della
legge n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella
misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui
riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla
decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere
considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti
inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il
servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si
precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la
titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente
dall’area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel
medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio
coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella
scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di
mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle
norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve
essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed
aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il
sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio
previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di
esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i
120
distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di
istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi
alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del
punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in
altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta
con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità
scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale
in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell’ottennio immediatamente
successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun
anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere
considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata
prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun
anno scolastico.
Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA,
ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 15 luglio 2010, da parte del personale responsabile
amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.
Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun
anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto
nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non
interrompe la continuità del servizio.
(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato
abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il
rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato
trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell’ottennio.
(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le
esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla
scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune
di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di
residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni
scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi
si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a
laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati
- lettera b) e lettera c) valgono sempre;
- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere
prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso
viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del
soprannumerario.
(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi
a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con
iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione
personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere
indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si
tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di
pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione
personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere
l’anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di
residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D
121
della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni
scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi
si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a
laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di
famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano
per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).
(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto
di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta
libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate
ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un
programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei
genitori.
(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è
attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui
all'art.557 D.L.vo 297/94 e all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche
al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello
di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito
per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di
personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e
titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità
professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui
all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.
(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002
e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo
stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una
durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.
122
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI
PASSAGGI DEL PERSONALE ATA
EFFETTUAZIONE DELLA I FASE
Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della
provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune
cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.
a
A1)
Assegnazione di sede dei direttori dei servizi generali amministrativi sulla base di quanto
previsto dall’art. 47 del presente contratto.
A2) Trasferimenti del personale (ad eccezione dei direttori dei servizi generali ed
amministrativi) che usufruiscono della precedenza prevista dal comma 18 dell’art. 48 del
presente contratto.
A3)
Trasferimenti del personale (ad eccezione dei direttori dei servizi generali ed
amministrativi) che usufruiscono della precedenza prevista dal comma 19 dell’art. 48 del
presente contratto.
A4) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto I, n.
2) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia
di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
B) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto
soprannumerario, nell'ultimo ottennio (precedenza di cui al punto II dell’art. 7), compreso
il personale di cui all’art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di
precedente titolarità(6), qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti,
gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a
domanda (4).
C) Trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso istituto da un'area all'altra del personale
appartenente al profilo di assistente tecnico.
D) Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III)
– 1), 2) e 3) dell’art. 7, titolo I del presente contratto.
D0) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto V)
dell’art. 7, titolo I del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.
D1) Trasferimenti a domanda in sede (1) (2).
D2) Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che
si muova su un’area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al
punto III) – 1), 2) e 3) dell’art. 7, titolo I del presente contratto
D3) Trasferimenti a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si
muova su un’area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al
punto V) dell’art. 7, titolo I del presente contratto, limitatamente ai comuni con più
distretti.
D4) Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente
tecnico che si muova su un’area diversa da quella di titolarità, (1) (2).
E) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata
in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio - compreso il personale di cui all’art. 49
(5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al
punto IV) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli
interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a
domanda (3) (4).
123
E1) Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico
che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a
domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio – compreso il
personale di cui all’art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di
precedente titolarità, di cui al punto IV) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto. In
caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per
il trasferimento a domanda (3) (4).
F) Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni
dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento
che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le
scuole richieste (2).
F1) Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, rispetto
alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il
trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia
ottenuto le scuole richieste (2).
EFFETTUAZIONE DELLA II FASE
La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia
nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei
centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello cui appartiene la sede
amministrativa del centro territoriale.
A) Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario rispetto alle
dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il
trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non
abbia ottenuto le scuole richieste (2).
A1) Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale appartenente al profilo di assistente
tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità, soprannumerario
rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si
riferisce il trasferimento, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola
prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
B1) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di
cui al punto III) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della
provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B2) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di
cui al punto V) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della
provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B3) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di
cui al punto VI) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della
provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B4) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di
cui al punto VII) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della
provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B5) Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia del personale
che non usufruisce di alcuna preferenza.
B6) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario
della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1),
nell'ambito della provincia.
124
B7) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario
della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1),
nell'ambito della provincia.
B8) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario
della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1),
nell'ambito della provincia.
B9) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario
della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 – titolo I – nell'ambito della provincia.
B10) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità che non
usufruisce di alcuna precedenza.
C) Trasferimenti d’ufficio del personale senza sede di titolarità.
EFFETTUAZIONE DELLA III FASE
Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l’ordine seguente
nel rispetto delle aliquote di cui al comma 5 dell’art. 6 (Titolo I) del presente contratto.
A) Passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa area nell’ambito della
provincia di tutto il personale che risulti soprannumerario nella provincia, nel limite
delle disponibilità previste dal presente accordo.
B) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari
della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto.
B1) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari
della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto.
B2) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari
della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto.
B3) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto
VII) dell’art. 7 - titolo 1 – del presente contratto
B4) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari
della precedenza di cui al punto VIII) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto.
B5) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che non usufruiscono di
alcuna precedenza.
C1) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero,
beneficiario della precedenza di cui al punto I), n. 2 – art. 7 – titolo I) del presente
contratto.
C2) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero.
Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al
medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio complessivo più alto e, a
parità di punteggio, i più anziani di età.
NOTE
(1) Per “sede” si intende “il comune”
(2) Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per “sede” va inteso il
comune sede di distretto.
125
(3) E’ trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni
scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.
(4) Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo ottennio per soppressione di
posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono
attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i
trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di
precedente titolarità.
(5) Per tale personale, soprannumerario sull’organico provinciale, che chiede di tornare alla
scuola o al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di
famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola
istituzione scolastica di precedente titolarità.
(6) Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, compreso il personale di cui
all’art. 49 (5) il rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree
professionali richieste a domanda.
Roma, 29.2.2012
Per l’Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali
_firmato Luciano Chiappetta F.L.C-C.G.I.L ____________firmato_____
_firmato Maria Assunta Palermo C.I.S.L.Scuola ____________firmato_____
U.I.L.Scuola ______________firmato_____
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. __firmato_____
GILDA–UNAMS ___________firmato____
126
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA pag. 2
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO pag. 2
ART. 2 MOBILITÀ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI pag. 3
ART. 3 MOBILITÀ PROFESSIONALE – DESTINATARI pag. 5
ART. 4 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI pag. 7
ART. 5 RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA pag. 8
ART. 6 SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ pag. 9
ART. 7 SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO pag. 11
1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI. pag. 11
I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE pag. 11
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI
RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI
PRECEDENTE TITOLARITÀ pag. 11
III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE pag. 13
IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI
RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE
TITOLARITÀ pag. 13
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ, OVVERO
ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ pag. 14
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA pag. 15
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI pag. 16
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE
DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO
IL 7/8/1998 pag. 16
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO pag. 16
ART. 8 ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI pag. 18
ART. 9 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI pag. 19
ART. 10 PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E
TRENTO pag. 22
ART. 11 PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D’UFFICIO PER
INCOMPATIBILITÀ pag. 23
ART. 12 CONTENZIOSO pag. 24
TITOLO II - SEZIONE PERSONALE DOCENTE pag. 25
ART. 13 DESTINATARI pag. 25
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I
MOVIMENTI
ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI pag. 26
ART. 15 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA pag. 28
ART. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO pag. 29
127
CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI
ART. 17 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L’ISTRUZIONE E LA
FORMAZIONE DELL’ETÀ ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO pag. 30
ART. 18 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI - CATTEDRE
INTERNE ED ESTERNE pag. 31
POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO pag. 32
CATTEDRE ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO E
ORGANICI DISTINTI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE pag. 32
ART. 19 SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI pag. 34
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 20 INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA pag. 35
ART. 20 bis MOBILITÀ TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO L’ASSETTO
TERRITORIALE DI COMPETENZA pag. 38
ART. 21 INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA pag. 39
ART. 22 TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA pag. 41
ART. 23 INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E
II GRADO pag. 44
A) INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI SULL'ORGANICO DI
SEDE pag. 44
B) PERSONALE IN SOPRANNUMERO SU POSTI DI DOTAZIONI ORGANICHE
PROVINCIALI (D.O.P.) pag. 46
ART. 24 TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E
II GRADO ED ARTISTICA pag. 48
A) DOCENTI TITOLARI SULL' ORGANICO DI SEDE DEGLI ISTITUTI pag. 48
B) DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE pag. 51
CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
ART. 25 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI pag. 52
CAPO V - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO
DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE
OSPEDALIERE E CARCERARIE
ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI pag. 53
ART. 27 INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA
DELL’INFANZIA pag. 55
ART. 28 INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA pag. 57
ART. 29 SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO pag. 59
ART. 30 SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO pag. 60
ART. 31 SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE pag. 61
ART. 32 SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI pag. 62
CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMARIA
ART. 33 PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA pag. 63
128
CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA
ART. 34 AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO pag. 64
ART. 35 PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO pag. 66
ART. 36 PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO pag. 67
ART. 37 PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE
APPLICATA pag. 68
CAPO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE
CATTOLICA
ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA pag. 69
TITOLO III - SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO pag. 70
ART. 38 DISPOSIZIONI PRELIMINARI pag. 70
ART. 39 DESTINATARI pag. 71
ART. 40 INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO pag. 72
ART. 41 DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE pag. 73
ART. 42 PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI pag. 74
ART. 43 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PASSAGGIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO pag. 75
TITOLO IV - SEZIONE PERSONALE A.T.A. pag. 76
ART. 44 DESTINATARI pag. 76
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I
TRASFERIMENTI E PASSAGGI
ART. 45 POSTI DISPONIBILI pag. 77
CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
ART. 46 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI pag. 78
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 47 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
SOPRANNUMERARIO pag. 79
ART. 48 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL
RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO pag. 81
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO pag. 81
INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA pag. 83
ART. 49 PERSONALE SOPRANNUMERARIO SULL'ORGANICO PROVINCIALE pag. 85
CAPO IV - MOBILITÀ PROFESSIONALE
ART. 50 MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE pag. 86
ART. 51 SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE) pag. 87
CAPO V - ASSISTENTI TECNICI
ART. 52 ASSISTENTI TECNICI pag. 88
129
ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO pag. 90
ALLEGATO C – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E
NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO pag. 91
EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE pag. 91
EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE pag. 93
EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE pag. 95
ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI
SERVIZI pag.98
A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A
DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO pag. 98
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO pag. 98
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA pag. 99
III - TITOLI GENERALI pag. 100
B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITÀ
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO pag. 101
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: pag. 101
II - TITOLI GENERALI pag. 102
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E
D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E
DEL PERSONALE EDUCATIVO pag. 104
N O T E pag. 106
ALLEGATI PERSONALE A.T.A. pag. 114
ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI
SERVIZI pag.115
A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A
DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL
PERSONALE A.T.A. pag. 115
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO pag. 115
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA pag. 117
III - titoli generali pag. 117
NOTE pag. 118
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E
NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA pag. 122
EFFETTUAZIONE DELLA I FASE pag. 122
EFFETTUAZIONE DELLA II FASE pag. 123
EFFETTUAZIONE DELLA III FASE pag. 124
NOTE pag. 124

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università
e della Ricerca
1
Ordinanza Ministeriale n. 20
Prot. n. AOODGPER 1681 Roma, 5.3.2012
MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO IL D.L.VO 16.4.1994, N. 297;
VISTA LA LEGGE 23.10.1992, N. 421;
VISTO IL D.L. 27.8.1993, N. 321, CONVERTITO DALLA LEGGE 27.10.1993,
N.423;
VISTA LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;
VISTA LA LEGGE 23.12.1996, N. 662;
VISTA LA LEGGE 15.03.1997, N. 59;
VISTA LA LEGGE 15.05.1997, N. 127 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
VISTA LA LEGGE 3.5.1999, N. 124;
VISTO IL D.L.VO 30.3.2001, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI;
VISTO IL D.L. 3.7.2001, N. 255, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 20.8.2001, N. 333;
VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998, N. 233;
VISTO IL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI;
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università
e della Ricerca
2
VISTO IL D.P.R. 8.3.1999, N. 275, REGOLAMENTO RECANTE NORME IN
MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI
DELL’ART. 21, DELLA LEGGE 15.3.1997, N. 59;
VISTO IL D.P.R. 20/01/2009, N. 17, CON IL QUALE E’ STATO EMANATO IL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL
COMPARTO "SCUOLA", PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 ED
IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009, SOTTOSCRITTO IL 29
NOVEMBRE 2007;
VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO
ED A.T.A. PER L’A.S. 2012/2013 SOTTOSCRITTO IN DATA 29.2.2012;
RITENUTO DI DOVER, AI SENSI DELL'ART. 462 DEL D.L.VO N. 297/94,
DETTARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 SPECIFICHE DISPOSIZIONI
ED ISTRUZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA
FISSAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ALLA
INDICAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI
DEBBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E ALLA
DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FACENTI CARICO AGLI UFFICI
ED ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA;
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università
e della Ricerca
3
O R D I N A :
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
- ART. 1 -
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA
1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013. Le norme in essa contenute determinano
le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale
integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.
2. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete INTRANET ed INTERNET
ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente
competenti e delle Istituzioni scolastiche.
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università
e della Ricerca
4
- ART. 2 -
TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il
personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 5 marzo 2012 ed il termine
ultimo è fissato al 30 marzo 2012.
2. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti
secondo i criteri previsti dall’art. 14 del C.C.N.I. siglato, per l’a.s 2012/2013, in
data 29.2.2012, sono i seguenti :
a) personale docente
scuola dell’infanzia
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti disponibili..........................................9 maggio
2 - pubblicazione dei movimenti...............................…...........25 maggio
scuola primaria
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti disponibili..........................................14 aprile
2 - pubblicazione dei movimenti......................................……. 8 maggio
scuola secondaria di I grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti disponibili....................................… 26 maggio
2 - pubblicazione dei movimenti ..............................................18 giugno
scuola secondaria di II grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti disponibili.....................................….19 giugno
2 - pubblicazione dei movimenti...........................................…12 luglio
b) personale educativo
1 - termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande
di mobilità dei posti disponibili.........................................….4 maggio
2 - pubblicazione dei movimenti........................................…...25 maggio
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università
e della Ricerca
5
c) personale A.T.A.
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti disponibili............................................2 luglio
2 - pubblicazione dei trasferimenti..................................…..…..26 luglio
3. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato
successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è
riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi
per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun
ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..
4. Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci
giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti
disponibili.
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università
e della Ricerca
6
- ART. 3 -
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di
trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati
negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione,
all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla
provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o
dell’ufficio presso cui presta servizio. Si fa presente che per la scuola
dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, le
domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per e
nell’ambito della stessa scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado,
devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. A tal fine, con
nota n. 1132 del 16.2.2012 sono state date indicazioni sull’utilizzo di tale
modalità.
Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate
entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale
dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 30 marzo
2012 o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato
successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità devono
essere presentate su modello cartaceo.
2. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la
domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.
3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato
dall’art. 5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda
all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla
provincia scelta per il rientro, entro il 14 marzo 2012 ai fini dell’assegnazione di
sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere
le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei
termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la
acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel
corso delle operazioni di movimento.
4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere
il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale,
debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
5. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato
(1); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il
richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università
e della Ricerca
7
nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione
secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del
modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.
6. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in
conformità dei seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati
medesimi:
- scuole dell’infanzia...........................………….....modelli A1, A3 (allegati
G/1 e G/2)
- scuole primarie …………...........................……..modelli B1, B4 (allegati
H/1 e H/2)
- istituti istruzione secondaria di I grado...………….modelli C1, C2, C3 (allegati
I/1, I/2, I/8)
- istituti istruzione secondaria di II grado...………...modelli D1,D2,D3 (allegati
J/1, J/2,J/12)
7. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il
passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande
quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere
presentate per un solo ruolo.
8. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito
documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento
alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di
ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche
abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di
specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.
9. Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale
e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative
domande vengono riaperti per:
- il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
- i docenti che concludono i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del
predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della
presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli
soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M..
10. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di
passaggio, in conformità degli allegati A) e B) .
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8
11. Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di
passaggio, in conformità dei modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.
12. Qualora l’interessato presti servizio in una provincia diversa da quella di titolarità,
le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità
presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla
provincia di titolarità del medesimo personale.
13. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso
dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione
allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra
certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
14. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati
dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale analoga
al modello riportato negli allegati alla presente ordinanza o a quello predisposto
nell’area POLIS e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
15. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo
quanto indicato nell’art. 9 del contratto sulla mobilità.
16. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a
norma delle disposizioni vigenti.
---------------
(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.
(2) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i
dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione organica
provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono
indicare, nello spazio riservato all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in
chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria
di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di
titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi,
anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione
e la formazione dell’età adulta devono indicare nello spazio riservato all'unità
scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale.
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9
(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e
successive integrazioni.
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10
- ART. 4 -
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo
disponibile nella rete INTRANET ed INTERNET o generato dalla procedura
POLIS da utilizzare per la presentazione on line delle domande secondo le
modalità di cui alla nota n.1132 del 16.2.2012. Il mancato utilizzo dell’apposito
modulo comporta l’annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in
conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati alla presente ordinanza o a
quelli predisposti nell’area POLIS.
Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” (allegato D, tabella A, lett.
D); allegato D, tabella B, lett. D); allegato E, tabella A, lett. F) del C.C.N.I.
sottoscritto per l’a.s. 2012/2013 in data 29 febbraio 2012), deve essere attestato
con dichiarazione personale, analoga al modello riportato negli allegati alla
presente ordinanza o a quello predisposto nell’area POLIS, nella quale si
elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria
in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le
precisazioni riportate nella nota 5 ter del C.C.N.I..
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle
tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della
scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta
semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei
termini previsti (1).
4. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni
contenute nelle predette tabelle di valutazione.
5. Relativamente all’allegato D al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale
della scuola- lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio
maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi
nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve
essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata
dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente
alla lettera d) del punto II - esigenze di famiglia - il ricovero permanente del
figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato
rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure
continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede
dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da
ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario
o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione
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11
personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio
2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il
genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in
quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il
medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un
programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con
certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la
riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato
deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio
tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per
trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o
privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma
terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza
abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico
con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3,
citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione
esibita non viene presa in considerazione.
6. A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così
come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e
dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, l'interessato può attestare con
dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la
data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il
rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza
e il domicilio delle medesime (2), le promozioni per merito distinto, l'inclusione
nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di
specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di
laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che
chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio
previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa dichiarazione deve essere
indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova
finale.
Quanto previsto all'art. 7 c. 1 punto V) del C.C.N.I. come condizione per
beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in
situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in
cui asserisca di essere l'unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l'intero
anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne
abbia fruito nel corrente anno scolastico.
7. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o
l’idoneità richiesta.
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12
8. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le
operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso,
diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare
una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale
attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di
utilizzazione.
9. Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo
speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta
specializzazione.
10. In attuazione dell’art. 7 comma 1 punto VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il
personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali
retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a
domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il
domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere
esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
11. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della
presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le
istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come
modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
12. I responsabili degli Uffici territorialmente competenti potranno procedere, ove ne
ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle
dichiarazioni personali rilasciate, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive relative
all’elezione del domicilio dei familiari.(4)
13. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art.
15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011,
sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
--------------
(1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti "al figlio" si intendono
estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nella
quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di
almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente
dell’O.M. concernente la mobilità.
Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa
suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è
anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente
competente dell’O.M. concernente la mobilità.
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13
(3) L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa
indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003
n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
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14
- ART. 5 -
RETTIFICHE, REVOCHE E RINUNCE
1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche
per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione
allegata.
2. E' consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di
revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio
territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è
presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del
termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della
presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per
gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il
termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della
presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
4. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di
trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare
tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le
domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca
si intende riferita a tutte le domande di movimento.
5. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale
rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a
condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la
rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione
dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui
trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca
deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un
provvedimento espresso.
------------------------------------
(1) Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di
revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.
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15
- ART. 6 -
ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI
PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono
disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per
ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente
articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio
viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Ufficio
territorialmente competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della
scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali
precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. In
particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali
richieste nella domanda.
2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data
comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi
previsti, presso l’Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la
domanda.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del
provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti
provvedono alle relative comunicazioni:
- alla scuola o istituto di provenienza;
- alla scuola o istituto di destinazione;
- al locale dipartimento provinciale del tesoro.
4. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere
servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono
comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio
territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.
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- ART. 7 -
FASCICOLO PERSONALE
1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo
per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla
stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti
pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno
2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali .
Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai
principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che ha
sostituito il D.L.vo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni integrative della
legge 31.12.1996, n. 675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di
soggetti pubblici.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura
dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza,
all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con
l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi
provvedono direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli
personali in loro possesso.
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17
TITOLO II - PERSONALE DOCENTE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
-ART. 8 -
DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA
1. I docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola
secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica
provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di
titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o
congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima
possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi
secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della
domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di
trasferimento ad altra provincia.
2. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed
artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia
di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di
trasferimento.
3. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di
titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel
contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.
4. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere
contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare,
nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale
movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di
più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In
mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso
di più domande di passaggio di cattedra, si segue l'ordine di elencazione delle
classi di concorso del D.M. n. 39/98. La richiesta di passaggio di cattedra per
taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra
classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in
considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.
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5. E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua
d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua
d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di
concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o
ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza
linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il
passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve
essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 425 del decreto legislativo
n. 297/94.
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- ART. 9 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulodomanda.
2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola
b) circolo (1);
c) distretto;
d) comune;
e) provincia;
f) dotazione organica provinciale (2);
g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
h) centri territoriali (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).
3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con
una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli
istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o
della provincia. In tal caso possono essere assegnati anche alle unità scolastiche
autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e
comprese nelle preferenze medesime.
4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) ed e) comportano, pertanto,
che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli
istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel
distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine
risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia
soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima
scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco
ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della
suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale
criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una
indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica
si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola
con posto disponibile é assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più
specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la
successiva scuola con posto disponibile.
5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto,
comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola
secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione
riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque
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disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria
di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (3). La denominazione
ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in
chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del
codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro
ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10, comma
3. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non
significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo
che non vengano prodotti reclami.
6. Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole
dell’infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica.
7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, considerata la
particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado
ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale
ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di
istituti nell'ambito delle varie province.
8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti
di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima
sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i
comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa
attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
9. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed
altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per
le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate
nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che
compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la
denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.
10. Per l'attribuzione di posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l'istruzione
e la formazione dell’età adulta, l’interessato deve farne esplicita richiesta
indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali, i
relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.
11. Nel caso di distretto interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole ricadenti
nella provincia alla quale é riferita l'indicazione utilizzata.
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12. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o
comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla
tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda
condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l'interessato può,
invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto - se compreso nel comune
medesimo - relativo alla scuola o plesso di titolarità.
Per quanto concerne i perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado ed
artistica, l’art. 24 del C.C.N.I. ne regola la partecipazione ai trasferimenti con
particolare riguardo all’ordine delle preferenze espresse.
13. I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per
l’assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti
di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe
di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per
l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di
sede solo per tale tipologia di posto.
14. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di
secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la
sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo
domanda ed indicare, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la
denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.
15. Qualsiasi richiesta formulata in difformità delle disposizioni contenute nel presente
articolo é da ritenere nulla e non produttiva di effetti.
-------------
(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti
dell’organico di circolo - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua
inglese - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la
trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la
direzione del circolo stesso. I docenti di scuola dell’infanzia similarmente
devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.
(2) Le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante
l’utilizzo degli specifici codici. L’indicazione del codice provincia non è
comprensiva, infatti, dei posti delle dotazioni organiche provinciali.
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(3) Ai fini dei movimenti effettuati ai sensi delle presenti disposizioni si tiene conto
esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.
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- ART 10 -
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI
1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la
documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione
della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo
secondo specifiche istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve
tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti,
per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il
dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le
domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della
documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la
trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.
Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado,
le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per
e nell’ambito della stessa scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II
grado, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le
istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle
certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e
trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.
2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative
graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente
competente, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle predette domande.
3. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande,
procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle
apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio
dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali
diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio
territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo,
secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale
sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo
esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in
modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in
chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il
competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente
fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene
applicata la normativa di cui all'art. 9, 5° comma, delle presenti disposizioni.
L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
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24
____________
(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema
Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale
acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla
provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
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CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE
- ART. 11 –
POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
1. I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e
di sostegno) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in
chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è
richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente
assegnato l’organico medesimo (1) ovvero mediante l’indicazione di una
preferenza sintetica che comprenda tale scuola.
2. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze
relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di
organico, o scuole ospedaliere così come previsto dall’art. 14 del contratto sulla
mobilità.
----------------------
(1) Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di
organico-esprimibile dal personale docente”.
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- ART. 12 -
POSTI DELL’ORGANICO DI CIRCOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA
1. I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico di
circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto
dall’articolo 14 del contratto sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice
e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. Il docente interessato deve
compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare
esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per
l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico del circolo richiesto
ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti
dell’organico dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna
preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in
assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata
prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in
relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili.
Nell’ambito di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il
tipo di lingua inglese che può essere assegnato, se disponibile, è quello per il quale
é stato dichiarato il possesso del corrispondente titolo attraverso l’indicazione
riportata nelle apposite caselle del modulo domanda.
L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della
lingua inglese istituiti nell’organico del proprio circolo; in tal caso, tra le
preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede della propria direzione
didattica di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante
i posti per l’insegnamento della lingua inglese.
Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico di circolo (comune, lingua
inglese) nell’ambito del proprio circolo avviene con le modalità previste
dall’allegato C) del contratto sulla mobilità.
2. L’organico assegnato agli istituti comprensivi - ivi compresi i posti per
l’insegnamento della lingua inglese - é richiedibile mediante l’indicazione del
plesso al quale é amministrativamente assegnato l’organico medesimo(2) ovvero
mediante l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che
chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico di circolo, ivi compresi i posti
per l’insegnamento della lingua inglese .
4. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze
relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di
sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell’art. 14 del contratto
sulla mobilità, si prescinde dall’organico di circolo, in quanto la dotazione
organica é assegnata al singolo plesso.
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------------
(1) Il docente che insegna la lingua inglese nell’ambito nel proprio modulo svolgendo
attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non
deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell’organico
di circolo.
(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di
organico-esprimibile dal personale docente”.
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- ART. 13 -
POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI
1. L'insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole primarie di
stato, annesse ai convitti nazionali, deve indicare nella domanda la relativa
preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui
ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze
vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la
richiedibilità dei posti dell’organico di circolo istituiti presso i convitti nazionali,
ivi compresi quelli per l’insegnamento della lingua straniera, sono valide le
disposizioni di cui al precedente articolo 12.
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CAPO III - MOBILITA’ PROFESSIONALE
- ART. 14 -
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO
1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia,
primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e per una sola
provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere
richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può
essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di
scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di
cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende
inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il
trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola
domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna
classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.
2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute
nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle
abilitazioni o delle idoneità previste dall’art.3 del contratto sulla mobilità e che
abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
ART. 14 BIS
PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO
1. Il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali
all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo
disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della
scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge
23.12.1998, n. 448, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5, della
legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), possono chiedere il passaggio di
cattedra e di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei
prescritti requisiti e che alla data di presentazione della domanda di mobilità
abbiano presentato domanda di restituzione ai ruoli metropolitani.
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- ART. 15 -
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI
RUOLO.
1. Le domande, redatte in conformità degli appositi moduli, devono contenere tutte
le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2
e secondo le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel
precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per le eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti
disposizioni relative alle domande di trasferimento.
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- ART. 16 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA ALLE CLASSI
DI CONCORSO DI CUI ALLA C.M. N. 215 DEL 23/6/95 E RELATIVA C.M. N. 70
DEL 23/2/98 (1) (2)
1. Relativamente alle classi di concorso contemplate nella circolare n. 215/95 e
circolare n. 70/98, prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito
provinciale, gli Uffici territorialmente competenti devono procedere
all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i
posti risultanti in organico di diritto del medesimo istituto. Tali posti ovviamente
vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti
disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in
istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto.
L’applicazione della C.M. n. 70/98 é riferita unicamente agli istituti statali d’arte
di Torre del Greco - Alghero - Valenza Po.
2. Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali
per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a
concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle
operazioni di mobilità gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli
ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le
stesse modalità previste nella suddetta C.M. n. 215/95. Per la classe di concorso
prevista dalla C.M. n. 70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli
istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la
relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari
all’esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità gli Uffici
territorialmente competenti dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base
delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta C.M.
n. 70/98.
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--------------
(1) Le classi di concorso in questione sono le seguenti:
76/A TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITÀ ELETTRONICA
ED APPLICAZIONI GESTIONALI;
87/A TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITÀ ELETTRONICA
ED APPLICAZIONI GESTIONALI CON INSEGNAMENTO SLOVENA;
100/A TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITÀ ELETTRONICA
ED APPLICAZIONI GESTIONALI IN LINGUA TEDESCA E CON
LINGUA DI INSEGNAMENTO TEDESCA DELLE LOCALITÀ
LADINE;
71/A TECNOLOGIA E DISEGNO;
7/A ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA;
24/A DISEGNO E STORIA DEL COSTUME;
25/A DISEGNO E STORIA DELL’ARTE;
61/A STORIA DELL’ARTE.
(2) La classe di concorso in questione é la seguente:
10/A ARTE DEI METALLI E DELL’OREFICERIA
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TITOLO III - PERSONALE EDUCATIVO
- ART. 17 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate
per non più di tre province entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di
passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in
conformità agli allegati A) e B).
3. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.
4. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli
istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune o della provincia.
5. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi
degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia.
L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli
istituti.
6. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale
educativo indicando istituto, comune, provincia.
7. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo
domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale
movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.
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- ART. 18 -
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI
1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi
modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa
documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l'accertamento della
esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3
giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti
scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto successivamente
previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio
presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’Ufficio
territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell'aspirante al
trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in
soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli
Uffici territorialmente competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte.
2. Gli Uffici territorialmente competenti procedono alla valutazione delle domande
di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità
del personale della scuola.
3. I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell'ambito
della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici
le domande di movimento in provincia diversa.
4. L’Ufficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede
nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, comunicando all'istituto di servizio del personale
educativo, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti
riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire agli Uffici
territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo,
secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale
sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche richiedere, in
modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo
domanda in modo errato indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda.
In tal caso l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.
5. Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati
adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 24, 6° comma
della legge 241/90, hanno la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti
sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente
l'azione amministrativa.
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- ART. 19 –
ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE
1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle
precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i
posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità al
personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l’Ufficio
deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento,
un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria
prima dell'inizio delle operazioni di movimento.
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TITOLO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 20 -
AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al
personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle
vigenti disposizioni.
2. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
vengono disposti sui centri territoriali soltanto se gli interessati ne fanno esplicita
richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato
sugli elenchi ufficiali delle scuole.
3. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di
corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle
prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in
presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il
laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in
possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 -
RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area:
"imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice
AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore
rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).
Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e
"termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica
(codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per
la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di
corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice
I32),appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti
tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo
certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle
tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente
valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità
dell'attestato, sentita la commissione di cui all' art. 597 del D.L.vo n. 297/94.
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Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai
corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si
richiede il trasferimento.
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- ART. 21 -
DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO
1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area é presentata entro gli
stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando
l'apposito modulo di cui all'allegato C1. In particolare, nel caso di richiesta di
trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da
quella di titolarità, l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.
2. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l'istituto di
titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito
della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto
della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta
la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di
titolarità.
3. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il
passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre
tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre.
Nell'apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l'ordine di priorità
che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale
ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla
tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione
delle domande.
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- ART 22 -
POSTI RICHIEDIBILI
1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola
primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani
di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici
sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come
primarie sia come secondarie di I grado.
2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa
nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento
per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni
ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
− prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non
sono istituti comprensivi;
− successivamente tutti gli istituti comprensivi.
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- ART. 23 -
PREFERENZE
1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita
sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia;
e) centro territoriale.
2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può
essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni
comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia,
prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo
grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d'arte, i
licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi
bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole
siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse
dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo
domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.
Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica,
all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile,
secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con
posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che
sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante
con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale
ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le
scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata
all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che
ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto
disponibile.
3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il
comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non
danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.
4. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella
sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento
o di una singola scuola ubicata nello stesso.
------------------------
(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella
provincia per la quale é stato richiesto il movimento.
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(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che
l'assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla
presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.
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- ART. 24 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ
1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito
della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella
in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.
2. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente
le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti
accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto,
provincia o centro territoriale devono essere indicate trascrivendo l'esatta
denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e
comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la
segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del
codice meccanografico e sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante.
Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il
codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non
significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo
reclamo.
4. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente
riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei
bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.
5. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se
comprensive della scuola di titolarità dell'aspirante al movimento non vengono
prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali
preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto"
all'ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad
altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituto di
titolarità.
6. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dell’art. 48 del
contratto sulla mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al
permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le
preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura
titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come
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43
preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste
ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.
7. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai
distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia
medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda
chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento
va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente
nell'elenco ufficiale.
8. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed
insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la
preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte
le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo
caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti
intercomunali (2).
--------------------
(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un
solo comune.
(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
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CAPO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- ART. 25 -
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI
1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la
documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione
della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo
le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve
tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti.
Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio
territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate
della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema
informativo delle domande stesse.
2. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande,
procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle
apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per
l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il
personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro
5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute
nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il
personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a
preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di
discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta
preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede
alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di
mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art.24,
3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami,
apporta le eventuali rettifiche.
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(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema
Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale
acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla
provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università
e della Ricerca
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3. Il personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole
coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta
domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.
IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi
Prot. n. AOODGPER 1132 Roma, 16.2.2012
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Presentazione via web delle domande di mobilità per la scuola primaria e
secondaria di I e II grado ed estensione di tale modalità alle domande per la scuola dell’infanzia.
Come è noto il nuovo sistema POLIS (Presentazione On Line IStanze) realizzato da
questo Ministero, consente la presentazione e l’invio delle istanze rivolte all’Amministrazione “on
line”, eliminando la necessità di gestire la versione cartacea dell’istanza medesima con notevoli
vantaggi operativi per gli uffici competenti al trattamento delle domande e di maggiore
trasparenza per il personale utente.
A partire dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2012/2013, anche il personale
docente di scuola dell’infanzia, come già quello di scuola primaria e secondaria di I e II grado,
inoltrerà le domande di mobilità utilizzando tale modalità.
Accedendo alla sezione “Istanze on line”, inserendo direttamente la propria domanda ed
utilizzando la modalità guidata di compilazione, si otterrà una riduzione degli errori formali di
compilazione e si potranno seguire i vari stati della domanda stessa, ricevendo via e-mail/sms la
notifica delle operazioni disposte dai vari uffici su di essa.
Le scuole, con una semplice operazione di presa in carico, consulteranno le domande
acquisite, verificheranno la congruenza tra i dati inseriti e la documentazione presentata,
invieranno contestualmente la lettera di notifica via e-mail, e spediranno tutta la documentazione
all’Ufficio scolastico competente.
Ai fini dunque della graduale estensione di tale modalità di presentazione a tutte le istanze
trattate nei procedimenti amministrativi concernenti il personale scolastico, per l’a.s. 2012/13
l’inoltro delle domande di mobilità per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I e II grado avverrà esclusivamente mediante l’accesso a POLIS.
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi
L’operazione sarà effettuata tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell’area
Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito internet
dell’amministrazione all’indirizzo www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.
./.
Per l’utilizzo della funzionalità web, sono state previste due fasi: quella della registrazione
nel servizio “Istanze On Line” da parte del personale interessato e quella della presentazione della
domanda via Web.
Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica
@istruzione.it.
Ciò premesso, tenuto conto che le funzioni per consentire la compilazione della domanda
via web saranno disponibili secondo la tempistica prevista dalla normativa, si propone di
suggerire ai docenti interessati di iniziare anzitempo la procedura di registrazione, in modo da
ottenere le credenziali complete in tempo utile per le operazioni di presentazione delle domande.
Si rende noto, al riguardo, che le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella
suddetta area delle Istanze On Line, all’interno della quale sarà possibile consultare tutta la
documentazione utente di supporto al procedimento.
E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze
non hanno perduto la registrazione, purché non siano trascorsi più di 15 mesi dall’ultimo accesso
ai servizi effettuato dagli interessati nell’area Istanze On Line.
Il successo dell’operazione è subordinato alla messa in atto di procedure e modalità
organizzative che supportino gli utenti nello svolgimento delle fasi più critiche. La numerosità
dell’utenza e il periodo di svolgimento dell’operazione impongono un coinvolgimento diretto
delle scuole, che a loro volta potranno avvalersi di referenti provinciali e regionali, individuati dai
rispettivi Direttori Regionali, quali referenti dei nuclei di supporto alle scuole.
Tali nuclei, composti da personale amministrativo qualificato, dovranno mettere a
disposizione delle segreterie scolastiche la propria competenza soprattutto su tematiche tecniche e
amministrative. Ciascun Direttore Generale potrà, in alternativa, individuare direttamente
personale delle segreterie scolastiche laddove, per i carichi di lavoro degli Uffici territorialmente
competenti, risulti impossibile attivare il suddetto nucleo di supporto presso gi Uffici medesimi.
I nuclei di supporto disporranno di strumenti e materiale per poter organizzare eventuali
conferenze di servizio destinate in particolare al personale delle segreterie delle istituzioni
scolastiche del proprio territorio e anche agli attori interessati alla corretta applicazione della
nuova procedura, ivi comprese le dovute informative alle Organizzazioni Sindacali del comparto
scuola.
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi
Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della presente
nota agli interessati.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta f.to Emanuele Fidora



Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff. IV e V
trasm. CCNI-OM 2012-13
Prot. n. AOODGPER 1682 Roma, 5.3.2012
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma TRENTO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO
e,p.c. Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C. ROMA
All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta AOSTA
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta AOSTA
All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana PALERMO
Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO
Al Capo Dipartimento per l’istruzione SEDE
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse, umane, finanziarie e strumentali SEDE
Ai Direttori Generali SEDE
Al Gabinetto del Ministro SEDE
OGGETTO: Trasmissione dell'O.M. n. 20 del 5.3.2012 prot. n. AOODGPER 1681 e del contratto
collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale
docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2012/2013.
Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte
degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla
materia indicata in oggetto:
- contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29.2.2012 relativo alla mobilità del
personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2012/2013.
- Ordinanza ministeriale n. 20 del 5.3.2012 prot. n. AOODGPER 1861 in corso di registrazione,
concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del
personale, docente, educativo e A.T.A..
Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione di quest'ultimo
provvedimento.
./.
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff. IV e V
trasm. CCNI-OM 2012-13
Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative
dell’ art. 37bis del sopra citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica,
per i quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dei sopracitati atti e di
comunicare agli uffici interessati che i medesimi possono essere consultati ed acquisiti sul sito
Internet e Intranet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Si ritiene utile richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo su alcune situazioni
innovative rispetto all’anno scolastico precedente:
- obbligo per il personale interessato di presentare via web le domande oltre che per e
nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I e II grado, anche per e nell’ambito
della scuola dell’infanzia, secondo la procedura POLIS descritta nella nota n. 1132 del
16.2.2012;
- possibilità di riaprire il confronto negoziale in relazione ad emergenze legate al
dimensionamento della rete scolastica e alla definizione della mobilità del personale
docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A. (art. 1);
- divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno
scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un
quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione
dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11. Esclusione dall’applicazione di tale norma
per i docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11. Esclusione
dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI (art. 2);
- esclusione dalle disponibilità per le operazioni di mobilità dei posti nei licei musicali e
coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, fino a quando non saranno
definiti i corrispondenti titoli di accesso (art. 6);
- adeguamento delle norme riguardanti il sistema delle precedenze comuni e la relativa
documentazione alle disposizioni della L. 104/1992 come modificata dalla L. 183/2010
(art. 7);
- puntualizzazioni su documentazioni e certificazioni mediche (art. 9). Al riguardo,
considerando che l’Ipotesi di CCNI è stata sottoscritta in data 15.12.2012, e quindi
antecedentemente alle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di
cui all’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 di modifica del D.P.R. 445/2000, si è
provveduto ad inserire le integrazioni derivanti dalla nuova normativa nel testo
dell’O.M..
- precisazioni sull’assegnazione dei docenti da parte degli Uffici territoriali competenti,
nel caso di istituti di scuola secondaria di II grado coinvolti nel riordino del secondo
ciclo di istruzione (art. 20);
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff. IV e V
trasm. CCNI-OM 2012-13
./.
Si invitano le SS.LL. ad effettuare, anche tramite le competenti strutture territoriali, la
dovuta informativa alle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con particolare riguardo alla
nuova procedura POLIS concernente l’acquisizione delle domande on line per il personale docente
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
Si sottolinea infine che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento
per il personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 30 marzo 2012 .
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA


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