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venerdì 6 aprile 2012

Art. 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 30-3-2012 n. 5372
Art. 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nota 30 marzo 2012, n. 5372 (1).

Art. 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Con riferimento alla situazione da Lei esposta, si rappresenta quanto segue.

Come noto, con l'entrata in vigore della legge n. 122/2010, il trasferimento della contribuzione a seguito di ricongiunzione nel FPLD dell'INPS può essere disposto solo a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.

L'imposizione di un onere di ricongiunzione risponde a criteri di equità tra le diverse categorie di assicurati e risultavano, infatti, già essere a titolo oneroso tutte le ricongiunzioni dalle "gestioni speciali" al FPLD e dal FPLD alle "Gestioni alternative e speciali". Ciò comportava una disomogeneità di trattamento tra lavoratori difficilmente giustificabile dal punto di vista economico e sociale. Va, inoltre, considerata l'eterogeneità che ha stancamente contraddistinto le diverse gestioni quanto ad aliquote contributive, criteri di accesso alle prestazioni e regole di calcolo dei trattamenti pensionistici.

Il principio di onerosità delle ricongiunzioni è in ultima analisi volto al superamento di tali disomogeneità al fine di garantire parità di trattamento tra lavoratori.

Si segnala inoltre che, in base alle normative vigenti, in alternativa e in presenza dei richiesti requisiti è possibile usufruire dell'istituto della totalizzazione che consente, a titolo gratuito, l'unificazione dei periodi assicurativi e l'erogazione dì un'unica pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale garantendo, in ossequio al principio di equità, prestazioni strettamente correlate alla contribuzione versata.

Al riguardo, al fine di estendere l'ambito di applicazione dell'istituto, l'art. 24 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011), ha concesso, con effetto dal 2012, agli assicurati con diversi periodi di anzianità contributiva, maturati in fondi previdenziali diversi, di totalizzare tali periodi a prescindere dall'anzianità contributiva minima maturata in ciascuno di essi.

Tanto premesso, in merito alla richiesta di ripristino della precedente disciplina in materia di ricongiunzione si evidenzia che questa Amministrazione ha provveduto, attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico ad analizzare i possibili interventi in materia.

Dall'esame effettuato in tale sede è emersa la necessità di reperire, per dare soluzione alla problematica, idonei mezzi di copertura finanziaria.

Conseguentemente, pur comprendendo la gravità delle problematiche da Lei esposte, appare quanto mai complesso, allo stato attuale del processo di contenimento della spesa previdenziale, individuare una soluzione che consente di coniugare la gratuità dell'istituto con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nonché di equità intercategoriale.

Ciò posto, permane l'impegno di questo Dicastero nella ricerca dei migliori correttivi.



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24


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