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venerdì 6 aprile 2012

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 5-4-2012 n. 2848 D.P.C.M. 13 marzo 2012 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Lett.Circ. 5-4-2012 n. 2848
D.P.C.M. 13 marzo 2012 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.

Lett.Circ. 5 aprile 2012, n. 2848 (1).

D.P.C.M. 13 marzo 2012 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.



     

Alle
   

Direzioni regionali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alle
   

Direzioni provinciali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alla
   

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
           

Servizio per il lavoro
           

Trieste
     

Alla
   

Regione siciliana
           

Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
           

Palermo
     

Alla
   

Provincia autonoma di Bolzano
           

Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
           

Bolzano
     

Alla
   

Provincia autonoma di Trento
           

Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
           

Trento

e, p.c.:
   

Alla
   

Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
           

Sede
     

Alla
   

Presidenza del Consiglio dei Ministri
           

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
           

Roma
     

Al
   

Ministero dell'interno
           

Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
           

Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
     

Al
   

Dipartimento della pubblica sicurezza
           

Direzione centrale dell'immigrazione
           

Roma
     

Al
   

Ministero degli affari esteri
           

D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
           

Roma
     

Agli
   

Assessorati regionali al lavoro
           

Loro sedi
     

All’
   

Inps
           

Direzione generale
           

Roma
       



Si fa seguito alla circolare congiunta, Circ. 20 marzo 2012, n. 1960, a firma del Direttore generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Direttore centrale delle politiche dell’immigrazione e dell'asilo del Ministero dell’interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 13 marzo 2011 indicato in oggetto (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - cfr. allegato 1) con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta stagionale, anche pluriennale.

Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell'anno precedente, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 394/1999 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2011 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).

Anche per quest’anno la scrivente Direzione generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.

Con riferimento alla quota di 4.000 ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione disciplinato dall'art. 34 del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999 come modificato dal D.P.R. n. 334/2004), si rimanda a quanto disposto dal D.M. 22 marzo 2006, recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari".

Tali quote non vengono ripartite a livello territoriale, bensì - come peraltro già avvenuto precedentemente - restano disponibili presso questa Direzione generale dell'immigrazione.

Si richiamano, pertanto, le disposizioni impartite con Circ. 30 novembre 2007, n. 1/2007.



Procedure di chiusura flussi - Anno 2010

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2010 (D.P.C.M. 1 aprile 2010) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche; le relative quote assegnate e non impegnate entro il 30 aprile 2012 nel sistema informatizzato SILEN da codeste Direzioni territoriali saranno azzerrate.

Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.


Il Direttore generale

Natale Forlani



Allegato 1


D.P.C.M. 13 marzo 2012

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012


Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 65 del 21 marzo 2011, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011, che prevede una quota complessiva di 60.000 unità;

Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi - in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2012 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

Rilevato inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2011 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato D.P.C.M. 17 febbraio 2011 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere la quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 60.000 unità autorizzata per l'anno 2011;

Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamati;

Visto il D.P.C.M. 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 unità, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori extracomunitari non stagionali già prevista, in via di anticipazione, con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 91 del 20 aprile 2010;

Ravvisata la necessità di prevedere, come anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i paesi terzi, e che, allo scopo, può provvedersi in via di programmazione transitoria nel limite della quota complessiva autorizzata con il D.P.C.M. 1 aprile 2010 e il D.P.C.M. 30 novembre 2010, sopra richiamati;


Decreta:


Art. 1


1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 35.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

3. Nella quota di cui al comma 1 sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.


Art. 2


Come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.



Allegato 2


D.P.C.M. 13 marzo 2012 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali


Totale quote distribuite n. 31.000

Quote in riserva presso la D.G. immigrazione e politiche integrazione n. 4000

Abruzzo
               

Basilicata
               

Calabria
               

Campania
   
                                                           

Chieti
   

60
         

Matera
   

220
         

Catanzaro
   

50
         

Avellino
   

25

L’aquila
   

640
         

Potenza
   

200
         

Cosenza
   

125
         

Benevento
   

15

Pescara
   

60
                           

Crotone
   

5
         

Caserta
   

940

Teramo
   

40
         

Totale
   

420
         

Reggio Calabria
   

40
         

Napoli
   

1.600
                                   

Vibo Valentia
   

30
         

Salerno
   

2.480

Totale
   

800
                                                   
                                   

Totale
   

250
         

Totale
   

5.060


Emilia Romagna
         

Friuli Venezia Giulia
         

Lazio
               

Liguria
   
                                                           

Bologna
   

350
         

Gorizia
   

5
         

Frosinone
   

20
         

Genova
   

15

Ferrara
   

350
         

Pordenone
   

25
         

Latina
   

3.430
         

Imperia
   

80

Forlì-Cesena
   

900
         

Trieste
   

15
         

Rieti
   

50
         

La Spezia
   

5

Modena
   

950
         

Udine
   

55
         

Roma
   

120
         

Savona
   

410

Parma
   

30
                           

Viterbo
   

100
               

Piacenza
   

240
         

Totale
   

100
                           

Totale
   

510

Ravenna
   

800
                           

Totale
   

3.720
               

Reggio Emilia
   

30
                                                   

Rimini
   

800
                                                   
                                                           

Totale
   

4.450
                                                   
                                                           

Lombardia
               

Marche
               

Piemonte
               

Puglia
   
                                                           

Bergamo
   

100
         

Ancona
   

40
         

Alessandria
   

155
         

Bari
   

315

Brescia
   

215
         

Ascoli Piceno
   

190
         

Asti
   

235
         

Brindisi
   

60

Como
   

10
         

Macerata
   

50
         

Biella
   

5
         

Foggia
   

910

Cremona
   

40
         

Pesaro-Urbino
   

20
         

Cuneo
   

1.320
         

Lecce
   

665

Lecco
   

5
                           

Novara
   

20
         

Taranto
   

65

Lodi
   

10
         

Totale
   

300
         

Torino
   

30
               

Mantova
   

815
         

Verbania C.O.
   

10
         

Totale
   

2.050

Milano
   

20
         

Molise
               

Vercelli
   

5
               

Pavia
   

20
                                                   

Sondrio
   

70
         

Campobasso
   

440
         

Totale
   

1.780
               

Varese
   

5
         

Isernia
   

60
                                 
                                                           

Totale
   

1.310
         

Totale
   

500
                                 


Sardegna
               

Sicilia
               

Toscana
               

P.A. Trento
   
                                                           

Cagliari
   

40
         

Agrigento
   

15
         

Arezzo
   

350
         

Trento
    2.200

Nuoro
   

35
         

Caltanissetta
   

5
         

Firenze
   

75
               

Oristano
   

10
         

Catania
   

5
         

Grosseto
   

90
         

P.A. Bolzano
   

Sassari
   

25
         

Enna
   

5
         

Livorno
   

120
               
                 

Messina
   

350
         

Lucca
   

45
         

Bolzano
   

850

Totale
   

110
         

Palermo
   

25
         

Massa Carrara
   

5
               
                 

Ragusa
   

20
         

Pisa
   

65
         

Val d’Aosta
   
                 

Siracusa
   

10
         

Pistoia
   

35
               
                 

Trapani
   

75
         

Prato
   

5
         

Aosta
   

40
                                   

Siena
   

410
               
                 

Totale
   

510
                                 
                 

Totale
   

1.200
               


Umbria
               

Veneto
         
                       

Perugia
   

200
         

Belluno
   

120

Terni
   

40
         

Padova
   

420
                 

Rovigo
   

600

Totale
   

240
         

Treviso
   

80
                 

Venezia
   

930
                 

Verona
   

2.400
                 

Vicenza
   

50
                       
                 

Totale
   

4.600
                                       



D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 34
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 23
D.P.C.M. 1 aprile 2010
D.M. 22 marzo 2006

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