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venerdì 6 aprile 2012
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 5-4-2012 n. 2848 D.P.C.M. 13 marzo 2012 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Lett.Circ. 5-4-2012 n. 2848
D.P.C.M. 13 marzo 2012 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
Lett.Circ. 5 aprile 2012, n. 2848 (1).
D.P.C.M. 13 marzo 2012 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi
Alle
Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il lavoro
Trieste
Alla
Regione siciliana
Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
Trento
e, p.c.:
Alla
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Sede
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Roma
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione
Roma
Al
Ministero degli affari esteri
D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
Roma
Agli
Assessorati regionali al lavoro
Loro sedi
All’
Inps
Direzione generale
Roma
Si fa seguito alla circolare congiunta, Circ. 20 marzo 2012, n. 1960, a firma del Direttore generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Direttore centrale delle politiche dell’immigrazione e dell'asilo del Ministero dell’interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 13 marzo 2011 indicato in oggetto (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - cfr. allegato 1) con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta stagionale, anche pluriennale.
Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell'anno precedente, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 394/1999 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2011 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).
Anche per quest’anno la scrivente Direzione generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.
Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.
Con riferimento alla quota di 4.000 ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione disciplinato dall'art. 34 del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999 come modificato dal D.P.R. n. 334/2004), si rimanda a quanto disposto dal D.M. 22 marzo 2006, recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari".
Tali quote non vengono ripartite a livello territoriale, bensì - come peraltro già avvenuto precedentemente - restano disponibili presso questa Direzione generale dell'immigrazione.
Si richiamano, pertanto, le disposizioni impartite con Circ. 30 novembre 2007, n. 1/2007.
Procedure di chiusura flussi - Anno 2010
Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2010 (D.P.C.M. 1 aprile 2010) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche; le relative quote assegnate e non impegnate entro il 30 aprile 2012 nel sistema informatizzato SILEN da codeste Direzioni territoriali saranno azzerrate.
Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.
Il Direttore generale
Natale Forlani
Allegato 1
D.P.C.M. 13 marzo 2012
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 65 del 21 marzo 2011, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011, che prevede una quota complessiva di 60.000 unità;
Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi - in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2012 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
Rilevato inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2011 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato D.P.C.M. 17 febbraio 2011 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere la quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 60.000 unità autorizzata per l'anno 2011;
Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamati;
Visto il D.P.C.M. 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 unità, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori extracomunitari non stagionali già prevista, in via di anticipazione, con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 91 del 20 aprile 2010;
Ravvisata la necessità di prevedere, come anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i paesi terzi, e che, allo scopo, può provvedersi in via di programmazione transitoria nel limite della quota complessiva autorizzata con il D.P.C.M. 1 aprile 2010 e il D.P.C.M. 30 novembre 2010, sopra richiamati;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 35.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nella quota di cui al comma 1 sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Art. 2
Come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Allegato 2
D.P.C.M. 13 marzo 2012 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali
Totale quote distribuite n. 31.000
Quote in riserva presso la D.G. immigrazione e politiche integrazione n. 4000
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Chieti
60
Matera
220
Catanzaro
50
Avellino
25
L’aquila
640
Potenza
200
Cosenza
125
Benevento
15
Pescara
60
Crotone
5
Caserta
940
Teramo
40
Totale
420
Reggio Calabria
40
Napoli
1.600
Vibo Valentia
30
Salerno
2.480
Totale
800
Totale
250
Totale
5.060
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Bologna
350
Gorizia
5
Frosinone
20
Genova
15
Ferrara
350
Pordenone
25
Latina
3.430
Imperia
80
Forlì-Cesena
900
Trieste
15
Rieti
50
La Spezia
5
Modena
950
Udine
55
Roma
120
Savona
410
Parma
30
Viterbo
100
Piacenza
240
Totale
100
Totale
510
Ravenna
800
Totale
3.720
Reggio Emilia
30
Rimini
800
Totale
4.450
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Bergamo
100
Ancona
40
Alessandria
155
Bari
315
Brescia
215
Ascoli Piceno
190
Asti
235
Brindisi
60
Como
10
Macerata
50
Biella
5
Foggia
910
Cremona
40
Pesaro-Urbino
20
Cuneo
1.320
Lecce
665
Lecco
5
Novara
20
Taranto
65
Lodi
10
Totale
300
Torino
30
Mantova
815
Verbania C.O.
10
Totale
2.050
Milano
20
Molise
Vercelli
5
Pavia
20
Sondrio
70
Campobasso
440
Totale
1.780
Varese
5
Isernia
60
Totale
1.310
Totale
500
Sardegna
Sicilia
Toscana
P.A. Trento
Cagliari
40
Agrigento
15
Arezzo
350
Trento
2.200
Nuoro
35
Caltanissetta
5
Firenze
75
Oristano
10
Catania
5
Grosseto
90
P.A. Bolzano
Sassari
25
Enna
5
Livorno
120
Messina
350
Lucca
45
Bolzano
850
Totale
110
Palermo
25
Massa Carrara
5
Ragusa
20
Pisa
65
Val d’Aosta
Siracusa
10
Pistoia
35
Trapani
75
Prato
5
Aosta
40
Siena
410
Totale
510
Totale
1.200
Umbria
Veneto
Perugia
200
Belluno
120
Terni
40
Padova
420
Rovigo
600
Totale
240
Treviso
80
Venezia
930
Verona
2.400
Vicenza
50
Totale
4.600
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 34
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 23
D.P.C.M. 1 aprile 2010
D.M. 22 marzo 2006
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