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venerdì 6 aprile 2012

Ministero dell'interno Circ. 5-4-2012 n. F.L.7/2012 D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 del Ministro dell'interno, recante il «Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario"».


Ministero dell'interno
Circ. 5-4-2012 n. F.L.7/2012
D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 del Ministro dell'interno, recante il «Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario"».
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Circ. 5 aprile 2012, n. F.L.7/2012 (1).

D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 del Ministro dell'interno, recante il «Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario"».

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.



     

Ai
   

Sig.ri Prefetti
           

Loro sedi
     

Ai
   

Sigg. Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
     

Al
   

Sig. Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
           

Aosta
     

Al
   

Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
           

Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (S.S.A.I.)
           

Sede

e, p.c.:
   

Al
   

Gabinetto del Signor Ministro
           

Sede
       



Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 marzo 2012, n. 67, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno indicato in oggetto (d’ora in avanti indicato come "regolamento"), che in ossequio ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (d’ora in avanti indicato come art. 16, comma 25), prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali.

In particolare, dopo l'entrata in vigore del citato decreto (15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ed una volta esauriti i necessari adempimenti preliminari ed attuativi, i revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Sull'importanza del provvedimento e la delicatezza delle nuove competenze in materia che esso attribuisce allo scrivente Dipartimento ed alle Prefetture, rispetto alle modalità di scelta dell'Organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, si richiama l'attenzione delle SS.LL. ed in proposito, anche al fine di uniformare le conseguenti procedure applicative su tutto il territorio nazionale, con la presente circolare si forniscono le prime necessarie indicazioni, facendo comunque riserva di comunicare più precise e puntuali informazioni in ordine a ciascuna delle diverse fasi attuative delle nuove procedure introdotte.



1. Formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali

Le procedure di istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali sono attribuite alla competenza dello scrivente Dipartimento, alla cui formazione provvederà sulla base delle linee guida allegate alla presente circolare, che sono parte integrante della stessa.

Esaurita tale fase, l'art. 5, comma 1, del "regolamento" prevede che il Ministero dell'interno renda noto, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.



2. Scelta dei revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione dall'elenco e nomina dell'organo di revisione economico finanziario

Solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso di cui al precedente punto 1, potrà procedersi all'estrazione dei nominativi dei revisori dei conti dall'elenco, che lo stesso art. 5 del "regolamento" affida alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo territorialmente competenti.

Il procedimento in parola ha inizio con la comunicazione da parte dell'ente locale interessato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di appartenenza del medesimo ente locale, riguardante la data di scadenza dell'Organo di revisione economico finanziario, comunicazione che nella fase di prima applicazione del "regolamento" deve avvenire almeno 15 giorni prima, mentre in quella a regime almeno due mesi prima.

In caso di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza tale comunicazione deve avvenire immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo alla data di cessazione dalle funzioni.

A seguito di tale comunicazione, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 5, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo comunica all'ente o agli enti interessati la data, l'ora ed il luogo nel quale si procederà all'estrazione, in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato.

L'estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'articolazione regionale dell'elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell'ente locale di cui all'art. 1, comma 3, del "regolamento", tre nominativi per ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l'ordine di estrazione di ciascun, nominativo, atteso che sarà designato per la nomina a revisore dei conti dell'ente interessato il primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento dell'avente diritto alla nomina.

Per esigenze di trasparenza, si rappresenta che le caratteristiche tecniche con la descrizione dell'algoritmo del software di gestione delle procedure di estrazione dall'elenco saranno rese pubbliche con avviso sul sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, all'indirizzo: http://finanzalocale.interno.it/.

Dell'esito delle procedure di estrazione è redatto apposito processo verbale, che deve essere trasmesso senza ritardo all'ente interessato, per la conseguente adozione della delibera di nomina da parte del Consiglio dell'ente locale dei soggetti estratti nell'Organo di revisione economico-finanziaria, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento contemplate dalle disposizioni indicate al comma 4 dell'art. 5 del "regolamento".

Per il caso di composizione collegiale dell'Organo di revisione economico-finanziaria l'art. 6 del "regolamento" prevede che le funzioni di presidente vengono svolte dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali ed a parità di incarichi tali funzioni vengono assunte da colui che le ha svolte nell'ente di maggiore dimensione demografica.



3. Modalità di scelta dell'organo di revisione prima dell'operatività delle disposizioni del "regolamento"

Sono pervenuti numerosi quesiti da parte degli enti locali riguardanti le procedure da seguire nelle more della piena operatività del sistema di scelta dei revisori, introdotto dall'art. 16, comma 25 e disciplinato dal "regolamento" in esame.

Va precisato, in via preliminare, che l'art. 235, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che all'organo di revisione contabile si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi, di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, per cui allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l'istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni.

La predetta disposizione continua ad operare anche a seguito dell'introduzione del richiamato articolo 16, comma 25.

Con riguardo alle disposizioni da applicarsi per il rinnovo degli organi in parola, nelle more della piena operatività del nuovo sistema di scelta per estrazione dall'elenco dei revisori, si osserva quanto segue.

Gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, che - come previsto dall'art. 5, comma 1, del "regolamento" sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - proseguono la propria attività nell'ente per 45 giorni con l'istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'articolo 234 e seguenti dello D.Lgs. n. 267 del 2000, secondo cui "I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri" e l'organo di revisione contabile durerà in carica tre anni.

I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco, con le modalità previste dal "regolamento" in esame.



4. Applicabilità delle disposizioni riguardanti le nuove modalità di scelta dell'organo di revisione contabile agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

Un ultimo approfondimento merita, infine, la problematica relativa all'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di scelta dell'organo di revisione contabile anche agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Al riguardo va precisato che il comma 29 del più volte richiamato art. 16 testualmente recita: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

Deve quindi escludersi l'applicabilità "tout court" delle disposizioni legislative e del "regolamento" fin qui esaminati, riguardanti le modalità di scelta per estrazione dell'organo di revisione contabile nei citati ambiti territoriali, fino a quando le province autonome e le regioni a statuto speciale non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatta ovviamente salva l'ipotesi in cui gli statuti prevedano che, per quanto non disciplinato dalla normativa regionale, si applica quella statale di riferimento.

A parte l'ipotesi appena richiamata, in mancanza di una legge regionale o provinciale, ovvero nel caso di una regolamentazione contrastante con le disposizioni statali, occorrerà far ricorso agli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione.

In relazione a tali strumenti il già citato art. 27 della L. n. 42/2009, al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della stessa legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, allo scopo di individuare le opportune intese anche sui provvedimenti di armonizzazione delle rispettive legislazioni, in attuazione del principio di leale collaborazione contenuto nell'art. 120 Cost., introdotto dall'art. 6 della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

In relazione a quanto precede, si pregano i Sigg. Commissari del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano ed i Sigg. Prefetti delle province appartenenti alle regioni a statuto speciale di far conoscere gli interventi legislativi svolti in materia, affinché - ove necessario - lo scrivente Dipartimento possa opportunamente interessare il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le iniziative del caso.


Atteso il carattere innovativo e la rilevanza delle nuove disposizioni sui criteri di scelta dei revisori, si confida nella fattiva e puntuale collaborazione delle SS.LL. e si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento che dovesse rendersi necessario.

Si pregano, altresì, le SS.LL. di portare a conoscenza degli enti locali della rispettiva provincia il contenuto della presente circolare, che viene divulgata anche sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Dipartimento alla voce "circolari e decreti".


Il Capo dipartimento

Pansa



Allegato


Linee guida per l'iscrizione dei revisori dei conti degli enti locali nell'elenco, di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 del Ministro dell'interno, recante il "Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario"


1. Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, requisiti per l'iscrizione e modalità di presentazione delle relative domande


1.1. Istituzione dell'elenco e modalità di presentazione delle domande di iscrizione


Il "regolamento" in esame all'art. 1 istituisce presso il Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, nel quale possono essere iscritti, come espressamente prevede il richiamato art. 16, comma 25, ".....i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39", recante "Attuazione della Dir. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la Dir. 78/660/CEE e la Dir. 83/349/CEE, e che abroga la Dir. 84/253/CEE", "nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

Va subito precisato, che come previsto dall'art. 9 del "regolamento", fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Passando ad esaminare le novità introdotte dalle nuove disposizioni e dal regolamento attuativo, si osserva che l'iscrizione nell'elenco avviene a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica dei richiedenti, tenuto conto della tipologia e della dimensione demografica degli enti locali, che a tal fine sono raggruppati nelle seguenti tre fasce:

a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;

c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.

Fermo restando i requisiti prescritti per l'iscrizione in ciascuna fascia, gli interessati possono chiedere di essere iscritti in una o più fasce di enti locali di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

In altri termini, coloro che sono in possesso dei requisiti per iscriversi alla fascia 3 di enti locali (comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province) possono iscriversi anche nelle fasce 1 e 2; così come quelli in possesso dei requisiti di iscrizione alla fascia 2 (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane) possono iscriversi anche alla fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti).

Infatti, il requisito di aver avanzato prima dell'entrata in vigore del "regolamento" richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di un qualsiasi ente locale, previsto per l'iscrizione alla fascia 1, deve ritenersi assorbito dall'aver in precedenza svolto uno o due incarichi di revisore negli enti locali, necessariamente richiesti per iscriversi rispettivamente alla 2 ed alla fascia 3.

L'operatività dell'elenco è ovviamente subordinata allo svolgimento di alcuni adempimenti, anche di natura tecnica, necessari ed è per questo che l'art. 5, comma 1, del "regolamento" prevede che il Ministero dell'interno renda noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Occorrerà, infatti, formare l'elenco sulla base delle domande che saranno presentate dai soggetti interessati, il cui termine di presentazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del "regolamento", sarà fissato con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente divulgato sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, all'indirizzo: http://finanzalocale.interno.it/.

Sempre con riguardo alle domande di iscrizione nell'elenco lo stesso art. 7 del "regolamento" prevede la compilazione di un apposito modello, che sarà fruibile cliccando sul link dedicato del sito internet del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, al predetto indirizzo http://finanzalocale.interno.it/, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica, contenente - tra l'altro - l'indicazione di uno o più ambiti territoriali provinciali, nella regione di iscrizione, in cui l'interessato può manifestare la propria non disponibilità ad assumere l'incarico.

Il modello di domanda sarà reperibile sul predetto sito internet, nel quale per esigenze di semplificazione delle modalità di trasmissione, sarà attività, entro breve termine, anche una procedura simulata di compilazione e di invio della domanda.


1.2. Contenuto e pubblicità dell'elenco


L'articolo 2 del " regolamento" precisa il contenuto dell'elenco del revisori, che come si è detto è a livello regionale, che per ciascun revisore contiene l'indicazione dei seguenti dati:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza;

c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'elenco è redatto in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale ed è pubblicato sulle pagine del sito internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetto di pubblicità legale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69.


1.3. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco


I requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco dei soggetti interessati riguardano due distinti momenti: quello relativo alla procedura a regime e quello invece riguardante la fase di prima applicazione.


1.3.1. Requisiti richiesti per la procedura a regime


L'art. 3 del "regolamento", con riguardo alla procedura a regime, prescrive il possesso di determinati requisiti, distinguendoli in relazione alla fascia di enti locali per la quale si chiede di svolgere la funzione di revisore, indicata al precedente art. 1, comma 3, di cui si è detto in precedenza.

In particolare, per la fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti) è richiesto il possesso dei seguenti due requisiti:

a) di essere iscritto da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) di aver conseguito, nel periodo 1 gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

Per la fascia 2 (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane) è richiesto il possesso dei seguenti tre requisiti:

a) di essere iscritto da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) di aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;

c) di aver conseguito, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

Per la fascia 3 (comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province) è richiesto il possesso dei seguenti tre requisiti:

a) di essere iscritto da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) di aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

c) di aver conseguito, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.


1.3.2. Requisiti richiesti in sede di prima applicazione del "regolamento"


I requisiti richiesti in sede di prima applicazione del "regolamento" sono contemplati dall'art. 4 ed anche in questo caso vengono distinti in relazione alla fascia di enti locali per la quale si chiede di svolgere la funzione di revisore.

Più in dettaglio, va precisato che in sede di prima applicazione:

- resta fermo il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno 2, 5 e 10 anni, rispettivamente per la fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti), per la fascia 2 (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane) e per la fascia 3 (comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province);

- analogamente resta fermo per le fasce 2 e 3, il requisito di aver svolto rispettivamente almeno uno o due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, per la durata di tre anni ciascuno.

Le variazioni rispetto alla fase a regime riguardano invece due specifici aspetti:

1) solo per la fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti) occorre aver avanzato prima dell'entrata in vigore del "regolamento" richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di un qualsiasi ente locale;

2) per tutte e tre le fasce, aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Con riguardo al requisito di cui al punto 1) sopra indicato è opportuno precisare che l'art. 16, comma 25, tra i principi da tener presente nella redazione del "regolamento", indica testualmente alla lettera b) quello della "previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione".

Nel "regolamento" tale principio poteva trovare considerazione solo relativamente alla fascia 1 degli enti locali (comuni fino a 4.999 abitanti), in quanto solo per questa fascia non è previsto, come si è detto, il requisito di aver già svolto in precedenza la funzione di revisore dei conti presso uno o più enti locali.

Conseguentemente, per la fase transitoria i soggetti interessati ad ottenere l'inserimento nell'elenco per gli enti locali di cui alla fascia 1, all'atto della presentazione della domanda secondo le modalità indicate all'art. 7 del "regolamento", dovranno dimostrare di aver avanzato - prima dell'entrata in vigore del medesimo "regolamento"- richiesta ad un qualsiasi ente locale di svolgere la funzione quale organo di revisione.


2. Formazione ed aggiornamento dell'elenco


L'art. 8 del "regolamento" disciplina la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

Anche con riguardo a questo aspetto la richiamata disposizione fissa modalità e procedure differenziate, che possono essere distinte nelle seguenti fasi: fase di prima applicazione; fase intermedia; fase a regime.


2.1. Fase di prima applicazione del "regolamento"


Va preliminarmente chiarito che la fase di prima applicazione va dalla data di entrata in vigore del "regolamento", fino al 28 febbraio 2013.

Nella fase di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco, il cui termine sarà fissato e comunicato con le modalità indicate all'art. 7 del " regolamento", verificato il possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 4, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali dispone l'iscrizione degli aventi diritto nell'elenco, dal quale verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti degli enti locali fino alla suddetta data del 28 febbraio 2013.

Per questa fase, con riguardo al requisito del conseguimento dei crediti formativi previsto, va precisato che, a pena di esclusione, nella domanda di iscrizione nell'elenco gli interessati dovranno indicare di aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011.

Tali crediti formativi devono essere stati riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.


2.2. Fase intermedia


Trascorso il termine del 28 febbraio 2013, il comma 3 dello stesso articolo 8 del "regolamento" prevede che con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verrà fissato il termine non superiore a 30 giorni entro il quale:

a. i soggetti già iscritti nell'elenco valido fino al 28 febbraio 2013, con la semplice compilazione di un modello che sarà reso disponibile cliccando sul link dedicato del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, al predetto indirizzo http://finanzalocale.interno.it/, dovranno dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. Il mancato adempimento comporterà la cancellazione dall'elenco medesimo;

b. i soggetti non iscritti nell'elenco valido fino al 28 febbraio 2013, che essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 chiedono di conseguire l'iscrizione nell'elenco per la prima volta, con le modalità previste dall'art. 7 del "regolamento", già in precedenza esaminate, previa compilazione dell'apposito modello, che sarà reso disponibile cliccando sul link dedicato del sito internet del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, al predetto indirizzo http://finanzalocale.interno.it/, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica.

In particolare, i soggetti già iscritti nell'elenco valido fino al 28 febbraio 2013, di cui alla precedente lettera a) per la conferma dell'iscrizione nell'elenco che sarà valido dal 1° marzo 2013 dovranno dimostrare di aver conseguito nell'anno 2012 almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno, requisito previsto all'art. 3 del "regolamento", per le varie fasce di enti locali.

Accertata la sussistenza dei requisiti, la conclusione della procedura appena illustrata, comporterà l'aggiornamento dell'elenco che avrà validità dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2013 dei revisori degli enti locali, con la conferma di iscrizione per soggetti già iscritti nell'elenco valido fino al 28 febbraio 2013 e l'iscrizione dei soggetti di cui alla precedente lettera b), che chiedono di conseguire l'iscrizione nell'elenco per la prima volta.


2.3. Fase a regime


Tale fase è disciplinata dal comma 5 dell'art. 8 del "regolamento" e decorrerà dal 1° gennaio 2014; da tale data all'aggiornamento dell'elenco si provvede con le modalità ed i termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet più volte indicato in precedenza.

È utile precisare che per la fase a regime, come per quella intermedia, i crediti formativi validi sono esclusivamente quelli conseguiti per la partecipazione a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

Il comma 6 dello stesso art. 8 riguarda infine la cancellazione dall'elenco dei revisori degli enti locali, alla quale si procederà non solo per richiesta volontaria dell'interessato e nel caso venga meno l'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ovvero dal registro dei revisori legali, ma anche a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.


3. Crediti formativi: condivisione dei programmi e dei test di verifica di corsi e seminari


Come precisato al punto precedente, nella fase intermedia ed in quella a regime, per la formazione dell'elenco rileva in modo particolare il requisito dei crediti formativi, in quanto a partire dall'anno 2012, sono validi solo quelli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

Le richieste di condivisione dei programmi e dei test di verifica riguardanti i corsi ed i seminari che si terranno entro 30 novembre 2012, possono essere trasmesse al Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, Piazza del Viminale n. 1, Roma anche a mezzo fax al numero 06/46549611, ovvero, preferibilmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata finanzalocale.prot@pec.interno.it, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del corso.

Le richieste di condivisione dei programmi e dei test di verifica trasmesse per posta elettronica devono provenire da una casella di posta certificata ed avere ad oggetto la seguente dicitura: "revisori dei conti degli enti locali- richieste di condivisione di programmi formativi".

Le proposte di condivisione dei programmi e dei test di verifica dei corsi devono pervenire dal Registro dei revisori contabili e dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai quali spetta il riconoscimento dei crediti formativi ed i predetti soggetti possono richiedere la condivisione dei programmi e dei test, anche relativamente a corsi o seminari organizzati unitamente ad una o più associazioni rappresentative dei competenti ordini professionali.

Tali proposte devono contenere informazioni relative al programma, distinto per materia, con l'indicazione delle ore a ciascuna dedicata.

Si ritiene opportuno precisare che la programmazione degli eventi formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriale, deve riguardare prevalentemente gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico.

A tal fine, nella definizione dei programmi deve quindi essere rivolta particolare attenzione alla contabilità ed alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali, alle regole del patto di stabilità interno, agli adempimenti di trasmissione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei dati previsti dalla legge e quant'altro possa rivelarsi utile allo svolgimento corretto delle funzioni di revisore dei conti degli enti locali.

I test finali di verifica devono consistere in un numero predeterminato di domande a risposta multipla, comunque non inferiore a cinque, proporzionale alle ore dedicate a ciascuna materia ed al numero di ore complessivo del corso o del seminario e nelle relative richieste di condivisione dei programmi deve essere indicato il numero complessivo delle domande a risposta multipla che formeranno oggetto del test e gli argomenti o le materie specifiche in cui esse verteranno.



D.M. 15 febbraio 2012, n. 23
D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, art. 5
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 16
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 234
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 235
D.L. 16 maggio 1994, n. 293
L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 27

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