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venerdì 6 aprile 2012

D.L. n. 16/2012, art. 9, comma 1. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale mediante l'utilizzo delle indagini finanziarie nelle attività di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990.


Agenzia delle dogane
Circ. 4-4-2012 n. 6/D
D.L. n. 16/2012, art. 9, comma 1. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale mediante l'utilizzo delle indagini finanziarie nelle attività di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio tecnologie e supporto dell'attività di verifica.

Circ. 4 aprile 2012, n. 6/D (1).

D.L. n. 16/2012, art. 9, comma 1. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale mediante l'utilizzo delle indagini finanziarie nelle attività di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio tecnologie e supporto dell'attività di verifica.



     

Alle
   

Direzioni regionali, interregionali e provinciali
     

Agli
   

Uffici delle dogane
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Alle
   

Direzioni centrali
     

Agli
   

Uffici di staff
           

Sede
     

All'
   

Abi
     

All'
   

Afin
     

All'
   

Ania
     

All'
   

Assilea
     

All'
   

Assogestioni
     

All'
   

Assofiduciaria
     

All'
   

Assoholding
     

Alla
   

Fedartfidi
     

A
   

Poste italiane S.p.A.
           

Loro sedi
     

Alla
   

Agenzia delle entrate
           

Direzione centrale accertamento
           

Roma
     

Al
   

Comando generale della guardia di finanza
           

Roma
       



Sulla Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

L'art. 9, comma 1, del decreto-legge in questione modifica l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 374/1990 ampliando la gamma degli strumenti di indagine a disposizione dell'Agenzia ai fini del potenziamento dell'accertamento in materia doganale. In particolare, la disposizione prevede che il potere di autorizzare le richieste di cui ai nn. 6-bis) e 7) del secondo comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 spetta al Direttore regionale, interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, al Direttore provinciale.

Con tale intervento normativo, pertanto, si applica anche ai controlli a posteriori, effettuati sia in ufficio che mediante accesso, ai sensi dell'art. 78, Reg. (CEE) n. 2913/92 e dell'art. 11, D.Lgs. n. 374/1990, la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A., a tutti i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, nonché alle società ed enti di assicurazioni, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza, la destinazione, la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci oggetto di dichiarazioni doganali, nonché l'identità dei soggetti coinvolti. Ciò allo scopo di intercettare e contrastare le violazioni alla normativa doganale e ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata all'autorità doganale assicurando, così, una maggiore tutela alle risorse proprie, alla fiscalità nazionale, oltre che ai consumatori ed al mercato sotto il profilo della leale concorrenza tra gli operatori economici.

Per ciò che concerne la possibilità di chiedere, ai sensi del n. 6-bis del comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, direttamente ai soggetti sottoposti al controllo "il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti [con gli operatori finanziari] (...) in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta" si precisa che tale tipologia di richiesta può essere inoltrata, mediante i canali tradizionali [1], sia congiuntamente che in alternativa alle richieste inviate agli operatori finanziari utilizzando la procedura telematica di cui al comma 4 dell'art. 51, D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto riguarda, invece, l'esecuzione delle indagini finanziarie previste al n. 7 del più volte citato art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, la procedura da seguire per il relativo utilizzo nell'ambito dei controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali non presenta differenze rispetto a quanto attualmente svolto per i controlli sull'IVA intracomunitaria.

Con Det. 3 aprile 2012, n. 35529 è stata formalizzata l'estensione dell'utilizzo di detta procedura nell'ambito delle revisioni dell'accertamento, richiamando altresì la perdurante validità delle disposizioni contenute nella precedente Det. 4 luglio 2011, n. 63763.

Pertanto, rimangono valide le istruzioni già impartite con la Circ. 13 luglio 2011, n. 21/D di questa Direzione Centrale ed in modo particolare le disposizioni connesse:

- ai livelli di abilitazione per l'accesso all'applicazione con le relative prerogative;

- alle tipologie di richieste che possono essere inoltrate agli intermediari;

- all'iter di esecuzione di un'indagine finanziaria.

Si rammenta, al riguardo, che l'iter procedurale per l'esecuzione di una indagine finanziaria deve comprendere, imprescindibilmente, le seguenti fasi:

1. inserimento di una richiesta di autorizzazione (livello 1);

2. approvazione della richiesta di autorizzazione (livello 2);

3. validazione della richiesta di autorizzazione (livello 3);

4. rilascio o diniego dell'autorizzazione ad inoltrare le richieste (livello 4);

5. apposizione della firma digitale in calce ad una richiesta di indagini finanziarie (livello 2);

6. invio della richiesta agli intermediari interessati (livello 2).

Come già specificato nella citata Circ. 13 luglio 2011, n. 21/D, l'utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie dovrà essere giustificato, sotto il profilo procedurale, da concrete esigenze di controllo che richiedono di analizzare i flussi finanziari collegati alle operazioni doganali sottoposte a revisione, al fine di contrastare efficacemente alcune condotte illecite quali, ad esempio, la sotto-fatturazione dei valori doganali all'importazione per il recupero a tassazione di imponibile "occultato" ovvero intercettare casi di sovra-fatturazione collegati ad esportazioni finalizzate alla creazione di fondi esteri in violazione del D.Lgs. n. 231/2007 e del D.Lgs. n. 195/2008, nonché altri casi connessi ai controlli doganali.

Anche in questo nuovo specifico ambito di applicazione sarà possibile esperire indagini su soggetti terzi titolari di rapporti riconducibili al contribuente sottoposto a controllo.

Come per le indagini finanziarie collegate ai controlli sull'IVA intracomunitaria, anche nel settore in questione l'atto di maggior pregnanza giuridica è l'autorizzazione rilasciata dal Direttore Regionale, Interregionale o Provinciale il quale, per il suo rilascio o diniego, valuterà sotto il profilo della legittimità e del merito le richieste pervenute dagli Uffici dipendenti.

Tali richieste di autorizzazione dovranno compiutamente indicare:

- l'oggetto dell'indagine;

- le motivazioni che fanno ritenere utile l'avvio delle indagini finanziarie;

- il soggetto (persona fisica o persona non fisica) dell'indagine;

- il periodo di riferimento.

Come già dettagliatamente specificato nella Circ. 13 luglio 2011, n. 21/D è possibile inoltrare, mediante l'applicazione "Indagini finanziarie" presente in AIDA, alla propria Direzione Regionale, Interregionale o Provinciale tre diverse tipologie di richieste. Questo dovrà essere fatto eseguendo l'upload di un file conforme ai modelli (omissis) allegati alla presente.

Specularmente, il rilascio/diniego dell'autorizzazione da parte del Direttore Regionale, Interregionale, Provinciale sarà formalizzato mediante una nota, redatta in conformità ai modelli (omissis) già allegati alla Circ. 13 luglio 2011, n. 21/D, che è possibile trasmettere all'ufficio richiedente mediante la procedura informatica.

Anche nel caso di indagini finanziarie condotte nell'ambito delle revisioni dell'accertamento, rimangono a carico degli intermediari tutti gli adempimenti illustrati nella Circ. 13 luglio 2011, n. 21/D, primo fra tutti quello di trasmettere le risposte nel termine fissato dall'ufficio doganale richiedente.

In caso di motivata esigenza di usufruire di un termine più ampio, si rammenta che nel mese di gennaio del corrente anno è stata rilasciata nella applicazione una nuova funzionalità che consente la gestione totalmente informatizzata sia della richiesta di proroga che della concessione/diniego della stessa (si veda la nota 26 gennaio 2012, n. 2993/RU disponibile in ITACA). Pertanto, gli intermediari che necessitano della proroga di 20 gg. prevista dal comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 possono inviare una istanza, mediante la procedura telematica, al Direttore regionale, interregionale o provinciale, il quale, con il medesimo strumento, comunica la propria decisione circa tale richiesta.

Preme ricordare la portata delle disposizioni recate dall'art. 18 della L. n. 413/1991, concernenti le cautele che i soggetti che rilasciano le autorizzazioni sono tenuti ad adottare affinché venga garantito l'uso corretto e riservato delle informazioni acquisite mediante le indagini finanziarie che risultano rilevanti per l'accertamento dell'imposta.

Codeste Direzioni vigileranno sulla puntuale e scrupolosa applicazione delle presenti disposizioni, impartendo al riguardo le opportune disposizioni ai dipendenti Uffici non mancando di segnalare alla scrivente eventuali problematiche che dovessero emergere nell'applicazione delle presenti disposizioni.


[1] Ai sensi del comma 3, art. 51, D.P.R. n. 633/1972: "gli inviti e le richieste (...) devono essere fatti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni".


Il Direttore centrale

Dott.ssa Cinzia Bricca



D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 9
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
Det. 4 luglio 2011, n. 63763
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195

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