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sabato 6 ottobre 2012

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di Taranto.



LEGGE 4 ottobre 2012, n. 171

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di Taranto. (12G0194) (GU n. 234 del 6-10-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2012 

testo in vigore dal: 7-10-2012
        
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. E' convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di Taranto. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5423): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Clini) l'8 agosto 2012. Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attivita' produttive), in sede referente, l'8 agosto 2012 con pareri delle Commissioni I, V, IX, XI, XII, XIV, e questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 4, 5 e 6 settembre 2012. Esaminato in aula il 10, 11, 12, 13 settembre 2012 ed approvato il 18 settembre 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3463): Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio), in sede referente, il 18 settembre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 14ª e per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 19 settembre 2012. Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 20, 25 e 26 settembre 2012. Esaminato in aula il 26, 27 settembre; 2 ottobre 2012 ed approvato il 3 ottobre 2012.

          
                      Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 7 agosto  2012,  n.  129,  e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          184 dell'8 agosto  2012. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 54. 
 

          
        
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2012, n. 129

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2012), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di Taranto.». (12A10744) (GU n. 234 del 6-10-2012 )

Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1 1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorita' portuale. A tale fine, e' assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorita' portuale di Taranto. 3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresi' finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, cui e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. 5. Il Commissario e' altresi' individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitivita' dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonche' del Programma operativo nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14 milioni. 6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici gia' disponibili a legislazione vigente. 7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.

          
                      Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto  legge
          25 marzo 1997, n. 67 convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 1997,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire   l'occupazione),   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71: 
              "Art.  13.  (Commissari   straordinari   e   interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate le opere ed i lavori, ai  quali  lo  Stato
          contribuisce,  anche  indirettamente  o  con   apporto   di
          capitale, in tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con
          risorse  dell'Unione  europea,   di   rilevante   interesse
          nazionale per le implicazioni occupazionali ed  i  connessi
          riflessi sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a  general
          contractor in concessione  o  comunque  ricompresi  in  una
          convenzione quadro oggetto di  precedente  gara  e  la  cui
          esecuzione, pur potendo  iniziare  o  proseguire,  non  sia
          iniziata  o,  se   iniziata,   risulti   anche   in   parte
          temporaneamente comunque sospesa. Con  i  medesimi  decreti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari. 
              2. Nel termine perentorio di trenta giorni  dalla  data
          della pubblicazione dell'elenco  di  cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni competenti adottano i provvedimenti,  anche
          di  natura  sostitutiva,  necessari  perche'   l'esecuzione
          dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio,  salvi  gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 
              3. La pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  delle
          opere di cui al comma 1, ove  non  ancora  intervenuta,  e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 
              4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al  comma
          2, il commissario straordinario di cui al comma 1  provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  provinciale   o   comunale,   i   provvedimenti
          necessari  ad  assicurare  la  tempestiva  esecuzione  sono
          comunicati  dal  commissario  straordinario  al  presidente
          della regione o della provincia, al  sindaco  della  citta'
          metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale  e'
          prevista, od in corso, anche se  in  parte  temporaneamente
          sospesa, la realizzazione  delle  opere  e  dei  lavori,  i
          quali,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,  possono
          disporne la sospensione,  anche  provvedendo  diversamente;
          trascorso tale termine  e  in  assenza  di  sospensione,  i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi. 
              4-bis. Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai
          precedenti commi i commissari  straordinari  provvedono  in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti  di
          lavori, servizi e forniture, della normativa in materia  di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico, artistico  e  monumentale,  nonche'  dei  principi
          generali dell'ordinamento. 
              4-ter. I provvedimenti emanati  in  deroga  alle  leggi
          vigenti devono  contenere  l'indicazione  delle  principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 
              4-quater. Il  commissario  straordinario,  al  fine  di
          consentire  il   pronto   avvio   o   la   pronta   ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera  commissariata,   puo'   essere
          abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni  di
          stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti  all'avvio  o
          alla ripresa  dei  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione  del
          contratto    d'appalto    pronunciata    dal    commissario
          straordinario,    l'appaltatore    deve    provvedere    al
          ripiegamento dei cantieri che  fossero  gia'  allestiti  ed
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tal fine assegnato dallo  stesso  commissario
          straordinario; in caso  di  mancato  rispetto  del  termine
          assegnato, il commissario straordinario provvede  d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  Ai
          fini  di  cui  al  secondo  periodo  non  sono   opponibili
          eccezioni od azioni  cautelari,  anche  possessorie,  o  di
          urgenza o comunque denominate che impediscano  o  ritardino
          lo sgombero e ripiegamento anzidetti. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  puo'  disporre,  in   luogo   della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione delle somme non impegnabili  nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione  degli  adeguamenti  previsti   dal   decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni, negli edifici demaniali o in  uso  a  uffici
          pubblici. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30. 
              6. Al fine di assicurare l'immediata  operativita'  del
          servizio tecnico di cui all'articolo  5,  comma  3,  L.  11
          febbraio 1994, n. 109 , e successive  modificazioni,  anche
          allo scopo di provvedere  alla  pronta  ricognizione  delle
          opere per le quali sussistano cause ostative alla  regolare
          esecuzione, il Ministro dei lavori  pubblici  provvede,  in
          deroga all'articolo 1, comma 45, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662 , e successive modificazioni, alla  copertura,
          mediante concorso  per  esami,  di  venticinque  posti  con
          qualifica di dirigente,  di  cui  cinque  amministrativi  e
          venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 . 
              7. Al relativo onere, valutato in lire 1  miliardo  per
          l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a  decorrere  dal
          1998, si provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo  utilizzando
          quanto a lire  1  miliardo  per  il  1997  l'accantonamento
          relativo al Ministero  del  tesoro  e  quanto  a  lire  2,5
          miliardi   per   ciascuno   degli   anni   1998   e    1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri. 
              7-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1,  saranno
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  di  cui  al  medesimo
          comma  1.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          utilizzando i fondi  stanziati  per  le  opere  di  cui  al
          predetto comma 1.". 
              Il  decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2-septies  e
          2-octies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle   imprese   e   alle   famiglie),   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.   10,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2010,  n.
          303: 
              "2-septies. All' articolo 27, comma 1, della  legge  24
          novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: «Per i provvedimenti  di  cui  all'  articolo  3,
          comma 1, lettera c-bis), della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello  per
          la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e'  ridotto
          a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo  emanante
          ha  facolta',  con  motivazione  espressa,  di  dichiararli
          provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei  conti  non
          si esprima nei sette giorni i provvedimenti si  considerano
          efficaci. 
              2-octies.   I   funzionari   e   commissari   delegati,
          commissari di  Governo  o  in  qualunque  modo  denominati,
          nominati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          autorizzati alla gestione di  fondi  statali,  titolari  di
          contabilita' speciali per la realizzazione  di  interventi,
          programmi e progetti o per lo  svolgimento  di  particolari
          attivita', rendicontano nei termini e secondo le  modalita'
          di cui  all'  articolo  5,  comma  5-bis,  della  legge  24
          febbraio  1992,  n.  225.  I  rendiconti   sono   trasmessi
          all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze per il  controllo  e  per  il
          successivo  inoltro  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, all'ISTAT e  alla  competente  sezione  regionale
          della  Corte  dei  conti.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono  agli  adempimenti  di  cui  al  presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  57,  comma  1,  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          giugno 2012, n. 147, S.O. : 
              "1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' abrogato l'articolo 1, comma 1112, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e  a  valere  sul  Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 1110, della legge 27  dicembre  2006,
          n.  296  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso
          agevolato a  soggetti  privati  che  operano  nei  seguenti
          settori: 
              a) protezione del territorio e prevenzione del  rischio
          idrogeologico e sismico; 
              b) ricerca, sviluppo e produzione di  biocarburanti  di
          «seconda e terza generazione»; 
              b-bis)  ricerca,   sviluppo   e   produzione   mediante
          bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da  biomasse  e
          scarti vegetali; 
              c) ricerca, sviluppo,  produzione  e  installazione  di
          tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione»,
          «solare termo-dinamico», «solare  fotovoltaico»,  biomasse,
          biogas e geotermia; 
              d)  incremento   dell'efficienza   negli   usi   finali
          dell'energia nei settori civile, industriale  e  terziario,
          compresi gli interventi di social housing; 
              d-bis)  processi  di  produzione  o  valorizzazione  di
          prodotti, processi produttivi od  organizzativi  o  servizi
          che, rispetto alle alternative disponibili, comportino  una
          riduzione  dell'inquinamento  e  dell'uso   delle   risorse
          nell'arco dell'intero ciclo di vita.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1110,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. : 
              " 1110. Per il finanziamento delle  misure  finalizzate
          all'attuazione del Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
          a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla  legge  1°
          giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera  CIPE  n.  123
          del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 68 del 22 marzo 2003,  e  successivi  aggiornamenti,  e'
          istituito un Fondo rotativo.". 

Art. 2 1. L'area industriale di Taranto e' riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83.

          
                      Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  27  del   citato
          decreto-legge n. 83 del 2012: 
              "Art. 27. (Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Nel  quadro   della
          strategia europea per la crescita, al fine di sostenere  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale,
          l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la  salvaguardia
          dei livelli occupazionali nei casi di situazioni  di  crisi
          industriali  complesse  con  impatto  significativo   sulla
          politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
          economico    adotta    Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di  crisi
          industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza  di
          riconoscimento  della   regione   interessata,   riguardano
          specifici  territori  soggetti  a  recessione  economica  e
          perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: 
              una crisi di una o  piu'  imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
              una grave crisi di uno  specifico  settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              Non sono oggetto di intervento le situazioni  di  crisi
          che  risultano  risolvibili  con  risorse  e  strumenti  di
          competenza regionale. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica esclusivamente per  l'attuazione  dei  progetti  di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di finanziamenti  agevolati  mediante
          contributo in conto interessi  per  l'incentivazione  degli
          investimenti di cui al decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei  progetti  di
          cui al comma 1 in  tutto  il  territorio  nazionale,  fatte
          salve le soglie di intervento  stabilite  dalla  disciplina
          comunitaria per  i  singoli  territori,  nei  limiti  degli
          stanziamenti disponibili a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 

Art. 3 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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