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martedì 8 gennaio 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-1-2013 n. 220 Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Art. 38, comma 1, lett. d), n. 2 e comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Istruzioni operative. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Coordinamento generale legale.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 4-1-2013 n. 220
Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Art. 38, comma 1, lett. d), n. 2 e comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Istruzioni operative.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Coordinamento generale legale.
Msg. 4 gennaio 2013, n. 220 (1).
Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Art. 38, comma 1, lett. d), n. 2 e comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Istruzioni operative.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Coordinamento generale legale.

Premessa
Con il Msg. 12 luglio 2011, n. 14490 e Msg. 5 agosto 2011, n. 16032 è stata tra l'altro fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nell'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il predetto decreto legge è entrato in vigore il 6 luglio 2011, data della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. n. 155.
Con il presente messaggio, nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nella nota 24 agosto 2012, n. 4496 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. d), n. 2 e comma 4, del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Le predette istruzioni modificano, relativamente alla durata del termine di prescrizione, quelle già impartite con la circolare n. 164 del 24 luglio 1989.
Sulla Gazz. Uff. 27 giugno 2012, n. 26 è stata pubblicata l'ordinanza del Tribunale di Roma dell'8 febbraio 2012 di remissione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nella parte in cui estende l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d), del medesimo art. 38 ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Pertanto, si fa riserva di fornire eventuali ulteriori istruzioni riguardanti la norma in esame, all'esito del giudizio pendente innanzi la Corte Costituzionale.

1. Disposto normativo
L'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98:
- con il comma 1, lett. d), numero 2), ha aggiunto all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 il seguente articolo:
"47-bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni";
- con il comma 4 ha previsto che:
"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2. Termine quinquennale di prescrizione
Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.


2.1 Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011


Il diritto ai ratei arretrati - anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data.


Es.: Il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.


2.2 Ratei arretrati maturati entro il 6 luglio 2011


Il diritto ai ratei arretrati - anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati entro il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato art. 38), anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, si prescrive secondo il seguente meccanismo di "riduzione" del previgente periodo decennale di prescrizione.


A. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni.


Es.: Diritto acquisito in data 6 luglio 2008. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 6 luglio 2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restante periodo di 7 anni non potrà essere fruito per intero ma sarà ridotto fino al previsto limite dei 5 anni. La prescrizione maturerà, pertanto, il 6 luglio 2016.


Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l'intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:
a. considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2010);
b. considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2000);
c. verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011);
d. ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011 (es. il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016).


B. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.


Es.: Diritto acquisito in data 6 luglio 2004. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 6 luglio 2014. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restante periodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuova normativa. La prescrizione maturerà, pertanto, il 6 luglio 2014.


Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l'intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:
a. considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2012);
b. considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2002);
c. verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 1 anno, essendo decorsi 9 anni dal 6 luglio 2002 al 6 luglio 2011);
d. verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (es. domanda presentata il 6 luglio 2012 entro 1 anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).


Tali disposizioni si attengono ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni in materia di contributi, come operato dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, prendendo soprattutto a base di riferimento interpretativo il disposto normativo di cui all'art. 252 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, norma cui deve attribuirsi valore di regola generale, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008, con richiamo alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 20 del 3 febbraio 1994.

3. Ricostituzioni
Le regole sopra illustrate si applicano anche ai casi di ricostituzione d'ufficio.
Si ricorda che, in tali casi, il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere dall'interessato.

4. Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A. e Fondo di quiescenza Poste
Nulla è mutato per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. ed al Fondo di quiescenza Poste, ai quali, in base all'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, il diritto alle rate o quote di rate, anche arretrate, di pensione si prescrive con il decorso di cinque anni. Rimangono, pertanto, invariate le istruzioni fornite con il Msg. n. 19508 del 3 settembre 2008 relativamente agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.

5. Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile
In assenza di esplicito richiamo, nell'ambito del disposto di cui all'art. 47-bis, alle prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:
a. i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, del codice civile.
b. i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile.

6. Recupero degli indebiti pensionistici
Si rileva, infine, che la su descritta disciplina della prescrizione non trova applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell'Istituto alla relativa ripetizione si prescrive nell'usuale termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l'indebita erogazione.
È possibile che a seguito di una ricostituzione effettuata per un'unica causale su medesimo trattamento pensionistico risultano sia ratei o quote di ratei indebitamente corrisposte, sia ratei o maggiori somme spettanti al pensionato.
In tal caso il diritto dell'Istituto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di corresponsione dell'indebito, mentre il diritto ai ratei o alle maggiori somme spettanti al pensionato si prescrive nel nuovo termine come sopra individuato (cinque o dieci anni dalla maturazione del relativo diritto).
Ne consegue che eventuali compensazioni tra crediti reciproci possono essere effettuate solo dopo che l'ammontare complessivo degli stessi sia stato determinato secondo le modalità sopra illustrate.


Ulteriori indicazioni per gli operatori delle Sedi sono fornite in allegato.


Il Direttore generale
Nori

Allegato 1


Esemplificazioni


Al fine di una migliore comprensione dell'applicazione del nuovo regime di prescrizione in materia di pensioni, si forniscono, a mero titolo esemplificativo, i seguenti casi:
1. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2009, a luglio 2011 residuano 8 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2009 si prescrive a luglio 2016.
2. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2005, a luglio 2011 residuano 4 anni, del previgente termine decennale di prescrizione da computare a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2005 si prescrive a luglio 2015.
3. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2000 e l'interessato presenta domanda a luglio 2009, a luglio 2011 residuano 8 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2000 si prescrive a luglio 2016.
4. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2000 e l'interessato presenta domanda a luglio 2011, i ratei da luglio 2000 a luglio 2001 sono prescritti essendo trascorso il termine decennale di prescrizione; il rateo di luglio 2001 si prescrive a luglio 2016, ovvero, trascorsi 5 anni da luglio 2011.
5. Se in favore del titolare di pensione avente decorrenza luglio 2000 sorge il diritto alla ricostituzione della pensione a luglio 2005, a luglio 2011 residuano 4 anni del previgente termine decennale di prescrizione da computare a decorrere da luglio 2011, pertanto, la differenza del rateo di luglio 2000 si prescrive a luglio 2015.
6. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2007 e l'interessato presenta domanda a luglio 2017, a luglio 2011 residuano 6 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2007 si è prescritto a luglio 2016.
7. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2008 e l'interessato presenta domanda a luglio 2017, a luglio 2011 residuano 7 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2008 si è prescritto a luglio 2016.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38
Msg. 12 luglio 2011, n. 14490
Msg. 5 agosto 2011, n. 16032

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