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martedì 8 gennaio 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012 , n. 236 Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012 , n. 236  
Regolamento recante disciplina delle attivita'  del  Ministero  della
difesa  in  materia  di  lavori,  servizi  e   forniture,   a   norma
dell'articolo 196 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163.
(13G00004) 
 
 Vigente al: 7-1-2013  
 
Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, recante: «Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa  l'emanazione  di
un regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero  della
difesa, in relazione  ai  contratti  e  alle  procedure  in  economia
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  diversi  da  quelli  che
rientrano nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 208, recante  «Disciplina  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nei  settori  della  difesa  e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE»; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante: «Regolamento concernente disciplina delle attivita' del
Genio militare, a norma dell'art. 3,  comma  7-bis,  della  legge  11
febbraio 1994, n. 109»; 
  Visti gli articoli  14  e  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21  febbraio  2006,  n.  167,  recante:  «Regolamento  per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della  Difesa,  a
norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19  aprile  2000,
n. 145, concernente:  «Regolamento  recante  il  capitolato  generale
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma  5,  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n.  200,
recante: «Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri  per
i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa»; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006,  recante:
«Modalita' e procedure per  l'acquisizione  in  economia  di  beni  e
servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa»; 
  Visto  il  codice  dell'ordinamento  militare  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2010,
n.  270,  recante:  «Modifiche  al  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  a  norma
dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante: «Regolamento di esecuzione  e  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
  Acquisito il parere n. 159/2010 del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici reso in data 19 novembre 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 247/2012  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22  marzo
2012; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                    Ambito oggettivo e soggettivo 
 
  1.  Il  presente  regolamento  detta  la  disciplina  esecutiva  ed
attuativa relativa alla materia dei  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163,  e  successive  modificazioni,  recante «Codice  dei   contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente ai contratti e alle
procedure in economia relativi a  lavori,  servizi  e  forniture,  di
competenza del Ministero della difesa di  cui  sono  parte  organismi
della Difesa, diversi  da  quelli  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente  regolamento,
si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici
e del relativo regolamento di esecuzione  e  attuazione,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
nonche'   quelle   in   materia   negoziale   previste   dal   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e dal relativo testo  unico  regolamentare,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)   «Genio   militare»,   in   seguito    denominato    «Genio»:
l'articolazione dell'Amministrazione della difesa che assicura: 
      1) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture  di
sostegno all'attivita' istituzionale delle Forze armate; 
      2) l'amministrazione, la gestione e il  mantenimento  dei  beni
immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali; 
    b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni, recante il «Codice dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
    c) «regolamento generale»: il regolamento di cui all'art.  5  del
decreto legislativo  n.  163  del  2006,  adottato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
    d) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 
    e)  «testo  unico  dell'ordinamento  militare»:  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante  il  «Testo
unico delle disposizioni  regolamentari  in  materia  di  ordinamento
militare»; 
    f)  «organo  tecnico  di  Forza   armata»:   l'alto   comando   o
l'ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia  di
infrastrutture, salvo che  le  funzioni  siano  demandate  a  comandi
intermedi se previsti nella struttura organica degli  ordinamenti  di
Forza armata. Per  l'Arma  dei  carabinieri  le  funzioni  di  organo
tecnico  vengono  assolte  dalla   struttura   centrale   del   Genio
appositamente istituita presso  il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri; 
    g)  «organi  esecutivi  del  Genio»:  gli  organismi  periferici,
territorialmente competenti in relazione agli  ordinamenti  di  Forza
armata, diretti da un ufficiale con grado dirigenziale del Genio, che
sono  provvisti  di  autonomia  amministrativa  o  al  cui   servizio
amministrativo  provvede  altro  ente  o  distaccamento  della  Forza
armata; 
    h) «Geniodife»: la Direzione generale dei lavori  e  del  demanio
del Ministero della difesa; 
    i) «Teledife»: la Direzione informatica, telematica e  tecnologie
avanzate del Segretariato generale della difesa/DNA; 
    l)  «ente  deputato  all'approvazione  del  contratto  di  lavori
pubblici»: 
      1) Geniodife per le opere di cui agli articoli 5, 6, 7, laddove
previsto dagli appositi accordi, ovvero  l'organo  tecnico  di  Forza
armata, qualora incaricato della realizzazione dell'intervento; 
      2) gli organismi  di  Forza  armata  e  interforze,  secondo  i
rispettivi ordinamenti, per le opere di cui all'art. 8; 
    m)  «manutenzione»:  la  combinazione  di  tutte   le   attivita'
tecniche,  specialistiche  e  amministrative,  volte  a   realizzare,
alternativamente, interventi di: 
      1) minuto mantenimento: gli  interventi  minimali  necessari  a
conservare in  efficienza  gli  immobili  per  l'uso  al  quale  sono
destinati, che non richiedono particolari  competenze  specialistiche
del personale  operatore  e  che  sono  eseguiti  esclusivamente  per
evitare i deterioramenti prodotti dall'uso; 
      2)  manutenzione  ordinaria:   gli   interventi   edilizi   che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
      3)  manutenzione  straordinaria:  le  opere  e   le   modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche  strutturali  degli
edifici,   nonche'   per   realizzare   e   integrare    i    servizi
igienico-sanitari, sempre che non alterino i volumi  e  le  superfici
delle singole unita' immobiliari e  non  comportino  modifiche  delle
singole destinazioni d'uso; 
    n)  «responsabile  del  procedimento»:  il   responsabile   o   i
responsabili del procedimento previsti dagli articoli 10 e 196, comma
4, del codice; 
    o) «Osservatorio»: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 7 del codice; 
    p)  «Autorita'»:  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi  e  forniture,  di  cui  all'art.  6  del
codice; 
    q) «requisito minimo essenziale»: l'insieme delle caratteristiche
che  garantiscono  la  realizzazione  della  struttura  necessaria  e
sufficiente per soddisfare l'esigenza operativa della NATO e  la  cui
presenza costituisce condizione per il finanziamento da  parte  della
NATO; 
    r) «organo di verifica»: il soggetto  o  la  commissione  cui  la
stazione appaltante attribuisce l'incarico di effettuare una verifica
di conformita'. 
Titolo II

CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI


Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

                               Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
              (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento,  sono  considerati  lavori  le
attivita' di costruzione,  demolizione,  recupero,  ristrutturazione,
restauro  e  manutenzione  di  infrastrutture  in  uso   o   comunque
d'interesse del Ministero della difesa, svolte mediante il Genio;  le
medesime  attivita'   svolte   da   articolazioni   diverse   restano
disciplinate dal regolamento generale. 
  2. Il presente regolamento disciplina anche i lavori sul territorio
nazionale finanziati dalla NATO o da Paesi alleati  ovvero  da  altre
organizzazioni internazionali, e gli interventi eseguiti dalle  Forze
armate  fuori  del  territorio  nazionale,  diversi  da  quelli   che
rientrano nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 208. 
  3.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento, e rientrano nell'ambito di applicazione del  regolamento
generale, gli interventi per lo  sviluppo  e  l'ammodernamento  delle
strutture dell'Arma  dei  carabinieri  nelle  funzioni  di  forza  di
polizia e gli altri interventi  di  competenza  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Per i lavori relativi alle infrastrutture in  uso  al  Ministero
della difesa per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, le  attivita'
tecnico-amministrative che  il  presente  regolamento  attribuisce  a
Geniodife sono di  competenza  del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  5. Nei contratti misti, posti  in  essere  da  articolazioni  della
Difesa  diverse  da  Geniodife,  le   attivita'   di   progettazione,
esecuzione e collaudo dei lavori disciplinate dal presente titolo  si
svolgono  sotto  la  vigilanza  del   Segretariato   generale   della
difesa/DNA, ferma restando l'applicabilita' dell'art. 14  del  codice
anche ai fini della qualificazione del contratto. 
Capo II

TIPOLOGIE DI LAVORI

                               Art. 4 
 
    Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile 
             (art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle  categorie
di  cui  all'art.  231,  comma  4,  e   all'art.   233   del   codice
dell'ordinamento militare sono disciplinati dal presente  regolamento
purche' non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale
dagli organi programmatori di  vertice;  qualora  tale  dichiarazione
venga resa, essi sono disciplinati dal regolamento di attuazione  del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 
  2.  Ove  sia  necessario  realizzare  singole  infrastrutture   non
comprese nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233
del codice dell'ordinamento militare, la natura  di  opere  destinate
alla difesa nazionale delle stesse  e'  dichiarata  con  decreto  del
Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della
difesa, anche ai fini dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n.  383,  e  dell'art.  7,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3. Per le stesse finalita' di cui  al  comma  2,  la  natura  delle
infrastrutture in uso all'Arma  dei  carabinieri  e  al  Corpo  della
Guardia di finanza e'  individuata  con  provvedimento  del  Ministro
della difesa  su  proposta  motivata,  rispettivamente,  del  Comando
generale dell'Arma dei  Carabinieri  e  del  Comando  generale  della
Guardia di finanza. 
                               Art. 5 
 
           Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali 
                  (art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  Le  infrastrutture  finanziate  con  fondi  nazionali,  con  le
modalita'  previste  dall'art.  536   del   codice   dell'ordinamento
militare, usate dalle Forze armate per  attivita'  non  riconducibili
alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non  sono
da realizzare con fondi comuni della NATO,  sono  realizzate  con  le
procedure previste dal presente regolamento. 
                               Art. 6 
 
        Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO 
            (art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO,  anche  se  integrati
con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della
difesa svolge il ruolo di Nazione  ospite,  sono  realizzati  con  le
procedure proprie della NATO. 
                               Art. 7 
 
Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o
         da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO 
              (art. 5, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. La realizzazione di  infrastrutture  sul  territorio  nazionale,
finanziate da Paesi alleati o da altre organizzazioni  internazionali
diverse dalla NATO, e' disciplinata da appositi memorandum di  intesa
che  regolano  tutte  le  attivita'   tecnico-amministrative,   dalla
programmazione al  collaudo,  anche  in  deroga  alle  procedure  del
presente regolamento. 
                               Art. 8 
 
                 Funzionamento delle infrastrutture 
                  (art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1,  lettera  e),  del  testo  unico
dell'ordinamento  militare,  tutti  gli  interventi  di  manutenzione
ordinaria, in Italia o all'estero, delle  infrastrutture  diverse  da
quelle che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208,  rientrano  nella  competenza  del  vertice
della Forza armata. 
  2. La realizzazione dei lavori di minuto mantenimento, in Italia  o
all'estero, delle infrastrutture di cui al comma 1 e'  di  competenza
dei singoli enti utilizzatori dell'infrastruttura ed e'  disciplinata
da apposite istruzioni tecnico-amministrative. 
  3. Sono fatte salve le  diverse  previsioni  contenute  in  accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali. 
Capo III

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL GENIO

                               Art. 9 
 
                         Personale del Genio 
            (art. 2, commi 2 e 5, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per ufficiale del Genio si  intende  l'ufficiale  dell'Arma  del
genio, dell'Arma delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonche'  del
ruolo tecnico-logistico specialita' genio dell'Arma dei  carabinieri,
dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in
relazione alla natura dell'intervento e alla  funzione  assegnatagli,
indipendentemente dal suo  eventuale  inserimento  nell'ambito  delle
strutture ordinative e funzionali che costituiscono  il  Genio.  Puo'
essere,  altresi',  assimilato  a  ufficiale  del  Genio  l'ufficiale
appartenente ad altri ruoli, in  possesso  di  laurea  specialistica,
abilitazione professionale e  idonea  esperienza  nel  settore  delle
infrastrutture, nominato con provvedimento del direttore generale  di
Geniodife, su proposta dello Stato maggiore di  Forza  armata  ovvero
del Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri,  in  relazione  alla
necessita'   di   soddisfare   prioritarie   e   motivate    esigenze
istituzionali. 
  2. Fino all'avvenuto compimento del processo di  conformazione  dei
percorsi  formativi  delle  Forze   armate,   compresa   l'Arma   dei
Carabinieri, e' considerato ufficiale del Genio quello in possesso di
adeguato  titolo  di  studio  e   di   adeguata   capacita'   tecnico
professionale,  ovvero  di  idonea  esperienza  nel   settore   delle
infrastrutture militari. 
  3. Durante il periodo transitorio di cui al comma 2,  della  durata
massima di cinque anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento, l'adeguata capacita' tecnico  professionale  o  l'idonea
esperienza nel settore delle infrastrutture militari e'  riconosciuta
con provvedimento definitivo del direttore generale di Geniodife. 
  4. I sottufficiali chiamati a collaborare  con  gli  ufficiali  del
Genio per lo svolgimento delle loro  funzioni  sono  appartenenti  ai
ruoli tecnici delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri,  in
possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere e  a
tale scopo qualificati presso gli istituti di formazione militare. 
  5. In deroga al comma 4, possono essere chiamati a collaborare  con
gli ufficiali del Genio dell'Arma dei carabinieri, per lo svolgimento
delle loro funzioni, i militari appartenenti al ruolo ispettori, che,
oltre a essere in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni
da assolvere, abbiano un'adeguata capacita' tecnico - professionale o
un'idonea  esperienza  nel  settore  delle  infrastrutture  militari,
riconosciute con provvedimento del Comandante generale dell'Arma  dei
carabinieri. 
  6. In caso di indisponibilita' di ufficiali  del  Genio  con  grado
dirigenziale, gli organi esecutivi del Genio di cui all'art. 2, comma
1, lettera g), sono retti da ufficiali superiori del  Genio,  la  cui
idoneita'  all'incarico   e'   stata   riconosciuta   con   specifico
provvedimento dell'organismo di Forza armata preposto all'impiego del
personale. Gli Ufficiali del Genio in possesso dei requisiti di legge
possono ricoprire gli incarichi,  compresi  quelli  di  collaudo,  ed
essere nominati membri  delle  commissioni  previste  ai  fini  della
realizzazione  dei  lavori  pubblici  anche  se  in  congedo,   nelle
posizioni dell'ausiliaria o della riserva. 
                               Art. 10 
 
                       Competenze di Geniodife 
              (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Alle attivita' del Genio di cui all'art. 3 sovrintende Geniodife
per gli aspetti tecnici e amministrativi, fatta salva  la  competenza
di Teledife per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di
cui all'allegato «A» del regolamento generale, ove assumano carattere
preminente nell'appalto. 
  2. Per assolvere gli incombenti di competenza, Geniodife si  avvale
degli organi tecnici di Forza armata,  dei  comandi  e  degli  organi
esecutivi del Genio dislocati sul territorio nazionale. 
                               Art. 11 
 
     Attivita' di controllo sulla gestione delle infrastrutture 
         (art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  La  funzione  ispettiva  e  di  controllo  sul  rispetto  delle
procedure per la realizzazione delle infrastrutture e' esercitata dal
Segretariato generale della difesa/DNA per il tramite  di  Geniodife,
quale titolare dell'amministrazione  dei  beni  immobili  in  uso  al
Ministero della difesa. 
  2. Geniodife informa lo Stato maggiore di  Forza  armata  al  quale
l'ente utilizzatore appartiene nei casi di: 
    a) negligente  azione  di  mantenimento  delle  infrastrutture  e
utilizzo non conforme alla destinazione d'uso delle stesse; 
    b) mancata tenuta e aggiornamento del  fascicolo  inventariale  e
mancato aggiornamento dell'inventario; 
    c) uso di impianti speciali in difformita' dalle disposizioni  in
materia di prevenzione degli infortuni e  igiene  del  lavoro,  ferme
restando le competenze degli  organismi  specificatamente  costituiti
dall'Amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  e
dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare. 
                               Art. 12 
 
            Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione 
                 e la gestione delle infrastrutture 
                  (art. 13, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano  l'azione
di vigilanza sui lavori di  minuto  mantenimento  e  di  manutenzione
ordinaria. 
  2. Particolari azioni di verifica sono comunque svolte da Geniodife
sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche  norme
di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro, ferme  restando
le   competenze   degli   organismi    specificatamente    costituiti
dall'amministrazione della Difesa ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  e
dell'art. 13, comma 1-bis del decreto legislativo n. 81  del  2008  e
dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare. 
  3. La  mancata  osservanza  delle  norme  comporta  la  sospensione
dell'esercizio   dell'impianto.    Eventuali    autorizzazioni    per
l'esercizio in  deroga  possono  essere  concesse  esclusivamente  da
Geniodife, che ne determina altresi' i limiti e le condizioni. 
Capo IV

ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE


Sezione I

Organi del procedimento

                               Art. 13 
 
                    Responsabile del procedimento 
               per la realizzazione di lavori pubblici 
                (articoli 16, comma 2, e 17, comma 3, 
                       d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. L'incarico di responsabile unico o di responsabile della singola
fase del procedimento e' assegnato, nell'atto di  avvio  del  singolo
procedimento: 
    a) da Geniodife, per le opere di cui agli articoli 5, 6 e 7; 
    b) dalla Forza armata, per i lavori di cui all'art. 8; 
    c) dall'organo tecnico di Forza armata,  nei  casi  in  cui  tale
organo sia incaricato della realizzazione degli interventi; 
    d) da Teledife, per quanto attiene alle opere speciali, OS  17  e
OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale. 
  2. Il responsabile unico del procedimento, il responsabile  per  la
fase di progettazione e il responsabile per  la  fase  di  esecuzione
devono essere tecnici in possesso di titolo di  studio  e  competenza
adeguati all'intervento da realizzare. A  tale  scopo  sono  nominati
ufficiali del Genio, ovvero dirigenti o funzionari civili  dei  ruoli
tecnici con anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni. 
  3. Per particolari  esigenze  organizzative,  il  responsabile  del
procedimento puo'  svolgere,  nei  limiti  delle  proprie  competenze
professionali, anche incarichi di progettazione e  di  direzione  dei
lavori, limitatamente agli interventi di  manutenzione  ordinaria  di
importo non superiore a 200.000 euro. 
  4. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento,  ai
sensi dell'art. 196, comma 4, del  codice,  deve  possedere,  se  non
dirigente, un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni. 
  5. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con  il
supporto dei dipendenti di tutte le  unita'  organizzative  coinvolte
della stazione appaltante, centrali e periferiche, e, in particolare,
degli organi esecutivi del Genio. 
  6. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti  a
suo carico o che  non  svolga  i  compiti  assegnati  con  la  dovuta
diligenza, e'  escluso  dalla  ripartizione  dell'incentivo  previsto
dall'art. 92, comma 5, del  codice,  con  riferimento  all'intervento
affidatogli,  ferme  restando  le  ulteriori  sanzioni  disciplinari,
amministrative e penali previste dalla normativa vigente. 
                               Art. 14 
 
                 Funzioni e compiti del responsabile 
            del procedimento per la fase di progettazione 
                  (art. 18 d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il responsabile per la fase di progettazione: 
    a) promuove gli accertamenti preliminari idonei a  consentire  la
verifica della fattibilita' tecnica, economica e amministrativa degli
interventi  in  relazione  agli  aspetti  operativi  da  cui   deriva
l'esigenza; verifica  in  via  generale  la  conformita'  ambientale,
paesistica, territoriale e urbanistica  dell'intervento  e  promuove,
ove necessario, l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei pareri
dei  competenti  organi  di  tutela  ambientale  e  paesaggistico   -
territoriale; 
    b) redige, secondo quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del
codice, il documento preliminare alla progettazione; 
    c) coordina le attivita' necessarie al fine della  redazione  del
progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del
documento  preliminare  alla  progettazione,   siano   indicati   gli
indirizzi  che  devono  essere  seguiti  nei  successivi  livelli  di
progettazione e i diversi gradi di approfondimento  delle  verifiche,
delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; 
    d) cura la richiesta del codice unico di progetto  (CUP)  di  cui
all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  nonche'  del  codice
identificativo di gara  (CIG),  verificando  che  tali  codici  siano
riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti
il progetto; 
    e) accerta e certifica la sussistenza  delle  condizioni  di  cui
all'art. 90, comma 6, del codice; motiva  la  scelta  del  metodo  di
affidamento  degli  incarichi  di   natura   tecnica,   compresa   la
valutazione di cui all'art. 91,  comma  5,  del  codice;  coordina  e
verifica la predisposizione dei relativi bandi di  gara,  nonche'  il
successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva
possibilita' di svolgere all'interno dell'Amministrazione le  diverse
fasi della progettazione senza l'ausilio di  consulenze  esterne;  in
relazione alle caratteristiche  e  alla  dimensione  dell'intervento,
promuove e definisce  le  modalita'  di  verifica  dei  vari  livelli
progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni
e la stima dei corrispettivi da inserire nel quadro economico; 
    f) coordina le attivita' necessarie alla redazione  del  progetto
definitivo  ed  esecutivo,  verificando  che  siano   rispettate   le
indicazioni  del  documento  preliminare  alla  progettazione  e  del
progetto preliminare, nonche' le attivita' necessarie alla  redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento; 
    g) propone all'amministrazione  aggiudicatrice,  nelle  procedure
ristrette e nelle procedure di appalto di progettazione e esecuzione,
ove ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare  con  le  ditte
per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni  sullo
stesso; 
    h) convoca e presiede, nelle procedure ristrette di  appalto,  di
progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare, ove
ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare per l'illustrazione
del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; 
    i) propone i sistemi di affidamento dei lavori; 
    l) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei
suoi livelli,  le  necessarie  verifiche  circa  la  rispondenza  dei
contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni  del
documento   preliminare   e   del   progetto   preliminare   e   alle
disponibilita' finanziarie, nonche' alla sussistenza dei  presupposti
di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la  piena
disponibilita' degli immobili; 
    m) nomina i progettisti e il coordinatore per  la  progettazione,
per l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'art.  91  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla loro attivita'; 
    n) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli  elementi
di informazione connessi ai  lavori  e  relativi  alle  attivita'  di
propria competenza, in ottemperanza a quanto  previsto  dall'art.  7,
comma 8, del codice; 
    o) svolge, ai sensi dell'art. 16 del decreto  legislativo  n.  81
del 2008, su delega del soggetto di cui all'art.  26,  comma  3,  del
medesimo decreto legislativo, i compiti previsti  nello  stesso  art.
26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di
sicurezza  e  di  coordinamento,  ai  sensi  del  richiamato  decreto
legislativo; 
    p)  assume,  nella  fase  di  progettazione,  gli  obblighi   del
responsabile  dei  lavori,  ai  sensi  dell'art.   90   del   decreto
legislativo n.  81  del  2008,  salvo  che  il  soggetto  deputato  a
rappresentare il  committente  intenda  adempiere  direttamente  agli
stessi obblighi. 
  2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori
eseguibili per lotti, accerta e attesta: 
    a) l'avvenuta redazione,  ai  fini  dell'inserimento  nell'elenco
annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la  sua
articolazione per lotti; 
    b) la quantificazione, nell'ambito del programma e  dei  relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare  l'intero
lavoro; 
    c) l'idoneita' dei singoli lotti a costituire  parte  funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento. 
                               Art. 15 
 
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la  fase  di
                             affidamento 
                  (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 
    a) verifica la legittimita' dei sistemi di  affidamento  proposti
dal responsabile per la fase di progettazione; 
    b) verifica la conformita' alle norme di legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli atti di invito; 
    c) accerta, prima della pubblicazione del bando di gara,  tramite
il responsabile del procedimento per la fase  di  progettazione,  che
non  siano  sopravvenute  disposizioni  legislative  o  regolamentari
difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto; 
    d) assicura che sia messa a disposizione delle ditte  concorrenti
tutta la documentazione prevista a base di gara, compresi i piani  di
sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008; 
    e) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di  bando,
promuove la gara informale e garantisce la pubblicita'  dei  relativi
atti; 
    f) richiede all'Amministrazione aggiudicatrice  la  nomina  della
commissione giudicatrice nel caso  di  affidamento  con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    g) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli  elementi
di informazione connessi all'affidamento dei lavori, per le attivita'
di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7,
comma 8, del codice. 
                               Art. 16 
 
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la  fase  di
                             esecuzione 
                  (art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione: 
    a) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori  e
accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi  dell'art.  90,
comma 6,  del  codice,  giustificano  l'affidamento  dell'incarico  a
soggetti esterni alla Amministrazione aggiudicatrice; 
    b) accerta la data di effettivo inizio dei lavori  e  ogni  altro
termine di svolgimento degli stessi; 
    c) nomina  il  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori,  per
l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  all'art.  92   del   decreto
legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla sua attivita'; 
    d) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla  legge  per
le varianti in corso d'opera; 
    e) irroga le penali per il ritardato adempimento  degli  obblighi
contrattuali,  anche  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   dal
direttore dei lavori; 
    f)  propone  la  risoluzione  del  contratto  ogni  qualvolta  ne
ricorrano i presupposti; 
    g)  propone  la  transazione  e  la  definizione  bonaria   delle
controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e
promuove la costituzione della commissione per la proposta di accordo
bonario ai sensi dell'art. 240, comma 5, del codice, in  tale  ambito
richiedendo  all'ente  deputato  all'approvazione  del  contratto  la
nomina del componente dell'Amministrazione in seno alla commissione; 
    h) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorita' e'  responsabile
della   correttezza   degli   elementi   di   informazione   relativi
all'esecuzione; 
    i)  trasmette   agli   organi   competenti   dell'Amministrazione
aggiudicatrice, sentito il direttore  dei  lavori,  la  proposta  del
coordinatore   per   l'esecuzione   dei   lavori   di    sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o
di risoluzione del contratto; 
    l) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli  elementi
di informazione connessi all'esecuzione dei lavori, per le  attivita'
di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7,
comma 8, del codice; 
    m) assume, nell'ambito della fase di esecuzione, gli obblighi del
responsabile  dei  lavori,  ai  sensi  dell'art.   90   del   decreto
legislativo n. 81 del 2008; 
    n) svolge funzione di vigilanza sulla  realizzazione  dei  lavori
nella concessione dei lavori pubblici, verificando il rispetto  delle
prescrizioni contrattuali. 
Sezione II

Programmazione dei lavori a finanziamento nazionale

                               Art. 17 
 
                             Competenze 
              (art. 2, comma 8, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.    L'individuazione    delle     esigenze     tecnico-operative,
l'elaborazione del programma triennale  e  la  redazione  dell'elenco
annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori  di  Forza
armata e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti
programmatori. 
  2.  Gli  studi  di  fattibilita'  redatti  per  l'elaborazione  dei
programmi evidenziano, tra l'altro, la motivazione dell'intervento. 
  3. Dopo l'approvazione, i programmi sono trasmessi  a  Geniodife  o
agli organi tecnici di  Forza  armata,  laddove  competenti,  che  ne
avviano l'esecuzione mediante diramazione agli organi  esecutivi  del
Genio. 
  4. Contestualmente gli organismi  di  cui  al  comma  3  inviano  i
programmi  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
all'Osservatorio per la pubblicita' prevista dall'art. 128, comma 11,
del codice, con omissione dei lavori segretati e di quelli esclusi ai
sensi dell'art. 18 del codice. 
  5. La programmazione degli interventi realizzati dalle Forze armate
fuori dal territorio nazionale e' disciplinata al Capo XII. 
Sezione III

Programmazione dei lavori con finanziamento
sui Fondi comuni della NATO

                               Art. 18 
 
                             Competenze 
                  (art. 29, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. La programmazione degli interventi e'  attuata  dagli  organismi
della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero  della  difesa
preposti ai rapporti con la NATO. 
                               Art. 19 
 
                   Proposta militare di programma 
                  (art. 30, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono  effettuate
normalmente dai comandi strategici della NATO. 
                               Art. 20 
 
                         Schede di progetto 
                  (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. La definizione di massima degli interventi da  proporre  per  la
programmazione e' curata  dagli  organi  tecnici  centrali  di  Forza
armata, in coordinamento con i  comandi  della  NATO  competenti  per
territorio, che provvedono alla redazione di schede  di  progetto  in
cui   sono   compresi   i   richiami   alle   motivazioni   operative
dell'intervento, delle modalita' di intervento,  dei  costi  e  della
loro ripartizione nel tempo. 
                               Art. 21 
 
                     Approvazione dei programmi 
                  (art. 32, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I programmi, suddivisi in insiemi funzionali di interventi, sono
approvati dal  Consiglio  atlantico  con  il  preventivo  parere  del
Comitato militare per l'aspetto operativo e del Resource  policy  and
planning Board per gli aspetti politici, tecnici e finanziari. 
                               Art. 22 
 
                 Adempimenti di competenza nazionale 
                  (art. 33, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife  attiva  le  azioni
per  garantire  la   disponibilita'   delle   aree   necessarie   per
l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da  sottoporre  a  eventuali
espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli
organi del Genio. 
                               Art. 23 
 
                     Fondi per la progettazione 
                  (art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ove per la progettazione degli interventi inseriti in  programma
si ricorra a  professionisti  esterni  all'Amministrazione,  i  fondi
necessari sono richiesti da Geniodife al Comitato  investimenti,  che
sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO. 
                               Art. 24 
 
                      Fondi per accordi bonari 
                  (art. 35, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I fondi necessari per  gli  accordi  bonari  sono  richiesti  da
Geniodife con la procedura prevista dall'art. 23. 
Sezione IV

Programmazione dei lavori sul territorio nazionale finanziati da
Paesi Alleati o da Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO

                               Art. 25 
 
                      Disposizioni preliminari 
                  (art. 36, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. La programmazione degli interventi e' attuata nell'ambito  delle
procedure  previste  dalle  organizzazioni   internazionali   o   dai
memorandum d'intesa con il Paese alleato, in  coordinamento  con  gli
Stati maggiori di Forza armata interessati e con Geniodife. 
                               Art. 26 
 
                        Proposte di programma 
                  (art. 37, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Le proposte di programma sono avanzate  dal  Paese  alleato  con
schede di progetto contenenti gli elementi essenziali per individuare
tutti gli aspetti salienti dell'intervento proposto. 
                               Art. 27 
 
                     Approvazione del programma 
                  (art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  Il   programma   e'   approvato   dalla   componente   italiana
dell'organismo competente secondo il memorandum d'intesa con il Paese
alleato o con l'organizzazione internazionale, in  coordinamento  con
Geniodife e gli Stati maggiori di Forza armata competenti. 
Capo V

PROGETTAZIONE


Sezione I

Progettazione dei lavori nazionali e NATO

                               Art. 28 
 
                  Applicazione degli standard Nato 
                  (art. 50, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I progetti NATO devono  essere  redatti  in  piena  aderenza  ai
criteri di progettazione e agli standard dimensionali e prestazionali
stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di standardizzazione. 
  2. Ove i criteri manchino, il progetto  e'  redatto  garantendo  il
rispetto del requisito minimo essenziale di cui all'art. 2, comma  1,
lettera q). 
                               Art. 29 
 
       Documentazione in ordine alla disponibilita' delle aree 
                  (art. 64, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ove per l'esecuzione delle  opere  sia  necessario  procedere  a
esproprio,  il  responsabile  del  procedimento  per   la   fase   di
progettazione acquisisce dagli organi  tecnici  del  Ministero  della
difesa preposti all'esproprio la documentazione attestante l'avvenuto
completamento del procedimento di acquisizione delle nuove aree. 
  2. Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni  o
esterni all'Amministrazione, il responsabile  del  procedimento  deve
accertare che siano  gia'  definiti  tutti  gli  aspetti  tecnici  ed
economici connessi con tali interferenze. 
  3. Ove l'esecuzione delle opere  necessiti  di  asservimenti  o  di
occupazioni temporanee, e'  predisposto  il  piano  delle  particelle
interessate e stimato l'onere per le occupazioni temporanee. 
                               Art. 30 
 
                    Verifica della progettazione 
                  (art. 79, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  La  verifica  della  progettazione,  di  cui  all'art.  47  del
regolamento generale, qualora svolta mediante strutture interne della
stazione appaltante, e' effettuata dagli organismi tecnici  dell'ente
in cui e' individuato il responsabile del procedimento per la fase di
progettazione. 
  2. Per un  periodo  di  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, gli uffici tecnici  della  stazione  appaltante
sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno. 
                               Art. 31 
 
         Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti 
                  (art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  I  progetti  preliminari,  definitivi  ed  esecutivi,  dopo  la
validazione, sono approvati dall'ente deputato  all'approvazione  del
contratto, previo parere tecnico operativo sui  progetti  preliminari
da parte dell'organo tecnico di Forza Armata. 
  2. I progetti dei lavori di cui all'art.  8  sono  approvati  dagli
organi tecnici centrali di Forza armata. 
Sezione II

Lavori sul territorio nazionale finanziati da Paesi Alleati o da
Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO

                               Art. 32 
 
                  Oneri, competenze e progettazione 
           (articoli 81, 82 e 83, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I progetti dei lavori di  cui  all'art.  7  sono  interamente  a
carico dei Paesi alleati o  dell'organizzazione  internazionale,  cui
compete la relativa spesa. 
  2. I progetti dei  lavori  di  cui  al  comma  1  sono  redatti  in
conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e  alle  norme
vigenti,  e  sono  approvati  da  Geniodife  prima  dell'avvio  delle
procedure di appalto. 
Capo VI

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

                               Art. 33 
 
 Procedure di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO 
                 (art. 118, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati secondo  le
procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e  successivi
aggiornamenti, che prevede la  partecipazione  all'appalto  solo  per
ditte con sede nei Paesi dell'alleanza. 
  2.   Nelle   procedure   concorsuali   Geniodife   provvede    alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  del
bando di gara recante le informazioni  sui  lavori  da  eseguire,  in
conformita' alle disposizioni del codice e del regolamento  generale,
a esclusione della pubblicita' a livello comunitario. Preventivamente
Geniodife trasmette informativa in merito  all'appalto  al  Ministero
degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei
Paesi dell'alleanza, le quali provvedono  per  la  pubblicazione  nei
rispettivi Paesi secondo le  modalita'  previste  dagli  stessi,  con
oneri a carico del Ministero della difesa. 
  3. Le ditte italiane che intendono partecipare alla gara  ne  fanno
richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata  della
documentazione comprovante le  capacita'  tecniche  e  amministrative
richieste nel bando, entro il termine, non inferiore a quarantacinque
giorni, indicato nel bando di gara. 
  4. I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara
di   appalto   sono   comunicati   a   Geniodife   dalle   rispettive
rappresentanze  diplomatiche  in  Italia.  In   alternativa,   quando
previsto dall'informativa di  cui  al  comma  2,  i  nominativi  sono
trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier generale della
NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier generale. 
  5. I nominativi di cui al comma 4 devono pervenire  a  Geniodife  o
alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO  nei
termini indicati dall'informativa di cui al comma 2. 
  6. Alla gara di appalto sono invitate: 
    a) le ditte italiane ritenute idonee a seguito di verifica  delle
caratteristiche richieste dal bando di gara, effettuata da Geniodife; 
    b) le ditte non italiane le cui  richieste  siano  pervenute  nei
termini di cui al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento  di
cui al comma 1. 
  7. Per i lavori per i quali gli organismi  della  NATO  autorizzano
l'affidamento con procedure ordinarie, si procede con le disposizioni
previste dal codice, con esclusione degli adempimenti in  materia  di
pubblicita' e partecipazione a livello comunitario. 
  8. Le  procedure  di  cui  ai  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6  sono
automaticamente adeguate alle modifiche  procedurali  adottate  dagli
organismi della NATO. 
                               Art. 34 
 
                Criteri di aggiudicazione dei lavori 
                    con finanziamento della NATO 
                 (art. 129, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati,
salvo diversa determinazione della NATO, con il criterio  del  prezzo
piu' basso, previo eventuale esame delle offerte che  possono  essere
ritenute non congrue. 
  2. L'esame di congruita' delle offerte e' consentito solo  se  tale
possibilita' e' stata riportata nell'informativa di cui all'art.  33,
comma 2, secondo periodo. 
                               Art. 35 
 
                   Esecuzione dei lavori congiunta 
                  all'acquisizione di beni immobili 
 
  1.  In  sostituzione  totale  o  parziale  delle  somme  di  denaro
costituenti il corrispettivo dell'appalto,  il  bando  di  gara  puo'
prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta'  di  beni
immobili individuati dall'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.  307,
comma 10, del codice dell'ordinamento militare, gia' indicati, in  un
separato elenco, nel programma triennale  di  cui  all'art.  128  del
codice. In tale ipotesi, il bando indica,  come  base  di  gara,  sia
l'importo minimo del prezzo  del  bene,  sia  l'importo  massimo  per
l'esecuzione dei lavori. 
  2. L'offerta ha ad oggetto il prezzo per la congiunta  acquisizione
del bene e l'esecuzione dei lavori. La vendita del bene  e  l'appalto
per l'esecuzione dei lavori sono aggiudicati  alla  migliore  offerta
congiunta, da valutarsi secondo il criterio del prezzo piu'  basso  o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  3. Il  valore  dei  beni  immobili  da  trasferire  e'  determinato
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307,  comma  10,  del  codice
dell'ordinamento militare. 
  4. Il bando di gara puo' prevedere che  l'immissione  nel  possesso
dell'immobile abbia luogo  in  un  momento  anteriore  a  quello  del
trasferimento della proprieta', il quale puo'  essere  disposto  solo
dopo l'approvazione del certificato di collaudo. 
Capo VII

DIREZIONE DEI LAVORI

                               Art. 36 
 
 Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori 
            (articoli 160 e 161, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il coordinamento, la direzione e il controllo  tecnico-contabile
dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5, 6 e 8, sono svolti
dagli organi del Genio previsti dagli ordinamenti  di  Forza  armata,
che sono funzionalmente dipendenti  da  Geniodife  per  le  attivita'
connesse ai lavori di cui agli articoli 5 e 6. 
  2. In alcuni  casi,  per  esigenze  organizzative,  Geniodife  puo'
costituire una specifica direzione lavori  richiedendo  il  personale
alla Forza armata interessata alle opere o a piu'  Forze  armate  nel
caso di opere a carattere interforze. 
  3. Gli interventi realizzati fuori dal territorio nazionale di  cui
al Capo XII sono eseguiti  sotto  il  coordinamento  e  la  direzione
tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti. 
  4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono
coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato. 
  5. L'incarico di direttore dei lavori e' conferito  agli  ufficiali
del Genio.  L'incarico  puo'  essere  conferito  anche  al  personale
civile, appartenente alla terza area con profilo tecnico,  dotato  di
adeguata capacita' tecnico professionale,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dal codice e dal regolamento generale. 
  6.  L'incarico,  per  ogni  singolo  lavoro,   e'   conferito   dal
responsabile del procedimento per la fase di  esecuzione,  correlando
la  capacita'  tecnico  professionale  del   soggetto   alla   natura
dell'intervento da realizzare. 
                               Art. 37 
 
                        Assistente dei lavori 
                 (art. 163, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente con  funzioni
di assistente di cantiere. Nei casi  piu'  complessi  possono  essere
nominati anche piu' assistenti con  specifiche  competenze  nei  vari
settori tecnici dell'opera da eseguire. 
  2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori. 
  3.  Gli  assistenti  sono  sottufficiali,  volontari  in   servizio
permanente o dipendenti civili, in possesso di titolo  di  studio  di
geometra o perito edile, elettrotecnico o termotecnico. 
  4. Nei casi di  particolare  complessita'  tecnica  possono  essere
nominati assistenti anche ufficiali del  Genio  o  funzionari  civili
appartenenti  alla  carriera  direttiva   tecnica,   con   specifiche
competenze tecniche nei settori relativi all'esecuzione delle  opere,
con funzioni di  direttore  operativo  ai  sensi  dell'art.  149  del
regolamento generale. 
  5. Per l'Arma dei carabinieri si applica l'art. 9, comma 5. 
  6. Ferma restando la responsabilita' del coordinamento da parte del
direttore  dei  lavori,  altri  incarichi  connessi   alla   corretta
sorveglianza dei lavori possono essere  affidati  all'assistente  dei
lavori. 
                               Art. 38 
 
                     Capo dell'organo esecutivo 
                 (art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il capo dell'organo esecutivo del  Genio  e'  un  ufficiale  con
grado dirigenziale del Genio. 
  2. Il capo dell'organo esecutivo ricopre l'incarico di responsabile
unico del procedimento o di responsabile del procedimento  di  una  o
piu' fasi del procedimento, come indicato dall'art. 13. 
  3. Oltre a  ricoprire  l'incarico  di  cui  al  comma  2,  il  capo
dell'organo esecutivo e' responsabile della verifica e del  controllo
degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli  enti
nell'affidamento ed esecuzione  degli  interventi  a  essi  demandati
dagli organi tecnici centrali di  Forza  armata.  In  tale  attivita'
riferisce a  questi  ultimi  circa  la  regolarita'  delle  procedure
amministrative seguite. 
Capo VIII

ESECUZIONE DEI LAVORI

                               Art. 39 
 
            Trasmissione del processo verbale di consegna 
                 (art. 169, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di  esecuzione,
acquisito il processo verbale di consegna,  ne  invia  immediatamente
copia all'ente deputato all'approvazione del contratto. 
                               Art. 40 
 
Acquisizione del benestare per  le  differenze  riscontrate  all'atto
                           della consegna 
                 (art. 170, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Nel caso in cui l'importo netto dei lavori  non  eseguibili  per
effetto  delle  differenze  riscontrate  sia  inferiore   al   quinto
dell'importo   netto   di   aggiudicazione,   il   responsabile   del
procedimento, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 155  del
regolamento   generale,    deve    acquisire    dall'ente    deputato
all'approvazione del contratto il benestare previsto dal  regolamento
generale. 
                               Art. 41 
 
Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori 
                 (art. 172, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  158  del  regolamento
generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto  delle
Forze armate sono considerate di pubblico  interesse  ai  fini  della
sospensione dei lavori. 
  2. In deroga all'art. 158, comma 3, del  regolamento  generale,  il
verbale  di  sospensione  deve  essere  immediatamente  inoltrato  al
responsabile del procedimento per  l'esecuzione.  Copia  del  verbale
deve essere  altresi'  inviata  all'autorita'  che  ha  approvato  il
contratto. 
  3. In deroga all'art. 159, comma 10, del regolamento  generale,  la
risposta in merito all'istanza di proroga e'  resa  dal  responsabile
del procedimento per la fase di esecuzione entro  trenta  giorni  dal
suo  ricevimento,  sentito  il  direttore  dei  lavori  e   acquisita
l'autorizzazione dal parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico. 
Capo IX

CONTABILITA' DEI LAVORI

                               Art. 42 
 
           Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 
            (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante
dal quadro economico allegato al progetto approvato  ha  le  seguenti
destinazioni: 
    a)  rilievi,  accertamenti  e   indagini   preliminari,   nonche'
eventuali prove di laboratorio  e  verifiche  tecniche  previste  dal
capitolato speciale di appalto; 
    b) somme a disposizione per l'esecuzione di  lavori  in  economia
esclusi dall'appalto; 
    c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori,  assistenza
giornaliera, contabilita', liquidazione  e  assistenza  ai  collaudi,
nonche' per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti; 
    d) spese per attivita' di consulenza o di supporto; 
    e) spese per commissioni giudicatrici; 
    f) spese per collaudi; 
    g) imposta sul valore aggiunto; 
    h) spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere d'arte; 
    i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133, comma  3,
del codice. 
  2.  Per  gli  espropri  si  provvede  con  fondi  resi  disponibili
sull'apposito capitolo di spesa. 
  3. I fondi messi a disposizione dalla NATO per la realizzazione dei
progetti da essa finanziati hanno le seguenti destinazioni: 
    a) spese per la progettazione, spese per ausili professionali per
la direzione e l'assistenza dei lavori e oneri per i coordinatori per
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
    b) spese per i lavori e per gli imprevisti; 
    c) spese per i collaudi. 
                               Art. 43 
 
                Certificato di ultimazione dei lavori 
                 (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  199,  comma  2  del
regolamento  generale,  l'eventuale  assegnazione   di   un   termine
perentorio non superiore a sessanta giorni per  il  completamento  di
lavorazioni  di   piccola   entita'   deve   essere   preventivamente
autorizzato dall'ente deputato all'approvazione del  contratto  sulla
base delle giustificazioni del  direttore  dei  lavori  avallate  dal
responsabile del procedimento. 
  2. In caso di accoglimento, il termine di cui all'art.  141,  comma
1, del codice decorre dalla data di scadenza di cui al  comma  2,  da
verbalizzare in contraddittorio con l'appaltatore. 
                               Art. 44 
 
           Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore 
                 (art. 219, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  182  e  213  del
regolamento   generale,   il   giornale   dei   lavori   e'   firmato
dall'appaltatore o dal suo rappresentante per la sola parte  relativa
alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in
cantiere. 
                               Art. 45 
 
                  Contabilita' soggette a revisione 
                 (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Tutte le contabilita' dei lavori eseguiti a ditta, a  cottimo  e
con i  reparti  del  Genio  sono  verificate,  a  cura  degli  organi
esecutivi, prima dell'emissione di ogni  acconto  nonche'  prima  del
pagamento del saldo. 
  2. L'autorita' responsabile  dell'approvazione  del  collaudo  puo'
disporre,  per  motivi  eccezionali,  anche   una   revisione   prima
dell'effettuazione delle operazioni di collaudo. 
Capo X

COLLAUDO DEI LAVORI

                               Art. 46 
 
                        Oggetto del collaudo 
                 (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  215  del  regolamento
generale, l'ente deputato all'approvazione del contratto  dispone  il
collaudo in corso d'opera  ogniqualvolta  lo  ritenga  necessario  in
relazione alle finalita' dell'Amministrazione della difesa. 
                               Art. 47 
 
                       Nomina del collaudatore 
                 (art. 225, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  216,  comma  1,  del
regolamento  generale,  la  nomina  del  collaudatore  e'  effettuata
dall'ente deputato all'approvazione del contratto. 
                               Art. 48 
 
        Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo 
                 (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I collaudatori  sono  ufficiali  del  Genio  in  servizio  o  in
ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno  1965,  n.
812, con anzianita' di grado superiore a  quella  del  direttore  dei
lavori, nonche' funzionari civili di livello superiore a  quello  del
direttore dei lavori in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  216
del regolamento generale. 
  2. I collaudatori sono iscritti  in  apposito  albo  del  Ministero
della difesa. 
                               Art. 49 
 
               Estensione delle verifiche di collaudo 
                 (art. 229, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. In deroga all'art. 219, comma 1, del  regolamento  generale,  in
caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'ente  deputato
all'approvazione del contratto assegna un  termine  non  superiore  a
quaranta  giorni  per  il  compimento  delle  operazioni,   trascorso
inutilmente  il  quale  dispone  la  decadenza  dall'incarico,  ferma
restando la responsabilita'  dell'organo  di  collaudo  per  i  danni
derivanti dall'inadempienza. 
                               Art. 50 
 
                       Visite in corso d'opera 
             (art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  221  del  regolamento
generale, i  verbali  di  visita  sono  trasmessi  all'ente  deputato
all'approvazione  del  contratto  da  parte  del   responsabile   del
procedimento. 
                               Art. 51 
 
          Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo 
 
  1. Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'art. 224 del regolamento generale. 
                               Art. 52 
 
           Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione 
                 (art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  226  del  regolamento
generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo  sospende
le operazioni e ne  riferisce  all'autorita'  che  gli  ha  conferito
l'incarico e  al  responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione,
formulando le sue proposte. 
                               Art. 53 
 
        Eccedenza su quanto e' stato autorizzato e approvato 
                 (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  228  del  regolamento
generale,  l'organo   di   collaudo   riferisce   all'ente   deputato
all'approvazione del contratto e al responsabile del procedimento per
la fase dell'esecuzione. 
                               Art. 54 
 
                       Certificato di collaudo 
                 (art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. All'emissione del certificato di collaudo provvedono i  soggetti
di cui all'art. 216 del regolamento generale. 
  2.  L'ente  deputato  all'approvazione  del  contratto  riveste  le
funzioni di stazione appaltante anche in relazione all'emissione  del
certificato di collaudo. 
                               Art. 55 
 
             Verbali di accertamento ai fini della presa 
                       in consegna anticipata 
            (art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, 
                       d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ai fini della presa in consegna anticipata di cui  all'art.  230
del regolamento generale, per stazione appaltante si  intende  l'ente
utente. 
  2. L'organo di collaudo,  qualora  costituito,  o  un  collaudatore
tecnico nominato dal responsabile del procedimento per  l'esecuzione,
attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.  230
del regolamento generale ed effettua le necessarie constatazioni  per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili  senza
inconvenienti  per  l'Amministrazione  e  senza   violare   i   patti
contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto
anche dal direttore dei lavori  e  dall'appaltatore,  e  vistato  dal
responsabile  del  procedimento  per  l'esecuzione,  con   il   quale
riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni. 
  3. Le constatazioni finalizzate alla  consegna  anticipata  possono
essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti
l'importo di un milione di euro. 
                               Art. 56 
 
                       Lavori non collaudabili 
 
  1. Qualora l'organo di collaudo ritenga i lavori non  collaudabili,
ai sensi dell'art. 232 del regolamento generale,  ne  informa  l'ente
deputato all'approvazione del contratto. 
                               Art. 57 
 
               Ulteriori provvedimenti amministrativi 
                 (art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. All'emissione degli ulteriori provvedimenti  amministrativi,  di
cui all'art. 234 del regolamento generale, provvede  l'ente  deputato
all'approvazione del contratto. 
                               Art. 58 
 
                 Certificato di regolare esecuzione 
                 (art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Qualora  l'ente  deputato  all'approvazione  del  contratto  non
ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da'  luogo  a
un certificato di regolare esecuzione dei lavori ai  sensi  dell'art.
237 del regolamento generale. 
                               Art. 59 
 
                 Compenso spettante ai collaudatori 
                  (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 
                 e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito  all'art.  238  del  regolamento
generale,  i  compensi  ai  collaudatori  di  cui  all'art.  48  sono
determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 92,
comma 5, del codice, adottato con apposito decreto del Ministro della
difesa.  Agli  ufficiali  di  cui  all'art.  48  compete   anche   il
riconoscimento degli oneri di missione secondo la  normativa  vigente
al momento dell'assolvimento dell'incarico. 
                               Art. 60 
 
           Collaudo delle opere a finanziamento della NATO 
                 (art. 252, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il collaudo delle opere realizzate con  il  finanziamento  della
NATO e' eseguito con le procedure previste dal  presente  regolamento
nonche', per gli aspetti non disciplinati, dal regolamento generale. 
  2. Acquisito il certificato di  collaudo,  Geniodife  trasmette  il
documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo  esecutivo  del
Genio che  ha  seguito  i  lavori,  per  la  successiva  accettazione
tecnico-amministrativa delle opere da  parte  degli  organismi  della
NATO. 
  3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi  della
NATO non ha effetto  sui  termini  previsti  per  l'approvazione  del
certificato di collaudo. 
                               Art. 61 
 
Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da  organizzazioni
                  internazionali diverse dalla NATO 
                  (art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per le opere finanziate da Paesi  alleati  o  da  organizzazioni
internazionali diverse dalla NATO, il collaudo e' effettuato  a  cura
degli organismi competenti del Paese  alleato  o  dell'organizzazione
internazionale. 
  2. Limitatamente agli aspetti tecnici,  per  verificare  che  siano
rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento  a
quelle   di   carattere   strutturale   e   impiantistico,   compresa
l'acquisizione delle omologazioni  previste  ai  fini  dell'esercizio
degli impianti,  Geniodife  nomina  uno  o  piu'  rappresentanti  che
affiancano il collaudatore o i collaudatori  nominati  ai  sensi  del
comma 1. 
Capo XI

LAVORI IN ECONOMIA


Sezione I

Ambito e procedimenti

                               Art. 62 
 
             Tipologia dei lavori eseguibili in economia 
             (art. 123, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori eseguibili in  economia  sono  individuati  nell'ambito
delle categorie generali di cui  all'art.  125  del  codice  e  delle
seguenti ulteriori categorie generali: 
    a) lavori di completamento o  di  riparazione  in  dipendenza  di
deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle
corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori; 
    b) lavori di cui  all'art.  63  quando  ragioni  di  urgenza  non
consentano il ricorso alle normali procedure  di  appalto.  L'urgenza
deve essere dichiarata dai competenti  organi  di  Forza  armata  con
decreto motivato; 
    c) lavori realizzati fuori dal territorio nazionale; 
    d) lavori  interferenti  con  l'attivita'  operativa  di  enti  e
reparti quando questa non possa essere interrotta o differita. 
                               Art. 63 
 
                 Lavori con finanziamento della NATO 
                       eseguibili in economia 
                 (art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori di cui  all'art.  34,  finanziati  dalla  NATO  con  la
procedura  «URGENT  REQUIREMENTS»  documento  AC/4  -   D(95)002,   e
successive modifiche, dichiarati urgenti e indifferibili dallo  Stato
maggiore della difesa, non compatibili con le  normali  procedure  di
appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo. 
                               Art. 64 
 
            Sistemi di esecuzione dei lavori in economia 
                 (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, e dell'art. 196, comma  7,  del
codice, i lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi: 
    a) in amministrazione diretta; 
    b) a mezzo cottimi; 
    c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di
truppa. 
                               Art. 65 
 
                  Lavori in amministrazione diretta 
                 (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Quando si procede in amministrazione  diretta,  il  responsabile
del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue  i  lavori  per
mezzo di personale dell'Amministrazione. 
  2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia
i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 
  3.  I  lavori  assunti  in  amministrazione  diretta  non   possono
comportare una spesa  complessiva  superiore  a  50.000  euro,  salvo
quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del codice. 
                               Art. 66 
 
                  Lavori a mezzo cottimi fiduciari 
                 (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi  di
cui agli articoli 62 e 63. 
  2. L'importo complessivo dei cottimi non deve  essere  superiore  a
200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma  1,  lettera
c),  afferenti  lavori  da   realizzare   nel   quadro   di   accordi
internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti  per  qualsiasi
importo. 
  3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento e'
regolato da  lettera  ordinativo;  per  cottimi  di  importo  pari  o
superiore, l'affidamento e' regolato da scrittura privata. 
  4. La lettera ordinativo o la scrittura  privata  devono  contenere
quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale. 
  5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati  con  avviso  di
post-informazione sul profilo del committente. 
                               Art. 67 
 
            Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, 
                    anche con l'ausilio di truppa 
                 (art. 184, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti  del  Genio
sono eseguiti da  apposite  unita'  che  vi  provvedono  operando  in
amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purche'  questi  ultimi
siano gia' previsti nei progetti approvati, utilizzando le  procedure
di cui agli articoli 65 e 66, applicate  anche  contemporaneamente  e
senza i limiti di importo ivi previsti. 
  2. I lavori effettuati a mezzo  reparto  del  Genio  sono  eseguiti
sotto la responsabilita' di un unico  responsabile  del  procedimento
che, di norma, e' il comandante del reparto, il quale  si  avvale  di
personale di adeguata  professionalita',  militare  e  civile,  della
Difesa.  Il  personale  militare  puo'  essere  costituito  anche  da
militari volontari inseriti in specifici ruoli  di  specializzazione.
Per  l'esecuzione  dei  lavori  e',  altresi',   possibile   assumere
personale occasionale la  cui  assunzione  e'  sempre  riferita  allo
specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari
per  l'esecuzione   dei   lavori   sono   prelevati   dai   magazzini
dell'Amministrazione,  o  qualora  non  disponibili,   acquistati   o
noleggiati su piazza con  procedure  in  economia,  senza  limiti  di
importo, nei quantitativi strettamente necessari. 
  3. Nell'espletamento delle procedure  di  affidamento  in  economia
necessarie per l'esecuzione  dei  lavori  da  eseguire  a  mezzo  dei
reparti del Genio sono adottate idonee forme di pubblicita',  purche'
compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza. 
                               Art. 68 
 
        Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia 
                 (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. L'esecuzione dei lavori in economia e' autorizzata: 
    a) da Geniodife, per i lavori di cui all'art. 62 e 63; 
    b) dagli organi tecnici di Forza armata o dagli organi  esecutivi
del  Genio  per  i  lavori  di  cui  all'art.  62,   che   comportino
manutenzione ordinaria, di cui all'art. 8, comma 1; 
    c) dagli organi esecutivi del Genio per i lavori necessari per la
compilazione di progetti; 
    d) dai comandanti degli enti per i lavori di minuto mantenimento,
di cui all'art. 8, comma 2. 
  2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da  eseguire
a cura degli organi esecutivi del Genio e  dei  comandi  degli  enti,
sono  accreditati  a  favore  dell'ente  interessato  dal  centro  di
responsabilita' per i capitoli di spesa di competenza. 
  3. Per gli interventi  autorizzati  da  Geniodife  e  dagli  organi
tecnici  centrali  di  Forza  armata  e'  necessaria  la   preventiva
registrazione del decreto di impegno della spesa. 
                               Art. 69 
 
                          Lavori d'urgenza 
                 (art. 186, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il verbale, in  cui  sono  indicati  i  motivi  dello  stato  di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e  i  lavori  necessari  per
rimuoverlo, e' compilato dal  responsabile  del  procedimento  o  dal
tecnico all'uopo incaricato ed e' trasmesso, a  cura  del  comandante
dell'organo  esecutivo  del  Genio,  con  una  perizia  estimativa  a
Geniodife o all'organo tecnico di Forza armata per la copertura della
spesa e l'autorizzazione dei lavori. 
Sezione II

Contabilita' dei lavori in economia

                               Art. 70 
 
                 Contabilita' delle spese di lavori 
                     in amministrazione diretta 
                 (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori in  amministrazione  diretta  sono  contabilizzati  con
fatture  commerciali  o  note  compilate  dal  direttore  dei  lavori
relativamente    a    prelievi    di    materiali    dai    magazzini
dell'Amministrazione. 
  2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a  firma
del  direttore  dei  lavori,  trascritte  in  apposito   registro   e
conservate complete dei riscontri di quietanza. 
  3. A corredo di ogni singola fattura sono conservate le copie degli
atti concorsuali che hanno portato  alla  scelta  del  fornitore  per
l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo  dei  materiali,
ove previsto, o i buoni di acquisto di cui al comma 5. 
  4. L'acquisto dei materiali e' regolato da lettera ordinativo  fino
all'importo  di  3.500  euro  e  da  scrittura  privata  per  importi
superiori. 
  5. Nel caso  di  piccole  provviste  e  di  noli  per  importi  non
superiori a 1.500 euro, la fornitura e' attuata con buoni di acquisto
emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei  confronti  dei
fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro e' di  durata
inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento  ai  buoni  di
acquisto emessi durante il mese. 
                               Art. 71 
 
           Contabilita' delle spese di lavori per cottimi 
                 (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I cottimi  sono  contabilizzati  con  annotazione  sul  libretto
dell'assistente   e   successiva   trascrizione   sul   registro   di
contabilita'.  La  trascrizione  sul  registro  di  contabilita'   e'
effettuata separando  i  cottimi  e  riportando  le  annotazioni  dal
libretto in ordine cronologico. 
  2. Le annotazioni sul  libretto  dell'assistente  sono  firmate  da
questi e  dall'appaltatore  o  suo  rappresentante.  Il  registro  di
contabilita' e' firmato, per ogni  trascrizione,  dal  direttore  dei
lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore. 
  3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta  esigenza,  eccedere  i
quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento
per  l'esecuzione  puo'  disporre  l'aumento  delle  quantita'  senza
ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che  ha  decretato  la
spesa, purche' non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni
non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato. 
                               Art. 72 
 
      Contabilita' dei lavori eseguiti con i reparti del Genio 
                 (art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Oltre alle documentazioni di cui  agli  articoli  70  e  71,  la
contabilita' deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai
occasionali. 
  2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente  dei  lavori
su  apposito  libretto  nel  quale  sono  indicate   le   generalita'
dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero. 
  3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata  inferiore,
l'assistente dei lavori trascrive le giornate  degli  operai  su  una
nota riepilogativa e la sottopone al  direttore  dei  lavori  per  la
firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori,  il  riepilogo  e'
trasmesso al responsabile del procedimento, per le successive  azioni
di verifica e di contabilizzazione delle paghe  e  per  l'inoltro  ai
fini del  pagamento.  Sono,  altresi',  contabilizzate  le  spese  di
missione del  personale  militare  e  civile  della  Difesa,  qualora
impiegato fuori dalla sede di servizio. 
                               Art. 73 
 
                  Pagamento delle spese in economia 
                 (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti
sono effettuati dall'ufficio amministrativo  dell'ente,  o  per  esso
competente,  sulla  base  di  fondi  specificatamente  assegnati  sui
capitoli di manutenzione. 
  2. In maniera analoga si procede per  i  lavori  autorizzati  dagli
organi esecutivi del Genio. 
  3. Per i lavori autorizzati da Geniodife o dagli organi tecnici  di
Forza armata, i pagamenti  sono  effettuati  a  mezzo  di  funzionari
delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative  piu'
vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei
lavori. 
  4.  Per  i  pagamenti  delle  paghe  degli  operai  occasionali  il
responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il
reparto del Genio, garantisce  che  siano  effettuati  due  pagamenti
mensili, uno in acconto e l'altro a saldo. 
  5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali puo' avvenire solo dopo
che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito  o  fornito
alle prescrizioni tecniche di cui  alle  lettere  ordinativo  o  alle
scritture private. Le  modalita'  di  accertamento  sono  oggetto  di
apposite circolari emanate da Geniodife. 
Sezione III

Collaudo dei lavori in economia eseguiti mediante manodopera militare

                               Art. 74 
 
                     Lavori soggetti a collaudo 
                 (art. 248, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 33,
62 e 63, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e  mediante
i reparti del Genio. 
  2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi  in  amministrazione
diretta e quelli a cottimo regolati  da  lettera  ordinativo,  per  i
quali e' rilasciato un certificato di buona  esecuzione  redatto  dal
responsabile del procedimento per l'esecuzione. 
  3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli  cottimi,  l'Ente
che ha autorizzato l'esecuzione delle opere, ai sensi  dell'art.  68,
puo' disporre anche  la  redazione  di  un  certificato  di  regolare
esecuzione da parte del direttore dei lavori. 
  4. I lavori di cui al comma  1  eseguiti  mediante  i  reparti  del
Genio, anche con l'ausilio  di  personale  di  truppa,  per  i  quali
l'importo di forniture, noli e cottimi superi la soglia  comunitaria,
sono soggetti alla disciplina  del  collaudo  in  corso  d'opera  che
comprende anche gli  accertamenti  circa  la  rispondenza  di  quanto
eseguito  o  fornito  alle  prescrizioni  tecniche   comprese   nelle
scritture private ai fini di quanto previsto all'art. 66, comma 5. 
  5.   L'accertamento   di   conformita'   delle   prestazioni   alle
prescrizioni  tecniche,  fino  agli  importi  previsti  dalla  soglia
comunitaria, si effettua  nell'ambito  del  certificato  di  regolare
esecuzione  ovvero  da  parte  di  organismi  interni   appositamente
nominati dal responsabile del procedimento. 
                               Art. 75 
 
                       Nomina dei collaudatori 
                 (art. 249, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I collaudatori sono nominati  dagli  enti  competenti  ai  sensi
dell'art. 68, con le modalita' previste dal  regolamento  generale  e
nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 48. 
                               Art. 76 
 
               Documenti da consegnare al collaudatore 
                 (art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo  di  collaudo
il progetto, le  eventuali  varianti  intervenute  in  corso  d'opera
nonche', per i lavori in amministrazione diretta, i rendiconti  delle
spese effettuate per manodopera, materiali  e  noleggi,  completi  di
fatture quietanziate, e,  per  i  lavori  a  cottimo  fiduciario,  la
documentazione prevista per i lavori a ditta. 
                               Art. 77 
 
                         Relazione riservata 
                 (art. 251, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.    Ove    riscontri    elementi    di    particolare     rilievo
tecnico-amministrativo,  il   collaudatore   redige   una   relazione
riservata da inviare a Geniodife,  anche  se  l'intervento  e'  stato
autorizzato da altro ente. 
Capo XII

INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE

                               Art. 78 
 
          Disposizioni preliminari - Normativa applicabile 
                  (art. 39, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ai sensi dell'art. 196 del codice, gli interventi eseguiti dalle
Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi  da  quelli  che
rientrano nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 208, sono disciplinati dalle prescrizioni di cui al
presente Capo. 
  2. L'Amministrazione della difesa e'  esonerata  dagli  adempimenti
previsti dal codice nei confronti dell'Autorita'. 
  3. Gli adempimenti relativi alla sicurezza previsti  dall'art.  131
del codice si applicano compatibilmente con il contesto  operativo  e
socio-ambientale in cui si svolgono i lavori. 
                               Art. 79 
 
                             Competenze 
 
  1. Geniodife  sovrintende  alle  attivita'  tecniche  per  i  nuovi
approntamenti  infrastrutturali  realizzati  fuori   del   territorio
nazionale. 
  2. Le Forze armate, tramite gli organi esecutivi all'uopo preposti,
sono responsabili della manutenzione e gestione delle  infrastrutture
utilizzate dai contingenti nazionali o che, comunque, ricadono  sotto
le responsabilita' dell'Amministrazione militare. 
                               Art. 80 
 
Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e  per  l'incremento  della
                       protezione delle forze 
             (articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  In  funzione  dell'urgenza,  dichiarata  dal   comandante   del
contingente o dell'organo di vertice  sovraordinato,  gli  interventi
sono disposti direttamente dal  comandante  delle  forze  dispiegate,
sulla base dei fondi accreditati al comando stesso e delle  capacita'
tecniche di cui dispone. 
  2.  Degli  interventi  di  cui  al  comma  1  e'   data   immediata
comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici di Forza armata,  cui
vanno, altresi', trasmessi i  consuntivi  delle  opere  realizzate  e
delle spese sostenute. 
                               Art. 81 
 
                           Programmazione 
                  (art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua  per  tempi
tali da  far  ritenere  conveniente  la  realizzazione  di  strutture
permanenti o semipermanenti, il comandante del contingente propone la
realizzazione degli interventi. 
  2. L'approvazione delle  proposte  compete  all'organo  di  vertice
sovraordinato, acquisito  il  parere  tecnico  degli  organi  di  cui
all'art. 79 per i rispettivi interventi di responsabilita'. 
  3. I programmi non sono soggetti agli obblighi  di  pubblicita'  ai
sensi dell'art. 196, comma 5, del codice. 
                               Art. 82 
 
                     Documentazione progettuale 
                  (art. 86, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. In deroga alla normativa generale sulla validazione  e  verifica
del progetto, la progettazione dell'intervento  e'  soggetta,  previa
approvazione per  gli  aspetti  operativi  da  parte  dell'organo  di
vertice sovraordinato, alla successiva approvazione tecnica da  parte
degli organi tecnici  di  cui  all'art.  79.  Tale  progettazione  si
conforma ai principi tecnici  desumibili  dalle  norme  vigenti,  ove
applicabili. 
  2. I progetti dei lavori di cui al presente Capo  sono  redatti  in
conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente  regolamento  e   dal
regolamento  generale.   Per   gli   interventi   caratterizzati   da
semplicita'   tecnica   o   ripetitivita'   puo'    essere    redatto
immediatamente il progetto esecutivo o definitivo, per il  successivo
appalto integrato. 
                               Art. 83 
 
    Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera 
 
  1. Per  i  singoli  interventi  e'  nominato  un  responsabile  del
procedimento  unico  o  per  ogni  singola  fase,  che  assicura   lo
svolgimento  dei  compiti  stabiliti  nel  codice  e   nel   presente
regolamento. 
                               Art. 84 
 
                        Direzione dei lavori 
 
  1.  Il  direttore  dei  lavori,  nominato  dal   responsabile   del
procedimento,  se  non  presente   costantemente   sul   sito   delle
realizzazioni, nomina assistenti di cantiere che  seguano  sul  posto
l'andamento dei lavori. 
  2. Oltre alle  funzioni  esercitate  secondo  le  disposizioni  del
presente regolamento, nei casi di urgenza, il direttore  dei  lavori,
nell'ambito delle disponibilita' economiche del contratto, assume  le
decisioni  necessarie   per   rimuovere   situazioni   di   pericolo,
salvaguardare la finalita' del lavoro e soddisfare  con  immediatezza
le esigenze. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati  riferisce
con le relative motivazioni in apposita perizia  da  inviare  con  la
massima  tempestivita'  al  responsabile  del  procedimento  per   la
ratifica del proprio operato. 
                               Art. 85 
 
                              Collaudo 
                 (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il collaudo  e'  disposto  e  approvato  secondo  le  competenze
previste dall'art. 79 con le procedure e le  modalita'  previste  dal
presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla  data
di ultimazione dei lavori. 
  2. Il responsabile del procedimento per la  fase  di  progettazione
definisce,  secondo  la  natura  e  la  tipologia  dei   lavori,   la
certificazione che dovra' corredare il certificato di collaudo. 
                               Art. 86 
 
                         Consegna anticipata 
            (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, 
                       d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Qualora l'ente utente abbia necessita' di occupare o  utilizzare
l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del  lavoro
realizzato, prima del collaudo il responsabile del  procedimento  per
la  fase  di  esecuzione  puo'  autorizzare  la  presa  in   consegna
anticipata a condizioni che: 
    a) siano state acquisite le certificazioni di  cui  all'art.  85,
comma 2; 
    b) sia stato redatto apposito stato di  consistenza  dettagliato,
da  allegare  al  verbale  di  consegna  del   lavoro,   nonche'   la
documentazione   relativa   all'aggiornamento   dell'inventario   del
compendio immobiliare oggetto dei lavori. 
  2. Ai fini della consegna anticipata l'organo di collaudo,  qualora
costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal  responsabile  del
procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza  delle  condizioni
di cui al  comma  1  ed  effettua  le  necessarie  constatazioni  per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili  senza
inconvenienti  per  l'Amministrazione  e  senza   violare   i   patti
contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto
anche  dal  direttore  dei  lavori  e  dall'esecutore,  vistato   dal
responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel  quale  riferisce
sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni. 
  3. Le constatazioni finalizzate alla  consegna  anticipata  possono
essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti
l'importo di un milione di euro. 
  4.  La  presa  in  consegna  anticipata  non  incide  sul  giudizio
definitivo in ordine al lavoro, a  tutte  le  questioni  che  possano
sorgere e alle eventuali responsabilita' dell'esecutore. 
                               Art. 87 
 
               Opere speciali per la difesa ambientale 
                  (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per la realizzazione di interventi di  difesa  e  di  ripristino
ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori  del
territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo. 
  2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino
ambientale conseguenti ad accordi  internazionali,  si  applicano  le
norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa
internazionale. 
Capo XIII

CONTENZIOSO PER I LAVORI CON FINANZIAMENTO NATO

                               Art. 88 
 
         Controversie su lavori con finanziamento della NATO 
                 (art. 191, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Nel caso di accordo bonario nei lavori con  finanziamento  della
NATO, occorre acquisire sulla proposta  di  Geniodife  il  preventivo
parere degli organismi della NATO. 
Capo XIV

CONSEGNA DELLE OPERE

                               Art. 89 
 
              Consegna delle opere all'ente di impiego 
                 (art. 255, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Al termine delle operazioni  di  collaudo  e  nei  casi  di  cui
all'art.  55,  il  direttore  dei  lavori  provvede   alla   consegna
dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a  lavori,  al  comandante
dell'ente o a un suo delegato. 
  2. La consegna  e'  formalizzata  in  un  verbale  di  consegna  da
sottoporre successivamente al visto del  capo  dell'organo  esecutivo
competente del Genio. 
  3. Il verbale di consegna contiene la descrizione  delle  opere  in
fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso.  Al  verbale
sono allegate le planimetrie atte a individuare  la  geometria  delle
opere   realizzate,   nonche'   gli   schemi   degli   impianti   con
esplicitazione dei  criteri  di  funzionamento,  delle  modalita'  di
gestione e del piano di manutenzione dell'opera. 
                               Art. 90 
 
                  Responsabilita' del consegnatario 
                 (art. 256, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Con la consegna delle opere, di cui all'art. 89,  il  comandante
dell'ente diventa responsabile per la conservazione. 
  2. Il comandante dell'ente puo' fare  eseguire  sull'infrastruttura
esclusivamente le attivita' di manutenzione e non  puo'  procedere  a
nessuna  trasformazione  e  modifica  dell'architettura,  interna  ed
esterna, dell'immobile e degli impianti installati.  La  manutenzione
consentita e' mirata alla sola sostituzione di componenti e di  parti
deteriorate. 
  3. Le esigenze di trasformazione e  modifica  delle  infrastrutture
sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni  di
inserimento nella programmazione triennale. 
Titolo III

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA

                               Art. 91 
 
                   Redazione e firma dei progetti 
                  (art. 87, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I progetti sono redatti, di norma, dagli  uffici  tecnici  della
Direzione competente, degli organi tecnici  di  Forza  armata  ovvero
degli organi esecutivi  del  Genio,  e  sono  firmati  da  ufficiali,
marescialli  e  dipendenti  civili  appartenenti  alla   terza   area
funzionale con profilo tecnico ovvero alla dirigenza, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 9. 
Titolo IV

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI


Capo I

Programmazione e Organi del procedimento

                               Art. 92 
 
Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni
                              e servizi 
 
  1. Gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze
approvano  ogni  anno  il  programma  relativo   alle   esigenze   di
approvvigionamento di beni e servizi. 
  2.  Il   programma,   con   riferimento   a   ciascuna   iniziativa
contrattuale, individua l'oggetto, l'importo presunto e la  forma  di
finanziamento, segnalando, in relazione all'oggetto e all'importo, le
commesse  per  le  quali  le   competenti   articolazioni   dell'area
tecnico-amministrativa possono decidere di avvalersi di  centrali  di
committenza, ivi inclusa la societa' di cui all'art. 535  del  codice
dell'ordinamento militare; esso specifica altresi'  le  tipologie  di
beni e servizi per i quali si prevede di procedere  alla  stipula  di
contratti di permuta, nonche' di sponsorizzazione in conformita' alle
determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa. 
  3. A seguito dell'approvazione di  cui  al  comma  l,  le  stazioni
appaltanti,  acquisito  il  programma,  assicurano   lo   svolgimento
dell'attivita' di preinformazione ai sensi dell'art. 63 del codice  e
avviano le procedure di  selezione  nei  tempi  e  con  le  modalita'
previste dal codice stesso. 
                               Art. 93 
 
Acquisizioni di beni e servizi esclusi dalla  disciplina  comunitaria
                   in materia di appalti pubblici 
 
  1.  Nella  predisposizione  del  programma  di  cui  all'art.   92,
d'intesa,  ove  necessario,  con  il  committente,  le  richieste  di
acquisizione di beni e servizi per le quali ricorrano  le  condizioni
per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 346  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  devono  essere  corredate  da
idonea e specifica motivazione che indichi, nel rispetto dei  criteri
interpretativi fissati  dalle  istituzioni  dell'Unione  europea,  le
ragioni di diretta connessione della fornitura o  del  servizio  alla
tutela di interessi essenziali di sicurezza nazionale. 
  2. La motivazione di cui al comma 1 deve  essere  fornita,  con  le
stesse modalita', anche per le richieste di  acquisizione  formulate,
in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti e imprevedibili in
sede di programmazione, al di fuori delle  previsioni  del  programma
annuale. 
                               Art. 94 
 
                       Organi del procedimento 
 
  1. La stazione appaltante puo' procedere con unico atto alla nomina
del responsabile del procedimento unitamente  o  meno  a  quella  del
direttore  dell'  esecuzione,  con  riferimento  a   interi   settori
contrattuali. 
  2. Per esigenze organizzative, il responsabile del  procedimento  e
il direttore dell'esecuzione possono avvalersi, in ciascuna fase  del
procedimento,  di  collaboratori  con   specifiche   competenze   cui
affidare, sotto la propria sorveglianza, alcune  delle  attivita'  di
loro  competenza;  i   collaboratori   possono   essere   individuati
nell'ambito degli organi  tecnici  e  degli  organismi  fruitori  dei
servizi e delle forniture. 
Capo II

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

                               Art. 95 
 
                        Obblighi contrattuali 
           (art. 8, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Il contratto vincola l'esecutore dal momento della  stipulazione
e diviene obbligatorio  per  l'Amministrazione  dopo  che  sia  stato
approvato nei modi di legge e, ove previsto, il relativo  decreto  di
approvazione sia stato registrato presso gli organi di controllo. 
  2. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare,  con  il
mezzo indicato nel bando di gara  o  nell'invito  alla  procedura  ai
sensi  dell'art.  77  del  codice,  l'intervenuta  registrazione  del
decreto  approvativo  del  contratto   o,   ove   non   prevista   la
registrazione, l'avvenuta approvazione del contratto. 
  3. In caso di mancata approvazione  del  contratto  l'esecutore  ha
diritto soltanto  al  rimborso  delle  somme  versate  per  le  spese
contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla  data
di versamento fino alla data di effettivo rimborso. 
                               Art. 96 
 
                         Spese contrattuali 
           (art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'esecutore e' tenuto a versare  nel  conto  corrente  intestato
alla tesoreria centrale o provinciale  dello  Stato  territorialmente
competente la somma indicata dall'Amministrazione  per  le  spese  di
copia, stampa, bollo e registrazione del contratto e degli altri atti
relativi. 
  2. Il versamento e' effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla
data di stipulazione del contratto. 
  3. In caso di  ritardo  il  relativo  importo  e'  aumentato  degli
interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza fino alla data di
effettivo versamento. 
  4.  L'attestazione  del  versamento  e'   immediatamente   prodotta
all'ufficiale rogante della stazione appaltante. 
                               Art. 97 
 
                             Subappalto 
      (art. 12, comma 4, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Il  subappalto  e'  consentito  alle  condizioni  e  nei  limiti
previsti dal codice e dal regolamento generale. 
  2. Il subappalto e' altresi' consentito, sempre alle  condizioni  e
nei limiti previsti dal codice e  dal  regolamento  generale,  quando
l'esecutore: 
    a) affida ad altri la produzione di determinati  componenti  che,
pur rientrando nella normale attivita' produttiva di questi ultimi  e
non richiedendo modifiche della loro organizzazione  imprenditoriale,
non configurano un prodotto strettamente di serie giacche' presentano
caratteristiche estetiche, funzionali e di qualita'  specificatamente
ordinate   dall'esecutore    in    funzione    della    realizzazione
dell'attivita' commissionata con il contratto principale; 
    b)   non   impiega   manodopera   propria   nell'assemblaggio   o
nell'istallazione delle diverse parti del prodotto finale oggetto del
subappalto, ma si avvale di manodopera fornita dagli stessi fornitori
di quei componenti. 
  3. Rimane in ogni caso invariata la responsabilita' dell'esecutore,
il  quale  continua  a   rispondere   direttamente   degli   obblighi
contrattuali e di qualunque inadempienza,  tanto  per  fatto  proprio
quanto per fatto del subappaltatore. 
  4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di  cui  al
presente articolo l'Amministrazione ha  facolta'  di  procedere  alla
risoluzione del contratto; in tal  caso,  salvo  il  risarcimento  di
eventuali   ulteriori   danni,   la   stazione   appaltante   dispone
l'incameramento  della  cauzione,  spettando  all'esecutore  solo  il
pagamento delle provviste e delle lavorazioni gia' collaudate. 
                               Art. 98 
 
           Termine iniziale per l'esecuzione del contratto 
 
  1.  Salvo  diversa  previsione   contrattuale,   il   termine   per
l'esecuzione  del  contratto  decorre  dal  giorno  successivo   alla
ricezione,   da   parte   dell'affidatario,    della    comunicazione
dell'intervenuta registrazione del relativo decreto  di  approvazione
da  parte  degli  organi  di  controllo  o,  ove  non   prevista   la
registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto. 
                               Art. 99 
 
Esecuzione anticipata della commessa prima  della  registrazione  del
                decreto di approvazione del contratto 
           (art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 302, comma 2, del regolamento generale,
l'Amministrazione  puo'  disporre,  prima  della  registrazione   del
decreto di approvazione del contratto  e  dopo  che  l'aggiudicazione
definitiva  e'  divenuta  efficace,   l'anticipata   esecuzione   del
contratto stesso. 
  2.  L'esigenza  di  esecuzione  anticipata  e'   formalizzata   con
provvedimento del responsabile  del  procedimento  ed  e'  comunicata
all'affidatario con una delle modalita'  previste  dall'art.  77  del
codice; i  termini  per  l'esecuzione  anticipata  della  prestazione
decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da
parte dell'affidatario. 
  3. La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata agli organi di
controllo. 
  4. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del
contratto  o,  ove  non  prevista  la   registrazione,   di   mancata
approvazione  del  contratto,  l'esecutore  ha  diritto  soltanto  al
pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite. 
                              Art. 100 
 
               Aumento o diminuzione delle prestazioni 
           (art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'art. 114 del codice e  dall'art.  311
del regolamento generale, qualora, nel corso  dell'esecuzione  di  un
contratto, occorra un aumento o una  diminuzione  delle  prestazioni,
l'esecutore e' obbligato ad assoggettarvisi alle  stesse  condizioni,
fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. 
  2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma  1  sono  autorizzati
dall'autorita' competente all'approvazione del contratto o da  quella
dalla stessa  delegata,  mediante  apposito  e  motivato  decreto  di
aumento o riduzione dell'impegno originario. 
  3.  L'Amministrazione,  tenuto  conto  dei   termini   contrattuali
originariamente previsti, puo' modificare  gli  stessi  in  relazione
all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni  richieste;  in  tal
caso e' redatto apposito verbale di  concordanza  tra  le  parti,  il
quale    puo',    altresi',    disciplinare    ulteriori     varianti
tecnico-procedurali al contratto originario, nel  rispetto  dell'art.
114 del codice e dell'art. 311 del regolamento generale. Tale atto e'
sottoposto ad approvazione dell'autorita' che ha impegnato la spesa. 
                              Art. 101 
 
                       Variazioni contrattuali 
           (art. 18, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Le forniture,  le  manutenzioni,  le  lavorazioni  e  i  servizi
corrispondono alle  prescrizioni  riportate  nei  capitolati  tecnici
allegati al contratto. 
  2. Nel corso di esecuzione del contratto,  per  ragioni  di  natura
tecnica non prevedibili  al  momento  della  stipula  del  contratto,
l'Amministrazione  puo'  apportare  variazioni   delle   prescrizioni
tecniche, del termine di consegna e  dell'importo  contrattuale,  con
apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse  forme
del contratto principale. 
  3. Le variazioni che non  comportano  modifiche  di  prezzo  o  dei
termini di consegna vengono  formalizzate  con  verbale  sottoscritto
dalle parti e approvato dall'Amministrazione. 
  4. In caso di mancato accordo sulle variazioni, il  contratto  puo'
essere risolto e all'esecutore e' riconosciuto  il  corrispettivo  di
quanto  eseguito  e  del  materiale  acquistato  e   non   altrimenti
impiegabile. Tale  materiale  viene  acquisito  dall'Amministrazione.
L'ammontare del corrispettivo e' determinato in  contraddittorio  con
l'esecutore con verbale motivato. 
  5.  In  caso  di  mancato  accordo  sul  prezzo  delle  variazioni,
l'esecutore ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni  stesse
e il prezzo e' stabilito dall'Amministrazione alle stesse  condizioni
previste dal contratto, salvo contestazione da parte dell'esecutore. 
                              Art. 102 
 
          Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione 
           (art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'art. 299  del  regolamento  generale,
l'Amministrazione ha la facolta'  di  controllare  l'andamento  delle
prestazioni in ogni momento anche presso l'esecutore o  presso  terzi
indicati dall'esecutore stesso. 
  2.  A  tale  scopo  l'esecutore  deve  comunicare   tempestivamente
all'Amministrazione le informazioni necessarie per  l'esecuzione  dei
controlli. 
  3. Il rifiuto da parte dell'esecutore di consentire il controllo, o
comunque di fornire le  informazioni  necessarie  per  eseguirlo,  e'
considerato  inadempimento  e  puo'  comportare  la  risoluzione  del
contratto e l'incameramento della cauzione. 
  4. I risultati delle prove eseguite durante  il  controllo  possono
essere considerati e utilizzati dall'organo di verifica. 
                              Art. 103 
 
                         Prezzi contrattuali 
           (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  115  del  codice,  i  prezzi
contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore  a  suo  rischio  e
sono  invariabili  e  indipendenti  da   qualsiasi   eventualita'   o
circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente. 
  2. I singoli contratti possono  prevedere  pattuizioni  diverse  in
materia di rischio di cambio o di revisione dei prezzi. 
                              Art. 104 
 
       Ritiro dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione 
           (art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. La consegna dei materiali  che  l'esecutore  deve  sottoporre  a
lavorazioni, riparazioni, ripristino o  trasformazione,  da  eseguire
presso   il   proprio    stabilimento,    nonche'    dei    materiali
dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve  risultare
da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato  per
accettazione dall'esecutore. 
  2. Luogo, modalita' e tempi  di  consegna  devono  risultare  dalle
disposizioni contrattuali. 
  3. Ove non sia diversamente stabilito  dal  contratto,  i  predetti
materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle localita'
indicate dall'Amministrazione. 
  4. Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti
gli effetti per comprovare la specie e  la  quantita'  dei  materiali
ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro. 
                              Art. 105 
 
            Garanzia per i materiali dell'Amministrazione 
           (art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Qualora, in  relazione  al  contratto  e  alla  sua  esecuzione,
all'esecutore debbano essere affidati materiali di  proprieta'  dello
Stato, lo stesso assume, ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli
1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di  depositario
delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore e'  tenuto
a prestare speciale cauzione, nelle forme  previste  dalla  normativa
vigente, il  cui  importo  e'  rapportato  al  valore  dei  materiali
affidatigli. 
                              Art. 106 
 
              Sospensione dell'esecuzione del contratto 
           (art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  308  del  regolamento
generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto  delle
Forze Armate sono considerate di pubblico  interesse  ai  fini  della
sospensione dell'esecuzione del contratto. 
  2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui all'art. 308, comma
2, del regolamento  generale,  le  esigenze  connesse  all'evoluzione
tecnologica e alla complessita' del bene in acquisizione. 
  3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e
adeguata motivazione  circa  la  sussistenza  e  il  contenuto  delle
esigenze di cui ai commi 1 e 2. 
                              Art. 107 
 
                    Recesso dell'Amministrazione 
           (art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'Amministrazione  ha  diritto  di  recedere  dal  contratto  in
qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e
del valore  dei  materiali  acquistati,  non  altrimenti  impiegabili
dall'esecutore,  come  fatto  constatare  con  verbale   redatto   in
contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per  cento  dell'importo
residuale necessario per raggiungere i quattro quinti  dell'ammontare
globale  del  contratto.  I  materiali  non  altrimenti   impiegabili
dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione. 
Capo III

VERIFICA DI CONFORMITA' E CONSEGNA DEI BENI


Sezione I

Verifica di conformita'

                              Art. 108 
 
         Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' 
 
  1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono  soggetti  a
verifica di conformita' al fine di accertarne la regolare esecuzione,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto,  salve
le eventuali leggi di settore e fermo restando  quanto  previsto  dal
presente capo. 
  2. Nei casi in  cui  le  particolari  caratteristiche  dell'oggetto
contrattuale  non  consentano  la  verifica  di  conformita'  per  la
totalita'  delle  prestazioni  contrattuali,  e'   fatta   salva   la
possibilita' di effettuare, in relazione alla natura dei beni  e  dei
servizi e al loro valore, controlli a campione con modalita' comunque
idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 
  3. Nei casi in  cui  le  particolari  caratteristiche  dell'oggetto
contrattuale  non  consentano  l'effettuazione  delle  attivita'   di
verifica di conformita' secondo le disposizioni del presente capo, le
stazioni appaltanti effettuano le  attivita'  in  forma  semplificata
tenendo conto delle certificazioni di qualita', ove esistenti, ovvero
di documentazioni di contenuto  analogo,  attestanti  la  conformita'
delle   prestazioni   contrattuali   eseguite    alle    prescrizioni
contrattuali. 
  4. L'organo di verifica accerta che ricorrano le ipotesi di cui  ai
commi 2 e 3 e ne da' tempestiva comunicazione all'esecutore  ai  fini
dell'effettuazione dei controlli a campione o in forma semplificata. 
Sezione II

Approntamento alla verifica di conformita'

                              Art. 109 
 
                     Modalita' di approntamento 
           (art. 20, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di
conformita' nei tempi, con le  modalita'  e  nel  luogo  indicati  in
contratto. 
  2. Per le verifiche di conformita' da eseguirsi nello  stabilimento
dell'esecutore, la data di approntamento e' comunicata dall'esecutore
stesso all'Amministrazione, con le modalita'  previste  al  comma  l,
sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti. 
  3.  Nel  caso  sia  stabilito  in  contratto  che  la  verifica  di
conformita' debba eseguirsi nei  locali  dell'Amministrazione,  quale
data di approntamento deve considerarsi quella  di  introduzione  dei
materiali nei locali indicati in contratto. 
                              Art. 110 
 
               Dilazione dei termini di approntamento 
           (art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1.  Qualora,  per  motivi  dovuti  a  causa  di   forza   maggiore,
l'esecutore  non  possa  procedere  all'approntamento   nei   termini
previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal
verificarsi  dell'evento,  rispettivamente  l'inizio  e  la  fine  di
qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo
o impossibilita' di esecuzione del contratto. 
  2. L'Amministrazione,  constatato  inoppugnabilmente  il  ricorrere
della  causa  di  forza  maggiore,  puo'  prolungare  il  termine  di
approntamento per un  periodo  corrispondente  a  quello  in  cui  la
constatata causa di forza maggiore ha reso  impossibile  l'esecuzione
delle prestazioni. 
                              Art. 111 
 
                         Proroga dei termini 
           (art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  l. Qualunque  fatto  dell'Amministrazione,  anche  se  previsto  in
contratto, che obblighi l'esecutore a  ritardare  l'esecuzione  dello
stesso, da' diritto a  una  corrispondente  proroga  dei  termini  di
approntamento o di consegna. 
Sezione III

Procedimento di verifica di conformita'

                              Art. 112 
 
               Modalita' della verifica di conformita' 
           (art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. E' data comunicazione all'esecutore del luogo e  del  giorno  in
cui  e'  effettuata  la  verifica  di  conformita',  con  l'invito  a
intervenire personalmente o per mezzo di un suo  rappresentante,  per
partecipare al procedimento. 
  2. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantita'
di materiali da sottoporre a verifica  sono  definiti  dai  piani  di
campionamento riportati in contratto  e  le  quantita'  di  materiali
eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti  dall'esecutore
e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano
dopo le verifiche. 
  3.  Qualora  necessario,  l'esecutore  mette  a   disposizione   il
personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle  prove
prescritte per la verifica di conformita'. 
  4. L'organo di verifica puo' avvalersi dei risultati e delle  prove
eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni,  senza
ripetere, in tal caso, le prove gia' documentate. 
                              Art. 113 
 
          Esecuzione delle prove di verifica di conformita' 
 
  1. Le prove di verifica di conformita', alle quali  debbono  essere
sottoposti  i  materiali  prima  della  loro  accettazione,   vengono
eseguite nei  modi  stabiliti  dagli  allegati  tecnici  dei  singoli
contratti, con ogni mezzo e con le piu' ampie  facolta',  dall'organo
di verifica. 
  2. L'organo di verifica valuta la rispondenza o meno dei  materiali
alle caratteristiche prescritte e ne propone  l'accettazione,  oppure
il rifiuto. 
                              Art. 114 
 
            Esito delle prove di verifica di conformita' 
           (art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1.  L'organo  di  verifica,  sulla  base  delle   prove   e   degli
accertamenti di cui all'art. 113,  tenuto  conto  delle  osservazioni
dell'esecutore,  propone  alla  stazione  appaltante,  con   apposito
verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero
il loro rifiuto quando risultino non  rispondenti  alle  prescrizioni
tecniche e alle condizioni contrattuali. 
                              Art. 115 
 
      Mancato intervento alle prove di verifica di conformita' 
           (art. 30, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Qualora l'esecutore, debitamente invitato, non abbia presenziato
alle prove di verifica ovvero, pur avendovi  presenziato,  non  abbia
firmato, per presa di conoscenza, il  relativo  verbale,  il  verbale
stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione nelle forme  previste
dall'art. 77 del codice. 
                              Art. 116 
 
               Determinazioni dell'organo di verifica 
           (art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Qualora l'esecutore non concordi  con  l'esito  delle  prove  di
verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il  relativo
verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art.
115,  puo'  inviare  all'organo   di   verifica   controdeduzioni   e
documentazioni. 
  2. Sulla  base  di  quanto  prodotto  dall'esecutore,  l'organo  di
verifica, entro dieci giorni  dalla  ricezione,  puo'  confermare  la
proposta gia' formulata o modificarla esponendo le ragioni. 
  3. L'organo cui compete decidere l'accettazione  o  il  rifiuto  di
quanto sottoposto a  verifica,  assume  la  determinazione  con  atto
formale da comunicare all'esecutore. Tale atto puo' essere impugnato,
presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalita'
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
  4. I beni rifiutati possono essere sostituiti dall'esecutore  entro
un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto  inutilizzato
per la prima presentazione alle prove  di  verifica  di  conformita',
maggiorato di un tempo non superiore alla meta'  del  termine  stesso
previsto nel contratto. 
  5. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entita' e  comunque
tali da non pregiudicare la  funzionalita'  e  l'estetica  del  bene,
l'organo di  verifica  ha  facolta'  di  concedere  un  termine,  non
superiore a 30 giorni, entro il  quale  l'esecutore  deve  provvedere
alla  eliminazione  del  difetto.  Qualora  tali  difetti   risultino
ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale,  la  somma
che, in  conseguenza  dei  difetti  riscontrati,  deve  detrarsi  dal
credito dell'esecutore. 
                              Art. 117 
 
         Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati 
           (art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. In relazione  alla  tipologia  degli  oggetti  contrattuali,  su
decisione dell'organo di verifica, gli stessi, in  caso  di  rifiuto,
sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalita'
adeguate,  al  fine  di  impedirne  la  ripresentazione  in  tempi  e
occasioni successivi, a meno che l'organo di verifica non ritenga che
l'oggetto stesso possa essere  utilmente  rilavorato  e  ripresentato
alle prove di verifica. 
  2. Qualora la verifica si svolga presso enti militari, gli  oggetti
contrattuali  rifiutati  sono  ritirati  entro  dieci  giorni   dalla
ricezione della comunicazione  di  rifiuto.  Trascorso  tale  termine
l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla  rimozione
e all'immagazzinamento degli stessi,  anche  in  luoghi  estranei,  a
rischio e spese dell'esecutore, oppure alla  vendita,  per  conto,  a
rischio e spese dell'esecutore. 
  3. In ogni caso l'Amministrazione non  risponde  dei  danni  o  dei
deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali  rifiutati  durante
l'immagazzinamento o il trasporto. 
Sezione IV

Consegna dei beni

                              Art. 118 
 
                              Consegna 
           (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'esecutore e' tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e  a
proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalita' convenute in
contratto, i beni oggetto della prestazione. 
  2. L'esecutore  da'  avviso  scritto  all'Amministrazione  di  ogni
singola consegna nelle forme previste dall'art. 77 del codice. 
  3.  In  caso  di  fornitura  i   beni   diventano   di   proprieta'
dell'Amministrazione  solo   dopo   la   verifica   di   conformita',
l'accettazione definitiva e la consegna. 
                              Art. 119 
 
                         Consegne frazionate 
 
  1. Le quantita' dei materiali previsti per  i  singoli  lotti  sono
inscindibili. Per termine di consegna del lotto s'intende  quello  in
cui  il  materiale  relativo  a  ciascun  lotto  viene  completamente
consegnato. 
  2. L'Amministrazione puo' riservarsi la facolta', in rapporto  alle
proprie esigenze, di accettare consegne frazionate.  Si  tiene  conto
dei  valori  dei  materiali  gia'  consegnati  agli   effetti   della
determinazione delle penalita' nelle quali la  ditta  puo'  incorrere
per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi. 
Capo IV

PAGAMENTI

                              Art. 120 
 
              Corresponsione e modalita' dei pagamenti 
      (articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalita', sono corrisposti  a
seguito di presentazione di fatture e della  documentazione  indicata
in  contratto  dopo  la  verifica  di  conformita',  la  consegna   e
l'accettazione, nonche' ad accertata rispondenza dei  dati  contabili
riportati in  fattura  rispetto  alle  risultanze  di  fatto  e  alle
prescrizioni economiche del contratto e degli  allegati.  Nei  limiti
delle forniture di beni gia' eseguite  e  verificate  possono  essere
liquidati e pagati in conto i corrispondenti importi. 
  2. I pagamenti sono effettuati a favore degli aventi titolo secondo
le modalita' previste dal contratto. 
  3. Per i pagamenti per le forniture  di  materiali  destinati  alle
Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  e  relativi   ad
attivita' anche addestrative, svolte in territorio nazionale o  fuori
dal  territorio  nazionale,  si  applica  l'art.   542   del   codice
dell'ordinamento militare. 
  4. In caso di variazione, rispetto a quanto previsto in  contratto,
dei dati necessari per  l'effettuazione  del  pagamento,  l'esecutore
deve  tempestivamente   notificare   all'Amministrazione   l'avvenuta
variazione, giustificandola con idonea documentazione; in difetto  di
tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
i pagamenti eseguiti in conformita' alle previsioni contrattuali. 
                              Art. 121 
 
                            Anticipazioni 
 
  1.  L'erogazione  delle  anticipazioni,  nei  casi  e  nei   limiti
consentiti  dalle   disposizioni   vigenti,   e'   subordinata   alla
costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa
di importo pari all'anticipazione, maggiorata del  tasso  d'interesse
legale    rapportato    al    periodo    necessario    al    recupero
dell'anticipazione stessa, nei termini contrattualmente definiti. 
  2. L'importo della garanzia e' progressivamente ridotto  nel  corso
dell'esecuzione  delle   prestazioni,   in   rapporto   al   recupero
dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. 
                              Art. 122 
 
                  Ritardi nei pagamenti e interessi 
           (art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. In  caso  di  ritardo  nei  pagamenti  spetta  all'esecutore  la
corresponsione degli interessi secondo quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sempre che  il  ritardo  non  sia
derivato da fatto imputabile all'esecutore, ovvero il  pagamento  non
sia stato sospeso per i motivi di cui all'art. 123  o  a  seguito  di
atto notificato da terzi o da altra Amministrazione. 
                              Art. 123 
 
                      Sospensione dei pagamenti 
           (art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  l.  Qualora  all'esecutore  siano  state  contestate   inadempienze
contrattuali,  l'Amministrazione,  al  fine  di  garantirsi  in  modo
efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi  da  esso  assunti,
puo'  sospendere  in  tutto  o  in  parte,  ferma  l'applicazione  di
eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per  altri  contratti.  Il
relativo  provvedimento  e'  comunicato  all'esecutore  nelle   forme
previste dall'art. 77 del codice. 
Capo V

RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

                              Art. 124 
 
                            Inadempienze 
      (articoli 33 e 38, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. In caso di inadempimento degli obblighi  contrattuali,  comprese
le ipotesi di ritardato ritiro degli oggetti  contrattuali  rifiutati
alle  prove  di  verifica,  il  direttore   dell'esecuzione   assegna
all'esecutore inadempiente un termine non inferiore  a  giorni  venti
per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero
qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute  soddisfacenti,
l'Amministrazione,  valutata  la  gravita'   dell'inadempimento,   ha
facolta' di: 
    a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la  cauzione,  in
misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita; 
    b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte
del contratto non eseguita, con le modalita' indicate al comma 3; 
    c)  proseguire  nell'esecuzione  del  contratto,  applicando   le
penalita' previste dall'art. 125. 
  2. Nei casi previsti  dalle  lettere  a)  e  b),  all'esecutore  e'
liquidata soltanto la parte di fornitura  o  delle  prestazioni  gia'
regolarmente verificate, accettate e consegnate. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma l,  lettera  b),  l'Amministrazione
puo' affidare a terzi, ai prezzi e alle  condizioni  di  mercato,  le
forniture e le prestazioni non eseguite, eventualmente anche  con  le
procedure  in  economia,  nei  limiti  di  importo  previsti,  ovvero
rivolgersi fino al quinto classificato che abbia  presentato  offerta
valida,  provvedendo  all'incameramento  della  cauzione  in   misura
proporzionale alla parte non eseguita. 
  4. Il nuovo affidamento e' notificato  all'esecutore  inadempiente,
con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto  e  del
relativo importo. 
  5.   L'esecutore    inadempiente    e'    tenuto    a    rimborsare
all'Amministrazione le maggiori spese  sostenute  rispetto  a  quelle
previste dal contratto, compresi gli oneri amministrativi  e  fiscali
ai  quali  l'Amministrazione  sia  stata  soggetta   per   il   nuovo
affidamento; qualora la spesa sia minore, nulla compete all'esecutore
inadempiente. 
                              Art. 125 
 
                              Penalita' 
      (articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  298  del  regolamento
generale,  nei  contratti   sono   stabiliti   i   criteri   per   la
determinazione  dell'importo  delle  penalita'   da   applicare,   in
relazione alle inadempienze accertate, sulla base  del  valore  delle
prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso,  salvo  diverse
prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo
del tempo previsto per la  esecuzione  del  contratto  o  del  lotto,
l'Amministrazione  applica  una   penalita'   del   due   per   cento
dell'importo del contratto o  del  lotto,  considerando  ultimato  il
periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno. 
  2.  L'ammontare  delle  penalita'   e'   trattenuto   sui   crediti
dell'esecutore dipendenti dal  contratto  cui  essi  si  riferiscono,
ovvero sui crediti derivanti da altri contratti  che  l'esecutore  ha
con l'Amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione  in
mora  ne'  diffida  giudiziale,  provvedendo  comunque  a   informare
l'esecutore. 
                              Art. 126 
 
                   Disapplicazione delle penalita' 
           (art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'eventuale domanda di  disapplicazione  delle  penalita'  nelle
quali l'esecutore sia incorso e' presentata,  a  pena  di  decadenza,
entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione   della
raccomandata con la quale e' stata  comunicata  l'applicazione  della
penalita'. 
  2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi  o
contenente  l'espressa  riserva  della  loro   presentazione   appena
possibile,  e'  indirizzata  all'Amministrazione  per  le  decisioni,
tramite  il  responsabile  del  procedimento,  il  quale  provvede  a
inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni. 
                              Art. 127 
 
          Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione 
                            del contratto 
           (art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Nel  caso  di  accertata  malafede,  frode  o  grave  negligenza
nell'esecuzione del  contratto  da  parte  dell'esecutore,  salve  le
eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facolta' di risolvere
il contratto pagando quanto gia' verificato e accettato  e  escutendo
la   cauzione,   ovvero   trattenendo,   sugli   eventuali    crediti
dell'esecutore,  una  somma  pari  all'importo  della  cauzione   non
versata. 
  2.  In  ogni  caso  e'  fatta  salva  ogni  altra  azione  per   il
risarcimento  dei  danni  subiti  e  l'applicazione  delle   sanzioni
concernenti l'esclusione dalle gare di  cui  all'art.  38,  comma  1,
lettera f), del codice. 
                              Art. 128 
 
             Eventuali responsabilita' per la provvista 
                 di materiali protetti da privativa 
           (art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'esecutore assume interamente ed esclusivamente  a  suo  carico
qualunque responsabilita' e onere che  derivino  dal  fatto  di  aver
utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da  diritti
di privativa, obbligandosi a mantenere indenne  l'Amministrazione  da
qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal  terzo  titolare
del brevetto o della privativa. L'esecutore si  impegna  a  manlevare
l'Amministrazione  da  tutte  le  conseguenze  dannose  che   possono
derivare dall'esito dell'eventuale  lite.  Resta  comunque  fermo  il
diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto
gia' verificato e accettato e di agire per il risarcimento del danno. 
  2.  L'obbligo  dell'esecutore  di  manlevare  l'Amministrazione  da
qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di  materiali
che si assumano protetti da brevetti o da  privativa,  permane  anche
nel  caso  in  cui  l'azione  giudiziaria  sia  intentata   dopo   la
conclusione del contratto. 
  3. Ferma restando la sua responsabilita', l'esecutore e'  obbligato
a dare immediata comunicazione  all'Amministrazione  delle  eventuali
pretese di terzi relative all'utilizzazione di materiali protetti  da
brevetti o alla violazione di diritti di privativa. 
Capo VI

PROCEDURE IN ECONOMIA

                              Art. 129 
 
      Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia 
            (art. 2, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 
 
  1.  Nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  previsti  dalle
amministrazioni  aggiudicatrici,  fatte  salve  le  ipotesi  di   cui
all'art. 125, comma 10, del codice, le  tipologie  di  spese  per  le
quali le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle  procedure  di
acquisto in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 130, sono
le seguenti: 
    a) acquisizione  di  beni  e  servizi  necessari  a  fronteggiare
l'immediato pericolo o necessari per la  difesa  da  ogni  genere  di
calamita' ed evento naturale  o  azione  prodotta  dall'uomo,  ovvero
necessari per le riparazioni dei danni da questi causati o connessi a
impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico; 
    b) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del  personale
nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio; 
    c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento
dei fari e dei segnalamenti marittimi,  delle  telecomunicazioni,  di
assistenza al volo e di difesa aerea; 
    d) acquisizione di beni e servizi da  effettuare  necessariamente
con  imprese  straniere  per  i  quali  i  fornitori  non   intendano
impegnarsi con contratti, ovvero si ricorra ad agenzie  od  organismi
internazionali appositamente costituiti; 
    e) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di
qualunque  genere  alla  navigazione  marittima  e   aerea,   nonche'
necessari per l'agibilita' dei campi di volo e degli specchi  d'acqua
destinati all'ammaraggio di velivoli; 
    f)  spese  per  il  funzionamento  delle  sale  mediche  e  delle
strutture veterinarie,  compreso  l'acquisto  dei  medicinali,  delle
apparecchiature e dei materiali sanitari; 
    g)  spese  per  il  funzionamento  del   servizio   sanitario   e
veterinario; 
    h) spese per  l'acquisto  del  vettovagliamento,  del  vestiario,
dell'equipaggiamento,  dei  combustibili,  dei  carbolubrificanti   e
dell'ossigeno; 
    i) spese per il funzionamento delle carceri militari; 
    l) spese finalizzate a garantire il  servizio  dei  trasporti  di
personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali; 
    m) spese attinenti ai noli, all'imballaggio,  allo  sdoganamento,
all'immagazzinamento, al  facchinaggio,  nonche'  al  carico  e  allo
scarico dei materiali; 
    n) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero; 
    o) spese per polizze di assicurazione; 
    p) spese  per  l'acquisto,  il  noleggio,  la  riparazione  e  la
manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio; 
    q) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali,  personal
computer, stampanti e materiale informatico di vario genere  e  spese
per i servizi informatici; acquisto, manutenzione  e  riparazione  di
mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature;  spese  inerenti  agli
acquisti di  materiale  vario  non  di  primo  impianto;  attrezzi  e
materiali ginnico-sportivi; 
    r)  spese  per  acquisto,  noleggio,  installazione,  gestione  e
manutenzione  degli  impianti  di  riproduzione  e   degli   impianti
telefonici,      telegrafici,      radiotelefonici,      elettronici,
meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora; 
    s) spese per  la  stampa  o  la  litografia  di  pubblicazioni  e
bollettini; acquisto,  noleggio  e  manutenzione  di  attrezzature  e
materiali per la tipografia, la litografia, la  riproduzione  grafica
di  documenti,  disegni  ed  elaborati  tecnici,  la  legatoria,   la
cinematografia e la fotografia;  acquisto,  noleggio  e  manutenzione
delle  macchine  per  scrivere  e  per  calcolo,   dei   servizi   di
microfilmatura,  nonche'  acquisto   e   noleggio   di   attrezzature
accessorie e di materiali speciali  e  di  consumo  e  fornitura  dei
servizi per i centri elettronici, per  i  centri  radiotelegrafonici,
meccanografici e telematici; 
    t) spese per  la  pulizia  e  l'igiene,  la  derattizzazione,  il
disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la  raccolta  e
il  trasporto  dei  rifiuti,   l'illuminazione   di   emergenza,   la
conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi,  il  trasporto
di materiali e quadrupedi, nonche' quelle per la  manovalanza  e  per
garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo
dei locali, delle caserme e delle installazioni militari; 
    u)  spese  per  l'illuminazione,  le   utenze   telefoniche,   il
riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di  energia
elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative  spese  di
allacciamento; 
    v) spese per conferenze, mostre, cerimonie; 
    z) spese per acquisto e rilegatura  di  libri,  stampe,  gazzette
ufficiali  e  collezioni;  acquisto  di  materiali  di   cancelleria,
materiali  per  il  disegno  e  valori   bollati;   acquisto   ovvero
abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di  stampa  e
servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o  avvisi  a  mezzo
stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la  traduzione  di
documenti  e  elaborati  tecnici;   spese   per   la   traduzione   e
l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione,
ivi compresa la corresponsione di compensi ai  collaboratori  per  le
prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese; 
    aa) spese di rappresentanza, di informazione,  di  pubblicita'  e
propaganda  attraverso  agenzie  di  stampa,  radio,  televisione   e
cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali  adibiti  ad
attivita' culturali e ricreative; 
    bb) spese per le onoranze  funebri,  per  i  musei  storici,  per
l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi,  croci  di  anzianita',
diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni; 
    cc) spese relative a  solennita'  militari,  a  feste  nazionali,
manifestazioni e ricorrenze varie; 
    dd) spese per il benessere del personale; 
    ee) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e  l'attivita'
sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di  animali,  per
l'acquisto  e  la  manutenzione  di  materiali  di  dotazione,  delle
bardature e delle ferrature; 
    ff) spese  per  acquisizione  di  brevetti,  lavori  e  studi  di
carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse delle  Forze
armate; 
    gg) spese per borse di studio e  di  perfezionamento;  premi  per
invenzioni. 
                              Art. 130 
 
                           Limiti di spesa 
            (art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 
 
  1. Per le forniture di beni e servizi il ricorso alla procedura  in
economia e' ammesso per importi inferiori a: 
    a) 130.000,00 euro per le acquisizioni di servizi,  salvi  quelli
di cui all'art. 28, comma 1, lettera b.2)  del  codice  per  i  quali
l'importo e' di 200.000,00 euro; 
    b) 130.000,00 euro per le acquisizioni  dei  prodotti  menzionati
nell'allegato V del codice; 
    c) 200.000,00 euro per l'acquisizione degli altri beni. 
  2. Le soglie di cui al comma 1  sono  adeguate  in  relazione  alle
modifiche delle soglie previste dagli articoli 28 e 196  del  codice,
con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto  dall'art.  248  del
codice. 
                              Art. 131 
 
                         Organi responsabili 
            (art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 
 
  1. Il ricorso alla procedura in  economia,  nell'ambito  dei  fondi
assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle  norme  contenute
nel presente regolamento, e' autorizzato  dal  dirigente  militare  o
civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi  periferici
il titolare  del  potere  di  spesa  e'  il  comandante  dell'ente  o
distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. 
  2. Il comandante dell'organismo che non riveste grado  dirigenziale
puo' autorizzare le sottonotate spese: 
    a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce,  gas  nonche'  per
quelle di cui all'art. 133, comma  1,  lettera  n),  nell'ambito  dei
limiti di cui all'art. 130; 
    b) tutte le altre spese nei limiti di 40.000  euro.  Per  importi
superiori e'  necessaria  l'autorizzazione  da  parte  del  dirigente
militare o civile  sovraordinato  individuato  dagli  ordinamenti  di
Forza armata, o dell'Arma dei carabinieri. 
  3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura  in  economia  da
parte del titolare del potere di spesa deve indicare: 
    a) l'esigenza da soddisfare; 
    b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia; 
    c)  in  quale  tipologia  di   spese,   prevista   nel   presente
provvedimento, rientri l'acquisizione; 
    d) l'importo presunto della spesa; 
    e) il capitolo di imputazione della spesa. 
  4. Il procedimento di acquisizione e' posto in atto  dal  capo  del
servizio  amministrativo  o  dal  funzionario  che  esplica  funzioni
equipollenti  che,  essendo  preposto  alla  gestione  amministrativa
dell'organismo, adotta, nell'ambito  della  propria  competenza,  gli
atti di spesa e quelli preparatori, anche a  rilevanza  esterna,  nel
rispetto delle disposizioni del presente capo. 
                              Art. 132 
 
          Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario 
             (art. 5 decreto ministeriale 16 marzo 2006) 
 
  1. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve
avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno  cinque  imprese  e
acquisizione di almeno tre preventivi.  Le  richieste  di  preventivi
devono essere inviate alle imprese abilitate al  mercato  elettronico
della pubblica amministrazione ovvero a quelle che, a  seguito  della
pubblicita' di cui all'art. 136, abbiano fatto espressa richiesta  di
essere invitate. Qualora non siano state  individuate  almeno  cinque
imprese   abilitate   al   mercato   elettronico    della    pubblica
amministrazione, ovvero  non  vi  siano  almeno  cinque  imprese  che
abbiano richiesto di essere invitate, l'Amministrazione puo' condurre
l'indagine  mediante  richiesta  di  preventivi  a  imprese  comunque
individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di
un  numero  sufficiente  di  preventivi,  la  stessa  e'  ripetuta  e
l'acquisizione di beni e servizi  puo'  essere  effettuata  anche  in
presenza di un solo preventivo. 
  2. La richiesta dei preventivi o  di  offerte,  da  inoltrare  alle
ditte mediante lettera  o  altro  atto  (telegramma,  telefax,  posta
elettronica certificata) deve indicare: 
    a) l'oggetto della prestazione; 
    b) le caratteristiche tecniche; 
    c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.; 
    d) le qualita' e le modalita' di esecuzione; 
    e) le eventuali garanzie richieste al contraente; 
    f) il termine di presentazione delle offerte; 
    g) il periodo in giorni di validita' delle offerte; 
    h) il termine per l'esecuzione della prestazione; 
    i) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
    l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    m)  l'eventuale   clausola   che   preveda   di   non   procedere
all'aggiudicazione nel caso  di  presentazione  di  un'unica  offerta
valida; 
    n) la  misura  delle  penali,  determinata  in  conformita'  alle
disposizioni del codice e del presente regolamento; 
    o)  l'obbligo  per  l'offerente  di  dichiarare  nell'offerta  di
assumere  a  proprio  carico   tutti   gli   oneri   assicurativi   e
previdenziali, di osservare le norme vigenti in materia di  sicurezza
sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori  dipendenti,  nonche'  di
accettare condizioni contrattuali e penalita'; 
    p) le modalita' e i termini di pagamento; 
    q) i requisiti soggettivi previsti e  l'obbligo  dell'appaltatore
di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi; 
    r)  l'informazione  circa   l'obbligo   di   assoggettarsi   alle
condizioni  e  penalita'  previste  e  di  uniformarsi   alle   norme
legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o  ai  servizi
da eseguire; 
    s) la facolta' per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione
dell'obbligazione a spese dell'impresa prescelta e di procedere  alla
risoluzione del rapporto negoziale, mediante semplice  denuncia,  nei
casi in cui l'impresa stessa venga meno alle obbligazioni assunte; 
    t)  ogni  altra  prescrizione   ritenuta   necessaria   ai   fini
dell'acquisizione. 
  3.  Tra  i  preventivi  acquisiti,  se   la   prestazione   oggetto
dell'acquisizione  deve  essere  conforme  a  specifici  disciplinari
tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto  quello
con il prezzo piu' basso; negli  altri  casi  la  scelta  puo'  anche
essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  4. I preventivi sono esaminati  da  una  commissione  nominata  con
apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 131, comma 1.
La commissione e' composta dal capo del servizio amministrativo o dal
funzionario  che  esplica  funzioni  equipollenti  e  da  altri   due
funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in  relazione
alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige  e
sottoscrive il verbale di ricognizione dei  preventivi,  individuando
l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione. 
  5. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica
funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione
dei  preventivi  riportata  nel   verbale,   emette   apposito   atto
dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e  dei  servizi,
che e' perfezionata: 
    a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della  spesa
non superi l'ammontare di 40.000 euro; 
    b) mediante atto negoziale negli  altri  casi;  al  riguardo,  il
contratto  affidato  mediante   cottimo   fiduciario   e'   stipulato
attraverso scrittura privata, che puo' anche consistere  in  apposito
scambio  di  lettere  con  cui   la   stazione   appaltante   dispone
l'ordinazione  dei  beni  o  dei  servizi,  che  riporta  i  medesimi
contenuti previsti dalla lettera di invito. 
  6. Gli atti di  cui  al  comma  5  devono  riportare  gli  elementi
essenziali previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno: 
    a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; 
    b) la quantita'  e  il  prezzo  degli  stessi  con  l'indicazione
dell'I.V.A.; 
    c) la qualita', le modalita' e i termini di esecuzione; 
    d) gli estremi contabili (capitolo); 
    e) la forma di pagamento; 
    f) le penali per la ritardata o  incompleta  esecuzione,  nonche'
l'eventuale richiamo all'obbligo del contraente di  uniformarsi  alle
vigenti norme di legge e regolamentari; 
    g) l'ufficio referente ed eventuali altre  indicazioni  utili  al
fornitore. 
  7. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per
iscritto all'Amministrazione la propria accettazione. 
  8. Salva diversa  pattuizione,  i  pagamenti  sono  disposti  entro
trenta  giorni  dalla  data   della   verifica   di   conformita'   o
dell'attestazione di  regolare  esecuzione,  ovvero,  se  successiva,
dalla data di presentazione della fattura. 
                              Art. 133 
 
                     Verifica della prestazione 
            (art. 6, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 
 
  1. Per le spese di importo pari o  superiore  alla  soglia  di  cui
all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi
sono  sottoposte  a  verifica  di  conformita'  entro  venti   giorni
dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a detta  soglia,
il  dipendente   incaricato   della   ricezione   dei   materiali   o
dell'accertamento  dell'esecuzione   dei   servizi,   effettuate   le
verifiche  quantitative   e   qualitative   di   competenza,   redige
dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e
sottoscrive a  tergo  delle  fatture  presentate  dalle  imprese.  La
verifica di conformita' e' eseguita da dipendenti militari  o  civili
dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo
medesimo, secondo  le  disposizioni  vigenti  presso  ciascuna  Forza
armata, o presso l'Arma dei carabinieri, appositamente  nominati  dal
comandante o dal dirigente  preposto  alla  direzione  dell'organismo
procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito
atto sottoscritto da coloro  che  hanno  effettuato  la  verifica  di
conformita'. Le operazioni di verifica non possono essere  effettuate
dai  dipendenti  che   abbiano   partecipato   al   procedimento   di
acquisizione dei beni e servizi. 
                              Art. 134 
 
                            Inadempimenti 
            (art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 
 
  1. Nel caso di inadempienza per  fatti  imputabili  al  soggetto  o
all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione  delle  forniture  dei
beni e dei servizi di cui al presente regolamento,  si  applicano  le
penali  stabilite  nell'atto  o   nella   lettera   di   ordinazione.
L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione,  per  mezzo  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento,  rimasta  senza  esito,  puo'
disporre l'esecuzione in tutto o in parte della fornitura del bene  e
del servizio a spese del soggetto o dell'impresa,  salvo  l'esercizio
da parte dell'Amministrazione dell'azione  per  il  risarcimento  del
danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di  inadempimento  grave,
l'Amministrazione puo', altresi', previa denuncia scritta,  procedere
alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo  il  risarcimento  dei
danni subiti. 
                              Art. 135 
 
                     Pubblicita' e comunicazioni 
            (art. 8, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 
 
  1. Il Segretariato generale  della  difesa  e  Direzione  nazionale
degli armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite  l'ente
all'uopo delegato, nonche' ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei
carabinieri, direttamente o a mezzo dei comandi di livello intermedio
o territoriale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con  avvisi
pubblicati su almeno tre  quotidiani,  rendono  noti,  ai  sensi  del
presente  regolamento,  i  settori  merceologici  per  i  quali   gli
organismi  dotati  di  autonomia   amministrativa   faranno   ricorso
all'acquisizione di beni e  servizi  con  la  procedura  in  economia
durante l'anno. 
  2. Gli avvisi specificano espressamente che,  ove  interessate,  le
imprese devono inoltrare, agli organismi di volta in volta  indicati,
apposite richieste su supporto cartaceo o elettronico,  precisando  i
settori merceologici di  pertinenza,  la  potenzialita'  economica  e
quant'altro  ritenuto  necessario  al  fine  di   meglio   illustrare
l'attivita' dell'impresa. Gli avvisi  sono,  altresi',  inseriti  nel
sito web del Ministero della difesa secondo le istruzioni diramate al
riguardo. 
Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 136 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, sono abrogati: 
    a) il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,  n.
170; 
    c) gli  articoli  14  e  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167; 
    d) il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006. 
                              Art. 137 
 
              Disposizione transitoria di coordinamento 
                     con la direttiva 2009/81/CE 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  18  del  codice,  le
disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai contratti
dell'Amministrazione   della   difesa   ricadenti   nell'ambito    di
applicazione della direttiva  2009/81/CE,  nelle  more  dell'adozione
dello specifico regolamento, nei  limiti  di  compatibilita'  con  la
citata direttiva e il relativo decreto legislativo di recepimento. 
                              Art. 138 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni  dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri 
 
                            Di Paola, Ministro della difesa 
 
                            Passera, Ministro delle infrastrutture  e
                            dei trasporti 
 
                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2012 
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 331 

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