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martedì 8 gennaio 2013

Ministero dell'interno Nota 19-12-2012 n. 300/A/9119/12/111/20/3 Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Dec. 2007/230/CE della Commissione del 12 aprile 2007 - Art. 11, paragrafo 3, della Dir. 2006/22/CE. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.


    Ministero dell'interno
Nota 19-12-2012 n. 300/A/9119/12/111/20/3
Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Dec. 2007/230/CE della Commissione del 12 aprile 2007 - Art. 11, paragrafo 3, della Dir. 2006/22/CE.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.
Nota 19 dicembre 2012, n. 300/A/9119/12/111/20/3 (1).
Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Dec. 2007/230/CE della Commissione del 12 aprile 2007 - Art. 11, paragrafo 3, della Dir. 2006/22/CE.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.




Spett.le Confindustria


Viale dell'Astronomia, 30


00144 - Roma
e, p.c.:
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i S.I.S.


Direzione generale per il trasporto stradale e l'inter.


Divisione 5


Via G. Caraci, 36


00157 - Roma

Ai
Compartimenti polizia stradale


Loro sedi

Al
Centro addestramento della polizia di Stato


Cesena





Si fa riferimento alla nota del 5 settembre 2012, concernente l'oggetto, che, per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza, si allega in copia.
Conformemente allo spirito e al contenuto della nota di orientamento della Commissione europea n. 5/2009, si ritiene che l'ipotesi in cui un veicolo, rientrante nel campo di applicazione del Reg. (CEE) n. 3821/85 e del Reg. (CE) n. 561/2006, si guasti durante il tragitto ed il guasto sia tale da rendere impossibile la prosecuzione del viaggio, possa essere compreso tra i casi di obiettiva impossibilità ad effettuare le registrazioni mediante l'apposito apparecchio di controllo e quindi giustificare la compilazione del modulo in oggetto come prova del rispetto delle norme di cui al Reg. (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, la scelta tra tale modalità di certificazione dell'attività svolta e quella, analoga per situazioni simili, prevista dall'art. 16, comma 2, del Reg. (CEE) n. 3821/85 [1], è legata in concreto all'impiego cui è adibito successivamente il conducente: se posto in disponibilità o impiegato in un lavoro diverso dalla guida, appare più aderente alla norma la compilazione del modulo in esame; se, invece, durante il periodo del guasto compie tutte quelle attività funzionali al ripristino dell'efficienza del mezzo, può essere più coerente riportare le indicazioni sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente, su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo e la firma.



[1] Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.



Il Direttore del servizio
Rizzi

Allegato


Confindustria


Centro Studi



Al
Dott. Vittorio Rizzi

Direttore polizia stradale

Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato Ministero dell'interno

e
Al
Dott. Paolo Sangiorgio

Dirigente divisione 5

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

Dip. Trasporti, navigazione e sistemi informatici e statistici

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Roma





Gentili Direttori,


Alcune nostre associate ci hanno evidenziato una problematica concernente la documentazione da esibire alle autorità competenti, in sede di controllo su strada, per attestare l’attività lavorativa secondo le normative comunitarie e nazionali in materia (Reg. (CE) n. 561/2006, Dir. 2002/15/CE recepita con D.Lgs. n. 234/2007).
In particolare, chiarimenti sono stati richiesti riguardo alla possibilità di utilizzare il modulo assenze conducenti (disponibilità del lavoratore) nei casi in cui il veicolo si guasti durante il tragitto, rendendo impossibile l'immediato proseguimento del viaggio.
L'introduzione del modulo assenze nonché la sua successiva modifica sono state accompagnate da due note orientative (n. 5 del 2007 e n. 5 del 2009), aventi lo scopo, tra l'altro, di chiarire il “campo di applicazione” di tale documentazione, ossia i casi in cui ne è consentito l'utilizzo per completare le informazioni che non è stato possibile registrare nel cronotachigrafo.
Entrambe le note orientative si soffermano sull'art. 11, par. 3, della Dir. 2006/22/CE. Tuttavia, mentre la nota del 2007 contemplava esplicitamente l'ipotesi di “guasto meccanico” del mezzo tra i casi in cui non è consentito l'utilizzo del modulo, la nota del 2009, non prevedendo tale ipotesi, lascia irrisolta la questione.
Anche a livello nazionale, le numerose circolari ministeriali e interministeriali interpretative e applicative delle decisioni comunitarie, che hanno introdotto e modificato il modulo assenza conducenti, non hanno previsto e regolamentato tale fattispecie.
Tenuto conto degli eventuali riflessi sanzionatori per le imprese, si richiedono ai Ministeri competenti delucidazioni in merito alla questione prospettata, ovvero, se lo reputassero opportuno, di sollecitare la Commissione europea affinché su tale casus si esprima per fornire un indirizzo univoco che risolva la questione medesima a livello comunitario.


Ringraziando per l'attenzione e restando in attesa di un Vs. cortese sollecito riscontro, invio i miei migliori saluti.


Il Vice Direttore
Giuseppe Mele

Dec. 12 aprile 2007, n. 2007/230/CE
Dir. 15 marzo 2006, n. 2006/22/CE, art. 11
Reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3821/85, art. 16
Reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006

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