I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 4-1-2013 n. 219
Art. 24, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011: Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Msg. 4 gennaio 2013, n. 219 (1).
Art. 24, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011: Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Premessa
Con Circ. 14 marzo 2012, n. 35 sono state fornite istruzioni alle Sedi dell'Istituto in merito ai nuovi requisiti per il conseguimento del diritto nonché alle modalità di accesso alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata che, come disposto dall'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 hanno sostituito le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità.
Con il presente messaggio, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 16 novembre 2012, n. 5869 si forniscono chiarimenti in merito a taluni argomenti che sono stati oggetto di quesito da parte delle Sedi Territoriali.
1. Soggetti che accedono a pensione con il sistema contributivo (art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995)
Nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni di cui all'art. 24, commi 7, 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.
In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
In particolare, si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'anticipo dell'età pensionabile di cui alla lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.
2. Supplementi di pensione
In tema di liquidazione dei supplementi di pensione, in relazione ai nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia introdotti dall'art. 24 della legge n. 214 del 2011 (cfr. punti 1.1 e 1.2, Circ. 14 marzo 2012, n. 35), sia per quanto riguarda il sistema misto che contributivo, preliminarmente si osserva quanto segue.
Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 in poi deve essere effettuato con il sistema di calcolo contributivo.
Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011 (v. in proposito Circ. 14 settembre 1996, n. 180, punto 5).
Si rammenta che i supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda.
Ciò posto si forniscono i seguenti chiarimenti.
2.1 - Supplementi su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria
L'art. 7, commi 4, 6 e 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone che il diritto ai supplementi per contribuzione versata o accreditata nell'AGO successivamente alla decorrenza della pensione, si consegue a domanda dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento.
In deroga al termine di cui sopra, è data facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile.
Ai fini dell'individuazione dell'età pensionabile a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 214 del 2011, si precisa quanto segue.
La cristallizzazione dell'età anagrafica, come già previsto con circolare n. 259/1994 e Msg. 26 giugno 2008, n. 14701 trova applicazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti entro il 31 dicembre 2011 se:
a) titolari di pensione di vecchiaia entro la medesima data;
b) titolari di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto e pensione di vecchiaia nel sistema contributivo qualora abbiano compiuto l'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia vigente al 31 dicembre 2011.
La cristallizzazione si applica anche nei confronti di lavoratori che abbiano perfezionato il requisito anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 ma non risultino titolari di trattamento pensionistico entro la stessa data.
Il diritto al supplemento si conseguirà comunque trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico.
Per i soggetti che anteriormente al 1° gennaio 2012 hanno conseguito la titolarità della pensione di anzianità, nel sistema retributivo o misto, o la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e non abbiano perfezionato entro il 31 dicembre 2011 l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia vigente alla predetta data, si può dar luogo alla liquidazione del supplemento trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico, a condizione che l'interessato abbia, nel corso del predetto periodo di due anni, perfezionato l'età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita, prevista dall'art. 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché presenti domanda di supplemento successivamente allo scadere dei due anni.
Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà ovviamente tener conto delle nuove età anagrafiche per l'accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dall'art. 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.
2.2 Supplementi su pensioni nella Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Come è noto l'art. 1, comma 3, del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, stabilisce che i contributi versati nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione (Circ. 25 maggio 1996, n. 112 parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).
Ai sensi della predetta disposizione la liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi a carico della Gestione separata il compimento dell'età pensionabile, nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l'elevazione dell'età pensionabile introdotta dalle leggi in argomento.
3. Pensione supplementare
Com'è noto, il lavoratore iscritto all'AGO che abbia conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell'assicurazione predetta, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare a condizione che abbia compiuto l'età pensionabile di vecchiaia e non possieda i requisiti di assicurazione e contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma presso il Fondo nel quale sono accreditati gli ulteriori contributi (cfr. circolari n. 53281 del 1962, A.U.; n. 53283 Prs. del 1962, A.U.).
Pertanto, in assenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma, la pensione supplementare è liquidata a condizione che l'interessato abbia compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo dove liquida la pensione supplementare; anche per tale trattamento pensionistico è richiesta la cessazione di attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza di detta prestazione.
Per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, allo stato attuale, si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili introdotte dall'art. 24 della legge n. 214 del 2011.
Si precisa che per le domande presentate dal 1° gennaio 2012, in presenza dei requisiti richiesti, la decorrenza della pensione supplementare è fissata dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda.
Si ricorda che il requisito dell'età pensionabile per il diritto alla pensione supplementare è da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.
Si coglie l'occasione per precisare che - allo stato attuale - la domanda di pensione supplementare presentata nell'anno 2012 da soggetti che hanno già perfezionato, in base ai requisiti vigenti alla data del 31 dicembre 2011, un diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di previdenza nella quale chiedono la pensione supplementare non è suscettibile di accoglimento.
Infatti, l'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 riconosce il diritto alla pensione supplementare in assenza del perfezionamento del diritto autonomo e, pertanto, nei confronti di un soggetto che ha maturato i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011 per il diritto a pensione, non si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare nulla rilevando che la liquidazione della pensione supplementare nella vigenza della Riforma Monti - Fornero consente al medesimo di accedere con una decorrenza più favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011.
3.1 Pensione supplementare a carico della Gestione separata e per gli iscritti dal 1° gennaio 1996: Chiarimenti
Relativamente alla pensione supplementare da liquidare a carico della gestione separata, si richiama l'art. 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 che ha stabilito che "qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995" (cfr. Circ. 25 maggio 1996, n. 112 parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).
Per quanto riguarda la pensione supplementare da liquidare nei confronti di soggetti, iscritti dal 1° gennaio 1996, titolari di pensione a carico della gestione separata, ovvero titolari di pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell'AGO, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero dalla predetta, si richiamano i chiarimenti forniti con Msg. n. 404 dell'11 dicembre 2003.
In conformità ai criteri illustrati con il messaggio da ultimo menzionato, si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare, nei confronti dei soggetti di cui al presente punto, qualora il trattamento pensionistico richiesto risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (punto 1.2 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35) pur in presenza dei prescritti requisiti di età anagrafica e contributiva per la pensione di vecchiaia introdotti dall'art. 24, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 per il diritto autonomo alla pensione (v. in proposito punti 1.1, 1.1.2, 1.2 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35).
Pertanto, le domande di pensione supplementare sono suscettibili di accoglimento nei confronti di soggetto titolare di trattamento pensionistico a carico dei Fondi come individuati dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962, nonché della gestione separata, qualora il medesimo non abbia perfezionato il requisito minimo dell'importo del trattamento pensionistico richiesto dalla norma ed a condizione che alla data di decorrenza della pensione supplementare sia perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, adeguato agli incrementi della speranza di vita e che l'interessato abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente.
4. Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità
Relativamente alla maggiorazione da attribuire alle pensioni di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012 è stato chiesto se per l'attribuzione di detta maggiorazione si deve far riferimento all'età di 60 anni ed entro il limite dei 40 anni di contribuzione, come previsto dall'art. 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995, sia per lavoratori dipendenti che autonomi.
Ciò posto, si precisa che riguardo alle modalità di attribuzione della maggiorazione in questione si deve fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995, illustrate con Circ. 14 settembre 1996, n. 180, punto 3.
Pertanto, la maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
Relativamente al limite dei 40 anni di contribuzione, il comma 15 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 dispone tassativamente che le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni (v. in proposito punto 3, Circ. 14 settembre 1996, n. 180).
5. Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età
Com'è noto, ai soggetti iscritti al 31 dicembre 1995, che accedono a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un'età anagrafica inferiore a 62 anni, è applicata, in base alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, una riduzione pari all'1% della quota retributiva di pensione maturata al 31 dicembre 2011 per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.
Come precisato al punto 2.1 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35, la predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:
- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto,la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Peraltro, il comma 2-quater dell'art. 6 del D.L. n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato D.L. n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Al riguardo, da parte delle Sedi sono stati chiesti chiarimenti intesi a conoscere se tra la contribuzione tassativamente prevista nel comma 2-quater dell'articolo 6 possa essere compresa anche la contribuzione da riscatto ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962.
Ciò posto, fermo restando che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto art. 6; si conferma che la contribuzione da riscatto ex art. 13 della legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l'anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.
6. Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011
Come è noto, i soggetti in possesso di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996, sino al 31 dicembre 2011 potevano accedere ai trattamenti pensionistici in base alla disciplina vigente per gli iscritti dal 1° gennaio 1996, mediante l'esercizio della facoltà di opzione, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi della legge 27 novembre 2001, n. 417, di conversione del D.L. 28 settembre 2001, n. 355, secondo le istruzioni fornite con Circ. 11 ottobre 2001, n. 181 e Circ. 7 giugno 2002, n. 108.
Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti per quanto riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto all'esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo al 31 dicembre 2011 e che esercitino la predetta facoltà a partire dall'anno 2012, tenuto conto che la Riforma Fornero ha disposto che i soggetti che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012 accedono ai trattamenti pensionistici in base ai requisiti previsti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.
In particolare è stato chiesto di conoscere se anche nei confronti dei soggetti di che trattasi si debba applicare la disciplina in materia di requisiti per il diritto a pensione prevista per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.
Al riguardo, si richiama il punto 2.2 della Circ. 11 novembre 2004, n. 149 nel quale è stato precisato che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 fosse effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo. Peraltro, era necessario che a tale data fossero maturati sia i requisiti per il diritto a pensione nel sistema contributivo, sia i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione.
Tali criteri, allo stato attuale, sono confermati anche per quanto riguarda coloro che abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo entro il 31 dicembre 2011 ovvero esercitino tale facoltà successivamente alla predetta data fermo restando che alla data al 31 dicembre 2011 sussistano i requisiti di legge per conseguire il trattamento pensionistico secondo la previgente normativa indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.
Si rammenta che i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono i seguenti:
- anagrafico di 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla legge n. 335/1995;
- contributivo di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, che deve essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età;
- contributivo di almeno 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico previsto (Circ. n. 60 del 2008, punto 3.1.);
- se la pensione di vecchiaia è richiesta da un soggetto di età inferiore a 65 anni, deve essere perfezionato anche il requisito di "importo" del trattamento pensionistico che deve risultare non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale.
In proposito si precisa, che ai fini della salvaguardia dei requisiti al 31 dicembre 2011 i 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 successivamente al 31 dicembre 1995 per esercitare la facoltà di opzione devono sussistere alla data del 31 dicembre 2011 e alla predetta data deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l'assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni.
Conseguentemente, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2011, è necessario che il soggetto optante, alla data del 31 dicembre 2011, abbia perfezionato sia i requisiti amministrativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia nonché quelli per l'esercizio della facoltà di opzione, ancorché eserciti la stessa successivamente al 31 dicembre 2011.
In tale fattispecie l'accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31 dicembre 2011.
Si precisa altresì che la pensione di vecchiaia, qualora debba essere liquidata nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l'apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito Circ. 24 settembre 2010, n. 126).
6.1 Soggetti che maturano i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012
Si conferma che ai soggetti che maturano i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata (introdotte dall'art. 24 del decreto in esame), previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della Circ. 14 marzo 2012, n. 35).
Si precisa altresì che nei confronti dei soggetti di che trattasi, iscritti al 31 dicembre 1995, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico non si deve verificare il requisito relativo all'importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.
6.2 Irrevocabilità della domanda di opzione
L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali (Circ. 7 giugno 2002, n. 108, punto 7).
In particolare, se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le Sedi sono tenute, ai sensi dell'art. 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile.
Peraltro, si può verificare che l'opzione sia esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all'accesso a pensione. In questo caso, l'opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso (v. Circ. 7 settembre 1996, n. 177 e Circ. 17 marzo 2009, n. 42). Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto stabilito al punto 7 della Circ. 7 giugno 2002, n. 108.
7. Esercizio della facoltà di computo nella Gestione separata: soggetti che maturano i requisiti per l'esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012
Com'è noto la facoltà di computo di cui all'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 consente "agli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 di chiedere, nell'ambito della gestione separata, il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".
Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 sopra citato, l'iscritto alla gestione separata può accedere al trattamento pensionistico a carico della gestione separata stessa, computando per il diritto a pensione i periodi non coincidenti temporalmente e per la misura della pensione tutti i periodi, anche coincidenti, accreditati nelle gestioni previdenziali indicate nell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, che, in genere, non "dialogano" (Circ. 7 giugno 2002, n. 108, punto 2).
A seguito del cumulo dovrà essere verificato il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l'esercizio dell'opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) nonché la sussistenza dei requisiti, richiesti a partire dal 1° gennaio 2012, per il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate nella Gestione Separata.
Pertanto, il soggetto che esercita la facoltà di computo di che trattasi, utilizzando la contribuzione menzionata nell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche in base ai requisiti anagrafici e contributivi e sistema di calcolo contributivo, previste per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.
Ciò posto, nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in possesso di contribuzione in altri fondi antecedente al 1° gennaio 1996, i quali maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per l'esercizio della facoltà di computo di cui all'art. 3 del D.M. n. 282/1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24, commi 7 e 11, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, illustrate ai punti 1.2 e 2.2 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata introdotta dall'art. 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011.
7.1 Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011
Stante quanto precisato nel punto 6 del presente messaggio per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, si ritiene che i meccanismi della salvaguardia dei requisiti vigenti alla data del 31 dicembre 2011 si possano estendere anche nei casi in cui la facoltà di computo dei periodi contributivi in gestione separata, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282/1996, sia esercitata successivamente al 31 dicembre 2011, (Circ. 7 giugno 2002, n. 108, punto 2).
Anche in tale fattispecie devono essere perfezionati tutti i requisiti vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata (v. in proposito Circ. 15 maggio 2008, n. 60, punto 2.3 - parte prima).
Pertanto, le Sedi dovranno verificare al 31 dicembre 2011 il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l'esercizio dell'opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello relativo all'importo della pensione che non può essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale qualora il soggetto abbia un'età inferiore a 65 anni (art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).
Si precisa che anche in tale situazione l'accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31 dicembre 2011.
Per quanto concerne la decorrenza della pensione liquidata ai sensi dell'articolo 3 del più volte citato D.M., si precisa che la stessa - in analogia a quanto previsto per le pensioni di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e s.m.i. (v. Circ. 17 settembre 1996, n. 181, punto 3), sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione di attività lavorativa dipendente, non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà di computo, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l'apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito Circ. 24 settembre 2010, n. 126).
8. Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici
Si conferma che, allo stato attuale, rimane fermo il principio che una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o pensione anticipata, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo, a condizione che non intervenga un'ulteriore norma che disponga modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall'attività lavorativa dipendente.
9. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)
In merito alle disposizioni di cui al presente punto, con Circ. 14 marzo 2012, n. 35, è stato precisato che le disposizioni eccezionali si applicano ai lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano attività lavorativa dipendente nel settore privato "a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione".
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
La disposizione si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente.
Ne deriva che in tale fattispecie devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. (v. punto 6 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35 e Circ. 15 maggio 2008, n. 60).
Qualora il soggetto, alla data del 28 dicembre 2011, risulti lavoratore dipendente del settore privato e successivamente risulti lavoratore autonomo ovvero appartenente ad altra categoria, può accedere al trattamento pensionistico, in presenza dei requisiti di cui all'art. 24, comma 15-bis, in quanto alla data del 28 dicembre 2011 poteva far valere lo status di "lavoratore dipendente del settore privato".
Da ultimo, si precisa che relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota citata in premessa, ha precisato che "l'interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro".
Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato alla data del 28 dicembre 2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell'art. 24.
Qualora vi siano situazioni di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria), il lavoratore può accedere al trattamento pensionistico in base alle disposizioni di cui al comma 15-bis dell'articolo 24 più volte citato.
Tutto ciò premesso, si conferma quanto illustrato al punto 6 della più volte citata Circ. 14 marzo 2012, n. 35.
Si evidenzia, infine, che la disposizione di cui al comma 15-bis dell'art. 24 non trova applicazione nei confronti degli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap.
10. Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per le donne che accedono al regime sperimentale (art. 24, comma 14)
Al punto 7.2 della più volte citata Circ. 14 marzo 2012, n. 35 è stato precisato che l'art. 24, comma 14, ha previsto che le lavoratrici, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
Ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione, tenuto conto che per dette lavoratrici le quali usufruiscono della sperimentazione l'applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.
10.1 Regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: Precisazioni
Tenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle medesime continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva o mista.
Pertanto, sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.
Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995.
Si coglie l'occasione per chiarire che la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 è finalizzata a consentire alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di accedere al pensionamento di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli, 57 anni e 35 anni di contribuzione, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2012.
Pertanto, qualora la lavoratrice abbia perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31 dicembre 2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dall'articolo 24 più volte citato, non può accedere al regime sperimentale di che trattasi.
Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di "salvaguardia" introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo.
Qualora tali lavoratrici non rientrino tra i beneficiari della c.d. "salvaguardia", potranno presentare domanda di pensione di anzianità in regime sperimentale a condizione che la decorrenza della pensione di anzianità si collochi entro il mese di dicembre 2015.
Si rammenta che, nei confronti delle suddette lavoratrici, continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (Circ. 16 marzo 2011, n. 53) e trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 7.2 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35).
Si conferma, tenuto conto dell'avviso espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 5869 del 16 novembre 2012 citata in premessa, che la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo nell'anno 2015 e per le quali, per effetto della disciplina di cui alla legge n. 122/2010, la prima decorrenza utile si colloca post 2015.
Da ultimo, si chiarisce che la domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere al regime sperimentale può essere oggetto di rinunzia, secondo i criteri di carattere generale in materia di domanda di pensione (circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).
11. Pensioni in totalizzazione
11.1 Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto al pensionamento, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica
Il comma 2 dell'art. 12 della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78 del 2010, come modificato dal comma 22-ter dell'art. 18 della legge n. 111 del 2011, ha disposto che i soggetti che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito di 12 o 18 mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ciò posto, per i lavoratori che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione, indipendentemente dall'età anagrafica, le disposizioni sopra citate esplicano effetto tenuto conto che l'art. 24, comma 19, della legge n. 214 del 2011 ha soltanto soppresso all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "di durata non inferiore a tre anni," nulla innovando in materia di requisiti anagrafici e/o contributivi per quanto concerne le prestazioni da liquidare in regime di totalizzazione.
Conseguentemente, i predetti lavoratori, a decorrere nell'anno 2012, potranno accedere alla pensione di anzianità nel regime di totalizzazione con un posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti in materia di decorrenza del trattamento pensionistico "c.d. finestra mobile" (v. punto 5 della Circ. 24 settembre 2010, n. 126; Msg. 5 agosto 2011, n. 16032).
Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall'anno 2014.
Per tale prestazione continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 nonché le disposizioni, in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 10 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35).
11.2 Pensioni in regime di totalizzazione (art. 24, comma 19, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011)
Com'è noto l'art. 24, comma 19, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, ha soppresso all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni", nulla innovando in materia di requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione.
Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2012, è data facoltà ai lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.
a) Soggetti che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2011
Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 24 menzionato riconoscono la facoltà di valorizzare i periodi inferiori a 3 anni con effetto dal 1° gennaio 2012 e che, in base ai criteri di carattere generale, il requisito si intende perfezionato dal momento in cui il soggetto può utilizzare la contribuzione inferiore ai 3 anni e cioè con effetto dal 1° gennaio 2012, si precisa quanto segue.
Coloro che hanno perfezionato i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011 ancorchè abbiano presentato domanda di pensione in regime di totalizzazione nel corso dell'anno 2011 e/o nel 2012, e che sono in attesa dell'apertura della c.d. finestra mobile, hanno facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 24.
In particolare, per tali soggetti che intendano valorizzare i periodi inferiori a tre anni, tale scelta comporterà la rideterminazione della decorrenza del trattamento pensionistico e cioè i 18 mesi per l'apertura della finestra per l'accesso alla pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità (ulteriore posticipo decorrenza legge n. 111 del 2011), inizieranno a partire dal 1° gennaio 2012.
Qualora gli interessati non esercitino tale facoltà, si richiamano le istruzioni fornite con Circ. 17 gennaio 2008, n. 9, punto 7 "Diritto alla pensione supplementare", nel quale è stato chiarito che: "I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nel FPLD, i quali rimangono esclusi dalla totalizzazione per il mancato possesso dei sei anni minimi di contribuzione, possono richiedere, sussistendo le altre condizioni di legge, la pensione supplementare nel Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo od esclusivo dell'assicurazione generale obbligatoria.
I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, esclusi dalla totalizzazione, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la pensione supplementare a carico della predetta gestione".
Pertanto, se il soggetto vuole mantenere la "vecchia" disciplina in materia di decorrenza per l'accesso al trattamento pensionistico in alternativa può chiedere una pensione supplementare al fine di valorizzare i periodi inferiori a 3 anni non compresi nella pensione da liquidare in regime di totalizzazione.
b) Soggetti che non hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2011
Per i soggetti, in possesso di periodi inferiori a 3 anni non utilizzabili alla data del 31 dicembre 2011 per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ma utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2012 in base alle disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, si precisa quanto segue.
Nei confronti di tali soggetti si dovrà verificare se, comprendendo i periodi inferiori a 3 anni, perfezionano i requisiti contributivi nonché l'età pensionabile, se trattasi di pensione di vecchiaia, entro il mese di gennaio 2012 al fine di determinare la data di accesso al trattamento pensionistico in relazione alla disciplina in materia di decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (v. in proposito punto 10 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35).
Se nel mese di gennaio 2012 risultino perfezionati i requisiti anagrafici e/o contributivi in base alle disposizioni di cui al menzionato comma 19, per il diritto al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, il trascorrere del periodo dei 18 mesi (pensione di vecchiaia) e/o 19 mesi, per l'anno 2012, (pensione di anzianità: posticipo decorrenza legge n. 111 del 2011) relativo alla "c.d. finestra mobile" inizierà da gennaio 2012 a condizione che alla predetta data siano perfezionati i 20 anni di contribuzione e 65 anni di età per la pensione di vecchiaia ovvero i 40 anni di contribuzione per il diritto, indipendentemente dall'età anagrafica, alla pensione di anzianità.
Qualora detti requisiti, in base alle disposizioni di cui al citato comma 19 dell'art. 24, siano perfezionati nel mese di febbraio 2012 ovvero in data successiva, il periodo di scorrimento della c.d. finestra mobile inizierà a trascorrere dal mese del relativo perfezionamento dei requisiti di legge richiesti per il diritto ai trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione.
Rimane fermo che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e quello contributivo per la pensione di anzianità sono soggetti alla disciplina in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11.3 Decorrenza dei trattamenti in regime di totalizzazione
Tenuto conto che alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad essere applicata la disciplina della c.d. "finestra mobile", si rammenta quanto segue.
Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia, si richiama il Msg. 23 febbraio 2011, n. 4497 nel quale, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro al riguardo, è stato precisato che "al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese. Resta ferma la possibilità per l'interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti".
Relativamente alla pensione di anzianità, qualora la domanda sia presentata oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (v. in proposito Circ. 9 maggio 2006, n. 69).
Si ricorda che il diritto a tali prestazioni è riconosciuto in presenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell'attività lavorativa dipendente).
11.4 Pensione ai superstiti e pensione di inabilità in regime di totalizzazione
Com'è noto la facoltà di totalizzazione può essere esercitata sia per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, che per la pensione di inabilità.
Con il presente messaggio, si precisa che la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del requisito minimo di 3 anni per l'accesso al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione non rileva in caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione.
Infatti, con Msg. 5 agosto 2008, n. 17730 per le domande di pensione di inabilità e pensione indiretta è stato precisato quanto segue:
"In caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione deve essere cumulata la contribuzione versata in qualunque gestione. Per queste prestazioni non ha, infatti, alcun rilievo il possesso del requisito contributivo minimo dei tre anni in ogni gestione previdenziale (ovvero 6 anni in presenza di trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 2008), che si applica solo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità.
È quindi, necessario e sufficiente verificare solo che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché gli ulteriori requisiti, ordinariamente richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la pensione di inabilità), ovvero nella gestione nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso (per la pensione indiretta)".
12. Lavoratori extra comunitari rimpatriati
Si confermano i contenuti della Circ. 14 marzo 2012, n. 35 e, pertanto, anche nei confronti di tale tipologia di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici ed adeguamenti speranza di vita introdotti dall'art. 24 D.L. n. 201 del 2011.
13. Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni (es. non vedenti, invalidi con grado di invalidità superiore al 74%, ecc.)
Allo stato attuale, non è possibile valorizzare nella quota contributiva le maggiorazioni previste per particolari categorie di lavoratori: tali maggiorazioni sono utili per il diritto ma non per la misura della quota contributiva.
Al riguardo, rimane fermo il criterio illustrato con Circ. 30 gennaio 2002, n. 29 in base al quale la maggiorazione convenzionale di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema di calcolo contributivo.
Nel calcolo contributivo l'importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.
14. Indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale
Su tale argomento sono state richieste delucidazioni circa la possibilità di prorogare il godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale fino alle nuove età pensionabili della pensione di vecchiaia, previste dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
Come è noto, l'art. 19-ter, comma 4, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che la scadenza dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, originariamente fissata dal D.Lgs. n. 207/1996 al compimento del 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne, fosse prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Si pone ora il problema del raccordo, per gli indennizzi la cui scadenza è fissata dal 1° gennaio 2012 in poi, tra la normativa sopra citata e le nuove età pensionabili per la pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi, stabilite dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, come è noto, prevede per le lavoratrici autonome la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia da un minimo di 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2012, fino a raggiungere a regime, dal 1° gennaio 2021, l'età finale di 67 anni prevista dalla riforma in parola, età da adeguarsi comunque alla speranza di vita in relazione a quanto stabilito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e per i lavoratori autonomi da un'età minima di 66 anni dal 1° gennaio 2012, fino a raggiungere a regime dal 1° gennaio 2021 l'età finale di 67 anni, età anche questa da adeguarsi comunque alla speranza di vita in relazione a quanto stabilito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Su tale argomento è stata formulata apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; nell'attesa le Sedi sono autorizzate alla proroga fino ad un massimo di 18 mesi dal compimento dell'età pensionabile della previgente normativa, e cioè fino a 61 anni e 5 mesi per una richiedente donna, e fino a 66 anni e 5 mesi per un richiedente uomo, e non oltre, purché ovviamente i richiedenti siano in possesso, al momento del compimento dell'età pensionabile della previgente normativa, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia
Non appena perverrà la risposta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniranno istruzioni al riguardo.
15. Cumulo dei periodi assicurativi: Circ. 9 settembre 2011, n. 116
Per i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, come modificato dall'art. 1, comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di "Cumulo dei periodi assicurativi", illustrate con Circ. 9 settembre 2011, n. 116, si fa riserva di comunicazioni con successivo messaggio.
Il Direttore generale
Nori
Circ. 14 marzo 2012, n. 35
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1
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