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mercoledì 27 febbraio 2013

Ministero della salute Nota 27-8-2012 n. DGSAF/15737-P Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2012. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio VI - Benessere Animale.


Ministero della salute
Nota 27-8-2012 n. DGSAF/15737-P
Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2012.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio VI - Benessere Animale.
Nota 27 agosto 2012, n. DGSAF/15737-P (1).
Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2012.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio VI - Benessere Animale.



Agli
Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome


Servizi veterinari
e, p.c.:
Al
Ministero per le politiche agricole, alimentari forestali

Al
Comando dei carabinieri per la sanità al corpo forestale dello Stato

All'
Agea

Al
Centro di referenza nazionale sul benessere animale


c/o I.Z.S. Lombardia ed Emilia Romagna

Al
CSN - Anagrafe nazionale


c/o I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise

Alla
Fnovi

All'
Anmvi

Al
Siv e MP

Alla
Lav

All'
Enpa

Alla
Lida

All'
Associazione italiana allevatori

Alla
Confagricoltura

Alla
Conf Coltivatori diretti

Alla
Confcooperative

Alla
Cia

All'
Avitalia

All'
Una

All'
Anavit

All'
Api

All'
Aiav





Percentuali minime di controlli sul territorio rendicontazione annuale
Nella nota 13 luglio 2010, n. 13029 di questo Ministero (PNBA 2010), sono state riformulate le percentuali minime di controlli su base annua da effettuare negli allevamenti, ed è stata definita la programmazione minima dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 per la "protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate", che si confermano anche per l'anno in corso.
Nella stessa nota si accennava, inoltre, alla programmazione delle attività da effettuare per garantire la protezione degli animali durante la macellazione e l’abbattimento. A tal proposito, questo Ministero ritiene necessario fornire maggiori e più dettagliate informazioni in merito e istituire un flusso di dati utile a monitorare l'applicazione della normativa sul territorio.
Pertanto, si precisa innanzitutto che nella nota di cui sopra è stato erroneamente riportato che le check-list per il controllo della protezione animale in fase di macellazione allegate alla stessa, in particolare la check list "carni rosse" (allegato 5) e la check list “avicunicola", (allegato 6), vanno "utilizzate ogni volta che l'ispettore si trovi a dover controllare la prima fase della macellazione", al contrario invece, queste andranno compilate ogni volta che il veterinario ufficiale lo ritenga utile sulla base della organizzazione e programmazione regionale e comunque almeno una volta l’anno.
Inoltre, si chiede a codeste Regioni e P.A., così come previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004, art. 44, comma 1, lettera b), di adempiere all'obbligo di rendicontare le attività di controllo ufficiale, in particolare quelle effettuate dalle ASL competenti per territorio volte a garantire la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal proposito va indicato il numero di controlli effettuati e il numero di irregolarità riscontrate con le relative prescrizioni.

Benessere animale negli allevamenti
Per quanto riguarda il benessere animale negli allevamenti, appare necessario informare i destinatari della presente degli aggiornamenti normativi del settore; in particolare, si rappresenta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 e ss.mm. è stato abrogato e integralmente sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122 "attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini".
Allo stesso modo, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 e ss.mm., è stato abrogato e integralmente sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126 "attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli".

Protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento
Visto l'avvicinarsi della data del 1° gennaio 2013, è necessario evidenziare nella presente che dalla predetta data entrerà in vigore il Reg. (CE) n. 1099/2009 "relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento".
Per quanto riguarda la formazione sia dei veterinari ufficiali ASL che degli operatori del settore, considerata l'importanza della corretta gestione degli animali durante le varie fasi della macellazione, il Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale c/o l'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ha messo a punto del materiale didattico costituito da un manuale dal titolo "protezione degli animali alla macellazione" contenente linee guida di buone pratiche di macellazione accompagnato da materiale audio-visivo disponibile in entrambe le lingue italiano/inglese e fruibile dal prossimo mese di settembre sul sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna - Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CRNBA).
Il suddetto materiale didattico ha il duplice obbiettivo di essere un supporto per i veterinari ufficiali delle ASL e un valido aiuto agli operatori del settore per ampliare le conoscenze sull'etologia delle specie animali macellate, le migliori pratiche di macellazione e le tecniche operative di stordimento/abbattimento utili a ridurre al minimo la sofferenza degli animali, nonché ad una completa conoscenza dei macchinari utilizzati.


Il Direttore generale
Dott.ssa Gaetana Ferri

nota 13 luglio 2010, n. 13029
Reg. (CE) 22 dicembre 2004, n. 1/2005
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004, art. 44

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