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lunedì 11 marzo 2013

Trasferimento del dipendente: legittimo se non è dimostrato il dolo del datore di lavoro


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-02-2013, n. 994
IMPIEGO PUBBLICO
Mansioni e funzioni

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9913 del 2010, proposto dal signor (Lpd), rappresentato e difeso dall'avvocato-

contro

..
per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 8904/2009, resa tra le parti, concernente demansionamento e risarcimento dei danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (Lpd);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I) Il signor (Lpd) chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso n. 2764 del 2005, proposto nei confronti dell'Ufficio italiano dei Cambi, poi soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2008 e confluito nella (Lpd), per ottenere, oltre al ripristino della situazione anteriore al demansionamento, il risarcimento dei danni patiti all'epoca in cui egli ne era dirigente. Egli lamenta il ricorrente l'inserimento e il mantenimento, nel proprio fascicolo personale, di un "foglietto" diffamatorio datato 15 giugno 1998; la forzata inattività dal settembre 1996 al giugno 1998; la successiva assegnazione, a far data dal giugno 1998, di mansioni non corrispondenti a quelle fino ad allora svolte; la conseguente lesione dei diritti alla salute, all'onore, alla reputazione morale e professionale (con memoria del 9 maggio 2008 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno biologico).

II) La sentenza impugnata ha accolto l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente, rilevando che il ricorso era stato proposto ad oltre sette anni di distanza dai provvedimenti dell'Ufficio che hanno determinato i pretesi danni, e che la mancata impugnazione di tali provvedimenti, ai quali il ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza, preclude la tutela risarcitoria.

III) Oppone l'appellante che l'unico provvedimento che è dato rilevare nella fattispecie è costituito dalla circolare Ulc n. 476 del 16 giugno 1998, con la quale il direttore dell'Ufficio ha disposto il trasferimento del ricorrente, fino ad allora preposto ad un organo di staff, al servizio operazioni in cambi, nel quale si collocava al quarto posto nella scala gerarchica del personale di grado superiore, venendo così a subire un oggettivo demansionamento e una effettiva dequalificazione. Tale provvedimento, assunto in violazione dell'art. 2103 del codice civile dovrebbe, quindi, ritenersi nullo ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; di conseguenza, nessuna acquiescenza può ritenersi validamente formatasi, non essendo disponibili i diritti lesi. Di queste argomentazioni, svolte già davanti al Tar, la sentenza non dà conto, limitandosi a recepire l'eccezione svolta dall'Amministrazione.

Nel merito, l'appellante ripropone le doglianze contenute nel ricorso di primo grado.

IV) L'appello è infondato, non essendo condivisibili le argomentazioni svolte dal ricorrente tese a dimostrare la violazione della propria posizione lavorativa e il conseguente demansionamento (può prescindersi, di conseguenza, dall'esaminare le eccezioni preliminari svolte dall'Amministrazione resistente, oltre che l'ammissibilità del gravame per la parte meramente ripropositiva delle censure svolte in primo grado, alle quali l'appellante opera un mero richiamo, e dall'esame della stessa eccezione preliminare accolta dal Tar).

Con l'ordinanza 19 marzo 2012, n. 1535, questa Sezione ha chiesto al responsabile del servizio personale e gestione risorse della (Lpd) una relazione relativa alla posizione lavorativa dell'appellante, contenente chiarimenti in ordine allo sviluppo della carriera dell'appellante stesso, e, in particolare, che venisse indicato qual è stato, avuto riguardo alla qualifica iniziale, lo sviluppo della carriera del personale avente la medesima posizione dell'appellante, con la precisazione di quali tappe di tale carriera sono rimesse ad una scelta datoriale motivata dalla "promozione" del dipendente stesso.

In esecuzione dell'ordinanza la (Lpd) ha depositato una relazione nella quale si dà atto delle seguenti, rilevanti, circostanze, riferite all'epoca dei fatti in esame:

- il dottor P. è stato assunto nel 1973 con il grado di segretario, che costituiva il livello iniziale della carriera direttiva; i successivi passaggi al grado superiore della carriera direttiva avvenivano per merito accertato mediante concorsi interni o scrutini per valutazione comparativa;

- sovraordinate alla carriera direttiva esistevano altre due carriere di livello dirigenziale: quella dei funzionari procuratori e quella dei funzionari di direzione; fino al 1999 il conferimento delle promozioni ai vari gradi avveniva a scelta per merito da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il regolamento del personale modificato alla fine del 1999 affidava la nomina al Presidente, a scelta per merito;

- il ricorrente, cessato dal servizio nel 2005 con il grado di direttore (corrispondente al funzionario procuratore di 1^ nell'organizzazione ante 1999), ha ottenuto nel 1979 la promozione a vice ispettore, nel 1981 a funzionario di 1^, nel 1982 entrava a far parte della dirigenza come funzionario procuratore di 2^, nel 1988 come procuratore di 1^ (corrispondente al grado di direttore) con decorrenza 1 gennaio 1988;

- per il periodo dal 1989 al 1999, nel quale non esisteva una procedura formalizzata di scelta per merito, non è stata reperita alcuna documentazione in merito alle modalità con le quali il ricorrente è stato preso in considerazione per l'eventuale avanzamento ai gradi successivi; a partire dalla sessione di avanzamenti del 2000, risulta che il dottor P. è stato considerato per ciascuna tornata di promozioni, ma che il suo profilo professionale è stato ritenuto meno coerente, rispetto a quello di altri candidati, per l'assunzione di responsabilità correlate con le posizioni di livello superiore;

- tutti gli avanzamenti di carriera del ricorrente sono avvenuti per scelte comparative e per merito; nel periodo di riferimento, fino alla data di cessazione dal servizio dello stesso P., solo la metà dei soggetti assunti con il medesimo grado di segretario ha avuto accesso alla dirigenza, come l'interessato; di questi, solo meno della metà hanno ottenuto un grado superiore a quello ricoperto dal ricorrente;

- nel periodo 2000-2004 al ricorrente sono stati affidati da parte del direttore generale incarichi sia interni che esterni all'Ufficio, in particolare quale coordinatore di un gruppo di lavoro per la redazione dello schema di un nuovo regolamento di semplificazione e quale incaricato presso il Senato e la Camera dei Deputati di seguire i lavori parlamentari relativi all'attività del proprio Ufficio.

V) L'appellante contesta la ripartizione in carriera direttiva e carriera dirigenziale di quella che assume dovrebbe essere considerata come unica carriera direttiva, nell'ambito della quale il regolamento redatto nel 1999 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 319 del 1998 ha sostituito le qualifiche di procuratore di 2^ e di procuratore di 2^ con quelle di condirettore e di direttore.

Osserva il Collegio che tale circostanza è irrilevante, posto che in discussione non è la correttezza dell'articolazione delle carriere all'interno della (Lpd), ma la legittimità della mancata assunzione del ricorrente allo sviluppo completo della carriera, sviluppo che si è invece arrestato al grado di procuratore di 1^, poi direttore, comunque immediatamente precedente a quelli apicali, corrispondenti alle qualifiche di funzionari di direzione. Anche le successive contestazioni contenute nell'appello, essenzialmente attinenti a pretese "astuzie dialettiche" della relazione, non sono rilevanti, non comportando una diversa descrizione della formale progressione in carriera del ricorrente anche per la parte non sviluppatasi.

Quanto alla mancanza di documentazione afferente il periodo di servizio dal 1989 al 1999, l'appellante non deduce alcuna circostanza in base alla quale sia dato dedurre che tale mancanza sia stata determinata dalla intenzione di danneggiarlo, o abbia causato il blocco della propria carriera, ovvero ancora ne abbia occultato inconfessabili motivi; e comunque, essendo stato il ricorrente preso in considerazione per le promozioni a partire dal 2000, il Collegio non può che constatare che la carriera del ricorrente ha avuto un suo svolgimento progressivo, mentre il senso delle scelte operate dall'Amministrazione sfugge al vaglio del Collegio, impingendo nel merito di valutazioni non censurabili in questa sede di legittimità.

In conclusione, nessun demansionamento appare oggettivamente essere stato posto in essere in danno del ricorrente: tale conclusione era già emersa in primo grado a seguito delle due verificazioni disposte dal primo giudice; né un tale effetto può essere riportato al trasferimento disposto con la circolare n. 476 del 18 giugno 1998, dato che l'avvicendamento tra il ricorrente e il dipendente già in forza al servizio operazione in cambi è avvenuto tra pari grado, e mantenendo al dottor P. le mansioni e la responsabilità proprie della qualifica ricoperta di dirigente.

In particolare, il trasferimento ha comportato l'affidamento al dottor P. del coordinamento di due uffici con un totale di 17 dipendenti e, a seguito della soppressione, avvenuta nel 2000, dei due uffici che egli coordinava, il conferimento della titolarità della nuova divisione operazioni delle PP.AA., alla quale sono stati assegnati 22 dipendenti, con un sostanziale riconoscimento di più ampie responsabilità. Tali responsabilità sono state ancora aumentate nel 2004, mediante l'attribuzione della titolarità delle divisione relazioni esterne comunicazione, che comportava il sostanziale coordinamento dell'organizzazione e del personale di quasi tutto il servizio, conservata fino al momento del collocamento a riposo.

Tutte le ricordate circostanze, e le altre già emerse a seguito delle verificazioni effettate in primo grado, evidenziano l'inesistenza delle lesioni lamentate dall'interessato; in ogni caso nessuna prova o argomentazione atta a superare le considerazioni svolte dall'Amministrazione, sia in sede attiva che in replica delle contestazioni giudiziali, è stata offerta dal ricorrente neppure nel corso del presente giudizio di primo grado, affidato, in sostanza e tranne l'accentuato riferimento ad un 'foglietto diffamatorio' (che peraltro non risulta avere avuto alcun concreto seguito), a commenti generici e non circostanziati, che denunciano (non una pretesa regressione di carriera, ma) il mero rammarico di una mancata promozione, come ben evidenzia la stessa Amministrazione appellata.

VI) In conclusione, il ricorso esaminato è infondato, e l'appello deve, di conseguenza, essere respinto, ma le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato n. 9913 del 2010, lo respinge nei sensi indicati in motivazionee, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado, perché infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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