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lunedì 11 marzo 2013

Ministero dell'interno Nota 12-2-2013 n. 557/PA5W/002663/12000.CA(1) D.L. 3 agosto 2007, n. 117 - Art. 6, commi 2-bis e 3 - Divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24 alle 6 da parte degli esercizi di vicinato - Liberalizzazione degli orari - Applicazione del divieto alle medie e grandi strutture di vendita. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.


Ministero dell'interno
Nota 12-2-2013 n. 557/PA5W/002663/12000.CA(1)
D.L. 3 agosto 2007, n. 117 - Art. 6, commi 2-bis e 3 - Divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24 alle 6 da parte degli esercizi di vicinato - Liberalizzazione degli orari - Applicazione del divieto alle medie e grandi strutture di vendita.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

Nota 12 febbraio 2013, n. 557/PA5W/002663/12000.CA(1) (1).

D.L. 3 agosto 2007, n. 117 - Art. 6, commi 2-bis e 3 - Divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24 alle 6 da parte degli esercizi di vicinato - Liberalizzazione degli orari - Applicazione del divieto alle medie e grandi strutture di vendita.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.



     

Al
   

Ministero dello sviluppo economico
           

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione D.G. - MCC VNT
           

(Rif n. 8544 del 17/01/2013)
           

Roma

e, p.c.:
   

Alla
   

Regione Friuli Venezia Giulia
           

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità
           

Trieste
       



Con riferimento alla nota sopradistinta, si comunica che lo scrivente Ufficio condivide l'interpretazione di codesto Ministero secondo la quale la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, di cui all'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, non può comportare che il divieto di vendita di bevande alcoliche di cui all'art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 (introdotto a seguito di ripetuti, gravi incidenti causati da guida in stato di ebbrezza, con lo scopo di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale) rimanga circoscritto agli esercizi di vicinato, secondo una interpretazione meramente letterale di tale ultima disposizione, lasciando fuori dal suo campo di operatività le strutture commerciali di medio-grandi dimensioni, ora ammesse anch'esse all'apertura notturna.

Pare evidente che una interpretazione siffatta avrebbe l'effetto di creare, da un lato, una eccezione di tali proporzioni al divieto cennato da svuotarne di fatto la portata, e, dall'altro, di determinare una irragionevole disparità di trattamento in danno degli esercizi di vicinato.

Posto che, dunque, debba essere così individuato il contenuto della fattispecie di cui al richiamato art. 6, comma 2-bis, segue - ad avviso dello scrivente - la applicazione, in caso di inosservanza, della sanzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo per tutti gli esercizi ricompresi nella stessa fattispecie.


Il Direttore dell'ufficio

Mureddu



D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 31

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