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lunedì 11 marzo 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 8-3-2013 n. 37/0004596 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Compatibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori del settore aereo con attività lavorativa a tempo determinato svolta all’estero. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 8-3-2013 n. 37/0004596
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Compatibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori del settore aereo con attività lavorativa a tempo determinato svolta all’estero.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 8 marzo 2013, n. 37/0004596 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Compatibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori del settore aereo con attività lavorativa a tempo determinato svolta all’estero.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Alla
FIT - CISL

Federazioni Italiana Trasporti
Alla
FAST

Comparto Aereo

Federazione autonoma dei sindacati dei trasporti




La FIT - CISL e la FAST hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, concernente la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
In particolare, gli istanti chiedono quale sia la disciplina applicabile qualora il lavoratore si trasferisca o espleti attività lavorativa all’estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche attive e passive per il lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre richiamare l’art. 8, commi 6 e 7, sopra citato, ai sensi del quale «il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista», con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all’art. 9, comma 6, della medesima legge.
In altri termini, l’indennità in argomento risulta sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part time o con contratto a termine, sia qualora venga assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato ma senza superare il relativo periodo di prova.
Si evidenzia, in proposito, che si tratta di una mera sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità e non invece di decadenza dal beneficio stesso; il lavoratore, infatti, seppur reimpiegato, conserva il diritto a rimanere iscritto nella citata lista.
Ciò premesso, occorre chiarire la disciplina concernente la rioccupazione di lavoratori beneficiari della mobilità presso un Paese UE o extracomunitario.
Nel primo caso il diritto alle prestazioni e al trattamento di cui sopra viene mantenuto secondo quanto stabilito dall’art. 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, «per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi», nonché in virtù di ulteriori condizioni fissate dalla medesima normativa comunitaria.
Per quanto concerne, invece, l’ipotesi di rioccupazione in Paesi extracomunitari occorre richiamare, anzitutto, il messaggio n. 17576 del 2008 dell'INPS, alla luce del quale l’espatrio e il soggiorno negli stati extra UE venivano considerati circostanze idonee a determinare la perdita del beneficio – iscrizione nella lista e percezione dell’indennità – solo laddove, per obiettive connotazioni ovvero per evidenti ragioni di tempo e di luogo, avessero ostacolato un’immediata disponibilità del personale impiegato all’estero a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale (cfr. circ. 8 luglio 2011, n. 94 dell'INPS).
Si ricorda che il medesimo Istituto, con il menzionato messaggio, aveva tuttavia individuato due ipotesi per le quali risultava possibile, in caso di soggiorno in territorio extracomunitario, conservare l’iscrizione nella lista di mobilità e di conseguenza la fruizione dell’indennità: ci si riferisce ai soggiorni di breve durata per gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un proprio familiare, dietro presentazione di idonea documentazione e ai soggiorni turistici di breve durata.
L’INPS consentiva (e consente), inoltre, la conservazione dell’iscrizione nella lista ai lavoratori che si rechino all’estero per il periodo relativo alla mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo per il personale pilota, equiparando, in tal modo, detta situazione all’assunzione a tempo determinato con applicazione del meccanismo della sospensione ex art. 8, comma 6, della legge n. 223/1991 (cfr. circ. n. 133 del 22 ottobre 2010).
In considerazione del quadro sopra illustrato, nonché del rinnovato contesto internazionale improntato ad una accresciuta “globalizzazione economica” con effetti rilevanti anche sui mercati di lavoro nazionali e ad una mobilità di lavoratori garantita da specifiche normative, si ritiene opportuno, superando i precedenti orientamenti amministrativi, aderire ad un’interpretazione “estensiva” dell’art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, nelle ipotesi di rioccupazione all’estero del lavoratore in mobilità.
In risposta al quesito avanzato si può quindi sostenere che le disposizioni normative summenzionate trovino applicazione anche nelle situazioni di rioccupazione, negli Stati UE e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra UE, oltre che nelle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale.
Ciò sia perché l’art. 8, comma 6, della legge n. 223/1991 non pone delimitazioni legate al “luogo” di svolgimento della prestazione di lavoro sia, più in generale, ai fini del rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché di libera circolazione dei lavoratori.


Il Direttore generale
Paolo Pennesi

L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 9
Msg. 4 agosto 2008, n. 17576
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art. 64

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