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lunedì 11 marzo 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 8-3-2013 n. 37/0004594 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011 e trattamento economico di malattia. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 8-3-2013 n. 37/0004594
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011 e trattamento economico di malattia.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Nota 8 marzo 2013, n. 37/0004594 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011 e trattamento economico di malattia.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



Al
   

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro
   



Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.

In particolare, l’istante chiede se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.

L’interpellante chiede, altresì, se sia possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi di cui sopra, le giornate di assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, della Direzione generale delle politiche previdenziali ed assicurative e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura della disposizione di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, evidenziando le modifiche che quest’ultima ha apportato alla materia dei congedi per cure in favore dei lavoratori invalidi civili.

Nello specifico, la norma citata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 42, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni – che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni – i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

La disposizione chiarisce, inoltre, che il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante.

Al riguardo, l’ art. 7 del decreto di cui sopra ha stabilito che durante la fruizione del congedo «il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia». Tale ultima previsione costituisce, dunque, una novità rispetto alla disciplina dettata dalla normativa previgente (cfr. art. 26, L. n. 118/1971; art. 10, D.Lgs. n. 509/1988).

Si ricorda peraltro che, già antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 119/2011, la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra l’assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, quest’ultimo subordinato al relativo accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ritenendo, pertanto, che l’assenza per la fruizione del congedo fosse riconducibile all’ipotesi di malattia ex art. 2110 c.c., con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3500/1984; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 827/1991).

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene che il recepimento normativo del suddetto orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale, in linea con l’interpretazione fornita da questa Amministrazione sotto la vigenza della precedente disciplina (cfr. risposta ad interpello, nota 5 dicembre 2006, n. 25/I/0006893).

Si fa presente, peraltro, che l’art. 23 della legge n. 183/2010, che ha delegato il Governo alla emanazione di quello che sarebbe stato il D.Lgs. n. 119/2011, aveva peraltro espresso l’esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico, così rafforzando l’ipotesi interpretativa esposta.

Per quanto concerne il secondo quesito, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.


Il Direttore generale

Paolo Pennesi



D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 7
L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, c. 42
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 23

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