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lunedì 11 marzo 2013

Ministero dell'interno Circ. 14-11-2012 n. 15918 Prefettura di Treviso - Quesito del Consorzio Polizia Municipale Piave - Guida veicoli ad uso speciale della Polizia Locale. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, Area III - Sistema sanzionatone amministrativo.



Ministero dell'interno
Circ. 14-11-2012 n. 15918
Prefettura di Treviso - Quesito del Consorzio Polizia Municipale Piave - Guida veicoli ad uso speciale della Polizia Locale.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, Area III - Sistema sanzionatone amministrativo.

Circ. 14 novembre 2012, n. 15918 (1).

Prefettura di Treviso - Quesito del Consorzio Polizia Municipale Piave - Guida veicoli ad uso speciale della Polizia Locale.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, Area III - Sistema sanzionatone amministrativo.



Alla
   

Prefettura - U.T.G. di Treviso
     

(Rif. prot. 44/09- Area III)
   



Di seguito alla precorsa corrispondenza - e segnatamente alla nota di questo Ufficio n. 2880 del 16 giugno 2009 - relativa all'oggetto, si fa presente che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale ha comunicato, in ordine alla problematica di cui trattasi, il proprio avviso, che approfondisce l'argomento oggetto del quesito specificando altresì il quadro normativo di riferimento.

Nel richiamare il disposto dell'art. 1, comma 1 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246, viene precisato che i veicoli in dotazione dei corpi (o servizi) di polizia locale che risultino adibiti esclusivamente alle attività di polizia stradale e muniti di targa speciale di immatricolazione rilasciata ai sensi del D.M. 27 aprile 2006, n. 209, possono essere condotti da soggetti titolari di patente di servizio rilasciata ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 10, comma 2, del D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

Non ricorrendo tali condizioni - e quindi per i veicoli nella disponibilità dell'Ente locale utilizzati per compiti istituzionali dall'ente stesso ma non per servizi di polizia stradale - è sufficiente essere in possesso della sola patente "civile".

Ne consegue che la patente di servizio si aggiunge al normale titolo abilitativo ex art. 116 del C.d.S. ed è necessaria per condurre veicoli con targa speciale "polizia locale".

In carenza, all'operatore dell'Ente locale non è preclusa la guida di veicoli con immatricolazione nazionale italiana in dotazione all'Amministrazione di appartenenza.


Il Dirigente dell'area

Dott. A. Infante



D.M. 11 agosto 2004, n. 246, art. 1
D.M. 11 agosto 2004, n. 246, art. 3
D.M. 11 agosto 2004, n. 246, art. 10
D.M. 27 aprile 2006, n. 209
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116

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