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lunedì 11 marzo 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 6-3-2013 n. 10/2013 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) - Modifiche introdotte agli articoli 2 e 3 della legge n. 152 del 2001 - Chiarimenti in ordine al regime delle decorrenze. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, Div. IX.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 6-3-2013 n. 10/2013
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) - Modifiche introdotte agli articoli 2 e 3 della legge n. 152 del 2001 - Chiarimenti in ordine al regime delle decorrenze.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, Div. IX.

Circ. 6 marzo 2013, n. 10/2013 (1).

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) - Modifiche introdotte agli articoli 2 e 3 della legge n. 152 del 2001 - Chiarimenti in ordine al regime delle decorrenze.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, Div. IX.



     

Agli
   

Istituti di patronato e di assistenza aociale
     

Alle
   

Direzioni regionali del lavoro
     

Alle
   

Direzioni territoriali del lavoro
           

Servizio ispezione del lavoro
     

Alla
   

Direzione generale dell'Inps
     

Alla
   

Direzione generale dell'Inail
     

Alla
   

Regione siciliana
           

Ispettorato regionale del lavoro
     

Alla
   

Provincia autonoma di Bolzano
     

Alla
   

Provincia autonoma di Trento

e, p.c.:
   

Al
   

Capo di Gabinetto
     

Al
   

Capo dell'Ufficio legislativo
     

Alla
   

Direzione generale per l'attività ispettiva
           

Loro sedi
       



La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), all'art. 1, commi da 9 a 14, ha introdotto significative modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, recante: "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale".

In particolare, il Legislatore, al comma 10 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, al fine di garantire il più adeguato ed efficace esercizio della attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica di una più efficiente gestione delle risorse, nonché di assicurare ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, ha previsto rispettivamente alle lett. a), b) e c) altrettante modifiche agli articoli 2 e 3 della legge n. 152 del 2001, in materia di soggetti promotori e di requisiti per la costituzione di un istituto di patronato, nel senso di un rafforzamento dei previgenti requisiti.

Nel dettaglio, con riferimento ai soggetti promotori è ora richiesta, diversamente dalla precedente disciplina, la costituzione e la continuità operativa da almeno 8 anni (rispetto agli originari tre anni), nonché la presenza in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale (in precedenza la legge n. 152/2001 prevedeva la presenza in almeno un terzo delle regioni e delle province). Con riferimento agli istituti di patronato è previsto che gli stessi devono assicurare la presenza con proprie sedi in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale (in luogo di un terzo in precedenza previsto).

La modifica relativa al requisito previsto per i soggetti promotori dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 152/2001 (costituzione e continuità operativa da almeno 8 anni), si applica dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge n. 228/2012.

Viceversa, le modifiche introdotte dalle lett. b) e c) del comma 10 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013, riguardanti la presenza territoriale richiesta sia per i soggetti promotori sia per gli istituti di patronato, si applicano, a regime, per effetto di quanto previsto al successivo comma 11 del medesimo art. 1, a decorrere dal 2015, ossia dal 1° gennaio 2015. Inoltre, il comma 12 del citato art. 1, ha disposto che, per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lett. b) e c) devono essere riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale. Infine, il comma 13 dispone che "Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguino la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), della legge 30 marzo 2001, n. 152".

Il complesso normativo risultante dalle richiamate disposizioni introdotte (commi da 10 a 13), relativamente all'operatività delle modifiche di cui alle lett. b) e c) del comma 10 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013, ed alle conseguenze del mancato adeguamento alle stesse, sebbene non risulti di agevole lettura sistematica, tuttavia lascia emergere l’intenzione del legislatore di:

- fissare requisiti più rigorosi per la costituzione e la sopravvivenza degli istituti di patronato, privilegiando una più capillare ed omogenea diffusione territoriale;

- concedere un adeguato lasso di tempo, pari ad un anno, ai patronati già riconosciuti ed operanti per adeguare la loro struttura organizzativa ai nuovi requisiti, con applicazione, in caso di mancato adeguamento entro il termine, delle conseguenze previste dalla legge (art. 16, comma 2, lett. a), della legge 30 marzo 2001, n. 152);

- prevedere che l'adeguamento della struttura organizzativa avvenga in modo graduale, fissando una sequenza di obblighi che assumono efficacia a scansioni temporali determinate della durata di un anno.

Pertanto, al fine di consentire una lettura organica delle richiamate disposizioni (commi da 10 a 13), utilizzando i criteri ermeneutici dell’interpretazione logica, sistematica e della voluntas legis, diversi e ulteriori rispetto a quello dell’interpretazione letterale, su conforme avviso dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine al regime delle decorrenze delle modifiche introdotte dalle lett. b) e c) del comma 10 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013, quali utili indicazioni agli istituti di patronato per consentire agli stessi l’adeguamento della loro struttura organizzativa nel rispetto della tempistica prevista dalle nuove disposizioni legislative:

- fino al 31 dicembre 2013, i requisiti per la costituzione e la gestione di un istituto di patronato rimangono invariati;

- dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014, si applicano i requisiti rivisti secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 1 della legge di stabilità (ossia, presenza in almeno metà delle regioni e delle province del territorio nazionale);

- a far data dal 1° gennaio 2015, si applicano i nuovi requisiti previsti "a regime" dal comma 10 (ossia, presenza in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale);

- i patronati già riconosciuti in via definitiva ed operanti al 1° gennaio 2013, sono sanzionabili per non aver adeguato la propria struttura organizzativa, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2015 con riferimento all'obbligo di cui al comma 12 e a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto concerne l'obbligo di cui al comma 11.


Il Direttore generale

Dr. Edoardo Gambacciani



Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 9 a14
L. 30 marzo 2001, n. 152, art. 2
L. 30 marzo 2001, n. 152, art. 3

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