Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo
COCER GDF: IL CONSIGLIO DI STATO HA
ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALL’ESTENSIONE DEL BLOCCO STIPENDIALE GIA’
PREDISPOSTO DAL GOVERNO
Per opportuna notizia si comunica che in data 11 aprile 2013 Consiglio di Stato ha espresso il previsto parere (in allegato) sullo schema di DPR che prevede il prolungamento del blocco stipendiale dei pubblici impiegati 31.12.2014 e del blocco contrattuale sino al 31.12.2015.
La pronuncia del Consiglio di Stato sull’affare chiarisce in maniera inequivocabile che il Governo, in data 21.03.2013, ha effettivamente approvato in via preliminare lo scherma di DPR in questione. dato che non emergeva in maniera chiara dal contenuto del comunicato ufficiale relativo al Consiglio dei Ministri del 21 marzo u.s.
Si fa riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi sulla questione ed eventuali iniziative.
IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA
Numero 01832/2013 e data 17/04/2013
Per opportuna notizia si comunica che in data 11 aprile 2013 Consiglio di Stato ha espresso il previsto parere (in allegato) sullo schema di DPR che prevede il prolungamento del blocco stipendiale dei pubblici impiegati 31.12.2014 e del blocco contrattuale sino al 31.12.2015.
La pronuncia del Consiglio di Stato sull’affare chiarisce in maniera inequivocabile che il Governo, in data 21.03.2013, ha effettivamente approvato in via preliminare lo scherma di DPR in questione. dato che non emergeva in maniera chiara dal contenuto del comunicato ufficiale relativo al Consiglio dei Ministri del 21 marzo u.s.
Si fa riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi sulla questione ed eventuali iniziative.
IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA
Numero 01832/2013 e data 17/04/2013
Consiglio di
Stato
Sezione Consultiva
per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione
del 11 aprile 2013
NUMERO AFFARE
00944/2013
OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle
finanze – Ufficio legislativo - Economia.
Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della
contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici
dipendenti.
LA
SEZIONE
Vista la relazione in data 27
marzo 2013, trasmessa con nota in data 28 marzo 2013, prot. ACG/117/RIFPA/4524,
con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze chiede il parere del
Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il
relatore ed estensore Consigliere Bruno Mollica;
Premesso e
Considerato:
I-Riferisce l’Amministrazione che
lo schema di regolamento sottoposto all’esame della Sezione introduce
disposizioni intese al conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati
dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Espone altresì che lo schema,
predisposto d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri in data 21 marzo 2013 e dà attuazione, in particolare, alle
misure di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2, del citato articolo 16
del D.L. n. 98 del 2011.
L’intervento normativo si compone
di un solo articolo, suddiviso in 3 commi (di cui, il primo, ripartito nelle
lettere da a) a d).
Al comma 1, la lettera a)
dispone la proroga al 31 dicembre 2014 delle seguenti misure
previste dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
-blocco dei trattamenti economici
individuali (art. 9, comma 1);
-riduzione delle indennitÃ
corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri
e individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi
spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 9, comma 2);
-limite massimo e riduzione
dell’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale
(art. 9, comma 2-bis);
-blocchi economici riguardanti:
meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio,
progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e
di quello in regime di diritto pubblico (art. 9, comma 21).
La disposizione tiene conto
altresì, in punto di esclusione dalla proroga, degli effetti della declaratoria
di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 11 ottobre 2012, n.
223.
Al comma 1, lettera b), si
introduce la proroga al 31 dicembre 2013, con effetto sull’anno 2014, dei
blocchi introdotti dall’art. 9, comma 23, del citato D.L. n. 78 del 2010,
riguardanti il personale docente, educativo ed ATA della scuola;
-il comma 1, lettera c) reca una
misura che sterilizza, ai fini contrattuali, gli anni 2013 e 2014 ed annulla gli
incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011 per
tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni;
-il comma 1, lettera d), nel far
salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale negli importi in atto
corrisposti ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del predetto D.L. n. 78 del
2010, dispone, per gli anni 2013 e 2014, il blocco degli incrementi di tale
indennità , in deroga alle previsioni di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo altresì che la stessa,
con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata
secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa
vigenti (Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, intesa del 30
aprile 2009 per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti
contrattuali del pubblico impiego e articolo 47-bis, comma 2 del decreto
legislativo 165 del 2001.
Il comma 2 stabilisce
l’estensione al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale delle
disposizioni concernenti le proroghe del blocco dei trattamenti economici e
delle procedure contrattuali disposte al comma 1.
Il comma 3 autorizza il Ministro
dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
II-Ritiene la Sezione di dover
formulare alcune osservazioni di carattere sia formale che sostanziale in ordine
allo schema di regolamento proposto .
II.1.-Relativamente al preambolo,
si osserva che il terzo “Visto” riporta, oltre al corretto richiamo alla
normativa di riferimento, una “sovrabbondante” indicazione dei contenuti della
normativa stessa: si suggerisce, pertanto, per esigenze di snellimento del
testo, di limitare all’essenziale il predetto richiamo.
Appare nel contempo necessario,
per il rilievo che assume nel contesto normativo di cui trattasi, un espresso
richiamo, prima del “Visto” concernente la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, alla sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre
2012, n. 223.
Da ultimo, il riferimento al
parere del Consiglio di Stato andrebbe più adeguatamente espresso nei seguenti
termini: “Udito il parere emesso dalla Sezione per gli atti normativi del
Consiglio di Stato nell’adunanza del…”.
II.2.In ordine all’articolato, va
preliminarmente dato atto che le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c), si collocano correttamente nel quadro delineato dalla
normativa primaria.
Ed invero, la proroga
fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche
amministrazioni trae base normativa nell’articolo 16, comma 1, lettera
b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.
111.
Il che trae seco anche la
legittimità delle statuizioni concernenti il personale di cui alla lettera b),
prorogate fino al 31 dicembre 2013, nonché del blocco “senza
possibilità di recupero” delle procedure contrattuali e negoziali, e dei
conseguenti incrementi economici ricadenti negli anni 2013 –
2014.
Sembra peraltro al Collegio che
la lettera a) del comma 1 necessiti di una parziale riformulazione che tenga
conto, da un lato, di una maggiore chiarezza espositiva e, dall’altro, di una
esigenza di completezza del richiamo del quadro normativo con riguardo al
dispositivo della precitata sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012
ed al disposto del comma 22, ultimo periodo, del citato decreto legge n. 78 del
2010 (in riferimento alla inapplicabilità al personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo
periodo, del decreto legge medesimo).
Ciò posto, si suggerisce di
sostituire la lettera a) dello schema regolatorio con il seguente
periodo:
“a) le disposizioni recate
dall’articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2 bis e 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono prorogate sino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale
proroga, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del
decreto legge n. 78 del 2010 cit. in parte qua, sancita dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell’articolo 9, comma 2,
nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti
dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’ISTAT, ai sensi del comma 3 del l’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi
annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta
altresì ferma la inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21,
secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto
decreto legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.
27, nonché, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo
periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato.”.
II.3.-Relativamente al disposto
di cui alla lettera d), concernente l’indennità di vacanza contrattuale, la
deroga all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ed all’articolo 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, con la correlata previsione del blocco, senza possibilitÃ
di recupero, per gli anni 2013 e 2014, del riconoscimento di incrementi a titolo
di IVC (con protrazione della corresponsione della stessa nella misura di cui
all’articolo 9, comma 17, secondo periodo del predetto decreto legge 31 maggio
2010, n. 78), trova anch’essa adeguata base normativa primaria nel precitato
articolo 16, comma 1, lettera b).
Parimenti supportata da specifica
normativa primaria appare la previsione secondo cui l’indennità di vacanza
contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 “è calcolata secondo
le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti
in materia”: ed invero, il comma 1 dell’articolo 16 del decreto legge n. 98 del
2011 demanda espressamente ad un regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla lettera c), “la fissazione
delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza
contrattuale per gli anni 2015-2017”.
Senonchè, l’intervento
regolatorio stabilisce che la predetta indennità “non assorbe quella corrisposta
ai sensi del precedente periodo”.
Orbene, sembra al Collegio che
l’espressione “non assorbe” possa prestarsi ad equivoci interpretativi, in
particolare in un contesto di blocco della crescita dei trattamenti economici,
fonte di possibili controversie in sede giurisdizionale.
La Sezione è meditatamente
dell’avviso che il non assorbimento debba essere inteso in senso non limitativo
della posizione economica del pubblico dipendente: orientano per tale soluzione,
oltre al significato lessicale del termine, anche i contenuti della relazione
illustrativa, che riportano espressamente la locuzione “senza riassorbimento dei
predetti importi” (id est, importi relativi al periodo 2013-2014 erogati ai
sensi dell’articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78 del 2010) nonché il prospetto
delle “economie lorde” che, relativamente a tale misura, prevede, per il 2015 e
2016, un dato pari a “zero”.
Peraltro, non può non rilevarsi
che , ove l’espressione – che, oggettivamente potrebbe prestarsi anche ad
antitetiche interpretazioni, avuto altresì riguardo alla natura e finalitÃ
della indennità di vacanza contrattuale – dovesse essere intesa in senso
limitativo del profilo economico del dipendente, la previsione integrerebbe, in
sostanza, un “blocco” ulteriore della crescita del trattamento economico
accessorio del dipendente, e specificatamente, una non consentita proroga oltre
il 2014 del blocco degli incrementi retributivi a titolo di indennità di vacanza
contrattuale proiettati nel triennio 2015-2017, in assenza di apposita norma
primaria, relativa a tale periodo, esulando anche dall’ambito di un regolamento
ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In tal caso, la previsione non
troverebbe invero idonea copertura normativa nel disposto del precitato articolo
16, comma 1, lettera c) – che è limitato alla fissazione, mediante atto
regolamentare, delle sole modalità di calcolo dell’IVC – e presterebbe quindi il
fianco a rilievi di questo Consesso.
Nel caso in cui l’espressione
“non assorbe” dovesse essere peraltro intesa nel positivo senso prospettato
dalla Sezione, si ritiene comunque opportuna una chiarificazione terminologica
idonea a superare eventuali dubbi interpretativi.
II.4-Nulla da osservare in ordine
al disposto del comma 2 del provvedimento regolatorio – che estende, in quanto
compatibili, le disposizioni concernenti le proroghe dei trattamenti economici e
delle procedure contrattuali al personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale – che trova sufficiente fondamento normativo primario
nell’articolo 16, comma 2 del decreto legge n. 98 del 2011.
III-In conclusione, la Sezione
ritiene che lo schema di regolamento proposto risponda alla ratio di
contenimento della spesa in materia di pubblico impiego siccome disciplinata
dalle vincolanti norme primarie richiamate, ferme restando le osservazioni
esposte nei punti precedenti.
P.Q.M.
La Sezione esprime parere
favorevole,
con le osservazioni di cui in premessa, all’ulteriore corso dello schema di
regolamento proposto.
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