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martedì 16 aprile 2013

Giudice di Pace: Carabinieri -Il ricorrente - che in qualita" di brigadiere presta servizio nella vicina Stazione Carabinieri " (Lpd) " - eccepiva che il mezzo contravvenzionato era regolarmente parcato in una zona parcheggio, assegnata alla detta Stazione dei Carabinieri







CARABINIERI   -   CIRCOLAZIONE STRADALE
Giudice di pace Palermo Sez. VIII, 15-01-2008
CARABINIERI

CIRCOLAZIONE STRADALE
Sosta e parcheggio




Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, dott. Vincenzo Vitale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13584/2007 R.G., e promossa da
(Lpd), rappresentato e difeso dall'Avv. -, ha eletto domicilio, in virtu" di procura alle liti
Contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore
Oggetto : opposizione a sanzione amministrativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 20/07/2007, l'opponente impugnava l'accertamento di violazione n. 51406/2007, elevato dal Comune di Palermo in data 01/03/2007 per l'infrazione di cui all'art. 7 del C.d.s. ( " sostava in zona vietata con rimozione coatta del mezzo " ).
Il ricorrente - che in qualita" di brigadiere presta servizio nella vicina Stazione Carabinieri " (Lpd) " - eccepiva che il mezzo contravvenzionato era regolarmente parcato in una zona parcheggio, assegnata alla detta Stazione dei Carabinieri, e che, nella circostanza, lo stesso era in uso, per servizio, all'appuntato Mangione Pasquale, che espletava attivita" di osservazione, pedinamento e controllo in abiti civili, onde non poteva esporre sul veicolo l'autorizzazione a parcheggiare.
Autorizzazione, tuttavia, prontamente esibita all'agente accertatore, che ne faceva nota nell'avviso di violazione n. H 1451347.
A conferma di quanto asserito, l'opponente produceva certificazione del 04/07/2007, a firma del Comandante Leo Pizzi, che, nella sostanza, accreditava la versione dei fatti, fornita dal ricorrente.
Contumace il Comune di Palermo, la causa veniva quindi posta in decisione.
Motivi della decisione
In ordine ai fatti di causa, e dall'analisi degli atti processuali, appare ricorrere nel caso in questione la scriminante dell'adempimento del dovere, cosi" come disciplinata dall'art. 4 comma 1 della Legge 689/81.
La norma - che si ispira ai principi giuridici , propri del Diritto Penale, che connotano la suddetta scriminante - dispone al riguardo che " non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere".
Alla luce delle suesposte considerazioni, e tenuto conto di quanto provato nel corso del processo dal ricorrente - accertata la violazione nei suoi elementi oggettivi e soggettivi - si individua nella scriminante dell'adempimento del dovere ( di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 689/81 ) l'elemento della fattispecie che non consente di attribuire alla stessa il carattere dell'antigiuridicita'.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 C.p.c., vertendo su presunzioni legali, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 4 comma 1, 22 e 23 della Legge 689/81 ;
Visto l'art. 2697 del Codice Civile ;
Visto l'art. 92 comma 2 C.p.c. ;
Accoglie l'opposizione proposta in data 20/07/2007 da (Lpd), come sopra rappresentato e difeso, attesa la scriminante dell'adempimento di un dovere.
Conseguentemente, annulla l'accertamento di violazione n. 51406/2007, elevato dal Comune di Palermo in data 01/03/2007.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi" deciso in Palermo il 15/01/2008.


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