ARMI ED ESPLOSIVI
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-02-2013) 27-02-2013, n. 9405
ARMI ED ESPLOSIVI
Armi, in genere
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere -
Dott. ROMBOLA' Marcello - rel. Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
(Lpd) N. IL (OMISSIS);
inoltre:
(Lpd) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1546/2010 TRIBUNALE di BERGAMO, del 03/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA';
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso del PG e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'impugnata.
Udito, per l'imputato, l'avv. Spangaro Lorenza, in sost. Dell'avv. Asdrubali Massimo che si è riportato ai motivi.
Svolgimento del processo
Con sentenza 3/10/11 il Tribunale di Bergamo, su opposizione a decreto penale di condanna, ritenuta l'ipotesi di lieve entità ex L. n. 110/75, art. 4 e concesse le attenuanti generiche, condannava (Lpd) alla pena (sospesa) di Euro 80 di ammenda per il reato (acc. in (OMISSIS)) di porto ingiustificato fuori della propria abitazione di un coltello di 8 cm di lama. Con confisca dell'arma.
L' A. era trovato in possesso del coltello (con lama reclinabile, all'interno di un marsupio) entrando nel palazzo di giustizia del Tribunale di Bergamo, segnalato dal metaldetector posto all'ingresso.
Disattesa la giustificazione per la quale, dovendo testimoniare davanti al giudice di pace, si era dimenticato del coltello che portava con sè per ragioni di lavoro.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione là dove era stata disattesa la giustificazione credibilmente fornita anche a mezzo testi (l' A., titolare di un ristorante a (OMISSIS), si era dimenticato di dover rendere testimonianza e, nella fretta di recarsi in Tribunale direttamente dal posto di lavoro, aveva scordato di avere con sè il coltellino che era solito usare); 2) violazione di legge là dove, dopo che in esito al dibattimento era stata riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità con conseguente irrogazione della sola pena dell'ammenda, era stata ritenuta tardiva la domanda di oblazione (prima non proponibile) dell'imputato; 3) violazione di legge per la concessione d'ufficio della sospensione condizionale (non richiesta) della pena.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Ricorreva anche il PG a quo, ritenendo ravvisabile l'ipotesi di lieve entità solo in caso di oggetti atti ad offendere e non di strumenti da punta e taglio.
Concludeva in conformità.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso del PG a quo e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato. La difesa chiedeva l'accoglimento del ricorso di quest'ultimo, riportandosi ai motivi.
Motivi della decisione
Il ricorso del PG è infondato. Esso basa su una giurisprudenza minoritaria (oltre a quella citata dallo stesso ricorrente - Cass., 1, n. 44609 del 14/10/08, rv. 242043, e Cass., sez. F, n. 33396 del 28/7/09, rv. 244643 - v. anche Cass., 1, n. 35103 del 19/4/11, rv.
250772), a fronte della quale sta una prevalente giurisprudenza, cui questo Collegio intende dare seguito, per cui (così Cass., 1, n. 7882 del 2/7/97, rv. 208265) "in materia di reati concernenti le armi, la lieve entità del fatto prevista dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3 - che consente la irrogazione facoltativa della sola pena dell'ammenda limitatamente al porto di oggetti atti a offendere - pur non essendo riferibile alla ipotesi prevista dal comma 1, è applicabile alle ipotesi di armi improprie previste dal comma 2, ivi compresi gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, trattandosi di strumenti non predestinati alla offesa alla persona, ma che possono essere occasionalmente adoperati per un tale scopo". Nello stesso senso v. ancora sez. 1, n. 10409 del 24/2/10, rv. 246503; 1, n. 16767 del 15/4/10, rv. 246931; 1, n. 37080 dell'11/10/11, rv. 250817; 1, n. 12915 dell'1/3/12, rv. 252272.
L'assimilazione normativa delle eterogenee categorie di strumenti del secondo comma giustifica il pari trattamento delle stesse anche sotto il profilo sanzionatorio e quindi la previsione per tutte della specifica attenuante.
In fatto e/o infondati i primi due motivi di ricorso dell'imputato.
In fatto e manifestamente infondato il primo, che tende a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle correttamente e congruamente espresse dal giudice di merito, che nella sua motivazione ha puntualmente rilevato come un reato contravvenzionale come quello in esame sia punito anche a titolo di colpa e come essa bene qualifichi la condotta negligente dell' A., che ha portato con sè un coltello dal proprio ristorante cercando di entrare con esso in un palazzo di giustizia. Infondato il secondo motivo, là dove trascura (a parte la norma dell'art. 464 c.p.p., comma 3) che il reato in questione non è oblabile. Netta la giurisprudenza sul tema (v. Cass., sez. 1, sent.
n. 39982 del 16/10/08, rv. 242097): "In materia di reati concernenti le armi, non può farsi luogo alla cosiddetta oblazione discrezionale di cui all'art. 162 bis c.p., neppure nel caso in cui ricorra l'ipotesi di lieve entità prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, che è circostanza attenuante speciale e non integra una figura autonoma di reato".
Fondato, invece, il terzo motivo di ricorso dell'imputato.
Invero, per tradizionale giurisprudenza di questa Corte anche a sezioni unite (sentenza n. 6563 del 16/3/94, rv. 197536, Rusconi), "sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento". Corretta, in tale ambito, anche la successiva giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass., sez. 1, n. 44602 dell'11/11/08, dep. l'1/12/08, rv. 241912), per cui "nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 c.p., il giudice può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato, l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione: di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta giustificazione". Nel caso di specie il giudice di merito non si è rappresentato la detta esigenza comparativa.
Limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena, che qui si esclude, si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Per il resto i due opposti ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che esclude.
Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato e rigetta il ricorso del PG. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013
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