CARABINIERI - CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 11-03-2013, n. 1463
CARABINIERI
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Esclusioni dal concorso
FORZE ARMATE
Forze armate, in genere
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello nr. 7010 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor (Lpd), rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima-bis, nr. 1567/2012, pubblicata in data 15 febbraio 2012 e mai notificata.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l'ordinanza istruttoria di questa Sezione nr. 5427 del 23 ottobre 2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l'avv. (Lpd) per l'appellante;
Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il signor (Lpd), volontario in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, ha partecipato al concorso per il reclutamento di nr. 1548 allievi Carabinieri effettivi indetto con bando pubblicato in data 25 marzo 2011, venendo dichiarato inidoneo all'esito degli esami attitudinali, dopo aver superato le prove fisiche e psico-fisiche.
Avverso tale esito egli ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, il quale ha però respinto l'impugnativa con la sentenza oggetto dell'odierno appello, assistito da richiesta di sospensiva.
2. L'appello risulta affidato ad un unico articolato motivo, col quale si denuncia: omessa motivazione in ordine al mancato deposito del test a risposta multipla e del questionario informativo; erronea motivazione della sentenza in ordine alla correttezza del giudizio attitudinale espresso nei confronti del D.B. dalla Commissione esaminatrice; erronea motivazione della sentenza relativa alla irrilevanza della perizia di parte relativamente alla "inidoneità attitudinale".
3. Si è costituito il Ministero della Difesa, opponendosi all'accoglimento del gravame e depositando documentazione.
4. All'esito della camera di consiglio, questa Sezione ha disposto l'acquisizione della documentazione relativa al test a risposta multipla ed al questionario informativo, della quale parte appellante aveva lamentato il mancato esame da parte del primo giudice.
5. Sulla scorta di detta acquisizione istruttoria, l'appellante ha proposto motivi aggiunti deducendo avverso gli atti impugnati in primo grado i seguenti ulteriori vizi: carenza di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifesta (non trovando affatto riscontro, come attestato da apposita perizia di parte, gli esiti negativi dell'esame attitudinale sulla base dei verbali degli esami svolti sull'istante).
6. All'ulteriore udienza camerale fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensiva, alle parti è stato dato avviso della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
7. Infatti, l'appello e i motivi aggiunti sono manifestamente infondati.
8. Innanzi tutto, va respinta - anche a seguito delle acquisizioni istruttorie, e sulla base del pregresso indirizzo della Sezione (cfr. le sentt. nr. 6027 del 16 ottobre 2012 e nr. 6544 del 19 dicembre 2012) - la doglianza, reiterata con l'appello principale, di carente motivazione a sostegno del censurato giudizio di inidoneità.
8.1. Infatti, il carattere sintetico del predetto giudizio risulta ammissibile in considerazione del richiamo alle risultanze dei verbali degli esami esperiti, che sono atti agevolmente accessibili e certamente conosciuti dall'interessato, per avere egli direttamente partecipato alla loro formazione: pertanto, va escluso un autonomo e particolarmente analitico onere motivazionale a sostegno del giudizio attitudinale conclusivo, il quale altro non è che la sintesi dei risultati degli esami precedentemente svolti.
Inoltre, va ribadito quanto pure già in analoghe occasioni rilevato dalla Sezione in ordine all'ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale, tale da circoscrivere il sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità o illogicità, ovvero ai casi di manifesto e macroscopico travisamento delle circostanze di fatto (cfr. sent. nr. 6027 del 2012, cit.).
Tali situazioni, con tutta evidenza, non possono dirsi sussistenti per il solo fatto che le risultanze dei test e degli esami possano prestarsi a letture difformi o discordanti, essendo ciò connesso all'inevitabile margine di opinabilità delle valutazioni tecnico-scientifiche sottese al giudizio attitudinale di che trattasi.
8.2. Quanto sopra rilevato consente anche di evidenziare l'infondatezza dei motivi aggiunti articolati dall'appellante sulla base della propria personale non condivisione delle conclusioni cui era pervenuta la Commissione preposta alla valutazione degli esami attitudinali.
Ed invero, l'acquisizione della documentazione relativa al test ed al questionario somministrati all'odierno appellante è stata disposta non solo per ovviare a una pretesa carenza istruttoria lamentata nell'appello, ma anche allo scopo di verificare l'effettiva congruenza delle risultanze evincibili da tali atti rispetto al conclusivo giudizio di inidoneità, in modo da escludere proprio la sussistenza di quelle situazioni di eccesso di potere ictu oculi rilevabile in presenza solo delle quali - come già evidenziato - può aprirsi la via al sindacato giurisdizionale in subiecta materia.
Orbene, alla luce di un sereno esame della documentazione versata in atti, può escludersi la sussistenza nella specie di siffatte situazioni patologiche, non ravvisandosi un'assoluta discrasia tra gli atti endoprocedimentali acquisiti in via istruttoria e il provvedimento negativo oggetto ab initio dell'impugnazione: ciò si ricava, a tacer d'altro, dal fatto stesso che l'appellante, piuttosto che indicare gli specifici ed evidenti vizi riscontrabili nell'attività dell'Amministrazione, solleciti una vera e propria riedizione da parte del giudice della valutazione riservata alla p.a., anche attraverso l'ausilio di apposita perizia di parte (la quale, ça va sans dire, giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle della Commissione).
In questo modo, però, si riesce a dimostrare unicamente che il giudizio tecnico-scientifico sotteso agli esami psico-attitudinali sconta - come già accennato - un inevitabile margine di opinabilità, ma ciò non vuol dire necessariamente che nell'operato dell'Amministrazione siano ravvisabili evidenti e marchiani vizi.
8.3. Nemmeno può assumere valenza determinante, nel senso suindicato, il dato storico su cui insiste parte appellante, e cioè che l'esame del D.B. ebbe inizio con una domanda avente a oggetto il suo rapporto di parentela col fratello, che era stato esaminato subito prima dalla stessa Commissione con esito negativo.
Al riguardo, quand'anche la circostanza risultasse storicamente provata, resterebbe puramente congetturale - sul punto dovendo condividersi l'avviso del primo giudice - l'affermazione di una sorta di "condizionamento" del giudizio della Commissione, che sarebbe risultata prevenuta dal ridetto rapporto di parentela.
9. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, l'appello e i motivi aggiunti vanno respinti, con la conferma della sentenza impugnata.
10. In considerazione dell'assenza di difese da parte resistente al di là del mero deposito di relazione predisposta dall'Amministrazione con allegata documentazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
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