Ministero dell'interno
Circ. 25-3-2013 n. 30/2013
Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.
Circ. 25 marzo 2013, n. 30/2013 (1).
Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Al
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Al
Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
Serv. di prefettura
Aosta
Come è noto, nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288 - Serie generale - è stata pubblicata la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".
Al riguardo, per quanto di competenza di questa Direzione Centrale, si rappresenta quanto segue.
Alcune delle principali disposizioni del provvedimento sono rivolte a promuovere direttamente la parità di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla materia attribuita all'esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. f), della Costituzione.
Ed invero, il citato provvedimento modifica, con l'art. 2, alcune disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 2000 e del D.P.R. n. 570 del 1960, al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate "quote"), sia, per la fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso; la riforma, tuttavia, presenta una diversa modulazione a seconda delle tre seguenti fasce demografiche di comuni: sotto 5.000 abitanti; da 5.000 a 15.000 abitanti; sopra 15.000 abitanti.
1) Per l'elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell'art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi". La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.
2) Per i comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, invece, il legislatore, con il nuovo comma 3-bis dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede, al secondo periodo, disposizioni più penetranti; viene, infatti, definita una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi dei candidati (ammessi) della stessa lista.
Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede il suo arrotondamento all'unità superiore del numero decimale corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente ad un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In pratica, sia pure con una formulazione particolarmente articolata, si assume sostanzialmente il criterio dell'arrotondamento "matematico" all'unità più vicina.
Ad esempio, in caso di lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 ed il terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 7 candidati e di quello meno rappresentato devono essere presentati ed ammessi almeno 3 candidati (vedasi prospetto allegato).
L'art. 2, comma 2, lett. a), punto 1), della legge, sostituendo la lett. d-bis) del primo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 570/1960, prevede che nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti la Commissione elettorale circondariale (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge) verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere cancellando, partendo dall'ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge; tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima.
Tale norma risponde all'esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata ad un'unica lista, verrebbe automaticamente travolta dall'eventuale ricusazione della suddetta lista.
Inoltre, in base all'art. 2, comma 2, lett. a), punto 2), della legge n. 215/2012, che integra l'art. 30 del D.P.R. n. 570/2060, la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa.
3) Per i comuni superiori a 15.000 abitanti, l'art. 2, comma 1, lett. d), al punto 1), della legge - aggiungendo un periodo al comma 1 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 - stabilisce, anche per tale categoria di comuni, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (ammessi).
Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede l'identica modalità di arrotondamento già illustrata per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, che qui si intende richiamata (vedasi anche prospetto allegato).
L'art. 2, comma 2, lett. b), punto 1) della legge, modificando l'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960, prescrive che (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge) la Commissione elettorale circondariale verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduca la lista cancellando, partendo dall'ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. A differenza dei comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la Commissione stessa procederà alla ricusazione della lista.
In base all'art. 2, comma 2, lett. b), punto 2), della legge - che modifica l'art. 33, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 570/1960 - la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati; anche in tal caso la Commissione dovrà applicare il criterio di riequilibrio dei generi, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata.
Ulteriore affermazione del principio dell'equilibrio dei generi si realizza attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra di loro. Con tali norme viene sancito, sia per i comuni ricompresi nella fascia fra i 5.000 e i 15.000 abitanti (art. 71, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 2) della legge), che per i comuni superiori (art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), punto 2), della legge) l'annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso.
La prevista possibilità di esprimere la doppia preferenza comporta conseguentemente la necessità di inserire - nelle schede di votazione nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli sopra 15.000 abitanti - la seconda riga tratteggiata.
Verranno prossimamente diffusi sulla intranet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali i modelli di scheda, come integrati alla luce delle nuove disposizioni sulla doppia preferenza.
Per ciò che concerne le elezioni circoscrizionali, l'art. 2, comma 1, della legge in esame, integrando il comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che "Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali ......... sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'art. 73, commi 1 e 3" del medesimo decreto legislativo, come modificato dalla presente legge. Come noto, ai sensi del comma 4 del suddetto art. 17, la competenza normativa in materia spetta ai singoli comuni.
In materia elettorale regionale l'art. 3 della legge introduce una "novella" all'art. 4, comma 1, della legge n. 165/2004 (concernente i principi fondamentali da rispettare in sede legislativa elettorale regionale) stabilendo testualmente che le regioni debbano promuovere la "parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive".
Con l'occasione, si rammenta che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2013, è stato pubblicato il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
Per le modalità di applicazione delle nuove disposizioni al procedimento elettorale per le elezioni comunali, in particolare alla fase di presentazione e ammissione delle candidature, si fa rinvio al contenuto della pubblicazione concernente le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali redatta da questa Direzione Centrale, di prossima divulgazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno e di spedizione alle Prefetture.
Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai sindaci, ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, agli ufficiali elettorali nonché alle forze politiche locali.
Si prega di dare cortese cenno di assicurazione, preferibilmente all'indirizzo della messaggistica interna certificata di questa Direzione Centrale.
Il Direttore centrale
Nadia Minati
Allegato
Prospetto su elezioni comunali - Esempi di quote di genere
Popolazione
N. consiglieri e n. massimo dei candidati
Minimo dei candidati 2/3 o 3/4
Quote di genere sul massimo dei candidati presentabili [1]
Quote di genere sul minimo dei candidati presentabili [1]
2/3
1/3
2/3
1/3
Pop.sup. a 1.000.000 abitanti
48
2/3
32
32
16
21,333 = 21
10,666 = 11
Pop.sup. a 500.000 abitanti
40
2/3
26,666 = 27
26,666 = 27
13,333 = 13
18
9
Pop.sup. a 250.000 abitanti
36
2/3
24
24
12
16
8
Pop.sup. a 100.000 abitanti [*]
32
2/3
21,333 = 21
21,333 = 21
10,666 = 11
14,666 = 15
7,333 = 7
Pop.sup. a 30.000 abitanti
24
2/3
16
16
8
10,666 = 11
5,333 = 5
Pop.sup. a 15.000 abitanti
16
2/3
10,666 = 11
10,666 = 11
5,333 = 5
7,333 = 7
3,666 = 4
Pop.sup. a 10.000 abitanti
16
3/4
12
10,666 = 11
5,333 = 5
8
4
Pop. da 5.000 abitanti
10
3/4
7,500 = 8
6,666 = 7
3,333 = 3
5,333 = 5
2,666 = 3
[*] Comuni con popolazione inferiore, ma capoluoghi di provincia.
[1] Per il conteggio delle quote di genere è arrotondata all'unità superiore la quota con la cifra decimale superiore a 50.
L. 23 novembre 2012, n. 215, art. 2
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
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