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domenica 14 aprile 2013

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 10-4-2013 n. 843 Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione.


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 10-4-2013 n. 843
Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione.

Nota 10 aprile 2013, n. 843 (1).

Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione.



    

Ai
   

Direttori generali degli uffici scolastici regionali
         

Loro sedi
    

Al
   

Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano
    

Al
   

Dirigente del dipartimento istruzione della provincia di Trento
    

Ai
   

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari
         

Loro sedi

e, p.c.:
   

Al
   

Ministro degli affari esteri
         

Roma
    

All'
   

Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
         

Bolzano
    

All'
   

Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
         

Bolzano
    

All'
   

Assessore all'istruzione e cultura della regione autonoma della Valle d'Aosta
         

Aosta
    

Al
   

Sovrintendente agli studi della regione autonoma della Valle d'Aosta
         

Aosta
    

All'
   

Assessore al beni culturali e pubblica istruzione della regione Sicilia
         

Palermo
    

Ai
   

Presidenti delle giunte provinciali delle province autonome di Bolzano
         

Trento
       



Nell'ultimo decennio i nuovi scenari socio-educativi hanno evidenziato profondi cambiamenti grazie anche a scelte di dirigenti e docenti che pongono la dimensione internazionale al centro dei curricoli scolastici e dei percorsi formativi. Progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in presenza tramite visite e soggiorni di studio, e stage formativi all'estero in realtà culturali, sociali, produttive, professionali stanno sempre più caratterizzando spazi formativi "allargati".

All'interno del processo di internazionalizzazione la mobilità studentesca ha costituito un fenomeno strutturale in progressivo aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che il crescente contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha assunto la consistenza di un flusso continuo e rilevante.

A livello ordinamentale, nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e nei vari Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione.

L'Unione Europea, in base ai Trattati, contribuisce allo sviluppo di una istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra gli Stati, sostenendo e integrandone l'azione. In particolare, Raccomandazioni e specifiche azioni puntano a sviluppare la dimensione europea dell'educazione e a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti. Il Programma Llfelong Learning pone al suo centro attività di cooperazione e mobilità nelle quali è previsto il coinvolgimento di studenti. Di particolare interesse, al suo interno, risulta il sotto-programma Comenius che mira a sviluppare la mobilità individuale degli alunni (MIA) partendo da scuole che sono - o sono state - coinvolte in un partenariato scolastico Comenius. La partecipazione a questa attività rappresenta una esperienza pedagogica a livello internazionale anche per gli insegnanti coinvolti e offre l'occasione sia per sviluppare la dimensione europea della scuola sia per stabilire una cooperazione sostenibile tra l'istituto di provenienza e quello ospitante.

Nuovi programmi e proposte hanno fatto crescere il numero degli studenti italiani che effettuano esperienze di studio o formazione di pochi mesi o dell'intero anno scolastico all'estero sia in Europa sia in altri Paesi, ove frequentano scuole di varia tipologia con contenuti formativi molto diversi da quelli delle scuole italiane. Nel contempo sono cresciuti quantitativamente anche gli studenti stranieri che effettuano esperienze di studio nel nostro Paese.

Il fenomeno strutturale della mobilità studentesca ha evidenziato alcune criticità che riguardano, in particolare, le modalità del riconoscimento dei vari percorsi formativi effettuati in scuole straniere ai fini dell'ammissione alle classi successive.

Le principali problematiche che emergono riguardano:

- il riconoscimento degli studi effettuati all'estero per gli studenti italiani

- la comparazione delle discipline studiate per gli studenti italiani

- l'ammissione all'anno successivo per gli studenti italiani

- l'ammissione alle classi per gli studenti stranieri

- la valutazione e la certificazione delle esperienze di studio sia per gli studenti italiani sia per gli studenti stranieri.

Al fine di fornire risposte concrete a tali problematiche, pare opportuno suggerire un attento esame della normativa di riferimento (vedi la sintesi proposta nell'allegato 1) e fornire alcune indicazioni operative che possano facilitare le istituzioni scolastiche nella organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto.

Per gli istituti che intendono "mettere a sistema" le esperienze di mobilità studentesca internazionale si suggeriscono:

1. l'inserimento nel Piano dell'offerta formativa delle modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale;

2. la regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;

3. la valorizzazione delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all'interno delle classi e della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche;

4. l'individuazione di figure dedicate (referente/dipartimento per gli scambi, tutor).

A titolo esemplificativo si indicano alcuni suggerimenti e linee di indirizzo che possono facilitare la collaborazione tra le varie parti coinvolte e migliorare la qualità dell'offerta formativa.

Un documento di riferimento predisposto dalla Commissione Europea, il Manuale per la Mobilità degli alunni Comenius, può fornire spunti e materiali utili a tutti gli attori coinvolti: le scuole, gli alunni, i loro genitori e le famiglie ospitanti. Si tratta di un documento essenziale, che fornisce informazioni fondamentali per la corretta implementazione della mobilità e per il benessere degli alunni. Il Manuale (reperibile all'indirizzo http://www.programmallp.it/index.php?id_cnfr= 120) specifica ruoli e responsabilità, fornisce consigli relativi alle varie fasi della mobilità e contiene moduli che possono essere utilizzati ed adattati alle varie situazioni.



A. Attività di informazione ed orientamento

Scuole e istituti possono essi stessi diventare promotori e organizzatori sia di esperienze di mobilità per i loro studenti desiderosi di passare dei periodi di studio all'estero sia di esperienze di ospitalità per studenti stranieri. Ad esempio, gli istituti stranieri con i quali le istituzioni scolastiche hanno attivato progetti, scambi di classe, gemellaggi potrebbero essere una base di partenza per costruire una partnership che progetta e realizza percorsi di studio integrati e che diventa punto di riferimento per famiglie e studenti che desiderano attivare esperienze di mobilità all'estero.

Momenti informativi/formativi appositamente organizzati risultano estremamente utili per dare a studenti e famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili di studio all'estero offerte anche da Enti, Organizzazioni, Agenzie che garantiscono qualità, assistenza, sostegno, ma soprattutto fornendo a studenti e famiglie elenchi di borse di studio messe a disposizione da Enti vari, quali, a titolo meramente esemplificativo, le borse di studio recentemente previste nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato tra MIUR-INPS.



B. Esperienze di studio o formazione all'estero degli alunni italiani

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni (cfr. art. 192, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e nota 20 aprile 2011, n. 2787/R.U./U, Titolo V della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici).

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all'estero, che ovviamente non vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare tali esperienze e a definire, nel caso di studenti con "giudizio sospeso" in qualche materia, procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all'estero.

Nel far presente che appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato, è evidente che, per la buona riuscita, risultano fondamentali sia la proficua collaborazione fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti sia la definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze.


B.1 Piano di apprendimento e personalizzazione


È importante essere consapevoli che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Essere "stranieri" in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando "le mappe" di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio.

Un corretto piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe - in linea con quanto previsto dall'autonomia scolastica e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni - deve essere basato sulla centralità dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.

Nello specifico, in relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, sopratutto di lunga durata, risultano utili:

a) un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all'estero;

b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero;

c) l'indicazione da parte dell'istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.

In buona sostanza il percorso di studio autonomo concordato deve essere senza dubbio finalizzato a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero.

È importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilità individuale.


B.2 Contratto formativo prima della partenza dell'allievo


Nel caso di mobilità organizzata dallo stesso istituto, prima della partenza è opportuno mettere lo studente al corrente del piano dell'offerta formativa della istituzione scolastica o formativa straniera e della tipologia del corso da frequentare.

Nel caso di mobilità non organizzata dall'istituto italiano, prima della partenza lo studente deve fornire alla propria istituzione un'ampia informativa sull'istituto scolastico o formativo che intende frequentare all'estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in maniera tale che l'istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall'allievo all'estero.

Lo studente in ogni caso dovrebbe farsi promotore di un Contratto formativo o Learning Agreement nel quale siano evidenziate le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero (ad esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno e un referente dell'istituto ospitante), siano precisati obiettivi specifici da conseguire (cfr. Piano di apprendimento), siano evidenziate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell'alunno nella scuola ospitante. Detto contratto, predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.


B.3 Periodo annuale di studio all'estero: verifica e attribuzione del credito scolastico.


Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.

Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. nota 20 aprile 2011, n. 2787/R.U./U, Titolo V della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici).

È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche.

Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero. Questa forma di valutazione favorirebbe una connessione tra scuola e mondo del lavoro a vantaggio degli studenti nell'ambito di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche attraverso l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali (cfr. D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13). Per esperienze di mobilità nei Paesi Europei va ovviamente incoraggiato l'uso dei dispositivi previsti dalla Unione Europea (es. Europass Mobility).

A riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di studio nell'istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.


B.4 Brevi periodi di studio o formazione all'estero


Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, che si applicano anche al caso dei brevi periodi, per gli studenti italiani che abbiano effettuato all'estero periodi di studio o formazione della durata di alcuni mesi, può trovare applicazione l'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che, "sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.

Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.



C. Esperienze di studio di breve periodo di alunni provenienti dall'estero

L'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la presenza di studenti stranieri all'interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria. In particolare il Consiglio di classe deve essere consapevole che l'alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani. Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.

Al fine dell'inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi di studio, l'istituto italiano acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche.

Al termine del soggiorno l'istituto italiano rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero.

Poiché i giovani in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti, l'alunno straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nell'istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

Per informazioni specifiche su permessi di soggiorno, dichiarazioni di presenza e quanto richiesto a cittadini comunitari e non, si suggerisce di consultare il sito www.poliziadistato.it

La presente Nota sostituisce a tutti gli effetti le precedenti circolari in materia, in particolare la Circ. 17 marzo1997, n. 181, avente ad oggetto "Mobilità studentesca internazionale", la Circ. 8 ottobre 1999, n. 236 avente ad oggetto "Mobilità studentesca internazionale ed esami di stato" e la Circ. 1 agosto 2006, n. 59 avente ad oggetto "Mobilità studentesca internazionale in ingresso".


Il Capo dipartimento

Lucrezia Stellacci



Allegato 1

Sintesi della Normativa di Riferimento


1. Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). L'art. 192, comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l'iscrizione di studenti provenienti dall'estero:

"Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano."

2. Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione).

Articolo 1, comma 8: "La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

Articolo 13, comma 1: "La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

3. Nota 20 aprile 2011, n. 2787/R.U./U della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.

TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero

"... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa."

4. Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 53 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92."

Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità.

5. Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006]. Tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva.



D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 192
D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 1
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 13
Nota 20 aprile 2011, n. 2787/R.U./U

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