IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 04-03-2013, n. 326
IMPIEGO PUBBLICO
Concorso
interno
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2011, proposto da:
(Lpd)., rappresentato e difeso dall'avv. M
contro
Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale - Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto; rappresentate e difese, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, con domicilio in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti di
(Lpd);
per l'annullamento
del Provv. n. 2011/122100, emesso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, in data 12 settembre 2011, con la quale veniva respinta la richiesta del ricorrente di essere immesso nell'area III del ruolo, posizione economica F1, nonchèogni altro atto conseguente e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
L'Agenzia delle Entrate indiceva un pubblico corso-concorso per il passaggio, del personale già in servizio, dall'area B 1-B2-B3, alla posizione C1, rispettivamente di 2055 unità nell'anno 2000 e 1566 per l'anno 2001.
Il ricorrente presentava istanza di partecipazione al corso-concorso e veniva ammesso al percorso formativo che si concludeva con la prova orale e la valutazione dei titoli.
Al ricorrente veniva assegnato il punteggio complessivo di punti 66,70 e collocato 166 posto in graduatoria.
Successivamente tra l'Agenzia delle Entrate e le organizzazioni sindacali interveniva un accordo per cui tutti i dipendenti con qualifica B3 dovevano precedere il restante personale.
Pertanto, alla luce di tale innovazione, il ricorrente veniva graduato al 188 posto, non idoneo ad essere inquadrato nella fascia superiore C1.
Contro tale determinazione l'attuale ricorrente non avanzava ricorso.
In ogni caso il TAR Veneto con sentenza n. 4720/2010, confermata dal Consiglio di Stato, dichiarava illegittima la graduatoria generale di merito nella parte in cui venivano dichiarati vincitori del corso-concorso i dipendenti con qualifica B3, indipendentemente dal punteggio acquisito.
A seguito di istanza di accesso, veniva consegnata al ricorrente la graduatoria di merito del citato corso-concorso, così come modificata in esecuzione della sentenza citata.
Conseguentemente lo stesso risultava graduato al 159 posto, quando i posti disponibili erano, dopo l'aumento, 180.
Con raccomandata a/r il ricorrente rappresentava all'Amministrazione resistente che la sua nuova collocazione in graduatoria, così come predisposta dalla stessa Amministrazione, era utile per l'inquadramento nella posizione economica e funzionale C1.
L'Amministrazione resistente rigettava la richiesta sostenendo la mancanza dell'obbligo di estendere, anche ai soggetti non risultati vincitori del ricorso, come l'attuale ricorrente, gli effetti favorevoli del giudicato.
Il ricorso è fondato.
L'amministrazione non si è limitata a rieditare la graduatoria annullata inserendo " a pettine" i ricorrenti vincitori del ricorso, ma ha, sua sponte, provveduto a riformulare nuovamente l'intera graduatoria, comprendendovi anche coloro che non avevano avanzato e vinto il riferito ricorso al TAR Veneto.
Si è trattato, in fondo, di un provvedimento discrezionale con il quale la p.a. ha inteso adeguarsi al giudicato amministrativo, tanto che la stessa ha espunto dalla graduatoria i dipendenti con qualifica B3 che avevano, anche con un punteggio non idoneo, ottenuto una precedente e favorevole collocazione per l'acquisizione della qualifica C1.
Pertanto, nella presente vicenda, non si tratta di estendere, all'attuale ricorrente, gli effetti favorevoli del citato giudicato, quanto piuttosto, di provvedere alla definizione della procedura concorsuale, così come prevista nel bando, tanto che effetti favorevoli si determinano per il ricorrente non già dall'annullamento della precedente graduatoria, bensì dall'approvazione della nuova graduatoria da parte della p.a.
Ciò che appare dirimente è, pertanto, l'attuale e vigente graduatoria del corso-concorso, indipendentemente dalle pregresse vicende giudiziarie che hanno coinvolto solo una parte dei candidati.
Ben poteva la p.a. limitarsi a rettificare la graduatoria per i soli vincitori del ricorso, la diversa scelta operata dall'Amministrazione non può, poi, interpretarsi ed intendersi in senso contrario alla logica ed ai principi giuridici propri di ogni procedura concorsuale.
La scelta della p.a., discutibile sul piano giuridico e foriera di sicure responsabilità contabili, non può, comunque, essere disattesa attraverso una fuorviante interpretazione tesa a ribadire che, nella peculiare evenienza, si tratta di benefici cui il ricorrente non avrebbe diritto per non aver diligentemente censurato l'originaria graduatoria.
E' bene ribadire che, nella presente vicenda, non è questo il punto della questione.
L'Amministrazione ha concluso il corso-concorso formulando una definitiva graduatoria di merito ed è a questa graduatoria che, oramai, bisogna attenersi.
Ogni contestazione della graduatoria e dei conseguenti benefici ad essa collegati, deve, quindi, passare prioritariamente ed esclusivamente per la sua revoca od il suo annullamento, che l'Amministrazione potrà, eventualmente, assumere nel caso sussistano i presupposti di fatto e di diritto.
Infine, osserva il Collegio che, malgrado l'indicazione del ricorrente di un controinteressato, invero dagli atti non se evince l'esistenza, né la difesa erariale ne ha rilevato la sussistenza, proprio perché, peraltro, la vicenda, così come reclamata, non ne comporta l'esistenza.
Per tali motivi deve essere annullato il provvedimento in epigrafe censurato, inoltre, attesa la vincolatività del provvedimento richiesto ( a meno che la p.a. non rinunci alla copertura dei posti messi a concorso), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica C1- proprio in forza della posizione ad esso assegnata in graduatoria ( 159, rispetto ai posti disponibili 180) - a far data dalla redazione e pubblicazione della nuova graduatoria di merito relativa al corso-concorso in argomento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla l'atto in epigrafe censurato.
Inoltre, rilevata la utile collocazione in graduatoria del ricorrente nei termini predisposti dalla stessa p.a. ( 159 posto), considerato il carattere vincolato del successivo provvedimento di inquadramento nei limiti dei posti disponibili (180), ordina all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, di provvedere all'inquadramento del ricorrente nella qualifica C1, con decorrenza dalla pubblicazione della nuova graduatoria, così come redatta dall'amministrazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.500,00( duemicinquecento), oltre IVA e CPA, nonché alla restituzione, come per legge, del contributo unificato versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
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