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domenica 7 aprile 2013

TAR: Polizia Penitenziaria - Richiesta di esonero dai turni notturni ai sensi art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 151 del 2001, onde assistere il padre disabile.



CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO   -   LAVORO (RAPPORTO DI)
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 21-01-2013, n. 82
CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO
Personale carcerario

LAVORO (RAPPORTO DI)
Lavoro
straordinario e notturno


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2011, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia nel domicilio in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti di
Direzione della Casa Circondariale di (Lpd);
per l'annullamento
della nota n.1098 del 28.01.2011 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria-Direzione della Casa Circondariale di (Lpd)- con cui l'Amministrazione della Giustizia ha rigettato l'istanza presentata dall'Ass.te Capo (Lpd) in data 10.01.2011, finalizzata a ottenere l'esenzione dai turni notturni ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53, comma 3, D.Lgs. n. 151 del 2001; di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di (Lpd), insorge contro la nota n. 1098 del 28 gennaio 2011, con la quale il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Direzione della Casa di reclusione di (Lpd), ha rigettato la richiesta dello stesso, avanzata, peraltro, dal suo avvocato in data 17 gennaio 2011 e volta ad ottenere l'esonero del predetto dai turni notturni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 151 del 2001, onde assistere il padre disabile.
Al riguardo è utile precisare che il ricorrente già dal 2007 usufruisce, per lo stesso motivo, dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992.
Per una puntuale intelligenza della vicenda oggetto del presente scrutinio si deve segnalare che il ricorrente, in data 14 giugno 2008, aveva già avanzato una ulteriore istanza per ottenere l'esonero dai turni notturni ai sensi dell'art. 14, lettera e), D.P.R. n. 107 del 2007, respinta dall'Amministrazione.
Un'altra analoga istanza risulta prodotta dal ricorrente, sia pure con diversa motivazione, ma anch'essa ugualmente respinta dall'Amministrazione, in data 21 dicembre 2009.
Preliminarmente il Collegio osserva che, in disparte la questione circa la natura del provvedimento impugnato ( atto confermativo o atto meramente confermativo), l'istanza respinta non è stata formulata direttamente dall'interessato, ma dal difensore, il quale ha personalmente sottoscritto la domanda senza che alcuna volontà del diretto interessato fosse formalmente espressa nella citata istanza, né lo stesso risultava, al momento dell'istanza, mandatario dell'attuale ricorrente.
Tale evenienza, pertanto, assume valenza e priorità dirimente nello scrutinio della presente vicenda processuale.
Ritiene il Collegio che l'esercizio dei diritti ed interessi afferenti la persona deve essere svolto direttamente dall'interessato, nondimeno, trattandosi, come in questo caso, di diritti disponibili, essi possono essere anche affidati alla cura di un mandatario cui prodromicamente devono essere conferiti appositi poteri generali e/o speciali.
In difetto di tale espressa e necessaria manifestazione di volontà, ogni eventuale richiesta che riguardi il soggetto, avanzata da un terzo ad un altro terzo, deve ritenersi inammissibile e non comporta, tra l'altro, alcun obbligo di riscontro da parte di quest'ultimo.
In questo caso, comunque, l'eventuale risposta alla inammissibile istanza, riguardando un soggetto che formalmente non ha attivato alcuna procedura, è tanquam non esset.
Nel caso di specie la domanda diretta ad ottenere l'esonero dai servizi notturni non consta essere, in qualche modo, formale espressione del diretto interessato e l'attività di sostituzione esercitata non poggia su alcuna convenzionale delega.
Né a tale rilevata mancanza può sopperirsi attraverso una diversa interpretazione degli atti di causa che consenta di ricavare implicitamente tale omessa volontà.
Ne consegue che il ricorso in questo caso proposto è, per i motivi suesposti, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che complessivamente liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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