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martedì 14 maggio 2013

Corte dei Conti: "Assume, preliminarmente, il ricorrente che, stante la definitività e l'unicità dell'accertamento di dipendenza, come effettuato ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 461/2001, il provvedimento amministrativo con il quale è stata negata la dipendenza delle predette infermità da causa di servizio può essere immediatamente impugnato dinanzi a questa Corte, in quanto deve ritenersi che il medesimo sia presupposto indispensabile per l'accoglimento della domanda di pensione privilegiata che sarà prodotta dall'interessato al momento in cui cesserà l'attività di servizio."




C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 03-04-2013, n. 311
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
rappresentata ai sensi dell'art. 5 della Legge 21 luglio 2000, n. 205 dal - Consigliere - dr. PERRI Stefano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 72036 del registro di Segreteria della Sezione, sul ricorso proposto dal sig. (Lpd), elettivamente domiciliato in Roma via Magnagrecia n. 95 presso lo studio degli Avvocati Paolo e Maurizio Maria Guerra che lo rappresentano e lo assistono in giudizio, giusta delega in calce al ricorso;
avverso
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e il Comitato di verifica delle cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; la Legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9, gli articoli 53 e 56 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 21 marzo 2013 l'Avvocato Fernando Ianniello su delega dell'Avvocato Guerra per conto dell'istante.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 5404 del 26 ottobre 2011 con il quale, tra l'altro, sono state respinte le quattro domande, presentate negli anni 2003-2004, volte ad ottenere il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una serie di infermità diagnosticate al medesimo.
Assume, preliminarmente, il ricorrente che, stante la definitività e l'unicità dell'accertamento di dipendenza, come effettuato ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 461/2001, il provvedimento amministrativo con il quale è stata negata la dipendenza delle predette infermità da causa di servizio può essere immediatamente impugnato dinanzi a questa Corte, in quanto deve ritenersi che il medesimo sia presupposto indispensabile per l'accoglimento della domanda di pensione privilegiata che sarà prodotta dall'interessato al momento in cui cesserà l'attività di servizio.
Sul punto ha richiamato la sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 5467 del 6 marzo 2009 che avrebbe riconosciuto la giurisdizione di questa Corte nell'ipotesi in cui l'impugnativa sarebbe rivolta avverso il provvedimento negativo sulla dipendenza, pur in assenza di presentazione di istanza per pensione privilegiata.
(Lpd) è un vice ispettore della Polizia di stato, attualmente in servizio attivo, che ha quindi rivolto a questo Giudice la domanda giudiziale avente come petitum l'impugnativa del decreto ministeriale nella parte in cui è stata negata la dipendenza dal servizio delle infermità accertate e ciò al fine futuro di poter chiedere al momento di collocamento a riposo la pensione privilegiata.
Nel merito, il ricorrente ha sostenuto la illegittimità e l'infondatezza del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio mediante un'articolata difesa e una copiosa documentazione medico legale a supporto della tesi propugnata.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo preliminarmente la declaratoria di difetto di giurisdizione di questo Giudice e, in via subordinata e nel merito, il riconoscimento della correttezza dell'operato amministrativo.
Si è costituito il dirigente della Segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio, evocato in giudizio, chiedendo preliminarmente l'estromissione dal giudizio, appartenendo il parere reso dall'organo medico collegiale ad una fase endoprocedimentale e, quindi, non dotato di autonoma lesività e non direttamente impugnabile, e nel merito riaffermando la bontà e la correttezza del parere reso.
Da ultimo, con breve memoria, la difesa del ricorrente ha confutato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente Amministrazione chiedendo, in via subordinata, il rinvio dell'udienza in attesa della pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione, adita dalla medesima difesa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione: in particolare sarebbe stato richiesto al Giudice regolatore della giurisdizione di individuare il Giudice competente sull'impugnativa del diniego di dipendenza da causa di servizio, pronunciata ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 461/2001, nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata fatta da un lavoratore in servizio attivo al fine di realizzare anticipatamente il presupposto (dipendenza da causa di servizio) per ottenere successivamente la pensione privilegiata.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
Come appare evidente dall'esame degli atti di causa, il ricorrente si duole avverso un provvedimento amministrativo negativo assunto al termine della procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio finalizzato alla concessione dell'equo indennizzo che, come è noto, esula dalla giurisdizione pensionistica affidata a questa Corte dei conti, in quanto verte in materia che, secondo consolidata giurisprudenza, attiene al rapporto di attività di servizio ed appartiene, per tale ragione, alla cognizione del giudice del rapporto medesimo, quindi al G.O.
Come è noto, questo Giudice ha giurisdizione sulle controversie che hanno origine da una domanda prodotta dall'interessato per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione della pensione privilegiata, ma, nel caso di specie, nessuna domanda di tale contenuto risulta essere stata prodotta dal (Lpd), né alcun accertamento medico legale risulta essere stato effettuato sempre ai fini di concessione della pensione privilegiata, né alcun provvedimento negativo da parte dell'Amministrazione sulla richiesta pensione privilegiata risulta essere stato emesso.
In sostanza, il ricorrente ha formulato una domanda giudiziale che si pone al di fuori del perimetro della giurisdizione pensionistica affidata a questa Corte, in quanto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di alcune infermità in tanto può essere sindacato da questo Giudice in quanto il medesimo sia chiamato a comporre una controversia sull'an e/o sul quantum della pensione spettante, controversia che presuppone un'istanza di pensione da parte dell'interessato e un corrispondente diniego amministrativo su cui si fonda l'interesse concreto ed attuale ad agire dinanzi a questa Corte.
In difetto di tali presupposti, non si ritiene che questo Giudice possa rendere una pronuncia anticipatoria di effetti collegati ad un procedimento amministrativo che lo stesso interessato ancora non ha avviato e su cui l'Amministrazione ancora non si è pronunciata (in tal senso questa Sezione si è pronunciata con sentenza n. 1150/2010)
Da ultimo, si osserva che la stessa pronuncia resa dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nel 2009, richiamata dal ricorrente, in disparte il fatto che nella fattispecie si era chiesta l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata indiretta, deve essere intesa nel senso qui affermato in quanto nella medesima si legge: "Peraltro correttamente il tribunale di Avellino - prendendo posizione in ordine alla ratio decidendi della sentenza della Corte dei conti che ha ritenuto il proprio difetto di giurisdizione perché la controversia concerneva il mero riconoscimento della causa di servizio - ha ritenuto che, ove anche la domanda della ricorrente fosse da intendere come avente ad oggetto unicamente il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia che aveva determinato la morte del coniuge, dipendente regionale, non di meno sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti. Infatti la domanda di mero accertamento è - e deve essere - sorretta da un interesse ad agire che la finalizza e ne limita anche l'ambito una volta che una pronuncia di accoglimento sia passato in giudicato. La ricorrente ha domandato l'accertamento della causa di servizio al fine della spettanza della pensione privilegiata e l'ha domandato nei confronti di quegli enti che riteneva fossero soggetti passivi dell'obbligazione di erogare il trattamento pensionistico. Si tratta quindi pur sempre di una controversia che - quanto al petitum sostanziale - attiene alla materia del trattamento di pensione privilegiata", il che nella fattispecie in esame dinanzi a questo Giudice difetta completamente, stante la richiesta amministrativa finalizzata al riconoscimento della dipendenza dal servizio ai fini della concessione di equo indennizzo. Né la successiva domanda presentata dal ricorrente poteva essere esaminata dall'Amministrazione in quanto il medesimo non ha fatto istanza di concessione di pensione privilegiata.
Il ricorso, pertanto, si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito e per tale motivo resta precluso ogni esame di merito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2013.
Depositata in Segreteria il 3 aprile 2013.

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