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martedì 14 maggio 2013

Corte dei Conti: "Preliminarmente, va ricordato che ai sensi degli artt. 64 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, l'insorgenza del diritto a trattamento privilegiato ordinario a favore del dipendente statale civile o militare è subordinata al fatto che le infermità o le lesioni riscontrate siano dipendenti da fatti di servizio, e cioè che quest'ultimo ne sia stata causa o concausa determinante, e che il soggetto abbia subito, per tali infermità o lesioni, menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie delle tabelle A o B annesse alla L. 18 marzo 1963, n. 313 (e successive modificazioni e integrazioni)."


Corte dei Conti:

C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 21-03-2013, n. 435
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione monocratica nella persona del - Consigliere - CASSANETI Rossella in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 56076/PC del registro di Segreteria depositato dalla signora (Lpd) nata a (Omissis) il (...), rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. (Lpd) (Lpd) e con questi elettivamente domiciliata in (Lpd) alla via (Lpd) n. 52 presso il dott. (Lpd) (Lpd), contro il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S. - D.C. Risorse Umane - Servizio di Trattamento Pensione e Previdenza - Divisione II con cui è stata respinta la richiesta della signora (Lpd) di concessione di pensione privilegiata indiretta per dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato il decesso in attività di servizio il 30.10.2003 del coniuge (Lpd);
Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 14 marzo 2013 l'avv. Nicolina Improta per delega dell'avv. (Lpd) (Lpd), che, riportandosi integralmente al ricorso ed alla documentazione in atti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha fatto istanza di acquisizione di ulteriore CTU medico-legale, rilevando che il parere CML già in atti ha trascurato di considerare, nel valutare l'incidenza delle caratteristiche del servizio prestato da (Lpd) sulla patologia che ha poi avuto esito letale, l'ulteriore contributo svolto, tenute presenti tali caratteristiche, dalle altre patologie di cui il de cuius era comunque sofferente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso indicato in epigrafe parte attrice ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla concessione di pensione privilegiata indiretta per dipendenza da causa di servizio della patologia ("adenocarcinoma del colon complicato da edema polmonare e seguito da exitus per shock cardiogeno") che ha determinato il decesso in attività di servizio il 30.10.2003 del coniuge (Lpd), allora Sovr.te P.S., dipendenza non riconosciuta sussistente con l'impugnato decreto di diniego, emesso in conformità al parere n. 2254 del 14.04.2005 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
In particolare, nel ricorso l'istante ha rilevato vizi procedimentali e motivazionali del decreto di diniego, per poi evidenziare, nel merito e con l'ausilio del richiamo a precedenti giurisdizionali contabili nonché alle argomentazioni tecniche della relazione CTP del dr. (Lpd) (Lpd), che l'evoluzione letale della suindicata patologia contratta dal de cuius deve ritenersi ascrivibile alla decisiva incidenza sulla drastica riduzione della capacità di reazione immunitaria alla malattia neoplasica di (Lpd), determinata dalle caratteristiche fortemente usuranti del servizio da lui prestato alle dipendenze della Polizia di Stato, ancor più negativamente influenti sul decorso verso l'exitus a cagione del complesso patologico già preesistente a carico del R. La richiesta della pensione privilegiata indiretta, su cui si conclude in gravame, è stata suffragata altresì con l'allegazione di varia documentazione amministrativa e sanitaria.
Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio con depositato in Segreteria il 09.07.2007 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (Lpd), ha poi trasmesso in data 16.11.2007 il fascicolo amministrativo di (Lpd) (vedova di (Lpd)). Il 05.03.2012 ha inviato ulteriori copie di atti del fascicolo di che trattasi, unitamente a memoria difensiva, in cui ha ribadito di aver legittimamente operato nell'emissione dell'impugnato diniego ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
L'INPDAP di Caserta (oggi soppresso con conseguente subentro dell'INPS in tutti i rapporti attivi e passivi in virtù dell'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011), che si è costituito in giudizio con nota pervenuta alla Sezione il 17.08.2007 ed ha poi trasmesso copie di documenti riguardanti la pensione di reversibilità attribuita alla signora C. a seguito del decesso del coniuge, ha rilevato, in memoria difensiva pervenuta il 02.02.2012, il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale, che null'altro ha fatto se non liquidare le spettanze dell'odierna ricorrente in virtù del provvedimento n. 770 del 25.11.2003 della Questura di Salerno e del successivo decreto n. 2971 del 17.06.2005 dell'UTG di Salerno, attributivi rispettivamente della pensione provvisoria e definitiva spettante a (Lpd), ove non viene fatta - ovviamente - menzione della pensione privilegiata. Ha comunque chiesto, in subordine, il rigetto del ricorso e l'applicazione della prescrizione quinquennale.
Con sentenza non definitiva - ordinanza n. 325/2012 di questa Sezione Giurisdizionale è stata, in primo luogo, pronunciata l'estromissione dal giudizio dell'INPDAP di Caserta (cui è in pendenza di giudizio subentrato l'INPS), in quanto l'Istituto previdenziale non è in alcun modo intervenuto nel procedimento di emissione dell'impugnato decreto di diniego di concessione della pensione privilegiata richiesta da (Lpd), procedimento svoltosi ad esclusiva cura del Ministero dell'Interno, Amministrazione di appartenenza di (Lpd), con la conseguenza che si è ritenuta non sussistente la legittimazione passiva dell'INPS - Gestione ex INPDAP ai fini del presente giudizio.
Con il medesimo provvedimento si è poi ritenuto, ai fini della decisione, di acquisire:
1) presso il Dirigente della Divisione II del Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S. - D.C. Risorse Umane - Servizio di Trattamento Pensione e Previdenza: a) lo stato di servizio del sig. (Lpd) esplicitante integralmente i congedi e le aspettative godute dal medesimo, corredato da certificazione medica ed espressa indicazione di eventuali ricoveri ospedalieri; b) relazione amministrativa dettagliata sulle specifiche mansioni svolte dall'interessato in via ordinaria/straordinaria (con allegati eventuali ordini di servizio in proposito) dalla data di assunzione a quella del decesso avvenuto in attività di servizio;
2) il motivato parere Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa sui seguenti quesiti:
"a) se l'infermità "adenocarcinoma del colon complicato da edema polmonare e seguito da exitus per shock cariogeno" che ha determinato il decesso del signor (Lpd) il 30.10.2003 sia dipendente da causa di servizio;
b) in caso di valutazione positiva, quale possa ritenersi essere la categoria di pensione complessivamente ascrivibile".
L'Amministrazione dell'Interno ha espletato l'incombente istruttorio indicato al punto n. 1) della sentenza non definitiva - ordinanza n. 325/2012, inviando via fax in data 18.05.2012 la richiesta documentazione. Il parere CML di cui al punto 2) del medesimo provvedimento, è poi pervenuto il 21.09.2012, con valutazione di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità letale del signor (Lpd)
Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto, per quanto di seguito si considera.
Preliminarmente, va ricordato che ai sensi degli artt. 64 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, l'insorgenza del diritto a trattamento privilegiato ordinario a favore del dipendente statale civile o militare è subordinata al fatto che le infermità o le lesioni riscontrate siano dipendenti da fatti di servizio, e cioè che quest'ultimo ne sia stata causa o concausa determinante, e che il soggetto abbia subito, per tali infermità o lesioni, menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie delle tabelle A o B annesse alla L. 18 marzo 1963, n. 313 (e successive modificazioni e integrazioni).
Inoltre, giusta il disposto dell'art. 92 del medesimo D.P.R., quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra, ferma restando la facoltà agli aventi causa di optare per il diverso trattamento economico previsto dal D.P.R. 1092/1973.
Ciò premesso, la questione per cui è causa attiene essenzialmente all'accertamento della sussistenza o meno di nesso di causalità tra la patologia "adenocarcinoma del colon complicato da edema polmonare e seguito da exitus per shock cardiogeno" e le caratteristiche del servizio prestato da (Lpd)
Al fine del compiuto esame del merito della questione, vanno in primo luogo evidenziate le risultanze degli atti di causa.
Assunto nel 1975 nella Polizia di Stato, (Lpd) veniva successivamente promosso Sovr.te Capo, prestando servizio prima presso la Scuola Allievi Agenti della P.S. di (Lpd), poi presso il IV R(Omissis) Mobile della P.S. di (Lpd) e poi, dal 28.04 - (Omissis)presso la Questura di (Lpd).
In data 30.10.2003 è deceduto per "Causa Iniziale: Cancro Intestinale; Causa Intermedia: Edema Polmonare; Causa Terminale: Shock Cardiogeno", come si evince dal certificato necroscopico redatto in data 27.04.2004 (Omissis). La C.M.O. di Caserta, che esaminò gli atti relativi a (Lpd) a seguito di istanza di pensione privilegiata della vedova (Lpd) (odierna ricorrente) il 12.11.2004 giudicò l'infermità "Adenocarcinoma del colon complicato da edema polmonare seguito da exitus per shock cardiogeno" ascrivibile, sia ai fini dell'E.I. che della P.P.O., alla 1° categoria tabella A, misura massima, di pensione, ma non espresse parere in merito alla dipendenza da causa di servizio ai sensi del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio nella seduta del 14.04.2005 giudicò l'infermità "Adenocarcinoma del colon complicato da edema polmonare e seguito da exitus per shock cariogeno" non dipendente da causa di servizio. A ciò è seguito l'impugnato provvedimento di diniego.
Il CML presso il Ministero della Difesa, interpellato quale CTU dal G.U. nel corso della fase istruttoria del presente procedimento, ha osservato, nel formulare il richiesto parere medico-legale, quanto segue:
"Le neoplasie del colon sono affezioni ad eziopatogenesi sostanzialmente indeterminata. Tra i fattori predisponenti la maggior importanza spetta ai processi displastici ed alle flogosi croniche.
Nell'ambito dei primi sembra ormai accertato che i polipi intestinali (adenomatosi, tubulo-villosi e villosi) posseggano potenzialità evolutive in senso neoplastico. Per quel che riguarda le seconde, è noto che la rettocolite colite ulcerosa, il morbo di Crohn e le forme amebiche possano, qualora assumano un decorso cronico, virare verso la trasformazione neoplastica.
E' accertato, inoltre, una predisposizione ereditaria e familiare verso il cancro del colon, intesa come 'terreno'costituzionalmente predisposto ad una maggiore suscettibilità verso i carcinomi.
Per quel che riguarda i fattori dietetici, la maggior incidenza del cancro del colon nei paesi occidentali sarebbe dovuta all'introito incongruo di grassi animali (burro, latte, latticini e uova) e proteine carnee (specie di manzo) (secondo gli ultimi studi anche per l'alto contenuto di ferro), tipico appannaggio delle società opulente, con relativa povertà di fibre di cellulosa, ritenuto fattore di rischio in considerazione della sua associazione con l'elevato contenuto di sali biliari e metaboliti fecali del colesterolo.
Tali sostanze, previa complessa trasformazione endo-intestinale, darebbero luogo a metaboliti dotati di potenzialità oncogena. E' però necessario, affinché tali sostanze possano realmente esercitare un effetto dannoso sulla mucosa, che esse contraggano un rapporto di contiguità con le cellule coliche per un lungo lasso di tempo. Interverrebbe, quindi, come fattore favorente la stipsi cronica, in quanto un colon normofunzionante espelle prontamente, in tempi fisiologici, le sostanze nocive suddette. I microrganismi anaerobi come i clostridi e i batterioidi, che si repertano normalmente nel colon, sono in grado di trasformare gli acidi biliari in agenti carcinogeni o co-carcinogeni. A ciò si aggiunge la carenza di calcio nella dieta ed il PH alcalino delle feci.
Più controverso è il ruolo di altri fattori, quali il consumo di bevande alcoliche e carboidrati raffinati. Un'alimentazione ricca di frutta e verdura in genere sembra invece svolgere un ruolo protettivo, sia per il contenuto in fibra assorbibile, sia per l'abbondanza di fattori vitaminici.
Lo studio dei fattori ambientali è complesso. Questi possono essere legati alla natura del suolo, all'inquinamento atmosferico, alle condizioni di vita professionale e personale a contatto con prodotti chimici o farmaci.
Tra le sostanze indicate come cancerogene o sospette tali, vi sono il DDT, il clordano, lo eptacloro, l'esaclorocicloesano tecnico, il metossicloro. Secondo le conclusioni dell'International Works on Pesticides tenuto nel 1977: 'dati oggi disponibili devono far guardare queste sostanze con sospetto, pur in assenza di dati clinici ed epidemiologici positivi; per il DDT è possibile tentare una estrapolazione del rischio su base quantitativa dall'animale all'uomo, giacché i livelli di accumulo del DDT nel tessuto adiposo del topo che sviluppano tumori sono dello stesso ordine di grandezza di quelli osservabili in lavoratori particolarmente esposti'.
L'esposizione ad oli minerali ed a sostanze cancerogene totipotenti (benzene) aumenta il rischio di neoplasie del tubo digerente.
Tra i fattori non legati all'alimentazione, molto controverso è il ruolo del fumo di tabacco, mentre sembra esserci un certo accordo sul fatto che l'attività fisica -moderata o intensa- svolga un ruolo protettivo.
Non vi è alcun dato consistente sulla eventuale associazione con particolari attività lavorative".
Operata tale ampia premessa di ordine generale, il CML ha concluso rilevando che "il servizio reso dal R. nella Polizia di Stato, quale delineato agli atti, "servizio di carattere operativo partecipando attivamente ad incarichi di P.G., servizi di O.P. e d'istituto in genere", non può configurare fattore di rischio alcuno nei confronti dell'insorgenza della suddetta neoplasia, neppure sotto il profilo di una apprezzabile incidenza concausale sulla genesi e/o sull'evoluzione del processo canceroso".
Tale ultima conclusione è ulteriormente suffragata dal fatto che dai rapporti informativi in atti si evince che (Lpd), oltre a prestare i normali servizi d'istituto, partecipò anche a quelli occasionati da "scioperi delle maestranze industriali e metalmeccaniche della zona", nonché da "rinforzo ai vari Commissariati cittadini e della provincia, per manifestazioni politiche, sportive e religiose", comportanti esposizione a "condizioni climatiche particolarmente avverse" ed a "notevoli disagi dietetici" (Rapporto Informativo dalla Direzione del IV Reparto Mobile della P.S. NA del 27.07.1987). Invero, appare di tutta evidenza che siffatti servizi, non potendo avere carattere di particolare frequenza e continuità ma essendo per loro stessa natura occasionali, non possono ritenersi aver avuto alcuna decisiva incidenza, per quanto sopra osservato con l'ausilio delle considerazioni del CTU incaricato, sull'insorgenza e/o sull'evoluzione letale della patologia neoplasica che colpì (Lpd), determinandone la morte.
La valutazione di non dipendenza da causa di servizio espressa dal CML, quindi, è, ad avviso di questo G.U., pienamente condivisibile, perché assistita dall'accurato esame degli atti di causa, ampiamente e razionalmente motivata. Inoltre, parte attrice afferma la sussistenza del preteso nesso di causalità, non sulla base di concreti riscontri probatori, ma in ragione di mere supposizioni, restando in tal modo del tutto insoddisfatto l'onere della prova che incombe su chi afferma la sussistenza del diritto.
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, dunque, non sono concretamente evidenziabili nel servizio svolto da (Lpd), secondo le risultanze degli atti di causa, fattori a cui assegnare un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità "Adenocarcinoma del colon complicato da edema polmonare e seguito da exitus per shock cariogeno".
Per quanto sin qui rilevato, la domanda di concessione di pensione privilegiata indiretta, contenuta nel ricorso n. 56076/PC, risulta giuridicamente infondata va respinta.
Data la complessa natura della causa, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico - Consigliere - CASSANETI Rossella, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in (Lpd), nella pubblica udienza del giorno 14 marzo 2013.
Depositata in Segreteria il 21 marzo 2013.


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