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sabato 25 maggio 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 16-4-2013 n. 63111 Parere in materia di condizioni ostative all'esercizio di attività commerciali - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, commi 1 - 4 - Requisiti morali - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 16-4-2013 n. 63111
Parere in materia di condizioni ostative all'esercizio di attività commerciali - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, commi 1 - 4 - Requisiti morali - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 16 aprile 2013, n. 63111 (1).
Parere in materia di condizioni ostative all'esercizio di attività commerciali - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, commi 1 - 4 - Requisiti morali - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota 12 marzo 2013, n. 027.002.003-22 del Ministero della Giustizia, con la quale la medesima Amministrazione ha risposto a due quesiti, uno formulato dal Comune di (...), l'altro dal Comune di (...).
Nello specifico, il Comune di (...) faceva presente che l'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia) inibiva, a suo parere, in modo definitivo l'esercizio di una attività commerciale a coloro ai quali fosse stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del predetto Codice, nonostante il comma 3, dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010 preveda espressamente l'istituto della riabilitazione.
Il Comune di (...), altresì, faceva presente di aver adottato diniego definitivo ad un'istanza di rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentata da un soggetto sottoposto a misure di prevenzione personali di cui al libro I, titolo I, capo I, artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 159 del 2010: nei confronti del soggetto in questione era stato emesso foglio di via obbligatorio in data 2 luglio 2010 e notificato in data 21 luglio 2010 per la durata di tre anni. Al riguardo, il Comune in discorso chiedeva se il recupero del requisito morale fosse applicabile a far data dal 2 luglio 2013 oppure se il divieto all'esercizio dell'attività commerciale dovesse permanere per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sarà scontata, ovvero fino al 2 luglio 2018.
Ciò premesso, la scrivente Direzione Generale, con riferimento a quanto richiesto dal Comune di (...), aveva precisato di non ravvisare una volontà del legislatore verso una inibizione permanente all'ottenimento di licenze e autorizzazioni di polizia e di commercio e quindi la conseguente inapplicabilità dell'istituto della riabilitazione o del decorso dei cinque anni.
Con riferimento a quanto richiesto dal Comune di (...), aveva precisato che il contenuto delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010 consentiva di sostenere che, nel caso di specie, decorsi i tre anni di applicazione della misura di prevenzione, si applicano i termini e le modalità previste dal comma 3 del citato art. 71.
Nel caso del primo parere, il predetto Ministero, in accordo con quanto sostenuto dalla scrivente, ha ribadito che: "Il citato art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 - con il quale si è provveduto al riordino ed al coordinamento delle previgenti disposizioni in materia di misure di prevenzione -pone esclusioni e divieti di carattere generale, applicabili a vari settori ed attività di impresa, senza con ciò abrogare eventuali disposizioni di dettaglio, quali quelle del D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della Dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), concernenti specifici ambiti produttivi ed economici".
Con riferimento al contenuto del secondo parere, poi, ha precisato che: "L'espiazione della pena, considerata al comma 3 dell'art. 71 D.Lgs. n. 59/2010 come momento iniziale del decorso del termine quinquennale per il venir meno del divieto di esercizio attività (salva eventuale riabilitazione), in ipotesi di interdizione conseguente all'applicazione di misure di prevenzione personali non può che essere riferita alla data in cui la misura è cessata. Nel caso di specie, pertanto, il divieto dovrà ritenersi estinto alla data del 21 luglio 2018" (Il Ministero della Giustizia, quindi, fa decorrere il quinquennio dalla data della notifica).


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

Allegato


Nota 12 marzo 2013, n. 027.002.003-22
Richiesta di parere in materia di condizioni ostative all'esercizio di attività commerciali (2)
(2) Il testo della nota 12 marzo 2013, n. 027.002.003-22, emanata dal Ministero della giustizia, è riportato autonomamente.

Nota 12 marzo 2013, n. 027.002.003-22
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 67

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