Ministero dello sviluppo economico
Nota 29-8-2013 n. 141955
Art. 16, commi 6 e 6-bis, del D.L. n. 185/2008 - Obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese - Problematiche interpretative - Richiesta parere.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.
Nota 29 agosto 2013, n. 141955 (1).
Art. 16, commi 6 e 6-bis, del D.L. n. 185/2008 - Obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese - Problematiche interpretative - Richiesta parere.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.
Alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Ufficio del registro delle imprese
Terni
Via e-mail ordinaria
e, p.c.:
All'
Unioncamere
Via e-mail ordinaria
Con messaggio di posta elettronica del 22 luglio 2013 codesto Ufficio, in relazione agli adempimenti previsti dalle disposizioni richiamate in oggetto, pone il seguente quesito:
«Il Conservatore può rifiutare al Notaio l'iscrizione di un atto notarile per colpa dell'inadempimento di un terzo?
Il terzo è il legale rappresentante dell'impresa che, pur essendo stato adeguatamente informato delle cause di sospensione del procedimento di iscrizione dell'atto notarile, continui ad’essere inerte anche ben oltre i tre mesi di sospensione prevista dalla normativa citata.
Non sembra sussistere in capo al notaio l'obbligo di sostituirsi al legale rappresentante inadempiente per la comunicazione dell'indirizzo di PEC.
La normativa non sembra prevedere eccezioni di sorta né si è a conoscenza di circolari in merito».
Le disposizioni in riferimento hanno dato luogo, come noto, a difficoltà interpretative (in particolare, in relazione alla fase "sanzionatoria"), tanto da indurre la Scrivente ad acquisire, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato.
Quest'ultimo, nell'adunanza del 20 febbraio 2013, pur evidenziando che risultavano possibili, in astratto, più letture dei ridetti commi 6 e 6-bis, decideva, infine, di aderire a quella secondo cui, «trascorsi inutilmente i tre mesi di sospensione di cui al comma 6-bis dell'art. 16, D.L. n. 185 del 2008, l'ufficio competente, allorché la società non abbia atteso alla comunicazione, ancorché postuma, dell'indirizzo di PEC - non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese».
Nel pervenire a tale conclusione, il Consiglio di Stato traeva spunto anche dalle analoghe disposizioni, nel frattempo sopravvenute (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 179/2012), relative al parallelo adempimento previsto a carico delle imprese individuali: «L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata».
Le norme citate, come giustamente evidenziato da codesta Camera, non prevedono eccezioni o specificazioni circa le tipologie di "iscrizione": qualunque sia il tipo di atto o fatto di cui l'iscrizione è richiesta, di conseguenza, la stessa dovrà essere sospesa per il termine di legge fino a comunicazione dell'indirizzo di PEC; ove quest'ultima non intervenga entro il termine della sospensione stessa (tre mesi, come detto, per le società; 45 giorni per le impresse individuali) la domanda di iscrizione (dell'atto o fatto) dovrà essere respinta, considerandola come non presentata.
Va evidenziato, peraltro, che nella situazione configuratasi rilevano due distinti inadempimenti: il primo (la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC), punito con la sospensione prevista dalle disposizioni sopra citate; il secondo (il non eseguito adempimento pubblicitario "principale") punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 2630 (nel caso di imprese diverse dalle individuali) e 2194 (nel caso delle imprese individuali) del codice civile.
Pur dovendo considerarsi, infatti, la domanda come «non presentata» (a causa della omessa comunicazione dell'indirizzo PEC, che rende la domanda stessa incompleta e quindi irregolare), l'ufficio del registro delle imprese è ormai comunque a conoscenza dell'esistenza di un atto o fatto relativo all'impresa per il quale non sono stati rispettati i termini di legge ai fini degli adempimenti pubblicitari (dovendo considerarsi, nella fattispecie, i termini indicati dal codice civile o da altre leggi, come sostituiti dai ridetti termini della sospensione, pari a tre mesi e a 45 giorni).
Ovviamente poiché, nei casi oggetto di esame nel presente parere, la ritardata iscrizione di un atto o fatto relativo all'impresa è stata determinata dal comportamento del legale rappresentante (nel caso delle società) o del titolare (nel caso delle imprese individuali), o, per essere più precisi, a detti soggetti è da ascrivere l'incompletezza della domanda di iscrizione dell'atto "principale" (per mancata indicazione dell'indirizzo PEC), che ne ha determinato, infine, il respingimento, agli stessi dovrà essere contestata la violazione delle disposizioni interessate (quindi, nella fattispecie in esame, la omessa iscrizione dell'atto notarile) e, se del caso, comminata la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Nel contempo, proprio sulla scorta della conoscenza, da parte dell'ufficio del registro delle imprese, dell'atto o del fatto la cui iscrizione è stata respinta per irregolarità della domanda, il medesimo ufficio dovrà dare avvio - al fine di soddisfare il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti e dei fatti relativi all'impresa per i quali è stata prevista la pubblicità legale - alla procedura di iscrizione d'ufficio dei ridetti atti o fatti, ai sensi dell'art. 2190 del codice civile.
La procedura in questione comporterà l'inoltro al legale rappresentante o al titolare dell'impresa di un invito a presentare entro un congruo termine (che, tenuto conto della fase di sospensione già spirata, si ritiene non debba esser superiore a venti giorni) istanza di iscrizione dell'atto o fatto "principale", completa dell'indirizzo PEC dell'impresa stessa.
Nel caso di inutile decorso del termine in questione, l'ufficio del registro delle imprese provvederà a sottoporre il fascicolo relativo all'adempimento "principale" al Giudice delegato, affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.L. 29 novembre 2008, n. 18, art. 16
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 5
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