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venerdì 1 novembre 2013

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00169)


LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per  il  perseguimento  di
obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche   amministrazioni.
(13G00169)
(GU n.255 del 30-10-2013)  
 Vigente al: 31-10-2013    
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  recante  disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche  amministrazioni,   e'   convertito   in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 30 ottobre 2013

                             NAPOLITANO

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri

                            D'Alia,   Ministro   per   la    pubblica
                            amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  31
                         AGOSTO 2013, n. 101

    All'articolo 1:
    al comma 2, primo periodo, le parole:  «dal  provvedimento»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo  5   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214  del  14  settembre  2011,»  e  le  parole:
«all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis.  Nei  casi  in  cui  e'  ammesso  l'acquisto   di   nuove
autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso
impatto ambientale e a minor  costo  d'esercizio,  salvo  motivate  e
specifiche eccezioni»;
    al comma 5,  primo  periodo,  le  parole  da:  «non  puo'  essere
superiore» fino a: «2013» sono sostituite dalle seguenti:  «non  puo'
essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per  cento  del  limite  di
spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per  cento  dell'anno
2014»;
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    «5-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  di  cui   al   comma   5
trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati  inerenti  alla  spesa
disaggregata sostenuta per studi e incarichi di  consulenza,  inclusa
quella relativa  a  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a
pubblici dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a  tempo
determinato.
    5-ter. La mancata trasmissione nei  termini  indicati  dal  comma
5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui  al  comma  7  al
responsabile del procedimento.
    5-quater. Entro il 31 marzo di ogni  anno,  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione  presenta  alle  Camere
una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis»;
    al comma 8, le parole: «possono disporre» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dispongono almeno una volta all'anno»;
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
    «8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e  10  febbraio
1996, n. 103, quanto previsto  sui  risparmi  di  gestione  derivanti
dagli interventi di razionalizzazione per la  riduzione  della  spesa
dall'articolo  10-bis  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».
    All'articolo 2:
    al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «il primo periodo,»
sono sostituite dalle seguenti: «l'alinea» e dopo le parole: «Per  le
unita'  di  personale  eventualmente   risultanti   in   soprannumero
all'esito delle riduzioni previste dal comma 1,  le  amministrazioni»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  previo  esame  congiunto  con   le
organizzazioni sindacali,»;
    al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «31 dicembre  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
    al comma 1, lettera a),  numero  3),  le  parole:  «entro  il  30
settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2013»;
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Gli ordini, i collegi  professionali,  i  relativi  organismi
nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio
economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione  dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Ai  fini  delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti  enti,  l'articolo  1,  comma
505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Per  tali
enti,  fatte  salve  le  determinazioni  delle  dotazioni   organiche
esistenti alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, l'eventuale variazione  della  consistenza  del
ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al
Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici  giorni  dalla
comunicazione, la variazione si intende esecutiva»;
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi
nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarita',
ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad
eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonche' delle  disposizioni  di
cui al titolo III, e ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e
contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza
pubblica»;
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    «5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra  i  lavoratori
ivi individuati  sono  da  intendersi  inclusi  anche  i  lavoratori,
compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre  2011  hanno  in
corso  l'istituto  dell'esonero  dal  servizio  ai  sensi  di   leggi
regionali  di  recepimento,  diretto   o   indiretto,   dell'istituto
dell'esonero dal servizio  di  cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  si  interpreta  nel  senso  che  l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il  provvedimento
di concessione sia stato emanato  a  seguito  di  domande  presentate
prima del 4 dicembre 2011»;
    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
    «8-bis. Nelle more del  completamento  del  processo  di  riforma
delle province, nel rispetto del patto di stabilita' interno e  della
vigente normativa di contenimento  della  spesa  di  personale,  sono
fatti salvi fino al 30  giugno  2014,  salva  proroga  motivata,  gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai  sensi  del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, gia' in atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  tenuto  conto  del  loro  fabbisogno  e  dell'esigenza   di
assicurare la prestazione dei  servizi  essenziali.  Il  differimento
della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo  incarico,
ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more
della definizione delle  procedure  di  riordino  delle  province,  i
comandi in atto del personale non dirigenziale delle province  presso
altre amministrazioni possono essere prorogati  anche  in  deroga  ai
limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies,  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.
    8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
    "5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di   ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti  non
appartenenti ai ruoli di  cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti
delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  ovvero  di
organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,  aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i  rispettivi
ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere
conferiti entro il limite del 15 per cento della  dotazione  organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia  dei  ruoli  di  cui  al
medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione  organica  di
quelli  appartenenti  alla  seconda   fascia.   I   suddetti   limiti
percentuali possono essere aumentati,  rispettivamente,  fino  ad  un
massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione  delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6".
    8-quater. All'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale  ovvero
del diploma di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico
previgente  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509".
    8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015"»;
    al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  senza
incremento degli incarichi  attribuibili  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  a  dirigenti
non appartenenti ai ruoli medesimi»;
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
    «9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' abrogato»;
    al comma 11, all'alinea, le parole: «31  marzo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30  marzo»  e,  al  capoverso  3,  dopo  le  parole:
«articolo 70, comma 4,» sono inserite le  seguenti:  «e  la  societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico   generale   radiotelevisivo,
relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo,»;
    dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
    «11-bis. All'articolo 60, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole:  "alla  Corte  dei  conti"  sono  inserite  le
seguenti:  "e  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica";
    b)le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse»;
    dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
    «13-bis. All'articolo 21, comma 4, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole da: "su proposta del Ministro dello  sviluppo
economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sentito  il  Dipartimento  della
funzione pubblica,".
    13-ter.  All'articolo  97,  comma  1,  del  codice  delle   leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera:
    "c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, per le  finalita'  di  cui  all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163".
    13-quater. I contratti in essere alla data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,   stipulati
dall'Agenzia italiana del  farmaco  per  l'attribuzione  di  funzioni
dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre  2003,  n.  326,  anche  eccedenti  la  quota   di   cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165,  possono  essere  prorogati,  in  mancanza  di  professionalita'
interne, comunque non oltre il 31 ottobre  2014,  anche  in  sede  di
riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei  posti  disponibili
in pianta organica. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  la
relativa spesa e' finanziata con le risorse  derivanti  dall'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Sono nulli tutti  gli  atti  e  provvedimenti  comunque  denominati,
regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle  amministrazioni  di
appartenenza in contrasto con il presente comma.";
    b)alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' di docenza e di ricerca scientifica".
    13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  parole:  "acquisita
presso" sono sostituite  dalle  seguenti:  "acquisita  esclusivamente
attraverso".
    13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, e' abrogato».
    All'articolo 3:
    al comma 1, primo periodo,  sono  premesse  le  seguenti  parole:
«Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  33   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001 in materia di  trasferimento  unilaterale
del personale eccedentario,» e le parole: «sino al 31 dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015»;
    i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;
    dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
    «7-bis.  Nella  regolamentazione  del  rapporto  di  lavoro   dei
dirigenti, le  societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o  dai  loro  enti  strumentali,
anche al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'articolo  31  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
delle societa' dalle stesse controllate,  non  possono  inserire,  in
assenza  di   preventiva   autorizzazione   dei   medesimi   enti   o
amministrazioni,  clausole  contrattuali   che   al   momento   della
cessazione del  rapporto  prevedano  per  i  soggetti  di  cui  sopra
benefici economici superiori a quelli  derivanti  ordinariamente  dal
contratto collettivo di lavoro applicato.  Dette  clausole,  inserite
nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte,
per conto delle stesse societa', in difetto dei prescritti  poteri  o
deleghe in materia.
    7-ter. I dirigenti  delle  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad  esclusione  di
quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di  vecchiaia
ovvero di anzianita', la cui  erogazione  sia  stata  gia'  disposta,
cessano  il  proprio  rapporto  di  lavoro  improrogabilmente  al  31
dicembre 2013, qualora le stesse  societa'  abbiano  chiuso  l'ultimo
esercizio in perdita. Alle societa'  medesime  e'  fatto  divieto  di
coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni  resesi  disponibili
in organico con la cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  al
periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in  avanzo,  ai
dirigenti titolari di trattamento pensionistico  di  vecchiaia  o  di
anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per  tutta  la  durata
dell'incarico dirigenziale».
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
    «Art. 3-bis (Disposizioni in materia di revisione  dei  contratti
di servizio). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di  assicurare
il contenimento della  spesa,  degli  oneri  a  carico  del  bilancio
consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni  amministrative,
possono provvedere  alla  revisione  con  riduzione  del  prezzo  dei
contratti di servizio stipulati con le  societa',  ad  esclusione  di
quelle   emittenti   strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate,  e  con  gli
enti  direttamente  o  indirettamente  controllati,  con  conseguente
riduzione  degli  oneri  contrattuali   a   carico   della   pubblica
amministrazione.
    In tale ipotesi le societa' e  gli  enti  controllati  procedono,
entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei  contratti
aziendali   relativi   al    personale    impiegato    nell'attivita'
contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli
istituti di salario accessorio e dei relativi costi».
    All'articolo 4:
    al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
    «a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: "Per prevenire fenomeni di  precariato,  le  amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni  del  presente  articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con  i  vincitori  e  gli
idonei delle proprie graduatorie  vigenti  per  concorsi  pubblici  a
tempo indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'articolo  3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata  nella  graduatoria
dai  vincitori  e  dagli   idonei   per   le   assunzioni   a   tempo
indeterminato"»;
    il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
    «3. Per le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica:
    a)   dell'avvenuta   immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
    b)  dell'assenza,  nella  stessa   amministrazione,   di   idonei
collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal
1º gennaio 2007,  relative  alle  professionalita'  necessarie  anche
secondo un criterio di equivalenza.
    3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'  comunque
necessaria   la   previa   attivazione   della   procedura   prevista
dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del
personale eccedentario.
    3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie
di  cui  al  comma   3   del   presente   articolo   l'applicabilita'
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350.
    3-quater.  L'assunzione  dei  vincitori  e  degli  idonei,  nelle
procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma  3  e
non ancora concluse alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' subordinata  alla  verifica  del
rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
    3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei
dirigenti  e  delle  figure   professionali   comuni   a   tutte   le
amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni, di cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato.  Il  Dipartimento  della
funzione pubblica, nella ricognizione  del  fabbisogno,  verifica  le
vacanze riguardanti le sedi  delle  amministrazioni  ricadenti  nella
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una  singola
regione, il concorso unico  si  svolge  in  ambito  regionale,  ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nel
rispetto del regime delle assunzioni a tempo  indeterminato  previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale  solo  attingendo
alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento
della funzione pubblica, fino  al  loro  esaurimento,  provvedendo  a
programmare  le  quote  annuali  di  assunzioni.  Restano  ferme   le
disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle  in
materia   di   corso-concorso   bandito   dalla   Scuola    nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
    3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35, comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano  ad  attingere
alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione.
    3-septies. Per lo svolgimento delle procedure  di  cui  al  comma
3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un  contributo  di
ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non  superiore
a 10 euro»;
    al  comma  4,  la  parola:  «approvazione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «entrata in vigore» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
    al comma 5:
    dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I dati ottenuti a
seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento
della funzione pubblica»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,»  sono  inserite  le  seguenti:  «da
adottare entro il 30 marzo 2014,»;
    al comma 6:
    al primo periodo, le parole: «fino  al  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»  e  le  parole:
«di coloro che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  coloro  che  alla  data   di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto»;
    dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il personale  non
dirigenziale delle province, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui  al
presente  comma  indetta  da  un'amministrazione  avente   sede   nel
territorio provinciale, anche se non dipendente  dall'amministrazione
che emana il bando»;
    al secondo periodo, le parole: «relative agli anni 2013,  2014  e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli anni 2013, 2014,
2015 e 2016»;
    al  terzo  periodo,  le  parole:  «per  assunzioni  nel  triennio
2013-2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  assunzioni  nel
quadriennio 2013-2016»;
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per  il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore  della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma  6,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".
    6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in  servizio"  sono  sostituite
dalle seguenti: "siano in effettivo servizio".
    6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le  regioni  e  i
comuni che hanno proceduto, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a  indire  procedure  selettive
pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente  articolo  e  in
relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse  finanziarie
disponibili, fermo restando il rispetto delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi  assunzionali
e in materia di contenimento della spesa  complessiva  di  personale,
procedere  all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  a  domanda,  del
personale non dirigenziale assunto con contratto di  lavoro  a  tempo
determinato, sottoscritto a  conclusione  delle  procedure  selettive
precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, almeno tre anni di  servizio  alle  loro
dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more  delle  procedure  di
cui al presente comma, le regioni e i comuni possono  prorogare,  nel
rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse
finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  i  contratti  di
lavoro a tempo determinato di cui al  periodo  precedente  fino  alla
conclusione delle  procedure  stesse  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2016»;
    al comma  7,  le  parole:  «possono  essere  adottati  bandi  per
assunzioni a tempo indeterminato con  contratti  di  lavoro  a  tempo
parziale» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  di  norma  adottati
bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro  a
tempo parziale, salvo diversa motivazione»;
    al comma 8, primo periodo,  le  parole:  «di  priorita'  volti  a
favorire l'anzianita' anagrafica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«che contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e
i carichi familiari»;
    al comma 8, secondo periodo, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
    al comma 9,  primo  periodo,  le  parole:  «relativa  al  periodo
2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «riferita  agli  anni  dal
2013 al 2016», dopo le parole: «nel rispetto dei  vincoli  finanziari
previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia»  sono  inserite  le
seguenti: «e, in particolare, dei limiti massimi  della  spesa  annua
per  la  stipula  dei  contratti   a   tempo   determinato   previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»  e
le parole:  «entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblicazione della legge di  conversione
del presente decreto»;
    al comma 9, secondo periodo, le parole: «ed  in  coerenza  con  i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da  assumere  a
tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «e ai  posti  in
dotazione organica vacanti» e le parole: «non oltre  il  31  dicembre
2015» sono sostituite dalle  seguenti:  «non  oltre  il  31  dicembre
2016»;
    al comma 9 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Fermo
restando  il  divieto  previsto  dall'articolo  16,  comma   9,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino
al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per  le
strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei  servizi
e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente  comma,  del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento
della spesa complessiva di personale. Per le proroghe  dei  contratti
di lavoro a tempo determinato del personale  degli  enti  di  ricerca
possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le
risorse di cui all'articolo 1, comma 188,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266,  e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
personale direttamente impiegato in  specifici  progetti  di  ricerca
finanziati con le predette risorse e limitatamente  alla  durata  dei
progetti medesimi»;
    dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
    «9-bis. Esclusivamente  per  le  finalita'  e  nel  rispetto  dei
vincoli e dei termini di cui al comma  9  del  presente  articolo,  i
limiti previsti dall'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni,  possono  essere
derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di  lavoro  a  tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali compresi nel  territorio  delle  stesse,  a  valere
sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate  dalle
medesime regioni attraverso misure di revisione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
    9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari  standard  di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche  in  relazione
ai  peculiari  compiti  in  materia  di  immigrazione,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate
al personale individuato dalle disposizioni di cui ai  commi  4  e  5
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.  85,  nel  rispetto
dei requisiti soggettivi di cui al comma  6  del  presente  articolo.
Fino al completamento della procedura  assunzionale,  alla  quale  si
applica  il  limite  del  50  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta'  assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato relativi allo stesso  personale  nei  limiti  numerici  e
finanziari individuati con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette  proroghe,
nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede  mediante
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo  18,  comma
1, lettera a),  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  che  sono
annualmente  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'interno»;
    al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e» sono
inserite le seguenti: «tenuto conto»;
    al  comma  10,  secondo  periodo,  le  parole:  «professionalita'
mediche e  del  ruolo  sanitario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«professionalita' del Servizio sanitario nazionale»;
    al comma 10, dopo il secondo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
precedente periodo saranno previste specifiche  disposizioni  per  il
personale  dedicato  alla  ricerca  in  sanita',  finalizzate   anche
all'individuazione, quali requisiti per l'accesso  ai  concorsi,  dei
titoli di studio di laurea e post laurea in  possesso  del  personale
precario nonche' per il personale medico in servizio presso il pronto
soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno  cinque  anni  di
prestazione   continuativa,   ancorche'   non   in   possesso   della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»;
    dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
    «10-bis.  In   considerazione   dei   vincoli   di   bilancio   e
assunzionali,  nonche'  dell'autonomia  organizzativa  dell'INPS,  le
liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 5,  comma  12,
del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate
in liste speciali ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i
medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto  e  che  risultavano
gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.
    10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012,  n.  178,  dopo
l'articolo 1 e' inserito il seguente:
    "Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). -
1. I comitati  locali  e  provinciali  esistenti  alla  data  del  31
dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, assumono, alla data  del  1º  gennaio  2014,  la
personalita' giuridica di diritto privato,  sono  disciplinati  dalle
norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti
di diritto nei registri provinciali delle associazioni di  promozione
sociale, applicandosi ad essi, per quanto non  diversamente  disposto
dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383.  Entro  venti
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  i
predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni  di
carattere organizzativo, possono  chiedere  al  Presidente  nazionale
della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014,  del
termine  di  assunzione  della  personalita'  giuridica  di   diritto
privato. Sulla base  delle  istanze  pervenute,  il  Presidente,  nei
successivi  dieci  giorni,  trasmette,  ai  fini   della   successiva
autorizzazione,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  una
relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la  finanza  pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro
il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
    2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di
diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e  passivi  ai
comitati locali e provinciali  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti  relativi  alle
convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali  e  organi  del
Servizio sanitario nazionale.
    3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  in
servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il  passaggio
al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione  da  parte
dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio  in  mobilita'
presso altre amministrazioni pubbliche.  Resta  in  ogni  caso  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8.  I
restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro della  salute,  di  concerto
con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la  pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione  nonche',   per   quanto   di
competenza, con  il  Ministro  della  difesa,  sono  disciplinate  le
modalita' organizzative  e  funzionali  dell'Associazione  anche  con
riferimento alla sua base associativa privatizzata.
    4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro
totale  carico,  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di  attivita'
in regime convenzionale ovvero nell'ambito  di  attivita'  finanziate
con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9".
    10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole:  "1º  gennaio  2014",  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015";
    b)  le  parole:  "31  dicembre  2015",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
    c)  le  parole:  "31  dicembre  2013",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
    d)  le  parole:  "1°  gennaio  2016",  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2017".
    10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ",  2012,  2013  e  2014";  dopo  le  parole:  "dell'avanzo
accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti:  "sia  del
comitato centrale  che  del  consolidato";  dopo  le  parole:  "sara'
approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ",  il  2013  e  il
2014"; dopo le parole: "per le esigenze del  bilancio  di  previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
    10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole:  "per  gli  anni
2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013
e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012  e  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".
    10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui
all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai  pediatri
di libera scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
specialista  in  medicina  dello  sport  ovvero  dai   medici   della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico  nazionale
italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici
si  avvalgono  dell'esame  clinico  e  degli  accertamenti,   incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto  del
Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale  degli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;
    al comma 11, le parole: «enti gestiti dai comuni» sono sostituite
dalle seguenti: «enti locali»;
    al comma 14, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 13»;
    al comma 15, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«primo periodo del presente comma»;
    il comma 16 e' sostituito dal seguente:
    «16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,  le  parole:  ",  gli  enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono  sostituite  dalle
seguenti: "e gli enti pubblici non economici"  e  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,  l'autorizzazione
all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'  concessa,  in  sede  di
approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per  gli
enti  di  ricerca  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  l'autorizzazione  di  cui  al
presente  comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
triennali di attivita' e del piano  di  fabbisogno  del  personale  e
della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4,  del
medesimo decreto"»;
    dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
    «16-bis.  All'articolo  55-septies,  comma  5-ter,  del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono  sostituite  dalle
seguenti: "il permesso e' giustificato";
    b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite  le  seguenti:
", anche in ordine all'orario,";
    c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "o  trasmessa  da
questi ultimi mediante posta elettronica".
    16-ter. All'articolo 14, comma  5,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  sono  aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:
"L'individuazione  dei  limiti  avviene  complessivamente   su   base
nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio
delle unita' di personale da assumere e' stabilita  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati
da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo
Ministero, composta da cinque componenti: due in  rappresentanza  del
Ministero dello sviluppo economico, dei quali  uno  con  funzione  di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze, uno in rappresentanza della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   ed   uno   in
rappresentanza  di  Unioncamere.  Dalle  disposizioni   del   periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato"».
    Nel Capo I, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 4-bis (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del
2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue  e
di emocomponenti e per i congedi di maternita' e  paternita').  -  1.
All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29  dicembre  2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,
n.  14,  dopo  le  parole:  "guadagni  ordinaria"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e  di  emocomponenti,
come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre  2005,
n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti
dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
    2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
    a) limitatamente  ai  benefici  riconosciuti  in  relazione  alla
donazione di sangue e di emocomponenti, e' autorizzata  la  spesa  di
0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per  l'anno
2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro  per
l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017;
ai relativi oneri si provvede, quanto  a  0,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a  2,5  milioni  di
euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e  a  4,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
    b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi
parentali di maternita' e di paternita', e' autorizzata la  spesa  di
0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015,  8,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2017;  ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma  97,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
    All'articolo 5:
    i commi 1 e 2 sono soppressi;
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  6  novembre
2012, n. 190, la Commissione per la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la  denominazione
di Autorita' nazionale anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)»;
    il comma 4 e' soppresso;
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    «5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
150, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da
quattro componenti scelti tra esperti  di  elevata  professionalita',
anche estranei  all'amministrazione,  con  comprovate  competenze  in
Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello  privato,
di  notoria  indipendenza  e  comprovata  esperienza  in  materia  di
contrasto  alla  corruzione,  di  management  e   misurazione   della
performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del  personale.  Il
presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto  del  principio
delle pari opportunita' di genere, con decreto del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,  previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti  espresso
a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato
su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro dell'interno; i componenti sono  nominati  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione.  Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non  possono  essere  scelti
tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi  o  cariche  in
partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che   abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la  nomina
e, in ogni caso, non devono avere interessi di  qualsiasi  natura  in
conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono  nominati
per un periodo di sei anni e  non  possono  essere  confermati  nella
carica"».
    All'articolo 6:
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Per  le
finalita' di  cui  al  presente  comma,  la  dotazione  organica  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata:
    a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di
unita' di personale individuato nella predetta area dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;
    b)  per  l'area  dirigenziale  di  prima  e  di  seconda   fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato
dal predetto decreto"»;
    al comma 4, capoverso lettera a):
    al secondo, al terzo e al quarto periodo, le  parole:  «Autorita'
garante per la concorrenza  ed  il  mercato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Autorita' garante della concorrenza e del mercato»;
    al secondo periodo,  le  parole:  «del  suo  finanziamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal suo funzionamento»;
    al quarto periodo, le parole: «nell'ambito delle risorse  di  cui
al comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  delle
predette risorse» e dopo le parole:  «il  necessario  supporto»  sono
inserite le seguenti: «operativo-logistico,»;
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.  All'articolo  11,  comma   5,   secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo  le  parole:
"di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alle
altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di  concedente
di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, pari a dieci unita' per  l'area  funzionale  e  due  per  l'area
dirigenziale  di  seconda  fascia.  Conseguentemente,  la   dotazione
organica del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
incrementata di due posizioni  per  l'area  dirigenziale  di  seconda
fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle  unita'  di
personale trasferito"».
    All'articolo 7:
    al comma 1:
    alla lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: «ad  accedere»
sono inserite le seguenti: «,  anche  se  non  piu'  sottoposti  allo
speciale programma di protezione,»;
    alla lettera b),  capoverso  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Con  il  medesimo  decreto  sono   espressamente
stabiliti i criteri di riconoscimento del  diritto  ai  soggetti  non
piu' sottoposti allo  speciale  programma  di  protezione,  anche  in
relazione alla  qualita'  ed  entita'  economica  dei  benefici  gia'
riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del  programma  di
protezione»;
    al  comma  5,  la  parola:  «strutturali»  e'  sostituita   dalla
seguente: «strumentali»;
    al comma 6:
    al secondo periodo, dopo le parole: «e'  obbligata  ad  assumere»
sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;
    e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  i  lavoratori
delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge  12  marzo
1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel  rispetto  dell'articolo
7, comma  2,  della  medesima  legge  n.  68  del  1999,  si  applica
l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del  decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti  della
quota d'obbligo»;
    al comma 9, le parole da: «, anche in deroga» fino alla fine  del
comma sono soppresse;
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
    «9-bis. Al primo comma dell'articolo 83  della  legge  1º  aprile
1981, n. 121, le parole: "o comunque assoggettabili  ad  obblighi  di
servizio" sono sostituite dalle seguenti: "o in quiescenza".
    9-ter. Le funzioni di vigilanza  sugli  enti  e  associazioni  di
promozione sociale di cui alle leggi  21  agosto  1950,  n.  698,  13
aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458,  sono  esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica  e  ad  essa  si  provvede  mediante
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
    9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della
legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve  essere  adottato  entro  il  30
giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del  regolamento  di  cui  al
precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui  alla  legge
19 novembre 1987, n. 476, e  successive  modificazioni,  nonche'  gli
atti compiuti nella sua vigenza.
    9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "nel
termine  di   quarantacinque   giorni   dalla   messa   in   servizio
dell'attrezzatura" sono sostituite dalle seguenti:  "nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla richiesta".
    9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  8,  del
decreto-legge   1º   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71,  si  interpretano
nel senso che, a decorrere dalla  data  di  trasformazione  dell'ente
"Poste Italiane" in societa' per azioni, le stesse si applicano  alla
societa' Poste italiane Spa e a tutte  le  societa'  nelle  quali  la
medesima  detiene  una  partecipazione  azionaria  di  controllo,  ad
esclusione delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo  e
che svolgono attivita' di corriere espresso».
    All'articolo 8:
    al comma 2, le parole: «In prima applicazione,» sono soppresse  e
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  approvate  dal  1º
gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro  esaurimento
prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque  nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3»;
    al comma 3, primo  periodo,  le  parole:  «euro  5.306.423»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.003.130» e le parole: «e  di  euro
39.798.173» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 40.826.681»;
    al comma 4, le parole: «al  31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre  2016»  e  le  parole:  «26
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 2012»;
    al comma 5, le parole: «e  a  euro  74.155.690»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e a euro 73.127.182»;
    al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'interno 19
marzo 2001,» sono inserite le seguenti:  «pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,»;
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
    «7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni
possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  per  la
redazione dei piani di emergenza comunali  e  di  protezione  civile,
previa stipula di apposite  convenzioni  che  prevedano  il  rimborso
delle maggiori spese sostenute dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie».
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
    «Art. 8-bis (Disposizioni  riguardanti  l'Istituto  nazionale  di
statistica e il  Sistema  statistico  nazionale).  -  1.  Al  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 dell'articolo 6-bis e' abrogato;
    b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole  da:
"espressamente indicate" fino alla fine del periodo  sono  sostituite
dalle seguenti: "individuate ai sensi dell'articolo 13";
    c) all'articolo 13:
    1) al comma  2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita'  di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti  a
livello regionale.";
    2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    "3-bis. Nel programma statistico nazionale  sono  individuate  le
varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata,  ove  cio'
risulti necessario per soddisfare  particolari  esigenze  conoscitive
anche di carattere internazionale o europeo.
    3-ter.  Al  fine  di  attuare  i  principi  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 1, con il decreto  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo  e'  approvato  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese   nel
programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'articolo 7,  e  sono  definiti  i  criteri  da
utilizzare  per  individuare,  ai  fini  dell'accertamento   di   cui
all'articolo 11, comma 2, le unita' di  rilevazione  la  cui  mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione di  cui  al  medesimo
articolo 7";
    3) al comma 4, le parole: "al  comma  3"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 3 e 3-ter";
    d) all'articolo 16:
    1) al comma 1, dopo le parole:  "ed  affini,"  sono  inserite  le
seguenti: "con esperienza internazionale,";
    2) al comma 2, le parole: "all'art.  17"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,".
    2. Nelle more dell'entrata in  vigore  del  Programma  statistico
nazionale  2014-2016,  e'   prorogata   l'efficacia   del   Programma
statistico nazionale  2011-2013  -  Aggiornamento  2013,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  marzo  2013,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  138
del 14 giugno 2013, nonche' l'efficacia delle disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio  2013  relativo
all'elenco  delle  rilevazioni  statistiche  comprese  nel  Programma
statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento  2013,
per le quali sussiste l'obbligo di risposta  da  parte  dei  soggetti
privati, e nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  luglio
2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto  alle  quali  la
mancata fornitura dei  dati  per  l'anno  2013  configura  violazione
dell'obbligo  di  risposta,  a  norma  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2013.
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, lo  statuto  dell'Istituto
nazionale di statistica e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2».
    All'articolo 9:
    il comma 2 e' soppresso;
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7, comma 1, dopo  le  parole:  "negli  Stati  nei
quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti:  "e  negli  altri  Stati
individuati  con  decreto  del  competente  direttore  generale   del
Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze";
    b) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Il personale  dell'area  della  promozione  culturale  presta
servizio presso la  direzione  generale  o  presso  gli  Istituti  di
cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli  uffici
all'estero di cui all'articolo 30 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto".
    2-ter. Nel quadro D della tabella  A  di  cui  all'articolo  171,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di  cultura"
sono inserite le seguenti:  ",  rappresentanza  diplomatica,  ufficio
consolare o rappresentanza permanente"»;
    al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
«All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
previste a legislazione vigente».
    Nel Capo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
    «Art.  9-bis  (Potenziamento  della  revisione  della  spesa   di
personale del Ministero degli affari esteri). -  1.  Al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 170 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo
che,   anche   per   effetto   di   eventuali   proroghe,   non   sia
complessivamente superiore ad un anno,  il  personale  ha  titolo  al
trattamento economico di cui alla presente parte,  ad  eccezione  dei
benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199,  205
e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200";
    b) l'articolo 199 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 199 (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per i
viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190,  per  consentire  di
far fronte alle spese aggiuntive necessarie per  il  trasporto  degli
effetti, comprensivi di bagaglio,  mobili  e  masserizie,  spetta  al
personale un contributo fisso  onnicomprensivo.  La  misura  di  tale
contributo   e'   rapportata   all'indennita'   spettante   a   norma
dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da
Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma
dell'articolo 176 del presente decreto per il personale  in  servizio
all'estero che e' richiamato in Italia. Tale misura e'  pari  ad  una
percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita'
a seconda della distanza intercorrente fra  la  sede  di  servizio  e
quella  di  destinazione,  ed  e'  stabilita  secondo   la   seguente
parametrazione:
    a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
    b) per distanze maggiori di chilometri  500  e  non  maggiori  di
chilometri 1.500: 50 per cento;
    c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e  non  maggiori  di
chilometri 3.500: 75 per cento;
    d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
    2. La parametrazione di cui al comma 1  puo'  essere  modificata,
senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    3. Il contributo fisso onnicomprensivo  di  cui  al  comma  1  e'
corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di
servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo
25 per cento del contributo spettante e'  corrisposto  entro  novanta
giorni dalla  data  di  presentazione  al  Ministero,  da  parte  del
dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla  sede
all'estero presso la quale il  dipendente  e'  trasferito,  che  egli
abbia  effettivamente  ricevuto  i  propri  mobili   e   le   proprie
masserizie. In caso di  rientro  presso  l'Amministrazione  centrale,
tale attestazione e' sostituita da un'attestazione che le  masserizie
sono state effettivamente spedite, resa dalla  sede  dalla  quale  il
dipendente e' trasferito. La sede all'estero rilascia  l'attestazione
su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in  suo
possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in  loco.
Qualora, entro sei mesi dalla data  di  assunzione  di  servizio,  il
dipendente trasferito non  produca  al  Ministero  per  causa  a  lui
imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso
perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di  cui  al
comma 1 e la quota gia' pagata all'atto dell'assunzione  di  servizio
e' recuperata a cura dell'Amministrazione.
    4. Qualora dipendenti fra loro coniugati  siano  trasferiti  allo
stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta',  e
sempre che il divario fra le date di  assunzione  di  servizio  nella
sede sia inferiore a centottanta giorni,  il  contributo  di  cui  al
comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella  misura
piu' elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a
carico.  Con  decreto  del  Ministro  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale,  sono
individuate  le  sedi  all'estero   caratterizzate   da   particolari
situazioni abitative, con specifico riferimento  alla  disponibilita'
di alloggi parzialmente  o  totalmente  arredati,  e  logistiche,  da
condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio
del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base
per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere  corrisposto
in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al  medesimo
comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
    c) l'articolo 200 e' abrogato;
    d) all'articolo 201, dopo  la  parola:  "domestici",  le  parole:
"nonche' per i trasporti di cui all'articolo 199" sono soppresse;
    e)  al  secondo  comma  dell'articolo  202,   dopo   la   parola:
"domestici", le parole: "ed eventualmente alle  spese  di  spedizione
degli effetti" sono soppresse.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si
applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
    3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
    All'articolo 10:
    al comma 1, le parole:  «119,  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «119, quinto comma»;
    al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
    «f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione  della
politica di coesione ed assicurare il perseguimento  degli  obiettivi
di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni  assunte
ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88  del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso  alle  misure  di
accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di  attuazione  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98»;
    al comma 3:
    all'alinea, la parola: «relativi» e' sostituita  dalle  seguenti:
«della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente»;
    alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attivita'  di»  sono
inserite le seguenti: «valutazione e»;
    alla lettera b), le parole: «esercita funzioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «svolge azioni» e le parole: «specifiche strutture di
sostegno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «qualificati  soggetti
pubblici di settore»;
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    «b-bis) vigila,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche,  sull'attuazione  dei  programmi  e  sulla
realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;
    b-ter) promuove, nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della  qualita',  della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita'  di
programmazione e attuazione degli interventi»;
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    «c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione di
programmi  per  la  conduzione  di  specifici  progetti  a  carattere
sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d)»;
    al comma 4, primo periodo,  dopo  le  parole:  «Ministro  per  la
pubblica amministrazione,» sono inserite  le  seguenti:  «sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,»;
    al comma 4, secondo  periodo,  le  parole:  «prevedendo  altresi'
forme di rappresentanza delle  amministrazioni,  anche  territoriali,
coinvolte nei programmi» sono soppresse;
    al comma 4, dopo il  quinto  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia  e'  assicurata  una
adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali»;
    al comma 5, secondo periodo, le  parole:  «dalla  conversione  in
legge del presente decreto-legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto»;
    al  comma  5,  sesto  periodo,  le  parole:  «in  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal servizio»;
    al comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
componenti  del  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici restano in carica sino alla  naturale  scadenza
degli stessi incarichi»;
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
    «10-bis. Le  assunzioni  a  tempo  determinato  effettuate  dalle
regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  ove
siano  finanziate  con  fondi  strutturali  europei  e  siano   volte
all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi»;
    i commi 11, 12, 13 e 14 sono soppressi;
    dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
    «14-bis.   In   casi   eccezionali,   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa,  di  cui
al decreto legislativo  9  gennaio  1999,  n.  1,  puo'  assumere  le
funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto  responsabile
per l'attuazione di programmi ed  interventi  speciali,  a  carattere
sperimentale, nonche' nelle ipotesi previste  dalla  lettera  d)  del
comma 3.
    14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con  il  Ministro  delegato  per  la  politica  di  coesione
territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
rapporti tra l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  e  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa,  anche  al  fine  di  individuare  le  piu'  idonee   forme   di
collaborazione  per  l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e
prerogative di legge».
    All'articolo 11:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.  I  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  188-ter  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
    "1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a), gli enti e le  imprese  produttori  iniziali  di
rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono  o
trasportano  rifiuti  speciali  pericolosi  a  titolo   professionale
compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,   smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali  pericolosi,
inclusi  i  nuovi  produttori  che  trattano  o   producono   rifiuti
pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in  caso  di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli  stessi  da
parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che  effettua
il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
    2. Possono aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,  comma  2,  lettera
a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i
commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
    3.Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello  sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono
essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e  sono
individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il
trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di  soggetti  a  cui  e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di  cui
all'articolo 188-bis"»;
    al comma 2,  dopo  la  parola:  «rifiuti»,  ovunque  ricorre,  e'
inserita  la  seguente:  «speciali»  e  dopo  le  parole:  «a  titolo
professionale» sono inserite le seguenti: «compresi i vettori  esteri
che  effettuano  trasporti  di  rifiuti  all'interno  del  territorio
nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello  sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
disciplinate  le  modalita'  di  una  fase  di  sperimentazione   per
l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli  enti
o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  urbani  pericolosi  a
titolo  professionale,  compresi  i  vettori  esteri  che  effettuano
trasporti di rifiuti urbani  pericolosi  all'interno  del  territorio
nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio,  o
che effettuano  operazioni  di  trattamento,  recupero,  smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi,  a  partire
dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta
o stazioni ecologiche comunali  o  altre  aree  di  raggruppamento  o
stoccaggio»;
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo»;
    al comma 7, capoverso 4-bis:
    dopo la parola: «semplificazioni», ovunque ricorre, sono inserite
le seguenti: «e l'ottimizzazione»;
    al primo periodo, dopo le  parole:  «alla  semplificazione»  sono
inserite le seguenti: «e all'ottimizzazione»;
    al secondo periodo, le parole da: «sono finalizzate» fino a: «per
gli utenti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono  finalizzate  ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a ridurre i costi
di esercizio del sistema,  laddove  cio'  non  intralci  la  corretta
tracciabilita'  dei  rifiuti  ne'  comporti  un  aumento  di  rischio
ambientale o sanitario»;
    al comma 8:
    al primo periodo, dopo le  parole:  «alle  semplificazioni»  sono
inserite le  seguenti:  «e  all'ottimizzazione»  e  dopo  le  parole:
«operative  le  semplificazioni»  sono  inserite  le   seguenti:   «e
l'ottimizzazione»;
    al  secondo  periodo,  le  parole:  «il  31  gennaio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni lavorativi dalla data  di
inizio di detta operativita'»;
    al   comma   9,   primo   periodo,   dopo   le   parole:   «delle
semplificazioni» sono inserite le seguenti: «, dell'ottimizzazione»;
    al  comma  10  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:
«Dall'attuazione del presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
    dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
    «12-bis.  I  commi  1  e  1-bis  dell'articolo  190  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
    "1. Sono obbligati alla compilazione e  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico dei rifiuti:
    a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali
pericolosi e gli enti e le imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali non pericolosi di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3
dell'articolo  184  e  di  rifiuti   speciali   non   pericolosi   da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla  lettera
g) del comma 3 dell'articolo 184;
    b) gli altri detentori di  rifiuti,  quali  enti  e  imprese  che
raccolgono e trasportano  rifiuti  o  che  effettuano  operazioni  di
preparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento,   recupero   e
smaltimento, compresi i nuovi produttori  e,  in  caso  di  trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  in
attesa della presa in  carico  degli  stessi  da  parte  dell'impresa
navale o  ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
    c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
    1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico:
    a)  gli  enti  e  le   imprese   obbligati   o   che   aderiscono
volontariamente al sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lettera  a),
dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
    b) le  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri  rifiuti
speciali non pericolosi effettuate dagli enti  e  imprese  produttori
iniziali.
    1-ter. Gli imprenditori agricoli di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi  adempiono
all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico  con  una
delle due seguenti modalita':
    a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulario
di identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al
trasporto dei rifiuti, o della copia  della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
    b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti  da  attivita'  agricole,
rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di  detti  rifiuti
nell'ambito  del  'circuito   organizzato   di   raccolta'   di   cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
    1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative  dei
rifiuti prodotti o soggetti alle  diverse  attivita'  di  trattamento
disciplinate dalla  presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni  devono
essere effettuate:
    a) per gli enti e le imprese  produttori  iniziali,  entro  dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
    b) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni  lavorativi  dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati  da
detta attivita';
    c) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, entro due giorni lavorativi  dalla  presa  in  carico  e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
    d) per gli intermediari  e  i  commercianti,  almeno  due  giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione  ed  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione".
    12-ter. All'articolo 190, comma  3,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al comma 1,"  sono
sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali
non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),".
    12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal  seguente:  "Per  gli
enti e le imprese che raccolgono e trasportano  rifiuti  e  non  sono
obbligati o non aderiscono volontariamente al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da
un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno  i
seguenti dati:".
    12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
    "19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di   iscrizione   all'Albo
nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori  agricoli  di   cui
all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di  rifiuti,
per il  trasporto  dei  propri  rifiuti  effettuato  all'interno  del
territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del
conferimento degli stessi nell'ambito  del  circuito  organizzato  di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183"»;
    al comma 13:
    al secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione
del SISTRI»  sono  inserite  le  seguenti:  «comprendente,  oltre  ai
soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno
un rappresentante scelto tra  le  associazioni  nazionali  di  tutela
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico  di
monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare
ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato»;
    dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
    «14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale  e  delle
strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato   nell'ottica   del
contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del
contrasto  al  traffico  illecito  dei  rifiuti  operato  dal   Corpo
forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
193 del 21 agosto 2006,  nonche'  di  migliorare  l'efficienza  delle
operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo  108,  comma
8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  e  successive
modificazioni, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  "articolazioni
centrali" sono inserite le seguenti: "e periferiche".  All'attuazione
del presente comma  si  provvede  avvalendosi  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
    All'articolo 12:
    al comma 1, le parole: «sentita  l'ARPA  della  regione  Puglia,»
sono soppresse,  dopo  le  parole:  «che  hanno  ottenuto  parere  di
compatibilita' ambientale» sono  inserite  le  seguenti:  «,  per  la
discarica di rifiuti non pericolosi nel  2010,»  e  dopo  le  parole:
«valutazione d'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «,  per
la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,»;
    al comma 2, le  parole:  «sentiti  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e ricerca ambientale e» sono  sostituite  dalla  seguente:
«sentita»;
    al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tale
disciplina trova applicazione dalla data di  nomina  del  commissario
straordinario»;
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    «5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai  fini  della  confisca  per
equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia  ad  oggetto
societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli,  nonche'  quote
azionarie  o  liquidita'   anche   se   in   deposito,   il   custode
amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione  agli
organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e
lo  sviluppo  aziendali,  esercitando  i  poteri   di   vigilanza   e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso  di  violazione  della
predetta finalita' l'autorita'  giudiziaria  adotta  i  provvedimenti
conseguenti e puo'  nominare  un  amministratore  nell'esercizio  dei
poteri  di  azionista.  Con  la  nomina  si  intendono  eseguiti  gli
adempimenti di cui all'articolo 104 delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di  sequestro  in
danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di  cui
al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89".
    5-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno  2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
89, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Al  commissario
e' attribuito il potere  di  redigere  e  approvare  il  bilancio  di
esercizio   e,   laddove   applicabile,   il   bilancio   consolidato
dell'impresa soggetta a commissariamento".
    5-quater. L'articolo 3, comma 3,  del  decreto-legge  3  dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2012, n. 231, si interpreta nel senso che per  beni  dell'impresa  si
devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre
imprese, nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
    5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge  4  giugno
2013, n. 61, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013,  n.  89,  si  interpreta  nel  senso  che,  ferma  restando  la
legittimazione del commissario straordinario  a  gestire  e  disporre
delle linee  di  credito  e  dei  finanziamenti  ivi  richiamati,  la
titolarita' dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata».
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
    «Art. 12-bis (Norma di coordinamento per  le  regioni  e  per  le
province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano adeguano il proprio  ordinamento  alle  disposizioni  di
principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi  statuti  speciali  e
delle relative norme di attuazione.
    2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto
speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di  attuazione,
nonche' ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 

Testo  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  (in  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto  2013),  coordinato
con la legge di conversione 30  ottobre  2013,  n.  125,  (in  questa
stessa  Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni.». (13A08778)
(GU n.255 del 30-10-2013)  
 Vigente al: 30-10-2013    Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE
SOCIETA' PARTECIPATE


Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                               Art. 1


Disposizioni per  l'ulteriore  riduzione  della  spesa  per  auto  di
        servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

   1. All'articolo 1, comma 143, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: «fino al 31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di  vigenza  del
divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228
del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al  netto  delle  spese
sostenute per l'acquisto di autovetture. 
  2. Ferme restando le vigenti  disposizioni  di  contenimento  della
spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a  decorrere  dall'anno  2014,  le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini  del  censimento
permanente   delle   autovetture   di   servizio,   all'obbligo    di
comunicazione previsto (( dall'articolo 5 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,  ))  adottato  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal  comma  1,
spese di ammontare superiore (( al 50 per  cento  ))  del  limite  di
spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto,  la  manutenzione,  il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi. Si applicano altresi' le sanzioni previste  dall'articolo
46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  3. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di  servizio
e  i  relativi   contratti   sono   nulli,   costituiscono   illecito
disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione,  da  mille  a
cinquemila  euro,   alla   cui   irrogazione   provvede   l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre  1981,   n.   689,   salva   l'azione   di   responsabilita'
amministrativa per danno erariale.
  4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  dettati  criteri  attuativi
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3,  al  fine  di  disporre
modalita'  e  limiti  ulteriori  di  utilizzo  delle  autovetture  di
servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nell'ambito  delle  quali  sono
comprese le autovetture utilizzate per  le  attivita'  di  protezione
civile dalle amministrazioni di cui all'articolo  6  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225.
  ((  4-bis.  Nei  casi  in  cui  e'  ammesso  l'acquisto  di   nuove
autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso
impatto ambientale e a minor  costo  d'esercizio,  salvo  motivate  e
specifiche eccezioni. ))
  5. La spesa annua per studi  e  incarichi  di  consulenza,  inclusa
quella relativa  a  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a
pubblici  dipendenti,  sostenuta  dalle   amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti  e  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le
universita', gli enti e le fondazioni  di  ricerca  e  gli  organismi
equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di  studio
e  consulenza  connessi  ai  processi  di  privatizzazione   e   alla
regolamentazione  del  settore  finanziario,  ((  non   puo'   essere
superiore,per l'anno 2014 all'80 per cento del limite  di  spesa  per
l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per  cento  dell'anno  2014  ))
cosi' come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al
comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si
applicano le  deroghe  previste  dall'articolo  6,  comma  7,  ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
  ((  5-bis.Le  pubbliche  amministrazioni  di   cui   al   comma   5
trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati  inerenti  alla  spesa
disaggregata sostenuta per studi e incarichi di  consulenza,  inclusa
quella relativa  a  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a
pubblici dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a  tempo
determinato.
   
  5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis
comporta  l'applicazione  della  sanzione  di  cui  al  comma  7   al
responsabile del procedimento.
   
  5-quater. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  presenta   alle   Camere   una   relazione
contenente i dati di cui al comma 5-bis. ))
  6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o
strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli  di
bilancio in coerenza con la struttura di bilancio  adottata,  per  il
conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni  di
legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il  piano  dei
conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio
2011 n. 91.
  7. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi
in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce
illecito disciplinare  ed  e',  altresi',  punito  con  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria,   a   carico   del   responsabile   della
violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689,  salva  l'azione  di  responsabilita'
amministrativa per danno erariale.
  .
  8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato  ((  dispongono
almeno   una   volta   all'anno   ))   visite   ispettive,   a   cura
dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi  di
finanza del medesimo Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
Stato, al fine di verificare il rispetto dei  vincoli  finanziari  in
materia di contenimento della spesa  di  cui  al  presente  articolo,
denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.
  (( 8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e  10  febbraio
1996, n. 103, quanto previsto  sui  risparmi  di  gestione  derivanti
dagli interventi di razionalizzazione per la  riduzione  della  spesa
dall'articolo  10-bis  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. ))
  9. Le disposizioni del presente  articolo  costituiscono  norme  di
diretta  attuazione  dell'articolo  97  della  Costituzione,  nonche'
principi  di  coordinamento   della   finanza   pubblica   ai   sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
                               Art. 2

Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche  amministrazioni,  di
  assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione  della
  spesa anche in materia di personale

  1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modifiche:
  a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 11, (( l'alinea )) e' sostituito dal  seguente:  «Fermo
restando il divieto di effettuare,  nelle  qualifiche  o  nelle  aree
interessate  da  posizioni  soprannumerarie,  nuove   assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,  da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente  dal  punto  di
vista finanziario al complesso delle unita'  soprannumerarie  di  cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
anche  sul  piano  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui  al  comma  12  e
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  14,  comma  7,  del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal  comma  1,  le
amministrazioni, (( previo  esame  congiunto  con  le  organizzazioni
sindacali, )) avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottando,  ai  fini  di  quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti  procedure
e misure in ordine di priorita':»;
  2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il (( 31 dicembre 2016 )) »; 
  3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il (( 31 dicembre 2013 )) »;
  4) al comma 11, lettera  c),  le  parole:  «entro  due  anni»  sono
sostituite dalla seguenti: «entro tre anni»;
  5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
  b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7.  Le
cessazioni dal servizio per processi  di  mobilita',  nonche'  quelle
disposte  a  seguito  dell'applicazione  della  disposizione  di  cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a),  limitatamente  al  periodo  di
tempo   necessario   al   raggiungimento   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre   2011   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
non possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per  definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over».
  (( 2. Gli ordini, i collegi  professionali,  i  relativi  organismi
nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio
economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione  dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Ai  fini  delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti  enti,  l'articolo  1,  comma
505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Per
tali enti, fatte salve le determinazioni  delle  dotazioni  organiche
esistenti alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, l'eventuale variazione  della  consistenza  del
ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al
Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici  giorni  dalla
comunicazione, la variazione si intende esecutiva.
  2-bis. Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi  organismi
nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarita',
ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad
eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonche' delle disposizioni  di
cui al titolo III e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e
contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza
pubblica. ))
   
  3. Nei casi di dichiarazione di  eccedenza  di  personale  previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le
disposizioni previste dall'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
medesimo decreto-legge,  si  applicano  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non  possono
essere   ripristinate   nella   dotazione   organica   di    ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito   con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato  dal
presente articolo.
  4. L'articolo 24, comma 3,  primo  periodo,  del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si  interpreta  nel  senso  che  il  conseguimento  da  parte  di  un
lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi
diritto   a   pensione   entro   il   31   dicembre   2011   comporta
obbligatoriamente  l'applicazione  del  regime  di  accesso  e  delle
decorrenze previgente rispetto all'entrata  in  vigore  del  predetto
articolo 24.
  5. L'articolo 24, comma 4, secondo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si interpreta  nel  senso  che  per  i  lavoratori  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni  il  limite  ordinamentale,  previsto  dai
singoli  settori  di  appartenenza  per  il  collocamento  a   riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione  dei  requisiti  anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e  costituisce  il  limite  non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per  consentire
all'interessato  di  conseguire  la  prima  decorrenza  utile   della
pensione ove essa non sia  immediata,  al  raggiungimento  del  quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i  requisiti  per
il diritto a pensione.
  (( 5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra  i  lavoratori
ivi individuati  sono  da  intendersi  inclusi  anche  i  lavoratori,
compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre  2011  hanno  in
corso  l'istituto  dell'esonero  dal  servizio  ai  sensi  di   leggi
regionali  di  recepimento,  diretto   o   indiretto,   dell'istituto
dell'esonero dal servizio  di  cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera  e),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  si  interpreta  nel  senso  che  l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il  provvedimento
di concessione sia stato emanato  a  seguito  di  domande  presentate
prima del 4 dicembre 2011. ))
  6. L'articolo 2, comma 11, lett. a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, si interpreta  nel  senso  che  l'amministrazione,  nei
limiti del soprannumero, procede  alla  risoluzione  unilaterale  del
rapporto di lavoro nei  confronti  dei  dipendenti  in  possesso  dei
requisiti indicati nella disposizione.
  7.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine  massimo
del 31 dicembre  2013  i  regolamenti  di  organizzazione  secondo  i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione  non  possono,  a
decorrere dal 1o gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e  con  qualsiasi  contratto.  Per  i  Ministeri  il
termine di cui al primo periodo si intende  comunque  rispettato  con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei  ministri  degli  schemi
dei regolamenti di riordino. Il  termine  previsto  dall'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  gia'  prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e'
differito al 31 dicembre 2013.
  8.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'esito  degli  interventi  di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento  degli
incarichi dirigenziali per le  strutture  riorganizzate  seguendo  le
modalita', le procedure ed i criteri previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono  salvaguardati,  fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la  disciplina
del presente comma. Per  un  numero  corrispondente  alle  unita'  di
personale risultante in soprannumero  all'esito  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi  dirigenziali,  e'  costituito,  in  via
transitoria e non oltre  il  31  dicembre  2014,  un  contingente  ad
esaurimento  di  incarichi  dirigenziali  da   conferire   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le  percentuali  previste
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il  contingente  di
tali incarichi, che non  puo'  superare  il  valore  degli  effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in  applicazione
dell'articolo 2, comma 11, lettera a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza  degli  incarichi  dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente  ai  ruoli  dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali  strettamente
necessarie e adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli  incarichi
conferiti a  dirigenti  di  seconda  fascia  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
oltre  il  31   dicembre   2013.   Nelle   more   dei   processi   di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo  19  determini  come  risultato  un
numero con  decimali,  si  procedera'  all'arrotondamento  all'unita'
superiore.
  (( 8-bis. Nelle more del  completamento  del  processo  di  riforma
delle province, nel rispetto del patto di stabilita' interno e  della
vigente normativa di contenimento  della  spesa  di  personale,  sono
fatti salvi fino al 30  giugno  2014,  salva  proroga  motivata,  gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai  sensi  del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, gia' in atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  tenuto  conto  del  loro  fabbisogno  e  dell'esigenza   di
assicurare la prestazione dei  servizi  essenziali.  Il  differimento
della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo  incarico,
ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more
della definizione delle  procedure  di  riordino  delle  province,  i
comandi in atto del personale non dirigenziale delle province  presso
altre amministrazioni possono essere prorogati  anche  in  deroga  ai
limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
   
  «5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di   ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti  non
appartenenti ai ruoli di  cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti
delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  ovvero  di
organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,  aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i  rispettivi
ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere
conferiti entro il limite del 15 per cento della  dotazione  organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia  dei  ruoli  di  cui  al
medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione  organica  di
quelli  appartenenti  alla  seconda   fascia.   I   suddetti   limiti
percentuali possono essere aumentati,  rispettivamente,  fino  ad  un
massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione  delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6».
  8-quater. All'articolo 19, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale  ovvero
del diploma di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico
previgente  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509».
  8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015». ))
  9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli  Uffici  autonomi,  concorrono  alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti  di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto  dei  limiti  percentuali  di  incarichi  conferibili  a
soggetti esterni  ai  ruoli  dei  dirigenti  di  prima  fascia  della
Presidenza, (( senza incremento  degli  incarichi  attribuibili  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.
  9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' abrogato. ))
  10. A decorrere dal  1o  gennaio  2014,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  degli   organi
costituzionali,   sono   soggette   alle    disposizioni    contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  11. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60,  comma  3,  del
decreto legislativo (( 30 marzo )) 2001, n.  165  e'  sostituito  dal
seguente:
  «3. Gli enti pubblici economici, le aziende che  producono  servizi
di  pubblica  utilita',   le   societa'   non   quotate   partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti   strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, (( e la societa' concessionaria  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo )) sono tenuti a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato,  in  conformita'  alle  procedure  definite  dal
Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  predetto
Dipartimento della funzione pubblica.».
  (( 11-bis. All'articolo 60, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo  le  parole:  «alla  Corte  dei  conti»  sono  inserite  le
seguenti:  «e  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica»;
   
  b) le parole: «ed inviandone copia alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» sono  soppresse.
))
  12. Al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in deroga all'articolo 2,  comma  11,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto  di  effettuare  nelle
qualifiche o nelle  aree  interessate  da  posizioni  soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno  2013  e
per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8,  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  13. Al fine di consentire all'organismo pagatore  dell'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  il
rafforzamento della  struttura  preposta  alla  attuazione  operativa
delle misure previste dalla riforma della  politica  agricola  comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad  assumere  3
unita' dirigenziali nell'ambito  della  attuale  dotazione  organica,
anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l'anno  2013  e  ad  euro  410.000,00  a
regime,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge   9   settembre   2005,   n.   182,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
  (( 13-bis. All'articolo 21, comma 4, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole da: «su proposta del Ministro dello  sviluppo
economico» fino a: «con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentito  il  Dipartimento  della
funzione pubblica,».
  13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi  antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «c-bis) l'Autorita' per la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, per le  finalita'  di  cui  all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163».
  13-quater. I contratti in essere alla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,   stipulati
dall'Agenzia italiana del  farmaco  per  l'attribuzione  di  funzioni
dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre  2003,  n.  326,  anche  eccedenti  la  quota   di   cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165,  possono  essere  prorogati,  in  mancanza  di  professionalita'
interne comunque non oltre il 31  ottobre  2014,  anche  in  sede  di
riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei  posti  disponibili
in pianta organica. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  la
relativa spesa e' finanziata con le risorse  derivanti  dall'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sono
nulli  tutti  gli   atti   e   provvedimenti   comunque   denominati,
regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle  amministrazioni  di
appartenenza in contrasto con il presente comma»;
  b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«nonche' di docenza e di ricerca scientifica».
  13-sexies. All'articolo 6-bis,  comma  1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  parole:  «acquisita
presso» sono sostituite  dalle  seguenti:  «acquisita  esclusivamente
attraverso».
  13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e' abrogato. ))
                               Art. 3


Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego  e  nelle
                        societa' partecipate

  (( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 in materia di  trasferimento  unilaterale
del personale eccedentario, )) per sopperire alle  gravi  carenze  di
personale degli uffici giudiziari, al personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  che  presentano
situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza  rispetto  alle  loro
dotazioni organiche ridotte, e' consentito, (( sino  al  31  dicembre
2015 )), il passaggio diretto a domanda  presso  il  Ministero  della
giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale  amministrativo
operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento  nella
qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione  del
contratto di lavoro e previa  selezione  secondo  criteri  prefissati
dallo  stesso  Ministero  della  giustizia  in  apposito  bando.   Al
personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11,  lettera  d),
terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95.
  2. - 7. (( (Soppressi) )).
  ((  7-bis.  Nella  regolamentazione  del  rapporto  di  lavoro  dei
dirigenti, le  societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o  dai  loro  enti  strumentali,
anche al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'articolo  31  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
delle societa' dalle stesse controllate,  non  possono  inserire,  in
assenza  di   preventiva   autorizzazione   dei   medesimi   enti   o
amministrazioni,  clausole  contrattuali   che   al   momento   della
cessazione del  rapporto  prevedano  per  i  soggetti  di  cui  sopra
benefici economici superiori a quelli  derivanti  ordinariamente  dal
contratto collettivo di lavoro applicato.  Dette  clausole,  inserite
nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte,
per conto delle stesse societa', in difetto dei prescritti  poteri  o
deleghe in materia.
  7-ter.  I  dirigenti  delle  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad  esclusione  di
quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di  vecchiaia
ovvero di anzianita', la cui  erogazione  sia  stata  gia'  disposta,
cessano  il  proprio  rapporto  di  lavoro  improrogabilmente  al  31
dicembre 2013, qualora le stesse  societa'  abbiano  chiuso  l'ultimo
esercizio in perdita. Alle societa'  medesime  e'  fatto  divieto  di
coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni  resesi  disponibili
in organico con la cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  al
periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in  avanzo,  ai
dirigenti titolari di trattamento pensionistico  di  vecchiaia  o  di
anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per  tutta  la  durata
dell'incarico dirigenziale. ))
                            (( Art. 3-bis


   Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al  fine  di  assicurare  il
contenimento  della  spesa,  degli  oneri  a  carico   del   bilancio
consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni  amministrative,
possono provvedere  alla  revisione  con  riduzione  del  prezzo  dei
contratti di servizio stipulati con le  societa',  ad  esclusione  di
quelle   emittenti   strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, e  gli  enti
direttamente o indirettamente controllati, con conseguente  riduzione
degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.  In
tale ipotesi le societa' e gli enti controllati  procedono,  entro  i
successivi  novanta  giorni,  alla   rinegoziazione   dei   contratti
aziendali   relativi   al    personale    impiegato    nell'attivita'
contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli
istituti di salario accessorio e dei relativi costi. ))
                               Art. 4

Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio  di  idonei  e
  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di  limitazioni  a  proroghe  di
  contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per  rispondere  ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»  e  le
parole «di cui alla lettera d),  del  comma  1,  dell'articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
  (( a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: "Per prevenire fenomeni di  precariato,  le  amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni  del  presente  articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con  i  vincitori  e  gli
idonei delle proprie graduatorie  vigenti  per  concorsi  pubblici  a
tempo indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'articolo  3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata  nella  graduatoria
dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;
))
  b) dopo il  comma  5-bis  sono  aggiunti  i  seguenti:  «5-ter.  Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi  restando  per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1,  la  facolta'  di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo  determinato  esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui  al  comma  2  e  il  divieto  di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato  a  tempo
indeterminato.
  5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in  violazione  del  presente  articolo  sono  nulli  e   determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono,  altresi',  responsabili  ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato.»;
  c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
  2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive  modificazioni,  le  parole:  «Si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,  del   presente
decreto.»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Si   applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  articolo
36, comma 5-quater.».
  (( 3. Per le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica:
  a)   dell'avvenuta   immissione   in   servizio,    nella    stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
  b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei  collocati
nelle proprie graduatorie  vigenti  e  approvate  a  partire  dal  1°
gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo
un criterio di equivalenza.
  3-bis.  Per  la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'  comunque
necessaria   la   previa   attivazione   della   procedura   prevista
dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del
personale eccedentario.
  3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei  delle  graduatorie
di  cui  al  comma   3   del   presente   articolo   l'applicabilita'
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350.
   
  3-quater.  L'assunzione  dei  vincitori  e  degli   idonei,   nelle
procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma  3  e
non ancora concluse alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' subordinata  alla  verifica  del
rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
  3- quinquies . A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei
dirigenti  e  delle  figure   professionali   comuni   a   tutte   le
amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato.  Il  Dipartimento  della
funzione pubblica, nella ricognizione  del  fabbisogno,  verifica  le
vacanze riguardanti le sedi  delle  amministrazioni  ricadenti  nella
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una  singola
regione, il concorso unico  si  svolge  in  ambito  regionale,  ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nel
rispetto del regime delle assunzioni a tempo  indeterminato  previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale  solo  attingendo
alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento
della funzione pubblica, fino  al  loro  esaurimento,  provvedendo  a
programmare  le  quote  annuali  di  assunzioni.  Restano  ferme   le
disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle  in
materia   di   corso-concorso   bandito   dalla   Scuola    nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  3- sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3- quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad  attingere
alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione.
  3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui  al  comma  3-
quinquies, il  bando  di  concorso  puo'  fissare  un  contributo  di
ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non  superiore
a 10 euro. ))
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di (( entrata  in
vigore  ))  del  presente  decreto,  relative  alle   amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata  fino
al (( 31 dicembre 2016 )).
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, al fine di individuare  quantitativamente,  tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i  vincitori  e
gli  idonei  collocati  in  graduatorie   concorsuali   vigenti   per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato,  hanno  maturato  i  requisiti  di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8,  avvia,  entro  il  30  settembre  2013,   apposito   monitoraggio
telematico  con  obbligo,  per  le  pubbliche   amministrazioni   che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e  8,
di fornire le informazioni richieste. (( I dati  ottenuti  a  seguito
del monitoraggio  telematico  di  cui  al  primo  periodo  sono  resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento
della funzione pubblica )). Al fine di  ridurre  presso  le  medesime
pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a  tempo
determinato,  favorire  l'avvio  di  nuove  procedure  concorsuali  e
l'assunzione di coloro che  sono  collocati  in  posizione  utile  in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato,  in  coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e  dei
principi  costituzionali  sull'adeguato  accesso  dall'esterno,   con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, (( da adottare entro il 30 marzo 2014,
)) nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono
definiti, per il perseguimento delle predette finalita',  criteri  di
razionale distribuzione delle risorse  finanziarie  connesse  con  le
facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e (( fino al 31 dicembre 2016, )) al fine di favorire una maggiore  e
piu'  ampia  valorizzazione  della  professionalita'  acquisita   dal
personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo,
ridurre  il  numero  dei  contratti  a  termine,  le  amministrazioni
pubbliche  possono  bandire,  nel  rispetto  del  limite  finanziario
fissato dall'articolo 35, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, a garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,
nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione  vigente
e, per le  amministrazioni  interessate,  previo  espletamento  della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.   165,   e   successive   modificazioni,   procedure
concorsuali,  per  titoli  ed   esami,   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate  esclusivamente
a coloro che sono in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'  a  favore
di coloro che alla data di pubblicazione della legge  di  conversione
del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio con contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il  bando,
con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso  uffici  di
diretta collaborazione degli organi politici.  ((  Il  personale  non
dirigenziale delle province, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui  al
presente  comma  indetta  da  un'amministrazione  avente   sede   nel
territorio provinciale, anche se non dipendente  dall'amministrazione
che emana il bando )). Le procedure  selettive  di  cui  al  presente
comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali
((  relative  agli  anni  2013,  2014,  2015   e   2016   )),   anche
complessivamente considerate, in  misura  non  superiore  al  50  per
cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35,  comma  3-bis,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Le  graduatorie
definite in esito alle medesime procedure sono  utilizzabili  ((  per
assunzioni nel quadriennio  2013-2016  ))  a  valere  sulle  predette
risorse. Resta ferma per il comparto scuola la  disciplina  specifica
di settore.
  (( 6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per  il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore  della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma  6,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,».
  6-ter. All'articolo 2,  comma  4-duodecies,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, le parole: «siano in  servizio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «siano in effettivo servizio».
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e  2016,  le  regioni  e  i
comuni che hanno proceduto, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a  indire  procedure  selettive
pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente  articolo  e  in
relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse  finanziarie
disponibili, fermo restando il rispetto delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi  assunzionali
e in materia di contenimento della spesa  complessiva  di  personale,
procedere  all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  a  domanda,  del
personale non dirigenziale assunto con contratto di  lavoro  a  tempo
determinato, sottoscritto a  conclusione  delle  procedure  selettive
precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more  delle  procedure  di
cui al presente comma, le regioni e i comuni possono  prorogare,  nel
rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse
finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  i  contratti  di
lavoro a tempo determinato di cui al  periodo  precedente  fino  alla
conclusione delle  procedure  stesse  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2016. ))
  7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 (( sono di  norma
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti  di
lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione )),  tenuto  conto
dell'effettivo fabbisogno di personale e  delle  risorse  finanziarie
dedicate.
  8. Al fine di  favorire  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri (( che contemperano
l'anzianita'  anagrafica,  l'anzianita'  di  servizio  e  i   carichi
familiari )). A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  e  ((  fino  al  31  dicembre  2016  )),  gli  enti
territoriali  che  hanno  vuoti  in   organico   relativamente   alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del  loro  fabbisogno  e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,  procedono,  in
deroga a quanto disposto  dall'articolo  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo  1o  dicembre  1997,  n.  468,  all'assunzione  a   tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando  una  specifica
richiesta alla Regione competente.
  9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione  triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39,  comma  1,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, (( riferita agli  anni  dal  2013  al
2016 )), prevedono  di  effettuare  procedure  concorsuali  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma  6  del  presente  articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente in materia (( e, in particolare, dei limiti massimi
della spesa annua per la stipula dei contratti  a  tempo  determinato
previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122 )), i contratti di lavoro a tempo determinato  dei  soggetti  che
hanno  maturato,  alla  data  di  ((  pubblicazione  della  legge  di
conversione del presente decreto )), almeno tre anni di servizio alle
proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione  al
proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ((
e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti  )),  indicati   nella
programmazione triennale  di  cui  al  precedente  periodo,  fino  al
completamento delle procedure concorsuali e comunque (( non oltre  il
31 dicembre 2016. Fermo restando il  divieto  previsto  dall'articolo
16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2014 i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato per le  strette  necessita'  connesse  alle  esigenze  di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di  cui
al presente comma, del patto di stabilita' interno  e  della  vigente
normativa di contenimento della spesa complessiva di  personale.  Per
le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale
degli enti di ricerca possono essere, altresi', utilizzate, in deroga
al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e   successive   modificazioni,
esclusivamente per il personale direttamente impiegato  in  specifici
progetti  di  ricerca  finanziati   con   le   predette   risorse   e
limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
  9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli e
dei termini di cui  al  comma  9  del  presente  articolo,  i  limiti
previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,   e   successive   modificazioni,   possono   essere    derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,  nonche'  dagli  enti
territoriali compresi nel territorio delle  stesse,  a  valere  sulle
risorse  finanziarie  aggiuntive  appositamente   individuate   dalle
medesime regioni attraverso misure di revisione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
  9-ter. Per assicurare il mantenimento  dei  necessari  standard  di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche  in  relazione
ai  peculiari  compiti  in  materia  di  immigrazione,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate
al personale individuato dalle disposizioni di cui ai  commi  4  e  5
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.  85,  nel  rispetto
dei requisiti soggettivi di cui al comma  6  del  presente  articolo.
Fino al completamento della procedura  assunzionale,  alla  quale  si
applica  il  limite  del  50  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta'  assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato relativi allo stesso  personale  nei  limiti  numerici  e
finanziari individuati con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette  proroghe,
nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede  mediante
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo  18,  comma
1, lettera a),  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  che  sono
annualmente  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'interno. ))
  10. Le regioni, le province autonome  e  gli  enti  locali,  tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9  nel  rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e  ((  tenuto  conto  ))  dei
criteri definiti con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui al comma 5.  Per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, tenuto  conto  dei  vincoli  assunzionali  previsti  dalla
normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8  e  9,
anche con riferimento alle (( professionalita' del Servizio sanitario
nazionale )), con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
da adottare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, su proposta del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. (( Nel decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno  previste
specifiche disposizioni per il personale  dedicato  alla  ricerca  in
sanita', finalizzate anche all'individuazione,  quali  requisiti  per
l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e  post  laurea
in possesso del personale precario nonche' per il personale medico in
servizio presso il pronto soccorso delle  aziende  sanitarie  locali,
con almeno 5 anni  di  prestazione  continuativa,  ancorche'  non  in
possesso   della   specializzazione   in   medicina    e    chirurgia
d'accettazione e d'urgenza. )) Resta comunque salvo  quanto  previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368.
  ((  10-bis.  In  considerazione   dei   vincoli   di   bilancio   e
assunzionali,  nonche'  dell'autonomia  organizzativa  dell'INPS,  le
liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 5,  comma  12,
del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate
in liste speciali ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i
medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto  e  che  risultavano
gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.
  10-ter. Al decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.  178,  dopo
l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. - (Trasformazione dei comitati locali e provinciali) .
- 1 . I comitati locali e provinciali  esistenti  alla  data  del  31
dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, assumono, alla data  del  1°  gennaio  2014,  la
personalita' giuridica di diritto privato,  sono  disciplinati  dalle
norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti
di diritto nei registri provinciali delle associazioni di  promozione
sociale, applicandosi ad essi, per quanto non  diversamente  disposto
dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383.  Entro  venti
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  i
predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni  di
carattere organizzativo, possono  chiedere  al  Presidente  nazionale
della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014,  del
termine  di  assunzione  della  personalita'  giuridica  di   diritto
privato. Sulla base  delle  istanze  pervenute,  il  Presidente,  nei
successivi  dieci  giorni,  trasmette,  ai  fini   della   successiva
autorizzazione,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  una
relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la  finanza  pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro
il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
  2. I comitati locali e provinciali, costituiti in  associazioni  di
diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e  passivi  ai
comitati locali e provinciali  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti  relativi  alle
convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali  e  organi  del
Servizio sanitario nazionale.
  3. Il personale con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  in
servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il  passaggio
al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione  da  parte
dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio  in  mobilita'
presso altre amministrazioni pubbliche.  Resta  in  ogni  caso  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8.  I
restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro della  salute,  di  concerto
con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la  pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione  nonche',   per   quanto   di
competenza, con  il  Ministro  della  difesa,  sono  disciplinate  le
modalita' organizzative  e  funzionali  dell'Associazione  anche  con
riferimento alla sua base associativa privatizzata.
  4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri  a  loro
totale  carico,  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di  attivita'
in regime convenzionale ovvero nell'ambito  di  attivita'  finanziate
con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
  10-quater . Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
  b)  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
  c)  le  parole:  «31  dicembre  2013»,  ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
  d) le parole: «1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ",  2012,  2013  e  2014";  dopo  le  parole:  "dell'avanzo
accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti:  "sia  del
comitato centrale  che  del  consolidato";  dopo  le  parole:  "sara'
approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ",  il  2013  e  il
2014"; dopo le parole: "per le esigenze del  bilancio  di  previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
  10- sexies. All'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole:  "per  gli  anni
2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013
e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli  anni  2012,  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". 
  10- septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   
  «2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica,  di  cui
all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai  pediatri
di libera scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
specialista  in  medicina  dello  sport  ovvero  dai   medici   della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico  nazionale
italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici
si  avvalgono  dell'esame  clinico  e  degli  accertamenti,   incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto  del
Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale  degli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". ))
  11.  All'articolo  10,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli (( enti locali )), le deroghe di cui al  presente
comma si applicano, nel  rispetto  del  patto  di  stabilita'  e  dei
vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa  per  il
personale e il regime delle assunzioni, anche al  relativo  personale
educativo e scolastico».
  12. All'articolo 114,  comma  5-bis,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole  «ed  educativi,»
sono aggiunte le seguenti: «servizi scolastici e per l'infanzia,».
  13. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga  o  il  rinnovo  dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7,  comma
6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del  sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le  risorse  finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in  materia  di
contenimento della spesa complessiva di personale.
  14. Per  le  finalita'  di  cui  al  ((  comma  13  )),  il  comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a  tempo
determinato   previsti   dall'articolo   2,   comma   3-sexies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  avvalendosi  del
sistema  derogatorio  previsto  dall'articolo  7,  comma  6-ter,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni  2014  e  2015,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun  anno  a
valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo restando  il  rispetto
del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in  materia
di contenimento della spesa complessiva di personale.
  .
  15. La disposizione dell'articolo  4,  comma  45,  della  legge  12
novembre  2011  n.  183,  si  applica  anche  ai  concorsi   per   il
reclutamento del personale  di  magistratura.  Le  entrate  derivanti
dalla disposizione di cui al (( primo periodo del presente comma  )),
relativamente ai  concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  di
magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia.
  (( 16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,  le  parole:  ",  gli  enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono  sostituite  dalle
seguenti: "e gli enti pubblici non economici"  e  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,  l'autorizzazione
all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'  concessa,  in  sede  di
approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per  gli
enti  di  ricerca  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  l'autorizzazione  di  cui  al
presente  comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
triennali di attivita' e del piano  di  fabbisogno  del  personale  e
della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4,  del
medesimo decreto.
  16-bis.  All'articolo  55-septies,   comma   5-ter,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   
  a) le parole: «l'assenza e'  giustificata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il permesso e' giustificato»;
   
  b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti:  «,
anche in ordine all'orario,»;
   
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «  o  trasmessa  da
questi ultimi mediante posta elettronica».
  16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «L'individuazione
dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e  la  relativa
assegnazione  alle  singole  camere  di  commercio  delle  unita'  di
personale da assumere e' stabilita con decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da  un'apposita
commissione, costituita senza oneri  presso  il  medesimo  Ministero,
composta da cinque componenti: due in  rappresentanza  del  Ministero
dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione  di  presidente,
uno in rappresentanza del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  ed  uno  in  rappresentanza  di
Unioncamere. Dalle disposizioni del  periodo  precedente  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato».
))
                            (( Art. 4-bis

Modifica  all'articolo  6  del  decreto-legge  n.   216   del   2011,
  riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue  e  di
  emocomponenti e per i congedi di maternita' e paternita'

  1. All'articolo 6, comma 2-quater, del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e  di  emocomponenti,
come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre  2005,
n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti
dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
  a)  limitatamente  ai  benefici  riconosciuti  in  relazione   alla
donazione di sangue e di emocomponenti, e' autorizzata  la  spesa  di
0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per  l'anno
2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro  per
l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017;
ai relativi oneri si provvede, quanto  a  0,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a  2,5  milioni  di
euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e  a  4,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
  b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione  ai  congedi
parentali di maternita' e di paternita', e' autorizzata la  spesa  di
0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015,  8,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2017;  ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma  97,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
))
Capo II

MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI


                               Art. 5


Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e  valutazione
                          della performance

  (( 1.- 2. (Soppressi).
  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre  2012,
n.  190,  la  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza   e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la  denominazione
di Autorita' nazionale anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.).
  4. (Soppresso).
  5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente  e  da
quattro componenti scelti tra esperti  di  elevata  professionalita',
anche estranei  all'amministrazione,  con  comprovate  competenze  in
Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello  privato,
di  notoria  indipendenza  e  comprovata  esperienza  in  materia  di
contrasto  alla  corruzione,  di  management  e   misurazione   della
performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del  personale.  Il
presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto  del  principio
delle pari opportunita' di genere, con decreto del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,  previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti  espresso
a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato
su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro dell'interno; i componenti sono  nominati  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione.  Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non  possono  essere  scelti
tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi  o  cariche  in
partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che   abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la  nomina
e, in ogni caso, non devono avere interessi di  qualsiasi  natura  in
conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono  nominati
per un periodo di sei anni e  non  possono  essere  confermati  nella
carica ». ))
  6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, sono abrogati.
  7.  Il  Presidente  e  i  componenti  della  Commissione   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  gia'
insediati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e  dei  nuovi
componenti. Le proposte di nomina del  Presidente  e  dei  componenti
devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, senza oneri a carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 6


Disposizioni  in  materia   di   controllo   aeroportuale   e   sulle
                     concessionarie autostradali

  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.  217,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
  «4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere  altresi'
affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
  a) il servizio di controllo  del  personale  aeroportuale  e  degli
equipaggi, compresi gli oggetti  trasportati  ed  il  possesso  delle
previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le
aerostazioni passeggeri;
  b) il controllo del personale aeroportuale, e  di  qualunque  altro
soggetto, compresi gli  oggetti  trasportati  ed  il  possesso  delle
previste autorizzazioni, che, attraverso  varchi  diversi  da  quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle  aree  sterili,  nonche'  il
controllo dei veicoli  che,  muniti  delle  previste  autorizzazioni,
debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui
accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
  4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono  svolti  secondo  le
procedure  indicate  dal  Programma  nazionale   per   la   sicurezza
dell'aviazione civile, con la supervisione  della  forza  di  polizia
prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
  4-quinquies. La supervisione sui servizi di  controllo  di  cui  al
comma 4-ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e  con  le
modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza  Aeroportuali,  con  il
concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo
di sicurezza.».
  2. Dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il nono periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Al  fine  di
assicurare   la   continuita'   dell'attivita'   di   vigilanza   sui
concessionari della rete autostradale,  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
presente comma non si  applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta
unita'  di  personale,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita';
alla copertura del relativo onere si provvede mediante  l'attivazione
della  procedura  per   l'individuazione   delle   risorse   di   cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.». 
  (( 3-bis. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Per  le
finalita' di  cui  al  presente  comma,  la  dotazione  organica  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata:
  a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al  numero  di
unita' di personale individuato nella predetta area dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;
  b)  per  l'area  dirigenziale  di  prima  e   di   seconda   fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato
dal predetto decreto». ))
  4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'  e
dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro  per
l'anno 2013 e 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2013-2015, nell'ambito del programma »Fondi di  riserva  e  speciali«
della missione »Fondi da ripartire« dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita'
di  regolazione  dei  trasporti,   ((   l'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato )) anticipa, nei limiti di stanziamento del
proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli  oneri
derivanti  dall'istituzione   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti e (( dal suo funzionamento )), nella misura di 1,5  milioni
di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014.  Le
somme anticipate  sono  restituite  ((  all'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato )) a valere sulle risorse di cui  al  primo
periodo della presente lettera. Fino all'attivazione  del  contributo
di cui alla lettera b), l'(( Autorita' garante  della  concorrenza  e
del  mercato,  nell'ambito  delle  predette  risorse   )),   assicura
all'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti,   tramite   apposita
convenzione,  il  necessario  supporto  ((  operativo-logistico,   ))
economico  e  finanziario  per   lo   svolgimento   delle   attivita'
strumentali   all'implementazione   della   struttura   organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;».
  ((  4-bis.  All'articolo  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo  le  parole:
«di cui al medesimo comma 5» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alle
altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di  concedente
di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, pari a dieci unita' per  l'area  funzionale  e  due  per  l'area
dirigenziale  di  seconda  fascia.  Conseguentemente,  la   dotazione
organica del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
incrementata di due posizioni  per  l'area  dirigenziale  di  seconda
fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle  unita'  di
personale trasferito». ))
                               Art. 7

Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di  commissioni
  mediche dell'amministrazione della pubblica  sicurezza,  di  lavoro
  carcerario, nonche' di interpretazione autentica.

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
  «e-bis) ad accedere, (( anche se non piu' sottoposti allo  speciale
programma di protezione, )) a  un  programma  di  assunzione  in  una
pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti  al
titolo di studio ed  alle  professionalita'  possedute,  fatte  salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»;
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Alle assunzioni di cui  al  comma  1,  lettera  e-bis),  si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei  posti
vacanti nelle piante organiche delle  Amministrazioni  interessate  e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di  assunzioni,
sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le
Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai  testimoni  di
giustizia il diritto  al  collocamento  obbligatorio  con  precedenza
previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23  novembre  1998  n.
407, in materia  di  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai  sensi
dell'articolo 17-bis, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentita la commissione centrale di cui  all'articolo
10, comma 2, sono stabilite  le  relative  modalita'  di  attuazione,
anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. ((
Con il medesimo decreto sono espressamente  stabiliti  i  criteri  di
riconoscimento del diritto  ai  soggetti  non  piu'  sottoposti  allo
speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita' ed
entita' economica dei benefici  gia'  riconosciuti  e  alle  cause  e
modalita' della revoca del programma di protezione )) ».
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Al fine di assicurare la funzionalita'  e  la  razionalizzazione
della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero
dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  31   marzo   2005,   n.   45,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,  n.  89,  a  stipulare,  a
condizioni di reciprocita', uno  o  piu'  convenzioni  anche  con  il
Ministero della  difesa  per  l'espletamento  delle  attivita'  delle
commissioni mediche ivi previste anche nei  confronti  del  personale
militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo  1-ter
del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge  n.  89  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e
le per le modalita' di funzionamento  delle  commissioni  di  cui  al
comma 1, di prima e di  seconda  istanza,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V
del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  ferme  restando  le  funzioni  di
presidente della Commissione assunte  da  un  appartenente  ai  ruoli
professionali  dei  sanitari  della  Polizia   di   Stato,   di   cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334.  Ai
fini dell'applicazione del  presente  articolo,  i  riferimenti  alle
commissioni mediche interforze e alle commissioni  mediche  contenute
nei predetti  decreti,  nonche'  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  si  intendono  riferiti  alle
commissioni sanitarie di cui al comma 1  del  presente  articolo.  La
competenza territoriale delle commissioni,  nonche'  l'organizzazione
delle stesse  e  le  modalita'  per  l'avvio  delle  attivita',  sono
definite con decreto del capo  della  polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza,  anche  in  relazione  ai  contenuti  delle
convenzioni di cui al comma 1.»;
  b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del  regolamento  di
cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del
decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,».
  5. All'attuazione dei commi 3 e 4  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, (( strumentali )) e finanziarie delle  Amministrazioni
interessate, disponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  sulla  base
delle quote  e  dei  criteri  di  computo  previsti  dalla  normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata  secondo  la  legislazione  vigente.  All'esito   della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui  sopra,  ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere, a tempo  indeterminato,  un
numero  di  lavoratori  pari  alla  differenza  fra  il  numero  come
rideterminato e quello allo  stato  esistente.  La  disposizione  del
presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni  previsti  dalla
legislazione  vigente,  anche  nel  caso  in  cui   l'amministrazione
interessata  sia  in  situazione  di  soprannumerarieta'.  ((  Per  i
lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n.  68,  assunti  a  tempo  determinato  nel  rispetto
dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n.  68  del  1999,  si
applica  l'articolo  5,  commi  4-quater  e  4-sexies,  del   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei
limiti della quota d'obbligo. ))
  7. Il Dipartimento per la funzione  pubblica  e  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.
  8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese
che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni,
lavoratori detenuti o  internati,  anche  quelli  ammessi  al  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354,  e  successive  modificazioni,  o  che  svolgono  effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e'  concesso  un  credito  di
imposta mensile nella misura massima  di  settecento  euro  per  ogni
lavoratore assunto.».
  9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni  di  avvocati  dello
Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto  dei  limiti  di
spesa  di  €.  272.000,00  e  della  vigente  dotazione  organica,  a
decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello  Stato  con  anzianita'  di
servizio  di  otto  anni  nella   qualifica,   previo   giudizio   di
promovibilita' e secondo l'ordine di merito.
  (( 9-bis. Al primo comma dell'articolo 83  della  legge  1o  aprile
1981, n. 121, le parole: «o comunque assoggettabili  ad  obblighi  di
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o in quiescenza».
  9-ter. Le funzioni  di  vigilanza  sugli  enti  e  associazioni  di
promozione sociale di cui alle leggi  21  agosto  1950,  n.  698,  13
aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458,  sono  esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica  e  ad  essa  si  provvede  mediante
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
  9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma  2,  della
legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve  essere  adottato  entro  il  30
giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del  regolamento  di  cui  al
precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui  alla  legge
19 novembre 1987, n. 476, e  successive  modificazioni,  nonche'  gli
atti compiuti nella sua vigenza.
  9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «nel
termine  di   quarantacinque   giorni   dalla   messa   in   servizio
dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti:  «nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla richiesta».
  9-sexies. Le disposizioni di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  del
decreto-legge   1°   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71,  si  interpretano
nel senso che, a decorrere dalla  data  di  trasformazione  dell'ente
"Poste Italiane" in societa' per azioni, le stesse si applicano  alla
societa' Poste italiane Spa e a tutte  le  societa'  nelle  quali  la
medesima  detiene  una  partecipazione  azionaria  di  controllo,  ad
esclusione delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo  e
che svolgono attivita' di corriere espresso. ))
                               Art. 8


Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale  dei  vigili
                              del fuoco

  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di  efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  la  dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del  predetto  Corpo  e'
incrementata di 1.000 unita'.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di
un corrispondente numero di  unita'  mediante  il  ricorso  in  parti
uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter  del  decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, (( approvate dal 1º gennaio 2008,  attingendo  a
tali  graduatorie  fino  al  loro  esaurimento  prima  di   procedere
all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 3. ))
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono determinati nel limite della misura massima  complessiva  di  ((
euro 1.003.130 )) per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014
(( e di euro 40.826.681 )) a decorrere dall'anno  2015.  Ai  predetti
oneri  si  provvede  mediante  la  corrispondente   riduzione   degli
stanziamenti di spesa per la retribuzione  del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione
«Soccorso civile».
  4. Ai fini delle  assunzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  da
effettuarsi con la medesima  ripartizione  di  cui  al  comma  2,  e'
prorogata (( non oltre il  31  dicembre  2016  ))  l'efficacia  delle
graduatorie  approvate  a  partire  dal  1o  gennaio  2008,  di   cui
all'articolo 4-ter del decreto-legge (( 20 giugno  2012  )),  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
  5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione annuale di spesa,  pari  a  euro  84.105.233  per
l'anno 2014 (( e a euro 73.127.182 )) a decorrere dall'anno 2015.
  6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in   contesti   di   particolare
difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle  persone,
puo' realizzare interventi di  soccorso  pubblico  integrato  con  le
regioni e le province  autonome  utilizzando  la  propria  componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale  attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno  e  le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse.  I  relativi
oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle  province
autonome.
  6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di  cui  al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.».
  7. A decorrere dal 1o gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011,  n.  151,  si
applicano anche agli stabilimenti  soggetti  alla  presentazione  del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro -sessanta giorni dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono   adeguate   le   procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2001, )) adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
  (( 7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni
possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  per  la
redazione dei piani di emergenza comunali  e  di  protezione  civile,
previa stipula di apposite  convenzioni  che  prevedano  il  rimborso
delle maggiori spese sostenute dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie. ))
                            (( Art. 8-bis


 Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 dell'articolo 6-bis e' abrogato;
  b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7,  le  parole  da:
«espressamente indicate» fino alla fine del periodo  sono  sostituite
dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 13»;
  c) all'articolo 13:
  1)  al  comma  2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita'  di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti  a
livello regionale.»;
  2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Nel programma  statistico  nazionale  sono  individuate  le
varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata,  ove  cio'
risulti necessario per soddisfare  particolari  esigenze  conoscitive
anche di carattere internazionale o europeo.
  3-ter.  Al  fine  di  attuare  i  principi  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 1, con il decreto  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo  e'  approvato  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese   nel
programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'articolo 7,  e  sono  definiti  i  criteri  da
utilizzare  per  individuare,  ai  fini  dell'accertamento   di   cui
all'articolo 11, comma 2, le unita' di  rilevazione  la  cui  mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione di  cui  al  medesimo
articolo 7»;
  3) al comma 4, le  parole:  «al  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-ter»;
  d) all'articolo 16:
  1) al comma 1, dopo  le  parole:  «ed  affini,»  sono  inserite  le
seguenti: «con esperienza internazionale, »;
  2) al comma 2, le parole: «all'articolo 17» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166».
  2. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  del  Programma  statistico
nazionale  2014-2016,  e'   prorogata   l'efficacia   del   Programma
statistico nazionale  2011-2013  -  Aggiornamento  2013,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  marzo  2013,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  138
del 14 giugno 2013, nonche' l'efficacia delle disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio  2013  relativo
all'elenco  delle  rilevazioni  statistiche  comprese  nel  Programma
statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento  2013,
per le quali sussiste l'obbligo di risposta  da  parte  dei  soggetti
privati e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013,
relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la  mancata
fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione  dell'obbligo
di risposta, a  norma  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  n.  201
del 28 agosto 2013.
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, lo  statuto  dell'Istituto
nazionale di statistica e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2. ))
                               Art. 9


Misure urgenti per le istituzioni scolastiche  e  culturali  italiane
                             all'estero

  1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono inseriti i seguenti:
  «12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili  esigenze  didattiche  o  amministrative,  che  non
trovino  gradatamente  idonea  soluzione  attraverso  il  ricorso  al
personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo  653  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con  le  operazioni  di
mobilita'  del  personale  scolastico  a  tempo  indeterminato   gia'
collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo'  essere
conservato, ad invarianza di  spesa,  un  limitato  numero  di  posti
vacanti e disponibili nel contingente di  cui  all'articolo  639  del
medesimo decreto legislativo,  sui  quali  possono  essere  assegnate
unita' di personale, da individuare tra  coloro  utilmente  collocati
nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla  base  di  prove  selettive
antecedenti  al  6  luglio  2012,  nonche'  i  dirigenti   scolastici
individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima  del  6
luglio 2012, ai  sensi  dell'articolo  46  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  per   il   quadriennio   2002-2005   dell'area
dirigenziale V. Con il provvedimento  di  cui  all'articolo  639  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli  affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua
il numero di posti  di  cui  al  primo  periodo,  fermo  restando  il
raggiungimento del livello medio  annuo  dei  risparmi  scontati  nei
saldi di finanza pubblica in relazione al comma  12.  Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la  finanza
pubblica.».
  (( 2. (Soppresso).
  2-bis. Alla legge 22 dicembre  1990,  n.  401,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «negli Stati nei  quali
hanno  sede»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  negli  altri   Stati
individuati  con  decreto  del  competente  direttore  generale   del
Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze»;
  b) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il  personale  dell'area  della  promozione  culturale  presta
servizio presso la  direzione  generale  o  presso  gli  Istituti  di
cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli  uffici
all'estero di cui all'articolo 30 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto».
  2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
dopo le parole: «addetto presso istituto italiano  di  cultura»  sono
inserite  le  seguenti:  «,   rappresentanza   diplomatica,   ufficio
consolare o rappresentanza permanente». ))
  3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per  la
finanza pubblica. (( All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. ))
                            (( Art. 9-bis


Potenziamento della revisione della spesa di personale del  Ministero
                         degli affari esteri

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 170 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
  «Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per  un  periodo
che,   anche   per   effetto   di   eventuali   proroghe,   non   sia
complessivamente superiore ad un anno,  il  personale  ha  titolo  al
trattamento economico di cui alla presente parte,  ad  eccezione  dei
benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199,  205
e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200»;
  b) l'articolo 199 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 199. - (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1.  Per
i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire  di
far fronte alle spese aggiuntive necessarie per  il  trasporto  degli
effetti, comprensivi di bagaglio,  mobili  e  masserizie,  spetta  al
personale un contributo fisso  onnicomprensivo.  La  misura  di  tale
contributo   e'   rapportata   all'indennita'   spettante   a   norma
dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da
Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma
dell'articolo 176 del presente decreto per il personale  in  servizio
all'estero che e' richiamato in Italia. Tale misura e'  pari  ad  una
percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita'
a seconda della distanza intercorrente fra  la  sede  di  servizio  e
quella  di  destinazione,  ed  e'  stabilita  secondo   la   seguente
parametrazione:
   
  a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
   
  b) per distanze maggiori  di  chilometri  500  e  non  maggiori  di
chilometri 1.500: 50 per cento;
   
  c) per distanze maggiori di chilometri  1.500  e  non  maggiori  di
chilometri 3.500: 75 per cento;
   
  d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
   
  2. La parametrazione di cui al  comma  1  puo'  essere  modificata,
senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Il contributo  fisso  onnicomprensivo  di  cui  al  comma  1  e'
corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di
servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo
25 per cento del contributo spettante e'  corrisposto  entro  novanta
giorni dalla  data  di  presentazione  al  Ministero,  da  parte  del
dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla  sede
all'estero presso la quale il  dipendente  e'  trasferito,  che  egli
abbia  effettivamente  ricevuto  i  propri  mobili   e   le   proprie
masserizie. In caso di  rientro  presso  l'Amministrazione  centrale,
tale attestazione e' sostituita da un'attestazione che le  masserizie
sono state effettivamente spedite, resa dalla  sede  dalla  quale  il
dipendente e' trasferito. La sede all'estero rilascia  l'attestazione
su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in  suo
possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in  loco.
Qualora, entro sei mesi dalla data  di  assunzione  di  servizio,  il
dipendente trasferito non  produca  al  Ministero  per  causa  a  lui
imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso
perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di  cui  al
comma 1 e la quota gia' pagata all'atto dell'assunzione  di  servizio
e' recuperata a cura dell'Amministrazione.
   
  4. Qualora dipendenti fra  loro  coniugati  siano  trasferiti  allo
stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta',  e
sempre che il divario fra le date di  assunzione  di  servizio  nella
sede sia inferiore a centottanta giorni,  il  contributo  di  cui  al
comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella  misura
piu' elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a
carico.  Con  decreto  del  Ministro  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale,  sono
individuate  le  sedi  all'estero   caratterizzate   da   particolari
situazioni abitative, con specifico riferimento  alla  disponibilita'
di alloggi parzialmente  o  totalmente  arredati,  e  logistiche,  da
condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio
del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base
per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere  corrisposto
in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al  medesimo
comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;
   
  c) l'articolo 200 e' abrogato;
  d)  all'articolo  201,  dopo  la  parola:  «domestici»  le  parole:
«nonche' per i trasporti di cui all'articolo 199» sono soppresse;
   
  e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola:  «domestici»
le parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli  effetti»
sono soppresse.
   
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e  e),  si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
   
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
))
Capo III

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE


                               Art. 10


   Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione

  1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione  di  cui
all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine  di  assicurare
il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119,  ((  quinto
comma )), della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di   seguito
denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni  relative
alla politica di  coesione  sono  ripartite  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui  ai
seguenti commi.
  2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni  titolari  di
programmi e delle relative autorita' di gestione, la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in particolare:
  a)   nell'attivita'   istruttoria   cura   il   raccordo   con   le
amministrazioni  statali  e  regionali  competenti  ai   fini   della
predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria
e di  destinazione  territoriale  delle  risorse  della  politica  di
coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria
miranti  ad  accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione  relativi
all'impiego dei fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione  Europea,
nonche' all'impiego del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  da
realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo  sviluppo
regionale;
  b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati  dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle  politiche  di
coesione;
  c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con  le  amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e  dati  sull'attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure  di  accelerazione
degli interventi necessari ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
  d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei  rapporti  con
le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di  definizione
delle politiche di  sviluppo  regionale  e  di  verifica  della  loro
realizzazione,   predisponendo,   ove   necessario,    proposte    di
riprogrammazione;
  e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia  di
sviluppo regionale;
  f) cura l'istruttoria relativa  all'esercizio  dei  poteri  di  cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del  2011,  al
fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la  politica
di coesione.
  (( f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione  della
politica di coesione ed assicurare il perseguimento  degli  obiettivi
di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni  assunte
ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88  del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso  alle  misure  di
accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
   
  f-ter) promuove il ricorso alle  modalita'  di  attuazione  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. ))
  3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli  atti  di
indirizzo e programmazione ((  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri relativamente )) ai fondi strutturali europei e al Fondo per
lo sviluppo e la coesione:
  a)  opera  in  raccordo  con  le  amministrazioni   competenti   il
monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi  e  degli
interventi della politica di coesione,  anche  attraverso  specifiche
attivita' di (( valutazione e )) verifica, ferme restando le funzioni
di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato;
  b) (( svolge azioni )) di sostegno e  di  assistenza  tecnica  alle
amministrazioni che gestiscono  programmi  europei  o  nazionali  con
obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso
apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni
interessate, che con l'intervento di (( qualificati soggetti pubblici
di settore )) per l'accelerazione e la realizzazione  dei  programmi,
anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione
di bandi pubblici;
  (( b-bis) vigila,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche,  sull'attuazione  dei  programmi  e  sulla
realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;
   
  b-ter)  promuove,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della  qualita',  della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita'  di
programmazione e attuazione degli interventi;
  c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di  gestione  di
programmi  per  la  conduzione  di  specifici  progetti  a  carattere
sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d); ))
  d) da' esecuzione  alle  determinazioni  adottate  ai  sensi  degli
articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, (( sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, )) da adottare entro il  1°  marzo  2014,  e'  approvato  lo
statuto   dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita' di nomina
degli organi di direzione e del collegio dei revisori,  stabilisce  i
principi e le modalita' di adozione dei  regolamenti  e  degli  altri
atti generali che disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di  una  dotazione  organica  di  200
unita' di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di
bilancio.  Sono  organi  dell'Agenzia:  il  direttore  generale;   il
comitato  direttivo;  il  collegio  dei  revisori   dei   conti.   La
partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna
forma di compenso. (( All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia
e'  assicurata  una  adeguata  rappresentanza  delle  amministrazioni
territoriali. )) L'Agenzia assicura lo  svolgimento  delle  attivita'
strumentali  e  di  controllo  interno  nell'ambito   delle   risorse
disponibili o per il tramite della  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di  lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  per  il  comparto  Ministeri.  Con  contestuale  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato, e' nominato il direttore generale scelto  tra  personalita'
di comprovata esperienza nella materia delle politiche  di  coesione,
con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per
i Capi dipartimento del segretariato generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  per  la
pubblica  amministrazione,  sono  trasferite  alla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri  e  all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni
rispettivamente attribuite, le unita'  di  personale  di  ruolo  e  i
rapporti di lavoro a tempo determinato per la  loro  residua  durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per  lo
sviluppo  e  la  coesione  economica  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti
alla  Direzione  generale  per   l'incentivazione   delle   attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da  esercitare
entro 30 giorni (( dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto )). Con decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico  sono  conseguentemente  ridotte   le   dotazioni
organiche,  le  relative  strutture  e  le  risorse   finanziarie   e
strumentali  del  medesimo   ministero.   I   dipendenti   trasferiti
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto  il  trattamento  economico  complessivo
gia' in godimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, senza che da cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori
oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito  eccedente
il contingente di cui al comma 4 e' inquadrato  in  sovrannumero  nei
ruoli dell'Agenzia  e  gradualmente  riassorbito  in  relazione  alle
cessazioni ((  dal  servizio  ))  a  qualunque  titolo.  Al  fine  di
consentire il piu' efficace svolgimento dei compiti di cui  al  comma
2, anche in relazione ai rapporti con  le  istituzioni  nazionali  ed
europee,  con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le   procedure
selettive  per  l'assegnazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del  personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente  comma,  e,  comunque,
per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo,  con  conseguente
aumento della relativa dotazione organica  della  Presidenza.  Le  50
unita' di personale  assegnate  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri sono organizzate in una struttura dedicata  disciplinata  ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo
dell'Agenzia  e  delle  strutture  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
nell'ambito  del  Dipartimento  sono  mantenuti  fino  alla  naturale
scadenza e comunque fino all'effettiva operativita'  dell'Agenzia  e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  anche  in  deroga  ai
contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilita'
della medesima quota utilizzabile a valere sulla  dotazione  organica
dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e  5  pari  ad  euro  1.450.000
annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  1.450.000  euro
per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri e quanto a 950.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,
l'accantonamento    relativo    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui  all'articolo  61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le  relative  risorse
finanziarie sono trasferite allo stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro  delegato  per  la  politica  di
coesione territoriale,  sono  definite  le  procedure  di  spesa,  le
modalita'  di   gestione   delle   risorse   e   la   rendicontazione
dell'utilizzo  delle  risorse  in  attuazione  dei  programmi   delle
delibere CIPE.
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  5  dicembre
1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( I componenti del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici
restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.
))
  10. Fino alla effettiva operativita'  dell'Agenzia,  come  definita
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica
assicura la continuita' della  gestione  amministrativa,  nonche'  la
tempestiva ed efficace attuazione  degli  adempimenti  connessi  alla
fine  del  ciclo  di  programmazione  2007-2013  e  all'avvio   della
programmazione 2014-2020.
  (( 10-bis. Le  assunzioni  a  tempo  determinato  effettuate  dalle
regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  ove
siano  finanziate  con  fondi  strutturali  europei  e  siano   volte
all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.
  11. - 14. (Soppressi).
  14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa,  di  cui  al  decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, puo' assumere le  funzioni  dirette
di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per  l'attuazione
di  programmi  ed  interventi  speciali,  a  carattere  sperimentale,
nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
  14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con  il  Ministro  delegato  per  la  politica  di  coesione
territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
rapporti tra l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  e  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa,  anche  al  fine  di  individuare  le  piu'  idonee   forme   di
collaborazione  per  l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e
prerogative di legge. ))
Capo IV

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE


                               Art. 11


Semplificazione e razionalizzazione del sistema  di  controllo  della
         tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia

  ((  1.  I  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  188-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
  «1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a), gli enti e le  imprese  produttori  iniziali  di
rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono  o
trasportano  rifiuti  speciali  pericolosi  a  titolo   professionale
compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,   smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali  pericolosi,
inclusi  i  nuovi  produttori  che  trattano  o   producono   rifiuti
pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in  caso  di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli  stessi  da
parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che  effettua
il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su
base volontaria i produttori,  i  gestori  e  gli  intermediari  e  i
commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
   
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono
essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e  sono
individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il
trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di  soggetti  a  cui  e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di  cui
all'articolo 188-bis». ))
  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti
(( speciali ))  pericolosi  a  titolo  professionale  ((  compresi  i
vettori esteri che effettuano trasporti di  rifiuti  all'interno  del
territorio nazionale o trasporti  transfrontalieri  in  partenza  dal
territorio, )) o che effettuano operazioni di trattamento,  recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti  ((  speciali  ))
pericolosi, inclusi  i  nuovi  produttori,  il  termine  iniziale  di
operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. (( Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro  dello
sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti,  sono  disciplinate  le   modalita'   di   una   fase   di
sperimentazione per l'applicazione del SISTRI,  a  decorrere  dal  30
giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i  vettori  esteri
che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del
territorio nazionale o trasporti  transfrontalieri  in  partenza  dal
territorio, o che effettuano  operazioni  di  trattamento,  recupero,
smaltimento,  commercio   e   intermediazione   di   rifiuti   urbani
pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti
in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree  di
raggruppamento o stoccaggio. ))
  3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche'  per  i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del
d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
  (( 3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo. ))
  4. Entro il 3 marzo  2014  e'  adottato  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  previsto
dall'articolo  188-ter,  comma  3,  d.lgs.  n.  152  del  2006,  come
modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuino il trattamento  dei  rifiuti,  di
cui agli articoli 23  e  35  della  direttiva  2008/98/CE,  ulteriori
categorie di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs.  n.
152 del 2006.
  5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3  e  4  possono  comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere  dal  1°  ottobre
2013.
  6. Sono abrogati:
  a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
  b) l'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013  recante  «Termini
di  riavvio  progressivo  del  SISTRI»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
  7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e' inserito il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare  si  procede  periodicamente,   sulla   base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina
comunitaria, alla semplificazione  ((  e  all'ottimizzazione  ))  del
sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti,  anche  alla
luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli  utenti,
ovvero  delle   risultanze   delle   rilevazioni   di   soddisfazione
dell'utenza;  le  semplificazioni  ((  e  l'ottimizzazione  ))   sono
adottate previa verifica tecnica  e  della  congruita'  dei  relativi
costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni
(( e l'ottimizzazione  sono  finalizzate  ad  assicurare  un'efficace
tracciabilita' dei rifiuti e a  ridurre  i  costi  di  esercizio  del
sistema, laddove cio' non intralci  la  corretta  tracciabilita'  dei
rifiuti ne' comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, ))
anche mediante integrazioni con altri sistemi che  trattano  dati  di
logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed  innovazioni  di
processo che consentano  la  delega  della  gestione  operativa  alle
associazioni  di  utenti,  debitamente  accreditate   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei
requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto  di
cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o
l'evoluzione degli apparati tecnologici,  anche  con  riferimento  ai
dispositivi periferici per la misura e certificazione  dei  dati.  Al
fine della riduzione dei  costi  e  del  miglioramento  dei  processi
produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o
altro soggetto subentrante, puo'  essere  autorizzato  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere
del Garante per la  privacy,  a  rendere  disponibile  l'informazione
territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi  informativi
pubblici, a favore di altri enti pubblici o  societa'  interamente  a
capitale  pubblico,  opportunamente  elaborata  in  conformita'  alle
regole tecniche recate  dai  regolamenti  attuativi  della  direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche  al  fine  di
fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori  oneri
per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e  l'integrita'
dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al  presente  comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre  a  carico  degli
utenti  in  relazione  alla  riduzione  dei  costi  conseguita,   con
decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello  di  emanazione
del decreto, o  determinate  le  remunerazioni  dei  fornitori  delle
singole componenti dei servizi».
  8. In  sede  di  prima  applicazione,  alle  semplificazioni  ((  e
all'ottimizzazione )) di cui al comma 7 si procede entro il  3  marzo
2014; tale data puo' essere differita, per non oltre  sei  mesi,  con
decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare se cio' si renda necessario al fine di rendere operative  le
semplificazioni (( e l'ottimizzazione )) introdotte. Sono fatte salve
le operazioni di collaudo, che  hanno  per  oggetto  la  verifica  di
conformita' del SISTRI alle norme e finalita'  vigenti  anteriormente
all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  7,  e  che   devono
concludersi  entro  sessanta  giorni   lavorativi   dalla   data   di
costituzione della commissione di collaudo  e,  per  quanto  riguarda
l'operativita' del sistema, entro ((  i  sessanta  giorni  lavorativi
dalla data di inizio di detta  operativita'.  ))  La  commissione  di
collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i  dipendenti
dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della  Sogei  s.p.a  e  due  tra
professori universitari di comprovata competenza ed esperienza  sulle
prestazioni oggetto del  collaudo.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   di   cui   all'articolo   14-bis   del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  9.   All'esito   dell'approvazione   delle   semplificazioni,    ((
dell'ottimizzazione )) e delle operazioni di collaudo di cui al comma
8 e in considerazione delle  modifiche  legali  intervenute  e  anche
tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata
del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano
economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma  4-bis
dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite
delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati  ai  sensi  del
predetto comma 4-bis.
  10. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  SISTRI  senza
soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare  provvede,  sulla  base  dell'attivita'  di
audit dei costi, eseguita da  una  societa'  specializzata  terza,  e
della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del  SISTRI  dei
contributi   riassegnati   ai   sensi   dell'articolo   14-bis    del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il  trenta  per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno  2013
e sino alla concorrenza delle  risorse  riassegnate  sullo  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, al netto di quanto gia' versato  dal  Ministero
sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione  del  sistema.
Il pagamento e' subordinato  alla  prestazione  di  fideiussione  che
viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'  di
cui al comma 8. (( Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo  260-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma
3 quanto alle condotte  di  informazioni  incomplete  o  inesatte,  a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo  periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI  e'
obbligatorio dal 1o ottobre 2013, e fino al  30  settembre  2014  dai
soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel  medesimo  rispettivo
arco temporale.
  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.  n.  152  del
2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole   :   «(nuovo
produttore)».
  (( 12-bis.  I  commi  1  e  1-bis  dell'articolo  190  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
  "1. Sono obbligati alla  compilazione  e  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico dei rifiuti:
  a) gli enti e le imprese produttori iniziali  di  rifiuti  speciali
pericolosi e gli enti e le imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali non pericolosi di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3
dell'articolo  184  e  di  rifiuti   speciali   non   pericolosi   da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla  lettera
g) del comma 3 dell'articolo 184;
  b) gli altri  detentori  di  rifiuti,  quali  enti  e  imprese  che
raccolgono e trasportano  rifiuti  o  che  effettuano  operazioni  di
preparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento,   recupero   e
smaltimento, compresi i nuovi produttori  e,  in  caso  di  trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  in
attesa della presa in  carico  degli  stessi  da  parte  dell'impresa
navale o  ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
  c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
  1-bis. Sono esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico:
  a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  di
cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,  lettera  a),  dalla  data  di
effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
  b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti  speciali
non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
  1-ter. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi  adempiono
all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico  con  una
delle due seguenti modalita':
  a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario  di
identificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al
trasporto dei rifiuti, o della copia  della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
  b) con la conservazione per tre anni del documento di  conferimento
di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato  dal
soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito  del
'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma  1,
lettera pp).
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono  essere  annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative  dei
rifiuti prodotti o soggetti alle  diverse  attivita'  di  trattamento
disciplinate dalla  presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni  devono
essere effettuate:
  a) per gli enti e  le  imprese  produttori  iniziali,  entro  dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
  b)  per  gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni  lavorativi  dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati  da
detta attivita';
  c)  per  gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, entro due giorni lavorativi  dalla  presa  in  carico  e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
  d) per  gli  intermediari  e  i  commercianti,  almeno  due  giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione  ed  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione".
  12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole:  "I  soggetti  di  cui  al  comma  1,"  sono
sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali
non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),".
  12-quater. All'articolo 193, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal  seguente:  "Per  gli
enti e le imprese che raccolgono e trasportano  rifiuti  e  non  sono
obbligati o non aderiscono volontariamente al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da
un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno  i
seguenti dati:".
  12-quinquies. All'articolo 212 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
  "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per  il  trasporto
dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio  provinciale
o regionale dove ha sede l'impresa ai  fini  del  conferimento  degli
stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di  cui  alla
lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183". ))
  13.  E'  abrogato  l'articolo   27   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  18
febbraio 2011, n.  52,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente,  e'
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo  di  cui  al  medesimo
articolo. Con decreto, di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministro
medesimo, un Tavolo  tecnico  di  monitoraggio  e  concertazione  del
SISTRI ((  comprendente,  oltre  ai  soggetti  gia'  partecipanti  al
soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto  tra
le associazioni  nazionali  di  tutela  ambientale  riconosciute  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  )),
senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne' altri oneri per il
bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di  monitoraggio  del
sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102. (( Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del  SISTRI
provvede, inoltre,  ad  inviare  ogni  sei  mesi  al  Parlamento  una
relazione sul proprio operato. ))
  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «La vigilanza dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas si svolge mediante accertamenti a  campione  e  si  esercita  nei
confronti  dei  soli  soggetti  il  cui  fatturato  e'  superiore  al
fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1,  prima  ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
  (( 14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale  e  delle
strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato   nell'ottica   del
contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del
contrasto  al  traffico  illecito  dei  rifiuti  operato  dal   Corpo
forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
193 del 21 agosto 2006,  nonche'  di  migliorare  l'efficienza  delle
operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo  108,  comma
8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  e  successive
modificazioni, al secondo  periodo  dopo  le  parole:  «articolazioni
centrali» sono inserite le seguenti: «e periferiche».  All'attuazione
del presente comma  si  provvede  avvalendosi  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))
                               Art. 12


Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale

  1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di  tutela  ambientale  e  sanitaria  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  necessarie  per
assicurare   il   rispetto   delle   prescrizioni    di    legge    e
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento
ILVA  di  Taranto,  in  considerazione  dell'urgente  necessita'   di
provvedere  e  di  evitare  ulteriori  ritardi,  e'  autorizzata   la
costruzione e la  gestione  delle  discariche  per  rifiuti  speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel  perimetro  dell'impianto
produttivo  dell'ILVA  di  Taranto,  che  hanno  ottenuto  parere  di
compatibilita'  ambientale,  ((  per  la  discarica  di  rifiuti  non
pericolosi nel 2010, )) e valutazione d'impatto ambientale, (( per la
discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, )) positivi  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente   decreto-legge,   da   destinarsi
esclusivamente al conferimento dei  rifiuti  prodotti  dall'attivita'
dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il  risanamento
ambientale.
  2. Le modalita' di costruzione e di gestione  delle  discariche  di
cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata  protezione
ambientale e sanitaria, con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta  del  sub
commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61
del 2013,  ((  sentita  ))  l'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con  la  medesima  procedura,
sentito il comune di Statte  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.
  3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo  1,  comma  1,
del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti  con
parti correlate in corso  d'esecuzione  alla  data  del  decreto  che
dispone  il   commissariamento   dell'impresa,   ove   questi   siano
incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di  cui
ai commi 5 e 6 del predetto  articolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano ai  rapporti  di  lavoro  subordinato
nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter  e
80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  4. La disciplina  della  responsabilita'  per  il  commissario,  il
sub-commissario e gli esperti del comitato, di  cui  all'articolo  1,
comma 9 del decreto-legge n. 61  del  2013,  deve  intendersi  estesa
anche ai soggetti da questi funzionalmente  delegati  che  curino  la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5  e  6  del
medesimo articolo. (( Tale disciplina trova applicazione  dalla  data
di nomina del commissario straordinario. ))
  5. I finanziamenti  a  favore  dell'impresa  commissariata  di  cui
all'articolo 1,  comma  1  del  decreto-legge  n.  61  del  2013,  in
qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o
sottoposte a comune  controllo,  funzionali  alla  predisposizione  e
all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto  articolo
sono prededucibili ai  sensi  e  agli  effetti  di  cui  all'articolo
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  (( 5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Ove il sequestro,  eseguito  ai  fini  della  confisca  per
equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia  ad  oggetto
societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli,  nonche'  quote
azionarie  o  liquidita'   anche   se   in   deposito,   il   custode
amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione  agli
organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e
lo  sviluppo  aziendali,  esercitando  i  poteri   di   vigilanza   e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso  di  violazione  della
predetta finalita' l'autorita'  giudiziaria  adotta  i  provvedimenti
conseguenti e puo'  nominare  un  amministratore  nell'esercizio  dei
poteri  di  azionista.  Con  la  nomina  si  intendono  eseguiti  gli
adempimenti di cui all'articolo 104 delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di  sequestro  in
danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di  cui
al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89».
  5-ter. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Al  commissario  e'
attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio
e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta
a commissariamento».
  5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa  si  devono
intendere anche  le  partecipazioni  dirette  e  indirette  in  altre
imprese, nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
  5-quinquies. L'articolo 1, comma  3,  del  decreto-legge  4  giugno
2013, n. 61, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013,  n.  89,  si  interpreta  nel  senso  che,  ferma  restando  la
legittimazione del commissario straordinario  a  gestire  e  disporre
delle linee  di  credito  e  dei  finanziamenti  ivi  richiamati,  la
titolarita' dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata. ))
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario  di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza  con
le prescrizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  (AIA)  ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le  modalita'
di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo  dell'Ilva
di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della  regione  Puglia,
nonche', per quanto concerne le misure  di  compensazione  ambientale
per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6,  sono  a
carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere  a  carico  della  finanza
pubblica.
                           (( Art. 12-bis


  Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome

  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano  il  proprio  ordinamento  alle  disposizioni  di  principio
desumibili dal presente decreto ai  sensi  dell'articolo  117,  terzo
comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti  speciali  e  delle
relative norme di attuazione.
   
  2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni  a  statuto
speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di  attuazione,
nonche' ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. ))
                               Art. 13


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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