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mercoledì 15 gennaio 2014

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 21 novembre 2013 Disciplina del conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio, da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato. (14A00086) (GU n.10 del 14-1-2014)


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 novembre 2013 
Disciplina del conferimento  dei  riconoscimenti  per  anzianita'  di
servizio ed al merito di servizio, da  attribuire  al  personale  del
Corpo forestale dello Stato. (14A00086)
(GU n.10 del 14-1-2014)



                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il Decreto  Legislativo  12  maggio  1995,  n.  201,  recante
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di  riordino  delle  carriere  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo forestale dello Stato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n.
201  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo  forestale
dello Stato, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6;
  Visto il  Decreto  Legislativo  3  aprile  2001,  n.  155,  recante
"Riordino dei ruoli del personale direttivo  e  dirigente  del  Corpo
forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della  legge
31 marzo 2000, n. 78";
  Vista la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante  "Nuovo  ordinamento
del Corpo forestale dello Stato";
  Visto il decreto ministeriale 27 Luglio 2006 recante la  disciplina
il conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio  ed  al
merito di servizio da attribuire al  personale  del  Corpo  forestale
dello Stato;
  Ritenuta la necessita' di elevare il significato dei riconoscimenti
al merito di servizio, estendendoli anche agli appartenenti ai  ruoli
agenti e assistenti ed operatori e collaboratori del Corpo  forestale
dello Stato;
  Ritenuta anche la esigenza di contenere  la  spesa  della  Pubblica
Amministrazione, in conformita'  a  quanto  disposto  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni  urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza di  servizi  per
il cittadino;
  Considerata la conseguente necessita' di ridefinire i  criteri  per
la concessione dei riconoscimenti per anzianita' di  servizio  ed  al
merito di servizio del personale del  Corpo  forestale  dello  Stato,
nonche'  le  caratteristiche  dei  relativi  segni  distintivi  e  le
relative modalita' di assegnazione;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale del Corpo forestale dello Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1


                             Generalita'

  1.   Il   presente   decreto   disciplina   il   conferimento   dei
riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio da
attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.
                               Art. 2

Riconoscimenti  per  la  lunga  carriera  forestale,  al  merito   di
  servizio, per l'anzianita' di servizio, per la lunga navigazione  e
  per la lunga navigazione aerea
  1. Sono istituiti,  per  gli  appartenenti  al  Corpo,  i  seguenti
riconoscimenti, o decorazioni,  per  anzianita'  di  servizio  ed  al
merito di servizio:
  a) la Medaglia gualbertiana al merito;
  b) la Medaglia al merito di servizio;
  c) la Croce per l'anzianita' di servizio;
  d) la Medaglia di lunga navigazione;
  e) la Medaglia di lunga navigazione aerea.
                               Art. 3


           Criteri per il conferimento dei riconoscimenti

  1. La Medaglia gualbertiana al merito e' riconosciuta  con  Decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali.  Gli
ulteriori riconoscimenti di cui al precedente articolo sono conferiti
con Decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, al Capo del Corpo e al Vice Capo del  Corpo;  con  decreto
del Capo del Corpo al personale degli altri ruoli.
  2. Il procedimento  di  concessione  della  Medaglia  gualbertiana,
della Medaglia al merito di servizio, della Croce per l'anzianita' di
servizio e delle Medaglie di lunga navigazione e di lunga navigazione
aerea e' avviato da un'apposita istanza  rivolta  all'Amministrazione
dagli interessati.
  3.  Le  competenti  unita'  dirigenziali  preposte  all'ordinamento
giuridico del personale  del  Corpo  verificano  la  rispondenza  dei
requisiti  dichiarati  dall'interessato   agli   atti   in   possesso
dell'Amministrazione, nonche' la sussistenza di eventuali demeriti di
servizio ritenuti pregiudizievoli alla concessione del riconoscimento
dalla Commissione di cui al successivo comma.
  4.  Le  stesse  unita'  dirigenziali  trasmettono   gli   atti   ad
un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo del Corpo,  ai
fini dell'esame delle istanze di cui al precedente comma 2.
  5.  La  delibera  della  Commissione  sulle  istanze  esaminate  e'
trasmessa alle unita' dirigenziali di cui al comma 3  per  l'adozione
dei  provvedimenti  di  conferimento  e  le  conseguenti  annotazioni
matricolari.
                               Art. 4


                        Medaglia gualbertiana

  1. La Medaglia gualbertiana al merito e' concessa al personale  del
Corpo  che  abbia  compiuto  cinquant'anni   di   lodevole   servizio
forestale.
  2. Per  il  computo  dell'anzianita'  utile  alla  concessione,  il
periodo di servizio prestato nel Corpo e' integrato con:
  a) il servizio effettivo, ausiliario o di leva  prestato  in  altre
Forze di Polizia, Forze Armate e Corpi armati  dello  Stato,  nonche'
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, calcolato per intero;
  b) il servizio prestato sulla  base  di  incarichi  di  comando,  o
incarichi equivalenti, calcolato per intero. Gli incarichi validi  ai
fini del computo dell'anzianita' sono  i  medesimi  previsti  per  la
concessione della medaglia al merito di servizio di cui al successivo
articolo 5;
  c) i periodi di navigazione  aerea  e  di  navigazione  svolti  nel
Corpo, calcolati della meta';
  d) la durata legale degli studi di scuola  media  superiore  o  dei
corsi universitari,  cui  sia  seguita  l'acquisizione  del  relativo
diploma, calcolati per intero, per un massimo complessivo  di  cinque
anni.
  3. Il periodo di  servizio  utile  ai  fini  della  concessione  si
ottiene sommando tutti i periodi di cui al  precedente  comma  2.  La
frazione di anno eventualmente risultante dal  suddetto  computo,  se
pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
  4. Tutte le maggiorazioni di  cui  al  precedente  comma  2  devono
essere  attestate  dall'Amministrazione  forestale  o  risultare   da
appositi provvedimenti formali.
  5. Le caratteristiche della medaglia  gualbertiana  sono  riportate
nell'allegato 1, Tavola  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.
                               Art. 5


                   Medaglia al merito di servizio

  1. La Medaglia al  merito  di  servizio,  d'oro  o  di  1^  classe,
d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe,  e'  concessa  al
personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente,  anche  in
piu' riprese, i seguenti periodi minimi di incarichi  di  comando,  o
incarichi equivalenti:
  a) per la medaglia d'oro, 20 anni;
  b) per la medaglia d'argento, 15 anni;
  c) per la medaglia di bronzo, 10 anni.
  2.  La  medaglia  di  classe  superiore  assorbe  quelle  di  grado
inferiore.
  3. Gli incarichi utili alla  concessione  del  riconoscimento  sono
stabiliti con decreto del Capo del Corpo, sentita la  Commissione  di
cui al precedente articolo 3, comma 4.
  4. Tutti gli incarichi di cui al precedente comma 3  devono  essere
attestati dall'Amministrazione o risultare da appositi  provvedimenti
formali.
  5. Il periodo di servizio valutabile ai fini della  concessione  si
ottiene sommando tutti i periodi utili di cui al precedente comma  3,
senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente  risultante
dal suddetto computo se pari o maggiore a sei  mesi,  viene  valutata
come anno intero.
  6. Le caratteristiche della Medaglia al  merito  di  servizio  sono
riportate nell'allegato 1, Tavola B, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
                               Art. 6


                 Croce per l'anzianita' di servizio

  1. La croce per l' anzianita' di servizio, d'oro o  di  1^  classe,
d'argento o di 2^ classe, e' concessa  al  personale  del  Corpo  che
abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio:
  a) per la medaglia d'oro, 25 anni;
  b) per la medaglia d'argento, 16 anni.
  2.  La  medaglia  di  classe  superiore  assorbe  quella  di  grado
inferiore.
  3. Il nastro della croce d'oro sara' sormontato  da  una  stelletta
d'oro al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.
  4.Il periodo di servizio valutabile ai fini  della  concessione  si
ottiene sommando tutti i periodi di  servizio  espletati  nel  Corpo,
senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente  risultante
dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi,  viene  valutata
come anno intero.
  5. E' computato, ai fini della concessione, il servizio  effettivo,
ausiliario o di leva prestato in altre Forze di Polizia, Forze Armate
e Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo  nazionale  dei  Vigili
del fuoco anteriormente all'entrata in servizio nel Corpo.
  6. Le caratteristiche della Croce per  l'  anzianita'  di  servizio
sono riportate nell'allegato  1,  Tavola  C,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
                               Art. 7


                    Medaglia di lunga navigazione

  1. La  Medaglia  di  lunga  navigazione,  d'oro  o  di  1^  classe,
d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe,  e'  concessa  al
personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti
periodi di imbarco sulle unita' navali del Corpo:
  a) per la medaglia d'oro, 20 anni d'imbarco;
  b) per la medaglia d'argento, 15 anni d'imbarco;
  c) per la medaglia di bronzo, 10 anni d'imbarco.
  2.  La  medaglia  di  classe  superiore  assorbe  quelle  di  grado
inferiore.
  3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della  concessione  si
ottiene sommando tutti i  periodi  di  effettivo  servizio  navigante
prestato a bordo di unita' navali del Corpo, senza limiti di  durata.
La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se
pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
  4. Le caratteristiche della  Medaglia  di  lunga  navigazione  sono
riportate nell'allegato 1, Tavola D, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
                               Art. 8


                 Medaglia di lunga navigazione aerea

  1. La Medaglia di lunga navigazione aerea, d'oro o  di  1^  classe,
d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe,  e'  concessa  al
personale del Corpo che abbia conseguito uno dei brevetti aeronautici
riconosciuti   dall'Amministrazione   e    che    abbia    raggiunto,
complessivamente, i seguenti periodi di servizio aeronavigante:
  a) per la medaglia d'oro, 20 anni e almeno 600 ore di volo;
  b) per la medaglia d'argento, 15 anni e almeno 450 ore di volo;
  c) per la medaglia di bronzo, 10 anni e almeno 300 ore di volo.
  2.  La  medaglia  di  classe  superiore  assorbe  quelle  di  grado
inferiore.
  3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della  concessione  si
ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio  aeronavigante
prestato a bordo di velivoli del Corpo, di cui si siano percepite  le
relative indennita' di aeronavigazione o di volo. La frazione di anno
eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o  maggiore  a
sei mesi, viene valutata come anno intero.
  4. Le caratteristiche della Medaglia  di  lunga  navigazione  aerea
sono riportate nell'allegato  1,  Tavola  E,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
                               Art. 9


               Medaglia d'onore di commiato in argento

  1. E'  istituita,  quale  riconoscimento  al  personale  del  Corpo
all'atto del collocamento a riposo, la Medaglia d'onore  di  commiato
in argento.
  2. La medaglia  d'onore  di  commiato  e'  conferita  all'atto  del
collocamento a riposo al personale del Corpo che cessi  dal  servizio
per limiti di eta' e che non abbia  riportato  sanzioni  disciplinari
considerate rilevanti ai fini  della  concessione  o  che  cessi  dal
servizio per infermita' contratta in servizio, nonche' agli eredi del
personale forestale deceduto in servizio o per causa di servizio.
  3. Il  procedimento  di  concessione  e'  avviato  d'ufficio  e  la
concessione  avviene  con  Decreto  del  Ministro   delle   politiche
agricole, alimentari e forestali, per il Capo del  Corpo  e  il  Vice
Capo del Corpo; con decreto del Capo del Corpo per il personale degli
altri ruoli.
  4. Le caratteristiche della Medaglia di commiato  in  argento  sono
riportate nell'allegato 1, Tavola F, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
                               Art. 10


               Uso delle decorazioni e delle medaglie

  1. L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni  cavalleresche,
delle ricompense, dei riconoscimenti e  delle  medaglie,  di  cui  e'
stata disposta la trascrizione a matricola,  e'  obbligatorio  ed  e'
disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.
  2. I nastri possono portarsi senza medaglie e  croci.  I  nastrini,
sottopannati  in  verde,  vengono  disposti  su  una  o  piu'   righe
orizzontali, per un massimo di quattro,  di  formato  normale,  e  di
cinque,  di  formato  ridotto,  sopra  il  taschino  sinistro.  Sulle
uniformi prive di taschini, i nastrini si  applicano  nella  medesima
posizione considerando la presenza di un ideale taschino.
  3. L'uso delle decorazioni  cavalleresche,  delle  ricompense,  dei
riconoscimenti e delle medaglie sull'abito civile e'  regolato  dalle
leggi  e  dai  provvedimenti  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri.
  4. L'ordine di precedenza dei riconoscimenti  disciplinati  con  il
presente decreto per  il  personale  del  Corpo  e'  quello  previsto
dall'ordine istitutivo di cui all'articolo 2, comma 1,  del  presente
decreto.
  5. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non  nazionali  e'
subordinato  all'autorizzazione  governativa,  secondo  la  normativa
vigente.
                               Art. 11


              Oneri, integrazioni e disposizioni finali

  1. Gli oneri necessari alla fornitura del diploma e della  medaglia
d'onore di commiato sono a carico dell'Amministrazione.
  2. Gli oneri  derivanti  dall'acquisto  delle  decorazioni  di  cui
all'art. 2 sono a carico dei beneficiari. L'Amministrazione  provvede
a fornire i relativi diplomi  di  concessione,  i  cui  modelli  sono
definiti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
  3. Il presente decreto sostituisce  il  precedente  del  27  luglio
2006.
  4. La disposizione di cui al  comma  1  ha  effetto  anche  per  le
istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
  5. Agli oneri derivanti dal presente  decreto  si  provvedera'  nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  6. Il decreto sara' trasmesso all'organo di  controllo  secondo  la
normativa vigente e sara' pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul supplemento  al  Bollettino  ufficiale  del
Corpo.
    Roma, 21 novembre 2013

                                             Il Ministro: De Girolamo
                                                             Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico



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