MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 novembre 2013
Disciplina del conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di
servizio ed al merito di servizio, da attribuire al personale del
Corpo forestale dello Stato. (14A00086)
(GU n.10 del 14-1-2014)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo forestale dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n.
201 con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale
dello Stato, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo
forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78";
Vista la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato";
Visto il decreto ministeriale 27 Luglio 2006 recante la disciplina
il conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al
merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale
dello Stato;
Ritenuta la necessita' di elevare il significato dei riconoscimenti
al merito di servizio, estendendoli anche agli appartenenti ai ruoli
agenti e assistenti ed operatori e collaboratori del Corpo forestale
dello Stato;
Ritenuta anche la esigenza di contenere la spesa della Pubblica
Amministrazione, in conformita' a quanto disposto dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi per
il cittadino;
Considerata la conseguente necessita' di ridefinire i criteri per
la concessione dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al
merito di servizio del personale del Corpo forestale dello Stato,
nonche' le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le
relative modalita' di assegnazione;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del Corpo forestale dello Stato;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Il presente decreto disciplina il conferimento dei
riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio da
attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 2
Riconoscimenti per la lunga carriera forestale, al merito di
servizio, per l'anzianita' di servizio, per la lunga navigazione e
per la lunga navigazione aerea
1. Sono istituiti, per gli appartenenti al Corpo, i seguenti
riconoscimenti, o decorazioni, per anzianita' di servizio ed al
merito di servizio:
a) la Medaglia gualbertiana al merito;
b) la Medaglia al merito di servizio;
c) la Croce per l'anzianita' di servizio;
d) la Medaglia di lunga navigazione;
e) la Medaglia di lunga navigazione aerea.
Art. 3
Criteri per il conferimento dei riconoscimenti
1. La Medaglia gualbertiana al merito e' riconosciuta con Decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Gli
ulteriori riconoscimenti di cui al precedente articolo sono conferiti
con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, al Capo del Corpo e al Vice Capo del Corpo; con decreto
del Capo del Corpo al personale degli altri ruoli.
2. Il procedimento di concessione della Medaglia gualbertiana,
della Medaglia al merito di servizio, della Croce per l'anzianita' di
servizio e delle Medaglie di lunga navigazione e di lunga navigazione
aerea e' avviato da un'apposita istanza rivolta all'Amministrazione
dagli interessati.
3. Le competenti unita' dirigenziali preposte all'ordinamento
giuridico del personale del Corpo verificano la rispondenza dei
requisiti dichiarati dall'interessato agli atti in possesso
dell'Amministrazione, nonche' la sussistenza di eventuali demeriti di
servizio ritenuti pregiudizievoli alla concessione del riconoscimento
dalla Commissione di cui al successivo comma.
4. Le stesse unita' dirigenziali trasmettono gli atti ad
un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo del Corpo, ai
fini dell'esame delle istanze di cui al precedente comma 2.
5. La delibera della Commissione sulle istanze esaminate e'
trasmessa alle unita' dirigenziali di cui al comma 3 per l'adozione
dei provvedimenti di conferimento e le conseguenti annotazioni
matricolari.
Art. 4
Medaglia gualbertiana
1. La Medaglia gualbertiana al merito e' concessa al personale del
Corpo che abbia compiuto cinquant'anni di lodevole servizio
forestale.
2. Per il computo dell'anzianita' utile alla concessione, il
periodo di servizio prestato nel Corpo e' integrato con:
a) il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre
Forze di Polizia, Forze Armate e Corpi armati dello Stato, nonche'
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, calcolato per intero;
b) il servizio prestato sulla base di incarichi di comando, o
incarichi equivalenti, calcolato per intero. Gli incarichi validi ai
fini del computo dell'anzianita' sono i medesimi previsti per la
concessione della medaglia al merito di servizio di cui al successivo
articolo 5;
c) i periodi di navigazione aerea e di navigazione svolti nel
Corpo, calcolati della meta';
d) la durata legale degli studi di scuola media superiore o dei
corsi universitari, cui sia seguita l'acquisizione del relativo
diploma, calcolati per intero, per un massimo complessivo di cinque
anni.
3. Il periodo di servizio utile ai fini della concessione si
ottiene sommando tutti i periodi di cui al precedente comma 2. La
frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se
pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
4. Tutte le maggiorazioni di cui al precedente comma 2 devono
essere attestate dall'Amministrazione forestale o risultare da
appositi provvedimenti formali.
5. Le caratteristiche della medaglia gualbertiana sono riportate
nell'allegato 1, Tavola A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 5
Medaglia al merito di servizio
1. La Medaglia al merito di servizio, d'oro o di 1^ classe,
d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe, e' concessa al
personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, anche in
piu' riprese, i seguenti periodi minimi di incarichi di comando, o
incarichi equivalenti:
a) per la medaglia d'oro, 20 anni;
b) per la medaglia d'argento, 15 anni;
c) per la medaglia di bronzo, 10 anni.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado
inferiore.
3. Gli incarichi utili alla concessione del riconoscimento sono
stabiliti con decreto del Capo del Corpo, sentita la Commissione di
cui al precedente articolo 3, comma 4.
4. Tutti gli incarichi di cui al precedente comma 3 devono essere
attestati dall'Amministrazione o risultare da appositi provvedimenti
formali.
5. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si
ottiene sommando tutti i periodi utili di cui al precedente comma 3,
senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante
dal suddetto computo se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata
come anno intero.
6. Le caratteristiche della Medaglia al merito di servizio sono
riportate nell'allegato 1, Tavola B, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 6
Croce per l'anzianita' di servizio
1. La croce per l' anzianita' di servizio, d'oro o di 1^ classe,
d'argento o di 2^ classe, e' concessa al personale del Corpo che
abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio:
a) per la medaglia d'oro, 25 anni;
b) per la medaglia d'argento, 16 anni.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quella di grado
inferiore.
3. Il nastro della croce d'oro sara' sormontato da una stelletta
d'oro al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.
4.Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si
ottiene sommando tutti i periodi di servizio espletati nel Corpo,
senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante
dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata
come anno intero.
5. E' computato, ai fini della concessione, il servizio effettivo,
ausiliario o di leva prestato in altre Forze di Polizia, Forze Armate
e Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco anteriormente all'entrata in servizio nel Corpo.
6. Le caratteristiche della Croce per l' anzianita' di servizio
sono riportate nell'allegato 1, Tavola C, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 7
Medaglia di lunga navigazione
1. La Medaglia di lunga navigazione, d'oro o di 1^ classe,
d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe, e' concessa al
personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti
periodi di imbarco sulle unita' navali del Corpo:
a) per la medaglia d'oro, 20 anni d'imbarco;
b) per la medaglia d'argento, 15 anni d'imbarco;
c) per la medaglia di bronzo, 10 anni d'imbarco.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado
inferiore.
3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si
ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio navigante
prestato a bordo di unita' navali del Corpo, senza limiti di durata.
La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se
pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
4. Le caratteristiche della Medaglia di lunga navigazione sono
riportate nell'allegato 1, Tavola D, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 8
Medaglia di lunga navigazione aerea
1. La Medaglia di lunga navigazione aerea, d'oro o di 1^ classe,
d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe, e' concessa al
personale del Corpo che abbia conseguito uno dei brevetti aeronautici
riconosciuti dall'Amministrazione e che abbia raggiunto,
complessivamente, i seguenti periodi di servizio aeronavigante:
a) per la medaglia d'oro, 20 anni e almeno 600 ore di volo;
b) per la medaglia d'argento, 15 anni e almeno 450 ore di volo;
c) per la medaglia di bronzo, 10 anni e almeno 300 ore di volo.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado
inferiore.
3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si
ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio aeronavigante
prestato a bordo di velivoli del Corpo, di cui si siano percepite le
relative indennita' di aeronavigazione o di volo. La frazione di anno
eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a
sei mesi, viene valutata come anno intero.
4. Le caratteristiche della Medaglia di lunga navigazione aerea
sono riportate nell'allegato 1, Tavola E, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 9
Medaglia d'onore di commiato in argento
1. E' istituita, quale riconoscimento al personale del Corpo
all'atto del collocamento a riposo, la Medaglia d'onore di commiato
in argento.
2. La medaglia d'onore di commiato e' conferita all'atto del
collocamento a riposo al personale del Corpo che cessi dal servizio
per limiti di eta' e che non abbia riportato sanzioni disciplinari
considerate rilevanti ai fini della concessione o che cessi dal
servizio per infermita' contratta in servizio, nonche' agli eredi del
personale forestale deceduto in servizio o per causa di servizio.
3. Il procedimento di concessione e' avviato d'ufficio e la
concessione avviene con Decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, per il Capo del Corpo e il Vice
Capo del Corpo; con decreto del Capo del Corpo per il personale degli
altri ruoli.
4. Le caratteristiche della Medaglia di commiato in argento sono
riportate nell'allegato 1, Tavola F, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 10
Uso delle decorazioni e delle medaglie
1. L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche,
delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie, di cui e'
stata disposta la trascrizione a matricola, e' obbligatorio ed e'
disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.
2. I nastri possono portarsi senza medaglie e croci. I nastrini,
sottopannati in verde, vengono disposti su una o piu' righe
orizzontali, per un massimo di quattro, di formato normale, e di
cinque, di formato ridotto, sopra il taschino sinistro. Sulle
uniformi prive di taschini, i nastrini si applicano nella medesima
posizione considerando la presenza di un ideale taschino.
3. L'uso delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei
riconoscimenti e delle medaglie sull'abito civile e' regolato dalle
leggi e dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
4. L'ordine di precedenza dei riconoscimenti disciplinati con il
presente decreto per il personale del Corpo e' quello previsto
dall'ordine istitutivo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente
decreto.
5. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali e'
subordinato all'autorizzazione governativa, secondo la normativa
vigente.
Art. 11
Oneri, integrazioni e disposizioni finali
1. Gli oneri necessari alla fornitura del diploma e della medaglia
d'onore di commiato sono a carico dell'Amministrazione.
2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle decorazioni di cui
all'art. 2 sono a carico dei beneficiari. L'Amministrazione provvede
a fornire i relativi diplomi di concessione, i cui modelli sono
definiti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
3. Il presente decreto sostituisce il precedente del 27 luglio
2006.
4. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto anche per le
istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvedera' nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Il decreto sara' trasmesso all'organo di controllo secondo la
normativa vigente e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul supplemento al Bollettino ufficiale del
Corpo.
Roma, 21 novembre 2013
Il Ministro: De Girolamo
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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