MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 gennaio 2014
Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli
elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti
di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari
spostamenti a vuoto o a carico. (14A00628)
(GU n.28 del 4-2-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
per la Motorizzazione
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice
della Strada - e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013 ed in
particolare l'art. 13, comma 12, che introduce, dopo il comma 2
dell'art. 114 del Nuovo codice della strada, il comma 2-bis;
Visto il comma 2-bis dell'art. 114 del Nuovo codice della strada
che demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
stabilire, con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche per
l'immissione in circolazione dei carrelli che circolano su strada per
brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico;
Visto del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice
della strada - e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1985;
Decreta:
Art. 1
1. I carrelli di cui all'art. 58 comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elevatori, trasportatori o
trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in
quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di
stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter
collegare piu' reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad
operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e
saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni
stabilite nei successivi articoli.
Art. 2
1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in
originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del
costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza,
altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime
ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici
ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con
relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del
dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce
bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro
dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione
ridotta;
d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore
collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita' verso il
retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo
tergicristallo;
e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su
almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal
costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa
sulla compatibilita' elettromagnetica;
f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la
rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni
(direttiva macchine);
h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il
conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le
prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al
decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli
oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima
del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I
limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto
della visibilita' da parte del conducente, come prescritto al citato
punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti
su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.
Art. 3
1. I trasferimenti su strada sono consentiti a velocita' non
superiore a 10 km/h.
Art. 4
1. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al
quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione
saltuaria del carrello, provvedera', previo benestare dell'Ente
proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente
un'autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al
presente decreto.
2. Detta autorizzazione avra' validita' massima di un anno
prorogabile.
3. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione gia'
rilasciate in conformita' al decreto del Ministero dei trasporti del
28 dicembre 1989, ed e' consentita la proroga della loro validita',
con le medesime modalita' in vigore all'atto della precedente
autorizzazione, purche' la stessa non sia scaduta in data antecedente
al 31 dicembre 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2014
Il direttore generale: Vitelli
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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