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mercoledì 5 febbraio 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 gennaio 2014 Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. (14A00628) (GU n.28 del 4-2-2014)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 gennaio 2014 

Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione  dei  carrelli
elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati  e  sprovvisti
di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari
spostamenti a vuoto o a carico. (14A00628)
(GU n.28 del 4-2-2014) 


                        IL DIRETTORE GENERALE
                        per la Motorizzazione

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo  Codice
della Strada - e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  n.  145  del  23  dicembre  2013  ed   in
particolare l'art. 13, comma 12,  che  introduce,  dopo  il  comma  2
dell'art. 114 del Nuovo codice della strada, il comma 2-bis;
  Visto il comma 2-bis dell'art. 114 del Nuovo  codice  della  strada
che demanda al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
stabilire, con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche per
l'immissione in circolazione dei carrelli che circolano su strada per
brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico;
  Visto del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 - Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del  Nuovo  codice
della strada - e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1985;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. I carrelli di cui all'art. 58 comma 2, lettera  c)  del  decreto
legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  elevatori,  trasportatori  o
trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione  in
quanto  destinati   ad   operare   prevalentemente   all'interno   di
stabilimenti, magazzini, depositi ed  aree  aeroportuali,  per  poter
collegare piu' reparti dei medesimi ovvero per  poter  provvedere  ad
operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi  e
saltuari spostamenti  a  vuoto  o  a  pieno  carico  alle  condizioni
stabilite nei successivi articoli.
                               Art. 2

  1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:
    a) deve essere munito  di  una  scheda  tecnica  sottoscritta  in
originale dal  costruttore  contenente  i  seguenti  dati:  nome  del
costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza,
altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico,  massime
ammesse per ogni asse,  eventuale  massa  rimorchiabile);  pneumatici
ammessi; anno di costruzione; tipo di  motore  e  alimentazione,  con
relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
    b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58,
comma 2, del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  del
dispositivo  supplementare  di  cui  all'art.  266  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
    c) deve essere dotato  di  pannelli  retroriflettenti  a  strisce
bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a  segnalare  l'ingombro
dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo  di  sezione
ridotta;
    d) deve  essere  munito  di  almeno  un  dispositivo  retrovisore
collocato sul lato sinistro che  consenta  la  visibilita'  verso  il
retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un  dispositivo
tergicristallo;
    e) deve essere munito di  un  sistema  di  frenatura,  agente  su
almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
    g)  deve  essere  munito  delle  certificazioni,  rilasciate  dal
costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine,  alla  normativa
sulla compatibilita' elettromagnetica;
    f) deve essere  munito  dello  specifico  simbolo  attestante  la
rispondenza alla  direttiva  2006/42/CE  e  successive  modificazioni
(direttiva macchine);
    h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il
conducente; tale  obbligo  non  ricorre  quando  sono  rispettate  le
prescrizioni di cui ai punti  1.3  e  2.2  dell'allegato  tecnico  al
decreto ministeriale 14 giugno 1985 e  l'ingombro  trasversale  degli
oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la  larghezza  massima
del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55  m.  I
limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto
della visibilita' da parte del conducente, come prescritto al  citato
punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti
su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.
                               Art. 3

  1. I trasferimenti  su  strada  sono  consentiti  a  velocita'  non
superiore a 10 km/h.
                               Art. 4

  1. L'Ufficio motorizzazione civile competente  per  territorio,  al
quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione
saltuaria  del  carrello,  provvedera',  previo  benestare  dell'Ente
proprietario   della   Strada,   a    rilasciare    al    richiedente
un'autorizzazione su un modello conforme al  fac-simile  allegato  al
presente decreto.
  2.  Detta  autorizzazione  avra'  validita'  massima  di  un   anno
prorogabile.
  3. Restano in  vigore  le  autorizzazioni  alla  circolazione  gia'
rilasciate in conformita' al decreto del Ministero dei trasporti  del
28 dicembre 1989, ed e' consentita la proroga della  loro  validita',
con  le  medesime  modalita'  in  vigore  all'atto  della  precedente
autorizzazione, purche' la stessa non sia scaduta in data antecedente
al 31 dicembre 2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 gennaio 2014

                                       Il direttore generale: Vitelli
                                                             Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

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