DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. (14G00037)
(GU n.62 del 15-3-2014)
Vigente al: 30-3-2014 Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Viste le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10
ottobre 2012 che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE
per quanto riguarda l'esenzione relativa, rispettivamente, alle
applicazioni contenenti cadmio e alle applicazioni contenenti piombo;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la norma armonizzata EN 50581: 2012, che definisce la
documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed
elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose;
Viste le direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE,
2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE,
2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE,
2015/15/UE e 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che
modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV
della direttiva 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative all'uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
Visto il decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013, che modifica l'allegato 5 al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
6 febbraio 2014;
Acquisti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute
e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante
la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela
della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo
smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si
applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3, che
rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi
essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le
munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente
militari;
b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare
come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o non rientra
nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere
la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed
essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature
appositamente progettate;
d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli
elettrici a due ruote non omologati;
g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso
professionale;
h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un
sistema concepito, montato e installato da professionisti,
qualificati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un
luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce
solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e
residenziali;
l) alle apparecchiature appositamente concepite per attivita' di
ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di
rapporti tra imprese.
3. Sono altresi' fatte salve le disposizioni in materia di
sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in
particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa
specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE', le
apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da
correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e
progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000
volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente
continua;
b) ai fini di cui alla lettera a), 'che dipendono', in relazione
alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di
correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno
una delle funzioni previste;
c) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni', un insieme di
grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, che
funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e
disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un
impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
d) 'alle installazioni fisse di grandi dimensioni', una
combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed
eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati
da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente
in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da
professionisti;
e) 'cavi', tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250
volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE
alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o piu' AEE;
f) 'fabbricante', qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica
un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
g) 'mandatario', qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto
che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate
attivita';
h) 'distributore', qualsiasi persona fisica o giuridica nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che
mette a disposizione un'AEE sul mercato;
i) 'importatore', qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria di
un Paese terzo;
l) 'operatori economici', il fabbricante, il mandatario,
l'importatore e il distributore;
m) 'messa a disposizione sul mercato', qualsiasi fornitura di
un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato
dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
n) 'immissione sul mercato', la prima messa a disposizione di
un'AEE sul mercato dell'Unione;
o) 'norma armonizzata', una norma adottata da uno degli organismi
europei di normalizzazione elencati all'allegato I della direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della societa' dell'informazione, sulla base di una richiesta
presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale
direttiva;
p) 'specificazione tecnica', un documento che prescrive i requisiti
tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
q) 'marcatura CE', una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla
normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
r) 'valutazione della conformita', la procedura atta a dimostrare
se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano
state rispettate;
s) 'vigilanza del mercato', le attivita' svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che le AEE siano
conformi ai requisiti stabiliti nel presente decreto e non
pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della
tutela del pubblico interesse;
t) 'richiamo', qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la
restituzione di un prodotto che e' gia' stato messo a disposizione
dell'utilizzatore finale;
u) 'ritiro', qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
v) 'materiale omogeneo', un materiale di composizione uniforme o un
materiale costituito dalla combinazione di piu' materiali che non
puo' essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni
meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la
molatura e processi abrasivi;
z) 'dispositivo medico', un dispositivo medico come definito
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE;
aa) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro', un dispositivo
medico-diagnostico in vitro come definito all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332;
bb) 'dispositivo medico impiantabile attivo', un dispositivo medico
attivo come definito all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;
cc) 'strumenti di monitoraggio e controllo industriali', strumenti
di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso
industriale o professionale;
dd) 'disponibilita' di un sostituto', la capacita' di un sostituto
di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo
rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la distribuzione
delle sostanze di cui all'allegato II;
ee) 'affidabilita' di un sostituto', la probabilita' che un'AEE che
utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti, in
determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo;
ff) 'pezzo di ricambio', una parte distinta di un'AEE che puo'
sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non puo' funzionare come
previsto in assenza di tale parte. La funzionalita' dell'AEE e'
ristabilita o e' potenziata quando la parte e' sostituita da un pezzo
di ricambio;
gg) 'macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso
professionale', le macchine dotate di una fonte di alimentazione a
bordo il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o
semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di
lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.
Art. 4
Prevenzione
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse
sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla
loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro
funzionalita' o al potenziamento della loro capacita', non devono
contenere le sostanze di cui all'allegato II.
2. Nei materiali omogenei e' tollerata una concentrazione massima
in peso non superiore a quella indicata all'allegato II. Le modalita'
dettagliate per garantire la conformita' ai predetti valori massimi
di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali,
sono adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.
3. Il comma 1 si applica:
a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e
controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;
b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a
decorrere dal 22 luglio 2016;
c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi
sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.
4. Il comma 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio
destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle
funzionalita' o al potenziamento della capacita' di:
a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22
luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato
anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato
anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul
mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo
5 e sono state immesse sul mercato prima della scadenza
dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in
questione.
5. Il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio
recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio
2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato
anteriormente al primo luglio 2016, purche' il riutilizzo avvenga in
sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a
impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al
consumatore.
6. Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate agli
allegati III e IV.
Art. 5
Adattamento degli allegati III e IV
al progresso tecnico e scientifico
1. Il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore,
puo' presentare alla Commissione europea domanda di:
a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di
materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;
b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III;
c) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato IV;
d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV.
2. La domanda deve essere conforme al modello di cui all'allegato
V, ovvero al diverso formato adottato dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE.
3. La domanda di rinnovo di un'esenzione e' presentata al massimo
diciotto mesi prima della scadenza dell'esenzione in vigore.
L'esenzione in vigore resta valida finche' la Commissione non adotta
una decisione sulla domanda di rinnovo.
4. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o
l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo
di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere
dalla data della decisione.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE:
a) le misure adottate dalla Commissione, consistenti nella
inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni
specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno una validita'
massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11
dell'allegato I e una validita' massima di sette anni per le
categorie 8 e 9 dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione che i
periodi di validita' devono essere decisi caso per caso e possono
essere prorogati;
b) per le esenzioni di cui all'allegato III, il periodo di
validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque anni per
le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio
2011, e di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a
decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo
che non sia specificato un periodo piu' breve;
c) per le esenzioni di cui all'allegato IV, il periodo di validita'
massima, che puo' essere prorogato, e' di sette anni a decorrere
dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo che non
sia specificato un periodo piu' breve.
Art. 6
Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze
con restrizioni di cui all'allegato II
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello
sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e
modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui
all'allegato II.
2. Le proposte di riesame e di modifica dell'elenco delle sostanze
con restrizioni d'uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui
all'allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:
a) una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione
d'uso;
b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;
c) le informazioni sull'impiego delle sostanze o del gruppo di
sostanze simili nelle AEE;
d) le informazioni sugli effetti nocivi e sull'esposizione,
segnatamente nell'ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di
AEE;
e) le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre
alternative, sulla loro disponibilita' e affidabilita';
f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di
Unione rappresenti la misura piu' adatta;
g) una valutazione socio-economica.
Capo II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Art. 7
Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti
garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate
conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4.
2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria
di cui all'articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire la
procedura di controllo interno della produzione conformemente
all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.
3. Qualora la conformita' degli AEE alle prescrizioni applicabili
sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti
redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono la marcatura
CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili
dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione
della conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita'
alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, puo' essere dimostrata
nel contesto di tale procedura. Puo' essere redatta una
documentazione tecnica unica.
4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione UE di conformita' per un periodo di dieci anni a
decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.
5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della
progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle
modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in
riferimento a cui e' dichiarata la conformita' delle AEE.
6. I fabbricanti mantengono un registro delle AEE non conformi e
dei richiami di prodotti e ne informano i distributori.
7. I fabbricanti garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un
numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne
consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura
dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano
fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento
dell'AEE.
8. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento
dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o
il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere
contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il
fabbricante puo' essere contattato. Nei casi in cui altre normative
applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono
disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del
fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le
disposizioni in questione.
9. I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE
che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto,
adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere
conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi;
informano immediatamente l'autorita' di vigilanza nazionale del
mercato di cui all'articolo 19, indicando in particolare i dettagli
relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva
adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata della
predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e
la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE
con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale
autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE
che hanno immesso sul mercato.
Art. 8
Obblighi dei mandatari
1. Il fabbricante puo' nominare un mandatario mediante mandato
scritto.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e la stesura della
documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto
dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno
i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorita' nazionale di vigilanza
nazionale del mercato di cui all'articolo 19, la dichiarazione UE di
conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni
dopo l'immissione sul mercato dell'AEE;
b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di
vigilanza, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un'AEE con
il presente decreto;
c) cooperare con la predetta autorita' di vigilanza, su sua
richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la
conformita' al presente decreto delle AEE che rientrano nel loro
mandato.
Art. 9
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al
presente decreto.
2. Gli importatori, prima di immettere un'AEE sul mercato,
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di
valutazione della conformita' e che il fabbricante abbia preparato la
documentazione tecnica, l'AEE rechi la marcatura CE e sia
accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia
rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, commi 6, 7 e 8.
3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE
non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a
quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le
autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.
4. Gli importatori indicano sull'AEE oppure, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o
il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere
contattati in merito all'AEE. Nei casi in cui altre normative
applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono
disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del
fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le
disposizioni in questione.
5. Ai fini della conformita' al presente decreto, gli importatori
mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e
ne informano i distributori.
6. Gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che
un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle
disposizioni del presente decreto, adottano immediatamente le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o
richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente la
predetta autorita' di vigilanza del mercato, indicando in particolare
i dettagli relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura
correttiva adottata.
7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni
dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione
UE di conformita' e la mantengono a disposizione della predetta
autorita' di vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la
documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale
autorita'.
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata della
predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e
la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE
con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale
autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE
che hanno immesso sul mercato.
Art. 10
Obblighi dei distributori
1. I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato
agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni
applicabili, curando che l'AEE rechi la marcatura CE, sia
accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed
avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e
l'importatore si siano conformati alle disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 7 e 8, e all'articolo 9, comma 4.
2. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE
non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a
quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o
l'importatore, nonche' l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato
di cui all'articolo 19.
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che
un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente
decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o
richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente la
predetta autorita' di vigilanza, indicando in particolare i dettagli
relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva
adottata.
4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata della
predetta autorita' di vigilanza, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformita' dell'AEE con il presente decreto e cooperano con tale
autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE
che hanno messo a disposizione sul mercato.
Art. 11
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti
si applicano agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di
cui all'articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome
o marchio commerciale o modifica AEE gia' immesse sul mercato in modo
tale che la conformita' alle prescrizioni applicabili possa esserne
condizionata.
Art. 12
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all'autorita'
di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19 per un
periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE;
b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.
Capo III
CONFORMITA' DELLE AEE
Art. 13
Dichiarazione UE di conformita'
1. La dichiarazione UE di conformita' attesta che e' stata
dimostrata la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 4.
2. La dichiarazione di conformita' ha la struttura tipo e contiene
gli elementi indicati all'allegato VI ed e' aggiornata. Essa e'
redatta in italiano.
3. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione
richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della
conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita' alle
prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, puo' essere dimostrata nel
contesto di tale procedura. Puo' essere redatta una documentazione
tecnica unica.
4. Con la dichiarazione UE di conformita' il fabbricante si assume
la responsabilita' della conformita' dell'AEE al presente decreto.
Art. 14
Documentazione del prodotto
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e'
redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive
modificazioni.
2. La documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue
ufficiali dell'Unione.
3. In seguito ad una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza
nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce
una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in
italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione
tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorita' di
vigilanza, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni.
4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3, la predetta autorita' di vigilanza puo' richiedere che il
fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un
termine determinato, da parte di un organismo notificato per
verificare la conformita' alle norme armonizzate e ai requisiti di
cui all'articolo 4.
Art. 15
Principi generali della marcatura CE
1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti
all'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Art. 16
Regole e condizioni per l'apposizione
della marcatura CE
1. La marcatura CE e' apposta sull'AEE finita o sulla targhetta
segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la
natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa e' apposta
sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE e' apposta sull'AEE prima della sua immissione
sul mercato.
Art. 17
Presunzione di conformita'
1. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura
CE siano conformi al presente decreto.
2. Si presume che siano conformi alle prescrizioni del presente
decreto i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a
misure a dimostrazione della conformita' alle prescrizioni
dell'articolo 4 ovvero a valutazioni in conformita' a norme
armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Art. 18
Obiezione formale a una norma armonizzata
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di altri
soggetti interessati, qualora ritenga che una norma armonizzata non
soddisfi completamente le prescrizioni che sono stabilite
all'articolo 4 della direttiva 2011/65/UE, sottopone la questione al
Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE
presentando le proprie motivazioni.
Capo IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 19
Vigilanza del mercato
1. Le funzioni di autorita' di vigilanza per il controllo della
conformita' delle AEE alle disposizioni del presente decreto, sono
svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si
avvalgono delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, nonche' dell'ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere
esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
conformemente agli articoli da 27 a 29 del Regolamento (CE) n.
765/2008.
Art. 20
Controlli
1. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui
all'articolo 19, effettua la sorveglianza sugli AEE a norma degli
articoli da 15 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare,
controlla in modo adeguato e su scala adeguata gli AEE attraverso
verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di
laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita'
tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei
reclami e di altre informazioni pertinenti.
2. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui
all'articolo 19, quando accerta la contemporanea mancanza della
marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'articolo 7,
comma 2, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua
circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il
richiamo.
3. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui
all'articolo 19, quando la documentazione tecnica di cui all'articolo
7, comma 2, non e' disponibile o e' incompleta, ordina al fabbricante
o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine
perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo, se del caso, il
divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine,
vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul
territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
4. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui
all'articolo 19, quando accerta la mancanza della marcatura CE,
ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione
entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo, se
del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente
tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua
circolazione sul territorio nazionale.
5. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui
all'articolo 19, quando accerta l'irregolare apposizione della
marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione
UE di conformita', ordina al fabbricante o all'importatore di far
cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30
giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE
sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
6. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 5 sono a
carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio' non sia in
tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Art. 21
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell'articolo
7, comma 1, e 9, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della
documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della marcatura
CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro
a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato
ai sensi dell'articolo 20, comma 5, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette
a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000
euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di
cui all'articolo 12, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
di cui al comma 6 si applica anche al mandatario che non ottempera
agli obblighi dell'articolo 8, comma 3.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 4, e
l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9,
comma 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 30.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e
l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9,
comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 30.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, e
l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9,
comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 30.000 euro.
12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono
irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Aggiornamento
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli
allegati al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche
della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 23
Abrogazione
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e'
abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. L'allegato 5 al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto 21 febbraio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013, e' abrogato
dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 24
Norme transitorie e finali
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 3 e 4, le AEE
che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ma che risultano non conformi al
presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a
disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.
Art. 25
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Mogherini, Ministro degli affari
esteri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Lorenzin, Ministro della salute
Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
Parte di provvedimento in formato grafico
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