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domenica 16 marzo 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (14G00037) (GU n.62 del 15-3-2014) Vigente al: 30-3-2014 Capo I


DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27 

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche. (14G00037)
(GU n.62 del 15-3-2014)  
 Vigente al: 30-3-2014    Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI





                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche;
  Viste le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10
ottobre 2012 che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE
per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa,  rispettivamente,  alle
applicazioni contenenti cadmio e alle applicazioni contenenti piombo;
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE;
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008   recante   norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n.
339/93;
  Vista la  norma  armonizzata  EN  50581:  2012,  che  definisce  la
documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti  elettrici  ed
elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose;
  Viste  le  direttive  delegate  2014/1/UE,  2014/2/UE,   2014/3/UE,
2014/4/UE, 2014/5/UE,  2014/6/UE,  2014/7/UE,  2014/8/UE,  2014/9/UE,
2014/10/UE,   2014/11/UE,   2014/12/UE,    2014/13/UE,    2014/14/UE,
2015/15/UE e 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre  2013,  che
modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III  e  IV
della direttiva 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva  2002/95/CE,  della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative  all'uso
di  sostanze   pericolose   nelle   apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti;
  Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva  98/79/CE  relativa
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni,  recante   attuazione   della   direttiva   90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
  Visto il  decreto  21  febbraio  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013, che modifica l'allegato  5  al
decreto  legislativo  25  luglio   2005,   n.   151,   e   successive
modificazioni;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
  Acquisto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
6 febbraio 2014;
  Acquisti i pareri delle competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute
e per gli affari regionali;

                                Emana


                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


                               Oggetto

  1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina  riguardante
la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire  alla  tutela
della salute  umana  e  dell'ambiente,  compresi  il  recupero  e  lo
smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
                               Art. 2


                       Ambito di applicazione

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente  decreto  si
applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3,  che
rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
  2. Il presente decreto non si applica:
  a) alle apparecchiature  necessarie  alla  tutela  degli  interessi
essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi  le  armi,  le
munizioni e il materiale  bellico  destinati  a  fini  specificamente
militari;
  b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  c) alle apparecchiature progettate specificamente e  da  installare
come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o  non  rientra
nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere
la propria funzione solo in quanto parti di tale  apparecchiatura  ed
essere   sostituite   unicamente   dalle    stesse    apparecchiature
appositamente progettate;
  d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
  f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi  i  veicoli
elettrici a due ruote non omologati;
  g) alle macchine mobili non stradali  destinate  ad  esclusivo  uso
professionale;
  h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
  i) ai pannelli fotovoltaici destinati a  essere  utilizzati  in  un
sistema  concepito,   montato   e   installato   da   professionisti,
qualificati ai sensi dell'articolo 15,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per  un  impiego  permanente  in  un
luogo prestabilito, ai fini  della  produzione  di  energia  da  luce
solare  per  applicazioni  pubbliche,  commerciali,   industriali   e
residenziali;
  l) alle apparecchiature appositamente concepite  per  attivita'  di
ricerca e sviluppo, messe a disposizione  unicamente  nell'ambito  di
rapporti tra imprese.
  3.  Sono  altresi'  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
sicurezza  e  di  salute  e  in  materia  di  sostanze  chimiche,  in
particolare  il  Regolamento  (CE)  n.  1907/2006,  e  la   normativa
specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.
                               Art. 3


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a)  'apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche'  o  'AEE',   le
apparecchiature che dipendono,  per  un  corretto  funzionamento,  da
correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature  di
generazione, trasferimento e  misura  di  tali  correnti  e  campi  e
progettate per essere usate con una tensione  non  superiore  a  1000
volt per la corrente  alternata  e  a  1.500  volt  per  la  corrente
continua;
  b) ai fini di cui alla lettera a), 'che  dipendono',  in  relazione
alle AEE, indica il  fatto  che  le  apparecchiature  necessitano  di
correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare  almeno
una delle funzioni previste;
  c) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni', un insieme di
grandi dimensioni di  macchine,  apparecchiature  e  componenti,  che
funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e
disinstallati  in  maniera  permanente  da   professionisti   in   un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso  un
impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
  d)  'alle  installazioni   fisse   di   grandi   dimensioni',   una
combinazione  su  larga  scala  di  apparecchi  di  vario   tipo   ed
eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e  installati
da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo  permanente
in  un   luogo   prestabilito   e   apposito   e   disinstallati   da
professionisti;
  e) 'cavi', tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai  250
volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare  le  AEE
alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o piu' AEE;
  f) 'fabbricante', qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica
un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
  g) 'mandatario', qualsiasi persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un  mandato  scritto
che la autorizza ad agire per suo conto in  relazione  a  determinate
attivita';
  h) 'distributore',  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che
mette a disposizione un'AEE sul mercato;
  i) 'importatore', qualsiasi persona fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria  di
un Paese terzo;
  l)  'operatori   economici',   il   fabbricante,   il   mandatario,
l'importatore e il distributore;
  m) 'messa a  disposizione  sul  mercato',  qualsiasi  fornitura  di
un'AEE  per  la  distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  sul   mercato
dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
  n) 'immissione sul mercato',  la  prima  messa  a  disposizione  di
un'AEE sul mercato dell'Unione;
  o) 'norma armonizzata', una norma adottata da uno  degli  organismi
europei di normalizzazione elencati all'allegato  I  della  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle  norme  e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole  relative  ai  servizi
della  societa'  dell'informazione,  sulla  base  di  una   richiesta
presentata dalla Commissione conformemente  all'articolo  6  di  tale
direttiva;
  p) 'specificazione tecnica', un documento che prescrive i requisiti
tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
  q) 'marcatura CE', una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti  dalla
normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
  r) 'valutazione della conformita', la procedura atta  a  dimostrare
se le prescrizioni della presente direttiva in materia di  AEE  siano
state rispettate;
  s) 'vigilanza del mercato', le attivita' svolte e  i  provvedimenti
adottati dalle autorita' pubbliche per garantire  che  le  AEE  siano
conformi  ai  requisiti  stabiliti  nel  presente   decreto   e   non
pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della
tutela del pubblico interesse;
  t)  'richiamo',  qualsiasi  provvedimento  volto  ad  ottenere   la
restituzione di un prodotto che e' gia' stato  messo  a  disposizione
dell'utilizzatore finale;
  u) 'ritiro', qualsiasi provvedimento volto a impedire  la  messa  a
disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
  v) 'materiale omogeneo', un materiale di composizione uniforme o un
materiale costituito dalla combinazione di  piu'  materiali  che  non
puo' essere diviso o separato in materiali  diversi  mediante  azioni
meccaniche come  lo  svitamento,  il  taglio,  la  frantumazione,  la
molatura e processi abrasivi;
  z)  'dispositivo  medico',  un  dispositivo  medico  come  definito
all'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8
settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE;
  aa)  'dispositivo  medico-diagnostico  in  vitro',  un  dispositivo
medico-diagnostico in vitro come definito all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332;
  bb) 'dispositivo medico impiantabile attivo', un dispositivo medico
attivo come definito all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;
  cc) 'strumenti di monitoraggio e controllo industriali',  strumenti
di  monitoraggio  e  controllo  destinati   esclusivamente   ad   uso
industriale o professionale;
  dd) 'disponibilita' di un sostituto', la capacita' di un  sostituto
di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo
rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la  distribuzione
delle sostanze di cui all'allegato II;
  ee) 'affidabilita' di un sostituto', la probabilita' che un'AEE che
utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti,  in
determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo;
  ff) 'pezzo di ricambio', una parte  distinta  di  un'AEE  che  puo'
sostituire una parte  di  un'AEE.  L'AEE  non  puo'  funzionare  come
previsto in assenza di  tale  parte.  La  funzionalita'  dell'AEE  e'
ristabilita o e' potenziata quando la parte e' sostituita da un pezzo
di ricambio;
  gg) 'macchine  mobili  non  stradali  destinate  ad  esclusivo  uso
professionale', le macchine dotate di una fonte  di  alimentazione  a
bordo il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo  o
semicontinuo, durante il lavoro,  tra  una  serie  di  postazioni  di
lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.
                               Art. 4


                             Prevenzione

  1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,  le  AEE  immesse
sul mercato, compresi i cavi e i pezzi  di  ricambio  destinati  alla
loro riparazione, al loro riutilizzo,  all'aggiornamento  delle  loro
funzionalita' o al potenziamento della  loro  capacita',  non  devono
contenere le sostanze di cui all'allegato II.
  2. Nei materiali omogenei e' tollerata una  concentrazione  massima
in peso non superiore a quella indicata all'allegato II. Le modalita'
dettagliate per garantire la conformita' ai predetti  valori  massimi
di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali,
sono adottate dalla Commissione europea  ai  sensi  dell'articolo  4,
paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.
  3. Il comma 1 si applica:
  a) ai  dispositivi  medici  e  agli  strumenti  di  monitoraggio  e
controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;
  b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a
decorrere dal 22 luglio 2016;
  c) agli strumenti di monitoraggio e controllo  industriali  immessi
sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.
  4. Il comma 1 non si  applica  ai  cavi  o  ai  pezzi  di  ricambio
destinati alla riparazione, al  riutilizzo,  all'aggiornamento  delle
funzionalita' o al potenziamento della capacita' di:
  a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
  b) dispositivi medici  immessi  sul  mercato  anteriormente  al  22
luglio 2014;
  c) dispositivi medici di diagnosi  in  vitro  immessi  sul  mercato
anteriormente al 22 luglio 2016;
  d) strumenti  di  monitoraggio  e  controllo  immessi  sul  mercato
anteriormente al 22 luglio 2014;
  e) strumenti di monitoraggio e controllo  industriali  immessi  sul
mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
  f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo
5  e  sono  state  immesse   sul   mercato   prima   della   scadenza
dell'esenzione medesima,  relativamente  all'esenzione  specifica  in
questione.
  5. Il comma 1 non si applica al riutilizzo dei  pezzi  di  ricambio
recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al  primo  luglio
2006  e   utilizzati   in   apparecchiature   immesse   sul   mercato
anteriormente al primo luglio 2016, purche' il riutilizzo avvenga  in
sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa  a
impresa e che la presenza di parti  riutilizzate  sia  comunicata  al
consumatore.
  6. Il comma 1  non  si  applica  alle  applicazioni  elencate  agli
allegati III e IV.
                               Art. 5


                 Adattamento degli allegati III e IV
                 al progresso tecnico e scientifico

  1. Il fabbricante, il mandatario, l'importatore,  il  distributore,
puo' presentare alla Commissione europea domanda di:
  a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e  IV  di
materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;
  b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III;
  c) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato IV;
  d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV.
  2. La domanda deve essere conforme al modello di  cui  all'allegato
V, ovvero al diverso formato adottato dalla  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE.
  3. La domanda di rinnovo di un'esenzione e' presentata  al  massimo
diciotto  mesi  prima  della  scadenza  dell'esenzione   in   vigore.
L'esenzione in vigore resta valida finche' la Commissione non  adotta
una decisione sulla domanda di rinnovo.
  4. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione  sia  rigettata  o
l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo
di dodici mesi e un periodo massimo  di  diciotto  mesi  a  decorrere
dalla data della decisione.
  5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE:
  a)  le  misure  adottate  dalla  Commissione,   consistenti   nella
inclusione dei materiali e  componenti  delle  AEE  per  applicazioni
specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno  una  validita'
massima di  cinque  anni  per  le  categorie  da  1  a  7,  10  e  11
dell'allegato I  e  una  validita'  massima  di  sette  anni  per  le
categorie 8 e 9 dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione  che  i
periodi di validita' devono essere decisi caso  per  caso  e  possono
essere prorogati;
  b) per  le  esenzioni  di  cui  all'allegato  III,  il  periodo  di
validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque  anni  per
le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio
2011, e di sette anni per le categorie  8  e  9  dell'allegato  I,  a
decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo
che non sia specificato un periodo piu' breve;
  c) per le esenzioni di cui all'allegato IV, il periodo di validita'
massima, che puo' essere prorogato, e'  di  sette  anni  a  decorrere
dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo  che  non
sia specificato un periodo piu' breve.
                               Art. 6


            Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze
               con restrizioni di cui all'allegato II

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello
sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e
modificare l'elenco delle sostanze con  restrizione  di  uso  di  cui
all'allegato II.
  2. Le proposte di riesame e di modifica dell'elenco delle  sostanze
con restrizioni d'uso, o di un gruppo  di  sostanze  simili,  di  cui
all'allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:
  a) una formulazione chiara e precisa della proposta di  restrizione
d'uso;
  b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;
  c) le informazioni sull'impiego delle  sostanze  o  del  gruppo  di
sostanze simili nelle AEE;
  d)  le  informazioni  sugli  effetti  nocivi  e   sull'esposizione,
segnatamente nell'ambito di operazioni di  gestione  dei  rifiuti  di
AEE;
  e)  le  informazioni  sugli  eventuali   sostituti   e   su   altre
alternative, sulla loro disponibilita' e affidabilita';
  f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione  a  livello  di
Unione rappresenti la misura piu' adatta;
  g) una valutazione socio-economica.
Capo II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI


                               Art. 7


                      Obblighi dei fabbricanti

  1. All'atto dell'immissione  di  AEE  sul  mercato,  i  fabbricanti
garantiscono  che  queste  siano  state   progettate   e   fabbricate
conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4.
  2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria
di cui all'articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire  la
procedura  di  controllo  interno  della   produzione   conformemente
all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.
  3. Qualora la conformita' degli AEE alle  prescrizioni  applicabili
sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti
redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono la marcatura
CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre  normative  applicabili
dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione
della conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita'
alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1,  puo'  essere  dimostrata
nel  contesto  di   tale   procedura.   Puo'   essere   redatta   una
documentazione tecnica unica.
  4.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione UE di conformita'  per  un  periodo  di  dieci  anni  a
decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.
  5. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme.   Tengono   debitamente   conto   delle   modifiche   della
progettazione o delle caratteristiche  del  prodotto,  nonche'  delle
modifiche delle norme armonizzate  o  delle  specifiche  tecniche  in
riferimento a cui e' dichiarata la conformita' delle AEE.
  6. I fabbricanti mantengono un registro delle AEE  non  conformi  e
dei richiami di prodotti e ne informano i distributori.
  7. I fabbricanti garantiscono che sulle loro  AEE  sia  apposto  un
numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che  ne
consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la  natura
dell'AEE non lo consentano,  che  le  informazioni  prescritte  siano
fornite  sull'imballaggio  o  in  un  documento  di   accompagnamento
dell'AEE.
  8. I  fabbricanti  indicano  sull'AEE  oppure,  ove  cio'  non  sia
possibile, sull'imballaggio o  in  un  documento  di  accompagnamento
dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata  o
il proprio marchio  registrato  e  l'indirizzo  dove  possono  essere
contattati.  L'indirizzo  deve  indicare  un  unico  punto  dove   il
fabbricante puo' essere contattato. Nei casi in cui  altre  normative
applicabili  dell'Unione  o  nazionali  di   recepimento   contengono
disposizioni  per  l'apposizione  del  nome  e   dell'indirizzo   del
fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose,  si  applicano  le
disposizioni in questione.
  9. I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE
che hanno immesso sul mercato non sia conforme al  presente  decreto,
adottano immediatamente le misure correttive necessarie  per  rendere
conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda  dei  casi;
informano  immediatamente  l'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del
mercato di cui all'articolo 19, indicando in particolare  i  dettagli
relativi alla mancata conformita' e  a  qualsiasi  misura  correttiva
adottata.
  10. I fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  della
predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le  informazioni  e
la documentazione necessarie per dimostrare la  conformita'  dell'AEE
con il presente decreto, in lingua italiana,  e  cooperano  con  tale
autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE
che hanno immesso sul mercato.
                               Art. 8


                       Obblighi dei mandatari

  1. Il fabbricante puo'  nominare  un  mandatario  mediante  mandato
scritto.
  2. Gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e la stesura  della
documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
  3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato  ricevuto
dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno
i seguenti compiti:
  a) mantenere a disposizione dell'autorita' nazionale  di  vigilanza
nazionale del mercato di cui all'articolo 19, la dichiarazione UE  di
conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di dieci  anni
dopo l'immissione sul mercato dell'AEE;
  b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita'  di
vigilanza, fornire a  tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un'AEE con
il presente decreto;
  c) cooperare  con  la  predetta  autorita'  di  vigilanza,  su  sua
richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per  garantire  la
conformita' al presente decreto delle  AEE  che  rientrano  nel  loro
mandato.
                               Art. 9


                     Obblighi degli importatori

  1. Gli importatori immettono  sul  mercato  solo  AEE  conformi  al
presente decreto.
  2.  Gli  importatori,  prima  di  immettere  un'AEE  sul   mercato,
assicurano che il fabbricante abbia eseguito  l'idonea  procedura  di
valutazione della conformita' e che il fabbricante abbia preparato la
documentazione  tecnica,  l'AEE  rechi  la   marcatura   CE   e   sia
accompagnata  dai  documenti  prescritti  e  il   fabbricante   abbia
rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, commi 6, 7 e 8.
  3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere  che  un'AEE
non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino  a
quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante  e  le
autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.
  4. Gli importatori indicano  sull'AEE  oppure,  ove  cio'  non  sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento  del
prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata  o
il proprio marchio  registrato  e  l'indirizzo  dove  possono  essere
contattati in  merito  all'AEE.  Nei  casi  in  cui  altre  normative
applicabili  dell'Unione  o  nazionali  di   recepimento   contengono
disposizioni  per  l'apposizione  del  nome  e   dell'indirizzo   del
fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose,  si  applicano  le
disposizioni in questione.
  5. Ai fini della conformita' al presente decreto,  gli  importatori
mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e
ne informano i distributori.
  6. Gli importatori che ritengono o abbiano motivo  di  credere  che
un'AEE  che  hanno  immesso  sul  mercato  non  sia   conforme   alle
disposizioni del presente decreto, adottano immediatamente le  misure
correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla  o
richiamarla, a seconda dei casi  e  ne  informano  immediatamente  la
predetta autorita' di vigilanza del mercato, indicando in particolare
i dettagli relativi alla mancata conformita'  e  a  qualsiasi  misura
correttiva adottata.
  7.  Gli  importatori  conservano  per  un  periodo  di  dieci  anni
dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia  della  dichiarazione
UE di conformita' e  la  mantengono  a  disposizione  della  predetta
autorita'  di  vigilanza  e  garantiscono  che,  su   richiesta,   la
documentazione tecnica possa essere  messa  a  disposizione  di  tale
autorita'.
  8. Gli importatori, a  seguito  di  una  richiesta  motivata  della
predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le  informazioni  e
la documentazione necessarie per dimostrare la  conformita'  dell'AEE
con il presente decreto, in lingua italiana,  e  cooperano  con  tale
autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE
che hanno immesso sul mercato.
                               Art. 10


                      Obblighi dei distributori

  1. I distributori che mettono un'AEE  a  disposizione  sul  mercato
agiscono con la dovuta  attenzione  in  relazione  alle  prescrizioni
applicabili,  curando  che  l'AEE  rechi   la   marcatura   CE,   sia
accompagnata  dai  documenti   prescritti,   ovvero   istruzioni   ed
avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che  il  fabbricante  e
l'importatore  si  siano  conformati   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 7, commi 7 e 8, e all'articolo 9, comma 4.
  2. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE
non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino  a
quando non sia stata resa conforme e  ne  informa  il  fabbricante  o
l'importatore, nonche' l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato
di cui all'articolo 19.
  3. I distributori che ritengono  o  hanno  motivo  di  credere  che
un'AEE che hanno immesso sul mercato non  sia  conforme  al  presente
decreto, si  assicurano  che  siano  adottate  le  misure  correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale   AEE,   per   ritirarla   o
richiamarla, a seconda dei casi, e  ne  informano  immediatamente  la
predetta autorita' di vigilanza, indicando in particolare i  dettagli
relativi alla mancata conformita' e  a  qualsiasi  misura  correttiva
adottata.
  4. I distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  della
predetta autorita' di vigilanza, forniscono a quest'ultima  tutte  le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita' dell'AEE con il presente decreto  e  cooperano  con  tale
autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE
che hanno messo a disposizione sul mercato.
                               Art. 11


              Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti
           si applicano agli importatori e ai distributori

  1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante  di
cui all'articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome
o marchio commerciale o modifica AEE gia' immesse sul mercato in modo
tale che la conformita' alle prescrizioni applicabili  possa  esserne
condizionata.
                               Art. 12


              Identificazione degli operatori economici

  1. Gli operatori economici notificano, su richiesta,  all'autorita'
di vigilanza nazionale del mercato di  cui  all'articolo  19  per  un
periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE:
  a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE;
  b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.
Capo III

CONFORMITA' DELLE AEE


                               Art. 13


                   Dichiarazione UE di conformita'

  1.  La  dichiarazione  UE  di  conformita'  attesta  che  e'  stata
dimostrata la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 4.
  2. La dichiarazione di conformita' ha la struttura tipo e  contiene
gli elementi indicati all'allegato  VI  ed  e'  aggiornata.  Essa  e'
redatta in italiano.
  3.  Nei  casi  in  cui  altre  normative  applicabili   dell'Unione
richiedono l'applicazione  di  una  procedura  di  valutazione  della
conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita'  alle
prescrizioni dell'articolo 4, comma 1,  puo'  essere  dimostrata  nel
contesto di tale procedura. Puo' essere  redatta  una  documentazione
tecnica unica.
  4. Con la dichiarazione UE di conformita' il fabbricante si  assume
la responsabilita' della conformita' dell'AEE al presente decreto.
                               Art. 14


                     Documentazione del prodotto

  1. La documentazione tecnica di cui all'articolo  7,  comma  2,  e'
redatta secondo la norma  armonizzata  EN  50581:2012,  e  successive
modificazioni.
  2. La  documentazione  tecnica  e'  redatta  in  una  delle  lingue
ufficiali dell'Unione.
  3. In seguito ad una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza
nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce
una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in
italiano. Qualora a un fabbricante sia  richiesta  la  documentazione
tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorita'  di
vigilanza, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni.
  4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3, la predetta autorita' di vigilanza puo' richiedere  che  il
fabbricante faccia effettuare a proprie spese  una  prova,  entro  un
termine  determinato,  da  parte  di  un  organismo  notificato   per
verificare la conformita' alle norme armonizzate e  ai  requisiti  di
cui all'articolo 4.
                               Art. 15


                Principi generali della marcatura CE

  1. La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai  principi  generali  esposti
all'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
                               Art. 16


                Regole e condizioni per l'apposizione
                         della marcatura CE

  1. La marcatura CE e' apposta sull'AEE  finita  o  sulla  targhetta
segnaletica in modo visibile,  leggibile  e  indelebile.  Qualora  la
natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa e' apposta
sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
  2. La marcatura CE e' apposta sull'AEE prima della  sua  immissione
sul mercato.
                               Art. 17


                     Presunzione di conformita'

  1. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura
CE siano conformi al presente decreto.
  2. Si presume che siano conformi  alle  prescrizioni  del  presente
decreto i materiali, i componenti e le AEE sottoposti  a  prove  o  a
misure  a   dimostrazione   della   conformita'   alle   prescrizioni
dell'articolo  4  ovvero  a  valutazioni  in  conformita'   a   norme
armonizzate i cui riferimenti sono stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
                               Art. 18


              Obiezione formale a una norma armonizzata

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o  di  altri
soggetti interessati, qualora ritenga che una norma  armonizzata  non
soddisfi   completamente   le   prescrizioni   che   sono   stabilite
all'articolo 4 della direttiva 2011/65/UE, sottopone la questione  al
Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva  98/34/CE
presentando le proprie motivazioni.
Capo IV

VIGILANZA E SANZIONI


                               Art. 19


                        Vigilanza del mercato

  1. Le funzioni di autorita' di vigilanza  per  il  controllo  della
conformita' delle AEE alle disposizioni del  presente  decreto,  sono
svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  si
avvalgono delle Camere di commercio, ai sensi  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  dell'articolo  2  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,  e  della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m),  e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
68, nonche' dell'ISPRA.  Le  funzioni  di  controllo  alle  frontiere
esterne  sono  svolte  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli
conformemente agli articoli da  27  a  29  del  Regolamento  (CE)  n.
765/2008.
                               Art. 20


                              Controlli

  1.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo 19, effettua la sorveglianza sugli  AEE  a  norma  degli
articoli da 15 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare,
controlla in modo adeguato e su scala  adeguata  gli  AEE  attraverso
verifiche documentarie  e,  se  del  caso,  verifiche  fisiche  e  di
laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale  attivita'
tiene conto di principi consolidati di valutazione del  rischio,  dei
reclami e di altre informazioni pertinenti.
  2.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo 19,  quando  accerta  la  contemporanea  mancanza  della
marcatura CE e della documentazione tecnica di  cui  all'articolo  7,
comma  2,  vieta  l'immissione  dell'AEE  sul  mercato   o   la   sua
circolazione sul territorio nazionale e ne  ordina  il  ritiro  o  il
richiamo.
  3.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo 19, quando la documentazione tecnica di cui all'articolo
7, comma 2, non e' disponibile o e' incompleta, ordina al fabbricante
o all'importatore  di  far  cessare  l'infrazione  entro  un  termine
perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo, se del caso, il
divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine,
vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o  la  sua  circolazione  sul
territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
  4.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo 19, quando  accerta  la  mancanza  della  marcatura  CE,
ordina al fabbricante o all'importatore di far  cessare  l'infrazione
entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo, se
del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso  inutilmente
tale termine, vieta  l'immissione  dell'AEE  sul  mercato  o  la  sua
circolazione sul territorio nazionale.
  5.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo  19,  quando  accerta  l'irregolare  apposizione   della
marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della  dichiarazione
UE di conformita', ordina al fabbricante  o  all'importatore  di  far
cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore  a  30
giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE
sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
  6. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2  a  5  sono  a
carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove  cio'  non  sia  in
tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
                               Art. 21


                              Sanzioni

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell'articolo
7, comma 1, e 9, comma 2, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore  che  immette  sul  mercato   una   AEE   priva   della
documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che immette sul mercato una AEE priva  della  marcatura
CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000  euro
a 50.000 euro.
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che non ottempera al provvedimento di  divieto  emanato
ai sensi dell'articolo  20,  comma  5,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che  mette
a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000  euro  a  30.000
euro.
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o il distributore che non ottempera  agli  obblighi  di
cui  all'articolo  12,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
di cui al comma 6 si applica anche al mandatario  che  non  ottempera
agli obblighi dell'articolo 8, comma 3.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  fabbricante  che  non
ottempera  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  7,   comma   4,   e
l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo  9,
comma 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 30.000 euro.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  fabbricante  che  non
ottempera  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  7,   comma   6,   e
l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo  9,
comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 30.000 euro.
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che  non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che  non
ottempera  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  7,   comma   8,   e
l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo  9,
comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 30.000 euro.
  12. Le sanzioni amministrative di cui  al  presente  articolo  sono
irrogate  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura territorialmente competente.
Capo V

DISPOSIZIONI FINALI


                               Art. 22


                            Aggiornamento

  1. All'aggiornamento  e  alla  modifica  delle  disposizioni  degli
allegati al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e  modifiche
della direttiva 2011/65/UE, si provvede  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
                               Art. 23


                             Abrogazione

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,  e'
abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
  2. L'allegato 5 al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto 21 febbraio  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8  novembre  2013,  e'  abrogato
dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 24


                     Norme transitorie e finali

  1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 3 e 4, le  AEE
che  non  rientravano  nell'ambito  di   applicazione   del   decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ma che risultano non conformi  al
presente decreto, possono  comunque  continuare  ad  essere  messe  a
disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.
                               Art. 25


                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

                             NAPOLITANO


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare

                                Mogherini,  Ministro   degli   affari
                                esteri

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze

                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico

                                Lorenzin, Ministro della salute

                                Lanzetta,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

                                                           Allegato I

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato II

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                         Allegato III

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato IV

              Parte di provvedimento in formato grafico

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