MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 marzo 2014
Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di
regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
(14A01960)
(GU n.62 del 15-3-2014)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
«Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116
del 20 maggio 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita'
ricettive turistico alberghiere» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento
Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 -
Sicurezza in caso di incendio;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di cui al
citato decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 per la
parte concernente le attivita' di rifugi alpini;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi
alpini
1. Il titolo IV - Rifugi Alpini della regola tecnica allegata al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e' sostituito con
quello previsto dall'allegato al presente decreto.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo
IV del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come
modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al
successivo comma, salvo che nei seguenti casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di
capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati
ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal
presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al
predetto decreto 9 aprile 1994:
9 - Impianti Elettrici;
11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove
pertinente;
13 - Segnaletica di Sicurezza;
14 - Gestione della Sicurezza;
15 - Addestramento del Personale;
17 - Istruzioni di Sicurezza.
b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera
a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.
3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e, b)
del comma precedente.
4. Ad ognuna delle scadenze indicate al comma 2 dovra' essere
presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 e successive modificazioni.
5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di
capienza non superiore a venticinque posti letto, devono essere
adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio del decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal
presente decreto, entro il termine di cui al precedente comma 2,
lettera b).
6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2014
Il Ministro: Alfano
Allegato
(Sostituisce il titolo IV-Rifugi alpini - dell'allegato
al DM 9 aprile 1994)
TITOLO IV
Rifugi alpini
23. GENERALITA'
Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono
classificati secondo i seguenti criteri:
raggiungibili con strada rotabile;
non raggiungibili con strada rotabile.
Si intende per strada rotabile una strada ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali,
con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m.
Si intendono raggiungibili con strada rotabile anche i rifugi
presso i quali e' possibile arrivare attraverso una via di accesso,
anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada
rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada
e il piano dell'area esterna del rifugio.
Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi
ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste
costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti
peculiarita': sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza
presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto
necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.
24. REGOLE GENERALI
Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la sicurezza
antincendio dei rifugi alpini deve essere mirata al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
2. la stabilita' delle strutture portanti per un tempo utile ad
assicurare l'esodo degli occupanti;
3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle
opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.
In particolare:
a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di
innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere
fuochi, eccezion fatta nei locali per cio' appositamente predisposti
di cui alla successiva lettera f);
b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e
cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia
la loro potenzialita', devono essere installati rubinetti valvolati
oltre ad una valvola generale di intercettazione, idoneamente
segnalata e ubicata in posizione esterna all'edificio. Salve le
disposizioni di cui al punto 25, le bombole di gas devono essere
collocate all'esterno del rifugio;
c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili,
prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno
od in locali separati senza diretta comunicazione;
d) porte di esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate
le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio, a
scorrere o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di
maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potra' avvenire solo
dall'esterno nei periodi di inattivita', temporanea o permanente.
Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano
necessario, le porte di esodo attestate sull'esterno possono aprirsi
verso l'interno;
e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa
delle finestre che non ne consenta l'uso come via di esodo di
emergenza, e parimenti l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate
ovvero rimosse durante i periodi di apertura;
f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da
parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno
150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm
attorno ai posti ove vi puo' essere fiamma libera, con materiali di
classe "0". La larghezza delle zone protette sulle pareti deve
estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
g) protezione delle sorgenti di calore: attorno alle stufe per un
raggio di almeno 100 cm, sia sul piano verticale, che orizzontale,
devono essere presenti materiali di classe "0". I canali da fumo,
negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili,
devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in
grado di provocare innesco dei suddetti materiali. Per l'operazione
di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi
appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore
onde evitare la possibilita' di innesco;
h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile
per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovra' essere installato,
in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata
ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare
automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non
inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento
richiesto e codificata per l'individuazione;
i) dotazione di emergenza: quando la quota del rifugio superi i
2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni
meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a
quelle di detta quota limite, dovra' essere reso disponibile il sacco
d'emergenza. Lo stesso, disposto in custodie sigillate, sara'
costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere
completamente l'alpinista o da un dispositivo analogo in grado di
fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I
sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del
rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito
alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni
sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto
dall'eventuale incendio;
l) schede tecniche: a cura del responsabile dell'attivita'
dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche
del rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovra' essere indicato
nome e cognome del responsabile dell'attivita'. Il responsabile
dovra' provvedere almeno annualmente al controllo generale
dell'attivita', delle dotazioni previste e dell'efficienza degli
impianti;
m) dimensionamento delle uscite di sicurezza: ai fini del
dimensionamento delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza
esterna e' consentito non sommare l'affollamento dei locali adibiti a
sala da pranzo e colazione con quello proveniente dalle camere,
qualora la struttura sia frequentata esclusivamente da ospiti che
pernottano, come da apposita dichiarazione che dovra' essere
sottoscritta dal responsabile dell'attivita'. Il dimensionamento
delle uscite dovra' comunque risultare adeguato al piu' gravoso dei
due affollamenti.
25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI
Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali
strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in
materia di sicurezza antincendio.
Le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova
costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiori a R 30.
Tutti i rifugi alpini devono, inoltre, rispettare quanto di
seguito indicato:
a) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1
con frequenza almeno annuale;
b) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, e'
consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di GPL,
di peso non eccedente i 25 kg, purche' la stessa sia utilizzata
esclusivamente per l'alimentazione degli apparecchi di cottura;
c) devono essere installati estintori conformemente a quanto
richiesto nel precedente punto 11.2.
26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile
Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che
siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle parti prima e
seconda del Titolo II del presente decreto.
26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile
Per i rifugi di questa categoria si applicano le stesse
disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.
Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco,
alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti
idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione
incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le
normative vigenti.
E' pero' ammesso che:
non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano,
invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere
tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale
devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia
almeno annuale;
per i rifugi della presente categoria sino a due piani fuori
terra, e' consentito che il numero delle uscite su luogo sicuro o su
scala di sicurezza esterna sia di uno per ogni piano e che dalla
porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sia
possibile raggiungere una uscita con un percorso non superiore a 40
m.
26.3 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma
raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico
con esclusione delle sciovie
Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II parte
seconda del presente decreto.
Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco,
alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti
idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione
incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le
normative vigenti.
E' inoltre richiesto che:
siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i
piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono
essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
per gli edifici con piu' di due piani fuori terra, ad ogni
piano sia presente una seconda via di esodo e sia garantito il
necessario sfollamento.
E' pero' ammesso che:
a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente
dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore
a R 30;
b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni
con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di
cui al punto 19.5;
c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a piu' di tre
piani fuori terra;
d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a
60 cm, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze
dimensionali;
e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da
scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste
all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti
caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui
pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno
15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso
vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza
e 80 cm di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra,
sara' conteggiata con una capacita' di deflusso pari a 20. Tali scale
devono essere realizzate in conformita' alle norme antinfortunistiche
ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga
almeno per 30 cm dal filo dei pioli o altro equivalente riparo. Per
altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un
piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza
dal fabbricato con parapetto normale e fermapiedi, da cui sia
possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a
pioli);
f) la capacita' di deflusso da assumere in funzione della
tipologia delle vie di esodo e dell'ubicazione dei piani e' quella
riportata nella tabella che segue;
Parte di provvedimento in formato grafico
g) i dispositivi di illuminazione di sicurezza e di allarme
siano alimentati, qualora non disponibile l'alimentazione elettrica
di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore
eolico, fotovoltaico, ecc);
h) nell'impossibilita' di realizzare, per assenza di fonti
idriche o riserve adeguate, un impianto idrico antincendio secondo le
prescrizioni del punto 11.3, dovra' essere previsto almeno un
estintore di capacita' estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno
ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;
i) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1,
sia almeno annuale;
j) ogni vano scala abbia una superficie netta di aerazione
permanente in sommita', non inferiore a 0,50 mq, avente le
caratteristiche del punto 6.6 ultimo comma.
In alternativa a quanto previsto al presente punto 26.3 e'
consentito applicare le prescrizioni di cui al successivo punto 26.4
a condizione che sia realizzato un impianto di rivelazione e di
segnalazione d'incendio a servizio dell'intera attivita' e che sia
garantita la presenza, durante tutti i periodi di apertura al
pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere
un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo;
tale addetto deve avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica
di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del
corso almeno di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo
1998. La preparazione di tale addetto, ivi compreso l'uso delle
attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da
parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le
modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
26.4 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile
A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente
punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c).
Inoltre non e' richiesta l'osservanza del punto 19 del Titolo II
parte seconda. E' pero' ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di
alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo
con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di
allarme siano ad azionamento manuale.
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