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domenica 16 marzo 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 3 marzo 2014 Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. (14A01960) (GU n.62 del 15-3-2014)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 marzo 2014 

Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile  1994,  in  materia  di
regole  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  i   rifugi   alpini.
(14A01960)
(GU n.62 del 15-3-2014) 


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
«Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  116
del 20 maggio 1994, recante «Approvazione  della  regola  tecnica  di
prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle  attivita'
ricettive turistico alberghiere» e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»;
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva  89/106/CEE  del  Consiglio,  con  particolare  riferimento
Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2  -
Sicurezza in caso di incendio;
  Rilevata la necessita' di aggiornare  le  disposizioni  di  cui  al
citato decreto del Ministro dell'interno del 9  aprile  1994  per  la
parte concernente le attivita' di rifugi alpini;
  Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1


Modifica alla regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  i  rifugi
                               alpini

  1. Il titolo IV - Rifugi Alpini della regola  tecnica  allegata  al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994  e'  sostituito  con
quello previsto dall'allegato al presente decreto.
                               Art. 2


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. I rifugi alpini esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo
IV  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  come
modificato dal presente decreto, secondo le  indicazioni  di  cui  al
successivo comma, salvo che nei seguenti casi:
    a) sia stata presentata la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
    b)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei vigili  del  fuoco,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  agosto
2011, n. 151.
  2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  i  rifugi  alpini
esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  di
capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere  adeguati
ai requisiti  di  sicurezza  antincendio  previsti  dal  decreto  del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo,  dal
presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:
    a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata  al
predetto decreto 9 aprile 1994:
  9 - Impianti Elettrici;
  11.2 -  Estintori,  incluso  il  punto  26.3,   lettera   h),   ove
pertinente;
  13 - Segnaletica di Sicurezza;
  14 - Gestione della Sicurezza;
  15 - Addestramento del Personale;
  17 - Istruzioni di Sicurezza.
    b) entro due anni dal termine previsto  alla  precedente  lettera
a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.
  3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere  a)  e,  b)
del comma precedente.
  4. Ad ognuna delle scadenze  indicate  al  comma  2  dovra'  essere
presentata la segnalazione certificata di inizio attivita'  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  agosto
2011, n. 151 e successive modificazioni.
  5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  i  rifugi  alpini
esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  di
capienza non superiore  a  venticinque  posti  letto,  devono  essere
adeguati ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio  del  decreto  del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo,  dal
presente decreto, entro il termine di  cui  al  precedente  comma  2,
lettera b).
  6. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 marzo 2014

                                                  Il Ministro: Alfano
                                                             Allegato

              (Sostituisce il titolo IV-Rifugi alpini - dell'allegato
                                                 al DM 9 aprile 1994)

                              TITOLO IV


                            Rifugi alpini

23. GENERALITA'
    Ai fini della  presente  regola  tecnica  i  rifugi  alpini  sono
classificati secondo i seguenti criteri:
      raggiungibili con strada rotabile;
      non raggiungibili con strada rotabile.
    Si intende  per  strada  rotabile  una  strada  ad  uso  pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli  animali,
con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m.
    Si intendono raggiungibili con strada  rotabile  anche  i  rifugi
presso i quali e' possibile arrivare attraverso una via  di  accesso,
anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla  strada
rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano  strada
e il piano dell'area esterna del rifugio.
    Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi  fissi
ed i ricoveri, intendendosi con  tale  denominazione  quelle  modeste
costruzioni adibite al  ricovero  degli  alpinisti  con  le  seguenti
peculiarita': sempre  incustoditi  ed  aperti  in  permanenza,  senza
presenza di viveri e di dispositivi di cottura,  ma  con  lo  stretto
necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.
24. REGOLE GENERALI
    Indifferentemente dalla categoria di appartenenza,  la  sicurezza
antincendio dei rifugi alpini deve essere  mirata  al  raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
      1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
      2. la stabilita' delle strutture portanti per un tempo utile ad
assicurare l'esodo degli occupanti;
      3. la limitata produzione di fuoco  e  fumi  all'interno  delle
opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.
    In particolare:
    a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate  le  sorgenti  di
innesco, deve essere  imposto  il  divieto  di  fumare  od  accendere
fuochi, eccezion fatta nei locali per cio' appositamente  predisposti
di cui alla successiva lettera f);
    b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e
cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas,  qualunque  sia
la loro potenzialita', devono essere installati  rubinetti  valvolati
oltre  ad  una  valvola  generale  di  intercettazione,   idoneamente
segnalata e ubicata  in  posizione  esterna  all'edificio.  Salve  le
disposizioni di cui al punto 25, le  bombole  di  gas  devono  essere
collocate all'esterno del rifugio;
    c) depositi pericolosi:  i  depositi  di  sostanze  combustibili,
prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno
od in locali separati senza diretta comunicazione;
    d) porte di esodo: dalle porte di esodo devono  essere  eliminate
le chiusure a chiave dall'interno,  i  dispositivi  a  catenaccio,  a
scorrere o  similari,  garantendo  l'apertura  con  l'azionamento  di
maniglia dall'interno.  L'eventuale  chiusura  potra'  avvenire  solo
dall'esterno nei periodi di  inattivita',  temporanea  o  permanente.
Qualora  le  condizioni  delle  precipitazioni  nevose   lo   rendano
necessario, le porte di esodo attestate sull'esterno possono  aprirsi
verso l'interno;
    e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra  protezione  fissa
delle finestre che non  ne  consenta  l'uso  come  via  di  esodo  di
emergenza, e parimenti l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate
ovvero rimosse durante i periodi di apertura;
    f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche  da
parte degli ospiti, devono essere protetti sulle  pareti  per  almeno
150 cm da terra, e sui pavimenti per  un  raggio  di  almeno  100  cm
attorno ai posti ove vi puo' essere fiamma libera, con  materiali  di
classe "0". La  larghezza  delle  zone  protette  sulle  pareti  deve
estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
    g) protezione delle sorgenti di calore: attorno alle stufe per un
raggio di almeno 100 cm, sia sul piano  verticale,  che  orizzontale,
devono essere presenti materiali di classe "0".  I  canali  da  fumo,
negli attraversamenti od  in  vicinanza  di  materiali  combustibili,
devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in
grado di provocare innesco dei suddetti materiali.  Per  l'operazione
di asciugatura degli indumenti  devono  essere  predisposti  appositi
appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore
onde evitare la possibilita' di innesco;
    h) dispositivi di chiamata: ove non sia  presente  e  disponibile
per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovra' essere  installato,
in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio  di  chiamata
ad alimentazione autonoma,  su  banda  fissa,  in  grado  di  inviare
automaticamente la  segnalazione  di  soccorso  per  un  periodo  non
inferiore alle 4 ore, differenziata in base  al  tipo  di  intervento
richiesto e codificata per l'individuazione;
    i) dotazione di emergenza: quando la quota del rifugio  superi  i
2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori,  le  condizioni
meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a
quelle di detta quota limite, dovra' essere reso disponibile il sacco
d'emergenza.  Lo  stesso,  disposto  in  custodie  sigillate,   sara'
costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto  a  contenere
completamente l'alpinista o da un dispositivo  analogo  in  grado  di
fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia  termica.  I
sacchi di  emergenza,  in  numero  pari  alla  capienza  massima  del
rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un  apposito
alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni
sul suo uso, distante dal rifugio in modo  da  non  essere  coinvolto
dall'eventuale incendio;
    l)  schede  tecniche:  a  cura  del  responsabile  dell'attivita'
dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le  caratteristiche
del rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovra'  essere  indicato
nome e  cognome  del  responsabile  dell'attivita'.  Il  responsabile
dovra'  provvedere   almeno   annualmente   al   controllo   generale
dell'attivita', delle  dotazioni  previste  e  dell'efficienza  degli
impianti;
    m)  dimensionamento  delle  uscite  di  sicurezza:  ai  fini  del
dimensionamento delle uscite su luogo sicuro o su scala di  sicurezza
esterna e' consentito non sommare l'affollamento dei locali adibiti a
sala da pranzo e  colazione  con  quello  proveniente  dalle  camere,
qualora la struttura sia frequentata  esclusivamente  da  ospiti  che
pernottano,  come  da  apposita  dichiarazione  che   dovra'   essere
sottoscritta  dal  responsabile  dell'attivita'.  Il  dimensionamento
delle uscite dovra' comunque risultare adeguato al piu'  gravoso  dei
due affollamenti.
25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI
    Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di  tali
strutture,  devono  essere  rispettate  le  vigenti  disposizioni  in
materia di sicurezza antincendio.
    Le  strutture  orizzontali  e  verticali  dei  rifugi  di   nuova
costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza  al  fuoco
non inferiori a R 30.
    Tutti i rifugi  alpini  devono,  inoltre,  rispettare  quanto  di
seguito indicato:
    a) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto  14.1
con frequenza almeno annuale;
    b) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, e'
consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di  GPL,
di peso non eccedente i 25  kg,  purche'  la  stessa  sia  utilizzata
esclusivamente per l'alimentazione degli apparecchi di cottura;
    c) devono essere  installati  estintori  conformemente  a  quanto
richiesto nel precedente punto 11.2.
26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile
    Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda  che
siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle  parti  prima  e
seconda del Titolo II del presente decreto.
26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile
    Per  i  rifugi  di  questa  categoria  si  applicano  le   stesse
disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.
    Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al  fuoco,
alla resistenza al fuoco, agli  estintori  portatili,  agli  impianti
idrici  antincendi,  agli  impianti  di  rivelazione  e  segnalazione
incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate  le
normative vigenti.
    E' pero' ammesso che:
    non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano,
invece, disponibili almeno scale a  pioli  in  grado  di  raggiungere
tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6  m,  le  scale
devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
    la frequenza delle prove periodiche di cui  al  punto  14.1,  sia
almeno annuale;
    per i rifugi della presente categoria  sino  a  due  piani  fuori
terra, e' consentito che il numero delle uscite su luogo sicuro o  su
scala di sicurezza esterna sia di uno per  ogni  piano  e  che  dalla
porta di ciascuna camera e  da  ogni  punto  dei  locali  comuni  sia
possibile raggiungere una uscita con un percorso non superiore  a  40
m.
26.3  Rifugi  esistenti  non  raggiungibili  da  strada  rotabile  ma
  raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio  pubblico
  con esclusione delle sciovie
    Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II  parte
seconda del presente decreto.
    Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al  fuoco,
alla resistenza al fuoco, agli  estintori  portatili,  agli  impianti
idrici  antincendi,  agli  impianti  di  rivelazione  e  segnalazione
incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate  le
normative vigenti.
    E' inoltre richiesto che:
      siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i
piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6  m,  le  scale  devono
essere  fisse.  L'ubicazione  delle  scale  deve  essere  chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
      per gli edifici con piu' di due  piani  fuori  terra,  ad  ogni
piano sia presente una seconda  via  di  esodo  e  sia  garantito  il
necessario sfollamento.
    E' pero' ammesso che:
      a) la resistenza al fuoco  delle  strutture,  indipendentemente
dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore
a R 30;
      b) non si applichi la prescrizione  relativa  alle  separazioni
con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e  stanze  di
cui al punto 19.5;
      c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a piu' di  tre
piani fuori terra;
      d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia  inferiore  a
60  cm,  senza  ulteriori  riduzioni  in  ragione  delle   tolleranze
dimensionali;
      e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano  costituite  da
scale  a  pioli,  realizzate  in  materiali   incombustibili,   poste
all'esterno del rifugio,  solidamente  ancorate  e  con  le  seguenti
caratteristiche minime: larghezza non inferiore a  35  cm  netti  sui
pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno
15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso
vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza
e 80 cm di altezza. Ciascuna scala a pioli,  realizzata  come  sopra,
sara' conteggiata con una capacita' di deflusso pari a 20. Tali scale
devono essere realizzate in conformita' alle norme antinfortunistiche
ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo  che  sporga
almeno per 30 cm dal filo dei pioli o altro equivalente  riparo.  Per
altezze delle scale a pioli superiori a 10 m,  occorre  prevedere  un
piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm  di  sporgenza
dal fabbricato  con  parapetto  normale  e  fermapiedi,  da  cui  sia
possibile riprendere la discesa su altra  scala  adiacente  (anche  a
pioli);
      f) la capacita' di  deflusso  da  assumere  in  funzione  della
tipologia delle vie di esodo e dell'ubicazione dei  piani  e'  quella
riportata nella tabella che segue;

              Parte di provvedimento in formato grafico

      g) i dispositivi di illuminazione di  sicurezza  e  di  allarme
siano alimentati, qualora non disponibile  l'alimentazione  elettrica
di rete, da altra fonte alternativa (gruppo  elettrogeno,  generatore
eolico, fotovoltaico, ecc);
      h) nell'impossibilita' di  realizzare,  per  assenza  di  fonti
idriche o riserve adeguate, un impianto idrico antincendio secondo le
prescrizioni  del  punto  11.3,  dovra'  essere  previsto  almeno  un
estintore di capacita' estinguente 13 A e 89 BC, in  ragione  di  uno
ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;
      i) la frequenza delle prove periodiche, di cui al  punto  14.1,
sia almeno annuale;
      j) ogni vano scala abbia  una  superficie  netta  di  aerazione
permanente  in  sommita',  non  inferiore  a  0,50  mq,   avente   le
caratteristiche del punto 6.6 ultimo comma.
    In alternativa a  quanto  previsto  al  presente  punto  26.3  e'
consentito applicare le prescrizioni di cui al successivo punto  26.4
a condizione che sia realizzato  un  impianto  di  rivelazione  e  di
segnalazione d'incendio a servizio dell'intera attivita'  e  che  sia
garantita la  presenza,  durante  tutti  i  periodi  di  apertura  al
pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere
un tempestivo intervento di contenimento e di  assistenza  all'esodo;
tale addetto deve avere conseguito l'attestato di  idoneita'  tecnica
di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del
corso almeno di tipo B di cui all'allegato IX del  decreto  10  marzo
1998. La preparazione di  tale  addetto,  ivi  compreso  l'uso  delle
attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni  da
parte dei  Comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  secondo  le
modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
26.4 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile
    A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui  al  precedente
punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e  c).
Inoltre non e' richiesta l'osservanza del  punto  19  del  Titolo  II
parte seconda. E' pero' ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di
alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza  sia  del  tipo
con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i  dispositivi  di
allarme siano ad azionamento manuale.

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