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giovedì 24 aprile 2014

Privacy: Garante, ecco regole trasparenza nei condomini


Privacy: Garante, ecco regole trasparenza nei condomini
Chiarimenti dell'Autorita' in risposta a Confedelizia e cittadini
(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il condo'mino non deve fornire prove
documentali delle informazioni date all'amministratore per la
tenuta del "registro di anagrafe condominiale". Puo' invece
chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti,
degli atti e dei documenti bancari del conto corrente
condominiale. Lo ha chiarito il Garante privacy in risposta ad
alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini
sulle novita' introdotte dalla legge n. 220 del 2012, che ha
modificato la disciplina del condominio.
L'Autorita' - spiega la Newsletter settimanale - ha ribadito
innanzitutto che, in base alla disciplina privacy,
l'amministratore puo' trattare solo informazioni pertinenti e non
eccedenti rispetto alle finalita' da perseguire. Puo', dunque,
acquisire le informazioni che consentono di identificare e
contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi
proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo
le generalita' comprensive di codice fiscale, residenza o
domicilio. Puo' chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione
urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non
puo' invece chiedere, perche' risulterebbe eccedente, copia della
documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui
sono riportati i dati. Per quanto riguarda poi le informazioni
relative alle "condizioni di sicurezza", con l'entrata in vigore
del "Decreto Destinazione Italia" i condo'mini non dovranno piu'
fornire alcuna informazione sulla propria unita' immobiliare,
perche' i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni
dell'edificio.
L'Autorita' ha fornito ulteriori chiarimenti sul cosiddetto
"conto condominiale", che deve essere aperto e utilizzato
dall'amministratore, e sul diritto di ciascun condomino di
accedere alla relativa documentazione. In particolare, a seguito
della riforma, il Garante ha chiarito che nonostante il conto
sia intestato al condominio i singoli condo'mini sono ora
titolari di una posizione giuridica che consente loro di
verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato
dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale,
tramite l'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o
postali. Tale principio, gia' sancito in linea generale dal
Garante nelle Linee guida in ambito bancario, riconosce infatti
il diritto di ottenere "copia di atti o documenti bancari" senza
alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale
oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.
(ANSA).

COM-MAJ
23-APR-14 12:52 NNNN
Privacy: Garante, si' ad accesso a conto corrente condominiale =
(AGI) - Roma, 23 apr. - Il condomino non deve fornire prove
documentali delle informazioni rese all'amministratore per la
tenuta del "registro di anagrafe condominiale". Puo' invece
chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti,
degli atti e dei documenti bancari del conto corrente
condominiale. Lo ha chiarito il Garante privacy in risposta ad
alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini
sulle novita' introdotte dalla legge numero 220 del 2012, che
ha modificato la disciplina del condominio. (AGI)
Bas (Segue)
231231 APR 14

Privacy: Garante, si' ad accesso a conto corrente condominiale (2)=
(AGI) - Roma, 23 apr. - L'Autorita' ha ribadito innanzitutto
che, "in base alla disciplina privacy, l'amministratore puo'
trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto
alle finalita' da perseguire". Puo', dunque, acquisire le
informazioni che consentono di identificare e contattare i
singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari,
usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le
generalita' comprensive di codice fiscale, residenza o
domicilio. Puo' chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione
urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.
Non puo' invece chiedere, perche' risulterebbe eccedente, copia
della documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita
in cui sono riportati i dati.
Per quanto riguarda poi le informazioni relative alle
"condizioni di sicurezza", con l'entrata in vigore del "Decreto
Destinazione Italia" i condomini non dovranno piu' fornire
alcuna informazione sulla propria unita' immobiliare, perche' i
dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni
dell'edificio. (AGI)
Bas (Segue)
231231 APR 14

NNNN
Privacy: Garante, si' ad accesso a conto corrente condominiale (3)=
(AGI) - Roma, 23 apr. - L'Autorita' ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito al cosiddetto "conto condominiale", che
deve essere aperto e utilizzato dall'amministratore, e sul
diritto di ciascun condomino di accedere alla relativa
documentazione. In particolare, a seguito della riforma, il
Garante ha chiarito che nonostante il conto sia intestato al
condominio i singoli condomini sono ora titolari di una
posizione giuridica che consente loro di verificare la
destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore
mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite
dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o
postali.
Tale principio, gia' sancito in linea generale dal Garante
nelle Linee guida in ambito bancario, riconosce infatti il
diritto di ottenere "copia di atti o documenti bancari" senza
alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale
oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi. (AGI)
Bas
231231 APR 14

NNNN
 

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